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Numero d'incarto:
11.1999.146
Data decisione, Autorità:
14.12.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00146
Lugano,
14 dicembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa__..____ (azione
di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 10 novembre 1999 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. Dott. __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________);
premesso
che il 25 novembre 1999 __________ ha introdotto appello contro un decreto
cautelare emanato dal Pretore l'11 novembre 1999;
preso atto
che il 2 dicembre 1999 essa ha dichiarato di ritirare l'appello, il convenuto
avendo accettato spontaneamente, nel frattempo, di dare informazioni sui propri
redditi;
ricordato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), sicché
l'interessata andrebbe considerata soccombente;
osservato
nondimeno che l'appellante sembra avere ricorso per avere frainteso la portata
della sentenza apparsa in Rep. 1997 pag. 121;
accertato
inoltre che al momento del ritiro l'appello non era ancora stato intimato al convenuto,
il quale non ha quindi dovuto affrontare spese;
ritenuto
che nelle circostanze descritte si giustifica – eccezionalmente – di rinunciare
tanto al prelievo di oneri processuali quanto all'attribuzione di ripetibili;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
avv. dott. __________, __________;
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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