AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.153
Data decisione, Autorità:
13.08.2002, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00153
Lugano
13 agosto
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(soppressione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con petizione del 10 novembre 1980 da
__________, __________
(ora patrocinato dall'avv. __________, __________)
Contro
__________ società in nome collettivo, __________
__________, __________
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 dicembre 1999 presentato dalla società in nome collettivo
__________, da __________, __________ e __________ contro la sentenza emanata
il 22 novembre 1999 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della
giurisdizione di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
atto pubblico n. __________del notaio __________, il 16 giugno 1958 i fratelli
__________, __________ e __________ hanno acquistato per fr. 150 000.– da
__________ e __________, in comproprietà un terzo ciascuno, una superficie di
1375 m² scorporata dalla particella n. __________RFD di __________, che ha
formato la nuova particella n. __________. In favore del nuovo fondo e a carico
della residua superficie della particella n. __________i contraenti hanno
costituito nello stesso tempo un diritto di passo con veicoli, segnato in
giallo sul piano annesso al contratto di compravendita, dietro versamento di fr.
30 000.–. Il diritto di passo è stato iscritto a registro fondiario il 3 luglio
1958. __________ ha poi acquistato il 3 gennaio 1969 la particella n.
__________da __________.
B. Con istromento
del 4 gennaio 1975 __________, __________ e __________ hanno sottoscritto con
la società in nome collettivo __________, di cui sono soci, un contratto di
permuta in virtù del quale hanno ceduto a quest'ultima 624 m² della particella
n. __________, integrandoli alla contigua n. __________, proprietà della ditta.
Quest'ultima ha ceduto a sua volta a __________, __________ e __________, che
hanno accettato in comproprietà un terzo ciascuno, 759 m² della
particella n. __________, che hanno formato la nuova particella n. __________.
Con lo stesso atto i contraenti hanno esteso il diritto di passo veicolare
gravante la particella n. __________sulla parte permutata della particella n.
__________scorporata dalla n. __________. Simultaneamente essi hanno
costituito a favore di quest'ultimo fondo una servitù di passo a carico della
porzione permutata della particella n. __________, vale a dire del portico
(subalterno p), per garantire l'esercizio dell'originario diritto di
passo a carico della particella
n.
__________. Nel 1968 il Comune di __________ ha formato, dopo una modifica del
piano regolatore, una nuova strada (via __________), che costeggia nella sua
lunghezza la particella n. __________. Negli anni immediatamente successivi
alla permuta (1977/78) la ditta __________ ha edificato sulla particella n.
__________ un nuovo fabbricato, adibito a negozio, locali commerciali e
appartamenti. Nel contempo il deposito di chiusini e tubi in ghisa è stato
trasferito dalla particella n. __________ (superficie proveniente dalla
particella n. __________) in via __________.
C. Il 10 novembre 1980
__________ ha convenuto la ditta __________, __________, __________ davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud postulando la cancellazione della
servitù di passo veicolare a favore delle particelle n. __________e n. __________e
a carico della sua particella n. __________, senza obbligo di indennità o, in
subordine, dietro versamento di un'indennità di fr. 100.–. Nella loro risposta
del 26 febbraio 1981 la ditta __________, __________, __________ e __________
hanno proposto di respingere la petizione. Nei successivi allegati scritti le
parti hanno confermato le rispettive domande. Esperita l'istruttoria, esse
hanno ribadito le proprie posizioni al dibattimento finale del 2 maggio 1996
sulla scorta di memoriali conclusivi, le convenute chiedendo nell'ipotesi di
una cancellazione della servitù un'indennità di almeno fr. 30 000.–. In
una comunicazione del 21 maggio 1996 queste ultime hanno poi precisato che la
somma rivendicata a titolo di indennizzo ammontava in realtà a fr. 300 000.–.
In seguito all'avvicendamento del Segretario assessore, che aveva condotto
l'istruttoria, le parti hanno proceduto a un nuovo sopralluogo il
27
gennaio 1999 e hanno ripetuto lo stesso giorno il dibattimento finale, confermando
le precedenti domande.
D. Statuendo
il 22 novembre 1999 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
accolto la petizione e ha disposto la cancellazione senza indennità della
servitù di passo con ogni veicolo a carico della particella n. __________ RFD
__________ e a favore delle particelle n. __________e __________. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 8000.–, sono state poste a carico dei convenuti
in solido, tenuti a rifondere all'attore fr. 12 000.– per ripetibili.
E. Contro
la predetta sentenza la ditta __________, __________, __________ e __________
sono insorti con un appello del 13 dicembre 1999 per ottenere, in riforma del
giudizio impugnato, la reiezione della petizione. Nelle sue osservazioni del 24
gennaio 2000 __________ conclude per il rigetto dell'appello e la conferma
della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'attore non ha indicato il valore litigioso. La perizia giudiziaria
dell'aprile 1993, nondimeno, attesta un valore minimo del diritto di passo di
fr. 10 980.– (act. XVIIId, pag. 23). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello
è pertanto ricevibile.
-
Per
l'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la
cancellazione di servitù che abbiano perduto ogni interesse per il proprietario
del fondo dominante. Sapere se ciò sia il caso dipende dal contenuto e
dall'estensione del diritto. Decisivo è il principio dell'identità, che
impedisce di mantenere servitù per scopi diversi da quelli per cui sono state
costituite (DTF 121 III 54 consid. 2a con richiami di giurisprudenza; Liver in: Zürcher
Kommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 736 CC). Occorre
quindi esaminare, in primo luogo, se per il proprietario del fondo dominante
sussista ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale interesse
corrisponda allo scopo originario per il quale il diritto è stato costituito
(DTF 114 II 428 consid. 2a). Tale interesse si apprezza, per il resto, sulla
base di criteri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 3a con riferimenti; Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 322 n. 2267; Rodondi, L'extinction
des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 103
segg.). Ai fini della cancellazione il proprietario non deve avere più alcun
interesse ragionevole al mantenimento del diritto reale limitato (Steinauer, op. cit., loc. cit.; DTF 100
II 105). Qualora l'interesse possa rinascere in un futuro prevedibile, la
servitù va mantenuta (Steinauer,
op. cit., n. 2268). In caso di riunione del fondo dominante con un altro fondo,
per valutare l'interesse della servitù rimane decisivo il solo interesse del
fondo originariamente dominante; ove non sussista più alcun interesse per
quest'ultimo, la servitù va cancellata; l'utilità della servitù per un fondo
aggiunto al fondo dominante non entra per converso in linea di conto (DTF 114
II 426).
-
Per
quanto riguarda anzitutto l'oggetto del passo, l'art. 738
cpv. 1 CC
stabilisce che l'iscrizione nel registro fondiario fa fede circa l'estensione
di una servitù in quanto determini chiaramente i diritti e gli obblighi che ne
derivano. Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi interpretazione (DTF 128
III 172 consid. 3a, 115 II 434 consid. 2b, 88 II 271, 86 II 243 consid. 4; Liver, op. cit., n. 36, 103 e 109 ad art.
738 CC; Steinauer, op. cit., pag.
330 n. 2291). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione della servitù può
risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui essa è stata esercitata per
molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi sono
il senso e lo scopo per cui la servitù è stata costituita, come pure
l'interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II
534 consid. 4), ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e
non deve limitare i diritti del fondo serviente più di quanto occorra al suo
normale esercizio (Steinauer, op.
cit., pag. 331 n. 2292; Liver,
op. cit., n. 94 ad art. 738 CC).
-
Il
Segretario assessore ha ordinato la cancellazione della servitù con l'argomento
che il diritto litigioso era stato costituito nel 1958 per consentire l'accesso
dalla particella n. __________alla pubblica via, segnatamente al corso San
Gottardo, come passo necessario giusta l'art. 694 CC. La necessità della servitù
– prosegue il primo giudice – è venuta meno per la particella dominante in seguito
alla costituzione nel 1975 di un diritto di passo con veicoli a carico
dell'adiacente particella n. __________, il quale consente di raggiungere la
via Valdani senza usufruire del passaggio attraverso la proprietà dell'attore. Egual
sorte, secondo il primo giudice, tocca al diritto di passo esteso in virtù del
contratto di permuta nel 1975 a favore della particella n. __________, a
maggior ragione se si considera che quest'ultima era già collegata alla
pubblica via. Egli soggiunge che non si giungerebbe del resto a una soluzione
diversa quand'anche si volesse considerare la contestata servitù di natura
contrattuale, poiché il suo esercizio è divenuto impossibile con la nota operazione
di permuta. L'estensione del diritto di passo alla particella n. __________era
inoltre inefficace, poiché comportava un notevole aggravio per il fondo serviente
e la sua iscrizione sarebbe stata possibile solo con l'assenso dell'attore.
-
Gli
appellanti contestano le conclusioni del primo giudice sull'interesse alla servitù.
Rilevano dapprima che il diritto di passo litigioso è una servitù contrattuale,
come dimostra il versamento di fr. 30 000.– per la sua costituzione al momento
dell'acquisto della particella n. . Essi reputano inoltre che la
servitù non possa essere considerata un passo necessario, giacché all'epoca
della sua costituzione il “ ” non era l'unico accesso ipotizzabile
alla via pubblica, la quale poteva essere raggiunta sia mediante il passo
carrabile situato presso l'oratorio con sbocco sulla via __________, sia
attraverso la particella n. __________con sbocco sul corso __________. Gli
appellanti rimproverano infine al Segretario assessore di non avere considerato
che il passo sulla proprietà dell'attore presenta ancora un interesse per loro.
Il transito attraverso l'andito, infatti, consente un accesso diretto e
immediato al corso __________ per i servizi della loro attività commerciale,
ciò che corrisponde allo scopo originario per il quale la servitù è stata
costituita nel 1958.
-
In
concreto la servitù è iscritta genericamente nel registro fondiario come
diritto – rispettivamente onere – di “passo con ogni veicolo” a carico della
particella n. __________e in favore della n. __________ (estratto del registro
fondiario allegato al verbale d'udienza dell'11 novembre 1993, act. XIX). Il
titolo di acquisto, ovvero il contratto di compravendita del 16 giugno 1958
(doc. 1, pag. 3), consente nondimeno di accertare che il diritto è “da
esercitarsi sull'attuale tracciato e non potrà essere limitato oltre la
larghezza e l'altezza dell'attuale passaggio sotto la casa al sub. B. del n.
__________. Il diritto di passo è segnato sul piano annesso in colore giallo”.
L'istanza d'iscrizione del 19 giugno 1958 (allegata al verbale dell'11
novembre 1993), indica che la servitù litigiosa si esercita “limitatamente alla
zona segnata in giallo sul piano di mutazione n. __________ del sig. Geom.
__________, e limitatamente alla larghezza ed altezza dell'attuale passaggio
sotto lo stabile n. __________ ”. In sostanza la nuova particella n. __________
si presentava nel 1958 come una lunga striscia, sulla quale si trovavano
fabbricati a uso commerciale e industriale, collegata al corso __________ da
un passaggio veicolare che si immetteva su quest'ultima in corrispondenza del
numero civico 50, attraverso un andito largo 2.80 m (il cosiddetto portico
__________: prova a futura memoria nell'inc. __________ spec., verbale di
sopralluogo del 7 maggio 1981, didascalia della foto E1).
-
Il
diritto di passo litigioso a favore delle particelle n. __________e __________e
a carico della n. __________ corre sulla parte del fondo serviente che,
dipartendosi dal corso __________, prosegue prima lungo un cortile interno
contrassegnato a registro fondiario come subalterno n per passare poi
sotto il subalterno B (casa di abitazione) fino alla prima parte della
particella n. __________, confluita in seguito nella particella n. __________
(sopralluogo del 24 ottobre 1988, act. XIV, planimetria allegata al doc. 1). Al
momento della costituzione del passo, nel 1958, la parte posteriore
dell'originaria particella n. __________ (indi scorporata nella n. __________)
era priva di sbocchi alla pubblica via. L'adiacente particella n. __________
beneficiava invece di un'uscita sul corso __________ (doc. 2, planimetria). I
due fondi erano collegati da una porta larga 90 cm, attraverso la quale si
poteva accedere dalla particella n. __________alla n. __________, in
particolare al cortile dell'edificio __________ (indicato a registro fondiario
come subalterno A) e quindi al corso __________.
Dall'istruttoria,
in particolare dalla testimonianza del venditore __________ (verbale d'udienza
del 4 febbraio 1982, doc. VIII), risulta che l'originaria particella n.
__________ (già n. __________) era priva di sbocchi alla pubblica via in tutta
la sua estensione. L'eventuale possibilità di costituire più di un accesso
attraverso il passo carrabile situato presso l'oratorio con sbocco sulla via
__________ oppure attraverso la particella __________con sbocco sul corso
__________, come adducono gli appellanti, non costituisce di per sé un valido
motivo per negare la necessità di un collegamento veicolare. Al momento dello
scorporo, nel 1958, non esisteva del resto alcuna servitù a carico dei fondi confinanti
con la superficie che ha poi formato la particella n. __________e l'accesso
alla via __________ presupponeva l'uso di un'ulteriore strada privata
(testimonianza di __________, verbale del 26 giugno 1983, doc. X), mentre il
transito attraverso la particella n. __________era solo pedonale (testimonianza
di __________, verbale del 30 settembre 1982, doc. IX). La nuova particella n.
__________non aveva quindi un raccordo alla pubblica via. Né la natura
contrattuale della servitù, contrariamente a quanto ritengono gli appellanti,
si desume dal versamento di fr. 30 000.–, poiché anche la costituzione di un
passo necessario presuppone il pagamento di un'indennità al proprietario
gravato (art. 694 cpv. 1 CC).
Il
carattere contrattuale della servitù emerge in realtà da un'altra circostanza.
La possibilità di costituire un accesso necessario per contratto è invero
ammessa dalla dottrina, ma a condizione che la qualifica di passo necessario
risulti inconfutabilmente sia dal contratto sia dall'iscrizione a registro
fondiario (Liver, op. cit., n.
__________all'introduzione alle servitù; Rodondi,
L'extinction des servitudes de par la loi, tesi, Losanna 1990 pag. 21; Rey in: Berner Kommentar, n. 65 ad art.
730 CC). Nella fattispecie l'atto di costituzione della servitù e l'iscrizione
sono chiari e né l'uno né l'altro allude a un eventuale carattere necessario
della servitù (doc. 1, estratto act. XIX). E la natura contrattuale della
servitù ha conseguenze di rilievo, poiché un diritto di accesso necessario
decade non appena ne sia venuta meno l'esigenza, mentre un diritto di passo
convenzionale può essere cancellato solo ove venga meno ogni interesse per il
proprietario del fondo dominante (sopra, consid. 2).
- Assodato
il carattere contrattuale della servitù litigiosa, rimane da verificare se essa
abbia perso ogni interesse per il fondo dominante, come pretende l'attore
ancora nelle osservazioni all'appello. Stando al primo giudice, ciò è avvenuto
con la creazione di “un comodo e rapido accesso” alla strada pubblica (la via Valdani)
a favore della particella n. __________attraverso la particella n. __________,
dopo la permuta eseguita dai convenuti il 4 gennaio 1975 (doc. 2, planimetria).
Con tale operazione i convenuti hanno invero tratto vantaggio dalla nuova
situazione viaria e hanno esteso in profondità la particella n. __________, che
in precedenza era una lunga striscia rettangolare (planimetria allegata al doc.
1 e planimetria corrispondente, allegata al doc. 2). Se non che, contrariamente
a quanto reputa il Segretario assessore, l'iscrizione a registro fondiario
della nota permuta (doc. XIX), indica che il diritto di passo con veicoli grava
solo il subalterno P della particella n. __________. L'atto di permuta precisava
(doc. 2):
Allo scopo di garantire l'accesso alla
particella __________ nei nuovi confini da e per corso __________,
conformemente al diritto di passo citato al pt. 4 d) di questo contratto, come
sin qui praticato attraverso la corte alla particella __________ nella parte
permutata, viene costituita con il presente atto una servitù di passo con
veicoli a favore della particella __________e a carico della particella
__________. La servitù graverà esclusivamente il sub p (corte), in
corrispondenza al portico e al passaggio attraverso la particella __________.
Non
risulta invece che a carico della particella n. __________sia stata iscritta
una servitù di passo a favore della n. __________ con accesso alla via Valdani.
Sulla particella n. __________ della società in nome collettivo sorge ora un
palazzo di sette piani a uso commerciale e abitativo, con un'autorimessa sotterranea.
La rampa di accesso all'autorimessa si trova nel piazzale interno (subalterni S
e R, planimetria allegata alla perizia giudiziaria dell'ottobre 1991, act.
XVIII) e il collegamento tra il piazzale e la via Valdani si effettua tramite
un passaggio largo 4-5 m, situato in parte sulla particella n. 439 e in parte
sulle particelle n. __________e __________ (sopralluogo del 24 ottobre 1988, act.
XIV). Tale accesso, situato tra la particella n. __________e la n. __________,
è invero usato dai residenti del palazzo e dai clienti della ferrareccia della
ditta convenuta per uso invalso, favorito dalla confusione personale tra i soci
della società in nome collettivo proprietaria della particella n. __________e i
comproprietari della n. __________, ma non ha fondamento giuridico, poiché non
poggia su un diritto iscritto a registro fondiario. La situazione di accesso
della particella n. __________ non è pertanto mutata, dal profilo giuridico, rispetto
al momento in cui è stata costituita la servitù litigiosa. È vero che vi è
unione personale tra i comproprietari della n. __________e i soci della società
in nome collettivo proprietaria della n. __________, ma ciò non toglie che la persona
giuridica sia indipendente dalle persone fisiche e che i due fondi siano
diversi e indipendenti l'uno dall'altro.
- Dalla
testimonianza di __________ si deduce che quando è stata costituita la servitù
litigiosa, nel 1958, l'originaria particella n. __________ comprendeva talune rimesse,
un terreno libero, un insieme di capannoni, già sede della fabbrica di liquori
__________, e alcuni portici. Dopo l'acquisto, la ditta __________ ha
trasferito il deposito dei chiusini, le bombole d'ossigeno e i tubi in ghisa
sulla particella n. __________e ha depositato nei fabbricati ex __________
materiale vario per i bisogni del negozio di ferramenta. Il carico e lo
scarico del materiale depositato in tali fabbricati avveniva attraverso il
portico __________, con movimento notevole di veicoli, anche pesanti
(deposizione __________, verbale del 30 settembre 1982, pag. 3 e 4, act. IX).
Sulla particella n. __________, inoltre, posteggiavano i dipendenti della
ditta __________ e i clienti, che passavano sotto l'andito gravato dalla
servitù litigiosa (deposizioni __________, pag. 3, e __________, pag. 5, act.
IX).
In vista
della costruzione del nuovo edificio sulla particella n. __________il deposito
di bombole, chiusini e tubi è stato trasferito in via __________. Finita
l'opera, il passaggio dei clienti è ripreso per le necessità del magazzino
esistente nei fabbricati ex __________ (deposizione __________, pag. 4 in
fondo). In tali edifici sono depositati, in particolare, gli articoli per
giardino venduti dal negozio (deposizione __________, verbale del 22 giugno
1983, act. X, pag. 2 in alto). Con la nuova sistemazione, il traffico veicolare
sull'accesso litigioso è diminuito, dato il trasferimento in via Soldini di una
parte del materiale, ma non è cessato e i clienti della ferrareccia continuano
a transitarvi per il carico e lo scarico (deposizione __________, pag. 2 in
fondo). La particella n. __________non ha quindi perduto la sua destinazione di
deposito di materiale, seppure limitatamente all'edificio in cui si trovava la
fabbrica ex __________.
- La
situazione giuridica non è di conseguenza mutata: il fondo dominante è
collegato alla strada pubblica solo attraverso il passaggio litigioso, che i
suoi proprietari hanno avuto cura di tutelare in occasione della nota permuta
del 1975 poiché l'accesso alla via __________, possibile solo attraverso la
particella n. __________, poggia solo su un accordo tacito e precario dovuto
alla circostanza che i proprietari del fondo dominante sono anche i soci della
persona giuridica proprietaria della particella n. __________. Il fondo
dominante (particella n. __________) è tuttora adibito a deposito di materiale
per la vendita al pubblico e il suo uso commerciale sussiste, indipendentemente
dalla merce che vi si trova. I proprietari del fondo dominante, titolari di
un'attività commerciale, hanno quindi un interesse al collegamento veicolare
con il centrale corso __________, cuore di __________. A detta dei testimoni,
del resto, il passaggio attraverso la proprietà dell'attore è più comodo di
quello che passa da via __________ (deposizioni __________ i, act. IX, pag. 4,
e __________, pag. 6).
L'appellato
sostiene nelle proprie osservazioni che il passo litigioso non è affatto
comodo, l'angusto andito che sbocca sul corso __________ esigendo dai conducenti
destrezza e concentrazione (fotografie allegate alla perizia giudiziaria
dell'ottobre 1991). Se non che, la comodità del passo non consiste solo nella
facilità di accesso e nella larghezza del percorso, ma deriva anche da altri
parametri, come la centralità dello sbocco sul corso __________ rispetto a
quello su via __________. È infatti notorio che l'accesso veicolare dei clienti
a un edificio commerciale situato in un centro urbano riveste un interesse
strategico e commerciale di prim'ordine, indipendentemente dal tipo di merce
venduta, e a maggior ragione quando si tratta di oggetti ingombranti, come può
essere il caso per gli articoli da giardino venduti nel negozio di ferramenta.
Il perito giudiziario ha accertato che il diritto di passo aveva un'importanza
notevole, in particolare nei momenti di forte traffico, anche per le trasferte
professionali dei dipendenti della ditta in direzione della stazione
ferroviaria (perizia, act. XVIII, pag. 26 in fondo). L'esperto ha altresì
rilevato nel complemento di perizia dell'aprile 1993 che l'interesse permaneva
per il percorso da e per la stazione viaggiatori e merci p.v. (piccola
velocità) delle __________, il passaggio litigioso essendo usato inoltre dai
clienti del negozio quale accesso complementare (act. XVIIId, pag. 17).
L'interesse al passo, pertanto, è ancora attuale per i proprietari del fondo
dominante e lo scopo della servitù è rimasto identico (collegare un'attività
commerciale situata sulla particella n. __________al corso __________). Poco importano
le diffuse considerazioni dell'attore sul fatto che, passando dalla via Valdani,
il personale dei convenuti non subirebbe inconvenienti di rilievo neppure dal
profilo dei tempi di percorrenza. Decisivo per il giudizio è sapere, infatti,
se i proprietari del fondo dominante hanno un interesse all'uso del passo, non
tanto quello di dimostrare che essi potrebbero usufruire senza particolari
disagi di un altro percorso. Nelle circostanze descritte non sono date quindi
le condizioni per cancellare il diritto di passo con veicoli a favore della
particella n. __________e a carico della n. __________. L'appello, fondato,
merita di conseguenza accoglimento.
- Il
primo giudice ha disposto la soppressione del diritto di passo con veicoli
esteso a favore della particella n. __________per il motivo che tale estensione
configurerebbe un notevole aggravamento dell'onere per il fondo serviente,
vista la nuova costruzione di sette piani edificata su tale sedime, e
richiederebbe quindi il consenso del proprietario gravato, che in concreto manca.
Gli appellanti ribadiscono al riguardo che la servitù litigiosa è stata
trascritta sulla particella n. __________limitatamente alla parte permutata e
adducono che il consenso del proprietario del fondo serviente non è necessario
per tale estensione, che non comporta né un aggravio né un uso più intenso
della servitù.
All'udienza
preliminare le parti avevano ammesso che il diritto di passo a carico della
particella n. __________era a favore della residua n. __________e della porzione
di questa incorporata nella particella n. __________, sicché l'edificio di
sette piani costruito sulla porzione originaria di quest'ultimo fondo non beneficiava
dell'accesso conteso (act. VI, verbale del 30 settembre 1981). Del
resto, l'istruttoria ha consentito di appurare che dopo la costruzione del noto
edificio l'uso del passo a carico della particella n. __________non è
sostanzialmente cambiato, neppure sulla superficie permutata (deposizioni di
__________, __________, __________: sopra, consid. 9). I testimoni hanno
riferito in modo univoco che il passo litigioso non è mai stato utilizzato
dagli inquilini del nuovo edificio né dagli utenti del garage sotterraneo,
anche perché quest'ultimo dà sulla via __________, sul lato opposto al fondo
gravato (deposizione dell'arch. __________, verbale del 22 giugno 1983, act.
X, pag. 3). A tali risultanze istruttorie l'attore si limita a contrapporre la
convinzione soggettiva che il passaggio sul suo fondo sia intrattenuto ad arte
dai dipendenti e dai clienti dei convenuti per conservare la servitù e che vi
siano transiti abusivi da parte di persone dirette e in provenienza
dall'edificio dei convenuti, senza tuttavia recare prove concrete di quanto
addotto.
Ne deriva
che l'estensione della servitù di passo alla particella n. __________, limitatamente
alla superficie di questa proveniente della n. __________ (che già ne beneficiava),
non ha comportato un aggravio di rilievo per il fondo serviente. Anzi, se mai
quest'ultimo è stato sgravato, poiché non si verificano più i transiti dei
veicoli pesanti destinati al trasporto delle bombole di ossigeno e dei tubi in
ghisa, trasferiti in altro luogo. In simili circostanze l'estensione della
servitù alla superficie permutata dopo la riunione alla particella n.
__________non richiedeva il consenso del proprietario del fondo serviente.
L'appello si rivela quindi provvisto di buon diritto anche per quanto attiene
alla cancellazione della servitù in favore della porzione permutata della particella
n. __________.
-
Rimane
infine da valutare se possano entrare in linea di conto le premesse per un
eventuale riscatto della servitù mediante indennità (art. 736 cpv. 2 CC), come
propone l'attore in subordine. Ciò può aver luogo non solo quando l'interesse
per il proprietario del fondo dominante si sia ridotto, ma anche quando l'onere
imposto al proprietario del fondo serviente si sia aggravato, dopo la costituzione
della servitù, al punto da rendere proporzionalmente esiguo l'interesse al mantenimento
del diritto reale limitato (DTF 107 II 339 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. __________ n. __________ con
richiami di giurisprudenza). Nella replica del 20 marzo 1981 l'attore aveva
postulato, in via subordinata, il riscatto della servitù, da lui definita priva
di significato e “relitto storico completamente superato dal tempo” (act.
III), senza tuttavia accennare ad aggravi del fondo serviente. Solo con le
conclusioni del 9 aprile 1996 (act. XX) egli ha addotto che la soppressione
della servitù gli consentirebbe di ampliare il proprio negozio incorporandovi
l'area dell'andito, di circa 100 m², e che per tale motivo l'onere di passo gli
causa un aggravio di circa fr. 409 150.–, come ha accertato il perito
giudiziario. Ora, tali allegazioni, formulate solo con le conclusioni, sono di
principio irricevibili (art. __________, __________, __________cpv. 2 CPC). Ma
anche se si volesse prescindere da tale vizio, si dovrebbe in ogni modo
constatare che l'impossibilità di usufruire dell'area gravata dal passo per
ampliare il negozio dell'attore esisteva fin dalla costituzione della servitù
nel 1958. L'onere imposto al proprietario del fondo serviente è quindi rimasto
immutato e non si è verificato alcun aggravio. Difetta così, nella fattispecie,
una delle condizioni per il riscatto della servitù a norma dell'art. 736 cpv. 2
CC e anche la domanda subordinata è destinata all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attore (art.
148 cpv. 1 CPC), che rifonderà agli appellanti un'equa indennità per
ripetibili. Identica sorte segue il dispositivo sulle spese e le ripetibili di
primo grado.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
La petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di complessivi fr. 8000.– e le spese sono poste a carico di
__________, che rifonderà ai convenuti fr. 12 000.– complessivi a titolo di
ripetibili.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
4050.–
sono
posti a carico di __________, che rifonderà alle controparti un'indennità complessiva
di fr. 2000.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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