AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.2
Data decisione, Autorità:
18.01.2000, ICCA
Incarto n.:
11.99.00002
Lugano
13 agosto 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. ._ (astrazione dal consenso dei genitori
all’adozione di un minorenne) della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, che oppone la
Delegazione
tutoria di __________
a
, __________ __________ __________ (), e
, __________ __________ __________ ()
(patrocinati
dal dott. iur. __________ __________, studio legale avv. dott. __________
__________, __________)
in merito all’avvio
della procedura di adozione riguardante __________ __________ (1996) senza il
consenso dei genitori;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 4
gennaio 1999 da __________ __________ e __________ __________ contro la
decisione emanata il 2 dicembre 1998 dalla Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata
con l’appello;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata
da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1969), tossicodipendente e __________ dal 1989, ha dato alla luce
il __________ 1989 __________, morta di __________ pochi mesi dopo. In favore
di __________ __________ la Delegazione tutoria di __________ ha istituito il
26 giugno 1991 una curatela amministrativa nel senso dell’art. 393 cpv. 2 CC.
Nel 1994 __________ __________ ha conosciuto in carcere __________ __________
(1962), anch’egli tossicodipendente. Dalla loro relazione è nato il __________
1996 __________ __________. Nel frattempo, con risoluzione del 20 giugno 1996,
la Delegazione tutoria di __________ aveva privato __________ __________, posta
sotto tutela volontaria nel gennaio 1996, dell’autorità parentale sul nascituro
e aveva istituito una tutela in favore di quest’ultimo. __________ __________ è
stato dimesso dall’ospedale l’8 luglio 1996, dopo una terapia di disintossicazione,
ed è stato collocato presso la __________ _. __________ di __________.
__________ __________, ancora in carcere al momento della nascita, ha
riconosciuto il figlio l’11 luglio 1996 e il 30 luglio 1996 ha sottoscritto un
contratto di mantenimento, impegnandosi a versare un contributo alimentare
mensile in favore di __________. I genitori hanno esercitato il loro diritto di
visita in modo regolare nei primi mesi, ma dopo il 18 settembre 1996 hanno
cumulato vari periodi di detenzione per reati legati alla tossicodipendenza e
le loro visite sono divenute irregolari, per poi cessare il 24 dicembre 1996.
__________ __________ e __________ __________ sono nuovamente stati arrestati
il __________ 1997, rispettivamente nel __________ 1997. Essi hanno postulato
nel __________ 1997 l’ammissione alla Comunità terapeutica di __________
__________. Tramite il loro patrocinatore __________ __________ e __________
__________ hanno chiesto, il 22 e il 28 aprile 1997, il ripristino del diritto
di visita nei confronti di __________.
B. La Delegazione
tutoria di __________ ha deciso con risoluzione del 29 aprile 1997 il
collocamento di __________ presso una famiglia affidataria, la cui identità non
è stata comunicata ai genitori, ha incaricato il Servizio del tutore ufficiale
di allestire entro 6 mesi un rapporto e ha revocato il diritto alle relazioni
personali dei genitori nei confronti del bambino per almeno tre mesi.
__________ __________ e __________ __________ hanno interposto ricorso il 13
maggio 1997 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele
e curatele, chiedendo il ripristino dei contatti con __________ e
l’allestimento di un programma di massima per il reinserimento del bambino
nella famiglia naturale. __________ __________ è stato collocato il 14 maggio
1997 presso la famiglia affidataria selezionata dall’Ufficio del tutore
ufficiale. La Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso con decisione 18
agosto 1997.
C. Statuendo il 9 giugno
1998 su un’istanza del tutore di __________ __________, la Delegazione tutoria
del Comune di __________ ha risolto di avviare la procedura di adozione del
bambino prescindendo dal consenso dei genitori. La Divisioni degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto
un ricorso di __________ __________ e __________ __________ con decisione del 2
dicembre 1998.
D. __________ __________
e __________ __________ sono insorti contro la decisione appena citata con un
appello del 4 gennaio 1999 nel quale postulano l’annullamento della
risoluzione, una verifica della situazione familiare futura, il loro riavvicinamento
al figlio e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria; in via
cautelare essi hanno instato per l’annullamento della decisione impugnata e per
un diritto di visita in pendenza di appello. La presidente della Camera,
interpretando l’istanza cautelare alla stregua di una domanda di effetto
sospensivo, ha accolto la richiesta con decreto del 1° febbraio 1999. Nelle osservazioni
del 23 febbraio 1999 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la decisione impugnata, instando anch’egli per la concessione
dell’assistenza giudiziaria.
E. La Camera ha
convocato gli appellanti a un’udienza dell’8 marzo 1999 per il contraddittorio
sulla domanda cautelare e per assumere informazioni sulla situazione attuale
dei genitori e del figlio. All’udienza ha preso parte anche il tutore del
bambino. La Camera ha acquisito d’ufficio agli atti i certificati medici e i
rapporti dell’Ufficio del tutore ufficiale sulla situazione di __________
__________ dal 1997 al 1999. Le parti hanno avuto conoscenza di questi
documenti, sui quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi, e hanno
rinunciato al dibattimento finale.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni
dell’autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni
alla Camera civile del tribunale di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3
CPC, in vigore dal 1° marzo 1997). Ciò vale anche per le decisioni sulla
possibilità di prescindere dal consenso del genitore all’adozione (art. 38b
LAC). Tempestivo, in linea di principio il ricorso in esame è quindi ricevibile.
-
Gli appellanti sono
stati sentiti personalmente l’8 marzo 1999 da questa Camera, che ha assunto
d’ufficio informazioni complementari sulla situazione attuale del bambino e dei
genitori, al cui riguardo tutti hanno avuto modo di esprimersi. Non vi è invece
motivo di completare l’istruttoria con audizioni testimoniali relative a quanto
è accaduto nel 1997 e nel 1998, come chiedono i ricorrenti, visto che il
fascicolo processuale è esauriente e consente di statuire con cognizione di causa.
-
L’autorità di
vigilanza ha accertato che tra __________ e i genitori non esisteva una
relazione significativa e che nel primo anno di vita del bambino i contatti tra
genitori e figlio sono stati molto limitati sia dal profilo quantitativo che
qualitativo. Essa ha constatato che in tale periodo i genitori, chiusi nel loro
mondo e nelle loro necessità di tossicodipendenti, non si erano seriamente
curati del figlio, avevano rifiutato di partecipare a colloqui e a incontri con
gli operatori sociali e si erano disinteressati del figlio per molto tempo,
considerata l’età del piccolo. Sulla base di tali accertamenti l’autorità di
vigilanza ha ritenuto adempiute le condizioni poste dall’art. 265 n. 2 CC e ha
di conseguenza respinto il ricorso.
-
Gli appellanti
contestano di avere trascurato il figlio. Adducono di aver discusso tra loro
fin dai primi mesi della gravidanza il futuro del bambino e di avere pensato di
occuparsene, con l’aiuto degli operatori sociali che li seguivano. Per
circostanze indipendenti dalla loro volontà essi non sono però riusciti
nell’intento. Anzi, i continui controlli ai quali gli operatori sociali hanno
sottoposto i loro rapporti con il figlio hanno provocato una reazione di rifiuto
riconducibile alla paura di perdere il bambino. Fanno valere, inoltre, di avere
cercato a più riprese di ristabilire i contatti con il piccolo, da loro
interrotti dal 24 dicembre 1996, ma di esserne stati impediti dagli operatori
sociali e dalla Delegazione tutoria, che ha soppresso il loro diritto di
visita, ritenuto contrario all’interesse del bambino. Essi sostengono di essere
ora idonei a occuparsi del figlio in modo adeguato, con l’aiuto degli operatori
sociali della Comunità in cui si trovano e chiedono che sia fatto obbligo agli
operatori competenti di favorire i rapporti tra loro e il bambino, verificando
d’ufficio la possibilità di un ricongiungimento mediante il collocamento del
bambino nella Comunità di __________ __________.
-
Giusta l’art. 265c
n. 2 CC si può prescindere dal consenso di un genitore all’adozione di un
minorenne se il genitore non si è curato seriamente del figlio. Ciò è il caso
quando il genitore non ha manifestato un interesse per il figlio, non prende
parte al suo benessere, si rimette ad altre persone per le cure da prestare al
figlio e non intraprende nulla per avviare o mantenere una relazione affettiva
con lui (DTF 113 II 382 consid. 2). Hegnauer
reputa che si possa prescindere dal consenso dei genitori quando manca un legame
effettivo tra i genitori e il bambino, senza riguardo al comportamento dei
genitori (Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 70 n. 11.24; Berner Kommentar,
n. 25 ad art. 265c CC, pag. 513). Il Tribunale federale ha considerato
determinante in un primo tempo l’aspetto oggettivo (DTF 107 II 18), ma ora
ritiene che si debba esaminare la situazione caso per caso, tenendo conto non
solo dell’interesse del figlio, ma anche degli sforzi dei genitori – pur se rimasti
senza esito – nel costruire una relazione con il figlio (DTF 118 II 21, 113 II
383, 111 II 317, 109 II 382).
-
Nella fattispecie è
pacifico che tra i genitori e il bambino non si è instaurata una vicendevole
relazione affettiva. Al momento della nascita gli appellanti non erano in grado
di occuparsi del figlio in modo adeguato a causa della loro tossicodipendenza
(rapporto 31 dicembre 1998 dell’Ufficio di patronato, doc. D prodotto con
l’appello; rapporto 12 dicembre 1996 del Servizio medico-psicologico di
____, doc. 6.6 nell’inc. R.169.1998). ________, nato il __________
1996, è rimasto in ospedale per una terapia di disintossicazione fino all’8
luglio 1996, ed è quindi stato collocato prima presso la __________ .
__________ di ________, dove è rimasto fino al 13 maggio 1997, e poi presso
una famiglia affidataria, dove risiede tuttora. Nel corso del 1996, dopo un
iniziale periodo di visite regolari presso la __________ .
, i genitori hanno diradato le loro comparse fino a interromperle
completamente dopo il 24 dicembre 1996 (rapporti della __________ .
__________ dell’11 dicembre 1996, doc. 6.5, del 16 gennaio 1997, doc. 6.7, e
del 6 marzo 1997, doc. 6.9 nell’inc. ..). Il loro
disimpegno nel confronti del figlio si è manifestato, in particolare, dopo la
scarcerazione nel novembre 1996 (rapporto 12 dicembre 1996, doc. 6.6).
Arrestati nuovamente nel gennaio, rispettivamente nel febbraio 1997, essi hanno
nondimeno chiesto, tramite il loro patrocinatore, di poter ristabilire i
contatti con il figlio mediante la struttura “ ” o in altro modo
(lettere del 22 e 28 aprile 1997, doc. N allegato all’appello). Tale desiderio
non è stato esaudito degli operatori sociali, giunti al convincimento che
l’interesse del figlio richiedeva un’adozione, anche senza il consenso dei
genitori (rapporto del Servizio sociale di __________ del 5 marzo 1997, doc.
6.8, nell’inc. ..). Per tale motivo la Delegazione
tutoria ha disposto il 22 aprile 1997 il collocamento del bambino presso una
famiglia affidataria e ha revocato formalmente il diritto di visita dei
genitori, ritenuto nocivo all’interesse del bambino, in particolare dopo alcuni
episodi di aggressioni verbali dei genitori agli operatori sociali (rapporto
del 5 marzo 1997, doc. 6.8; rapporto del 19 dicembre 1996, doc. 2.P, inc.
..________).
L’ultimo diritto di
visita, su richiesta dei genitori, ha avuto luogo per la madre il 23 maggio
1997 (audizione , dell’8 luglio 1997, doc. 4 nell’inc.
..). Il padre non vede il bambino da quando
questi aveva 6 mesi e la madre lo ha incontrato l’ultima volta quando aveva
undici mesi (verbale di audizione dell’8 marzo 1999). I nonni paterni hanno
esercitato con regolarità il diritto di visita loro concesso (rapporto dell’11
novembre 1996, doc.2.O, nell’inc. ..__________) finché sono
stati convinti dall’Ufficio del tutore ufficiale a interromperlo nell’interesse
del bambino, in vista di un’adozione (lettera del 30 settembre 1998, doc. 3,
rapporto del 29 ottobre 1997, rapporto del 29 gennaio 1998).
- La mancanza di un
reciproco legame affettivo tra i genitori e il figlio, indiscusso in concreto,
non è tuttavia sufficiente per prescindere dal consenso dei genitori
all’adozione (sopra, consid. 4). A tal fine occorre esaminare altresì se i
genitori non si siano seriamente curati del figlio. Nella fattispecie è
pacifico che gli appellanti hanno interrotto l’esercizio del diritto di visita
sorvegliato presso la __________ __________. __________ nel dicembre 1996. Essi
medesimi ammettono nel loro ricorso di non essersi presentati ad alcuni
colloqui previsti per discutere l’avvenire del figlio, adducendo che il loro
comportamento era dettato dalla paura di vedersi togliere il bambino e dal
convincimento che gli operatori sociali avevano già deciso di procedere
all’adozione.
Il comportamento dei
genitori dopo il dicembre 1996 è sicuramente viziato da tossicodipendenza.
Entrambi hanno fatto uso di stupefacenti per oltre un decennio, tant’è che la
madre del bambino è finanche al beneficio di una rendita d’invalidità (doc. M).
Ora, la dipendenza da sostanze chimiche è una malattia cronica, menzionata
nella quarta edizione del __________ diagnostico e statistico dei disturbi
mentali (DSM-IV; Hales/Hales, La
salute della mente, Milano 1995, pag. 190). Le aggressioni verbali agli
operatori sociali e la mancanza di collaborazione dei genitori si sono verificate
proprio nel periodo in cui questi ultimi erano ricaduti nell’uso di droghe “pesanti”
dopo i vari periodi di detenzione, ciò che condizionava in modo importante il
loro atteggiamento (rapporto del Servizio medico-psicologico di __________ del
12 dicembre 1996, pag. 2 in mezzo, doc. 6.6; rapporti della __________
. __________ dell’11 dicembre 1996, doc. 6.5, del 16 gennaio 1997,
doc. 6.7, e del 6 marzo 1997, doc. 6.9 inc
..__________). I ripetuti reati commessi dagli appellanti e
il loro distacco oggettivo da __________ tra il 24 dicembre 1996 e il maggio
1997 non sono dovuti quindi a una scelta, ma a malattia cronica, e come tali
sfuggivano al loro controllo. Dopo il 14 maggio 1997, per di più, il diritto di
visita è stato impedito dalla stessa autorità tutoria.
- Gli operatori
sociali incaricati di seguire __________ si sono convinti sin dall’inizio del
1997 che l’adozione era nell’interesse del bambino, mentre non lo erano i rapporti
con i genitori (rapporto del Servizio sociale di __________ del 5 marzo 1997,
doc. 6.8, nell’ inc. ..__________). Contro la risoluzione
22 aprile 1997 della Delegazione tutoria, che disponeva il collocamento di
__________ in una famiglia affidataria e la revoca del diritto di visita, gli
appellanti hanno introdotto ricorso, respinto il 18 agosto 1997 dalla Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele (inc. n.
__________.__________dell’autorità di vigilanza). Non si può quindi seriamente
sostenere che in simile circostanza essi si siano disinteressati del figlio,
omettendo di far valere i loro diritti, contrariamente al caso giudicato in DTF
111 II 322.
Dopo il loro arresto nel
gennaio, rispettivamente nel febbraio 1997, gli appellanti hanno deciso di
sottoporsi a un programma terapeutico nella speranza di ottenere il
ricongiungimento con il figlio (rapporto 31 dicembre 1998 dell’Ufficio di
patronato penale, doc. D; rapporto della Comunità di __________ __________
dell’11 novembre 1998, doc. C) e si sono messi in relazione con la Comunità di
__________ __________, che accoglie nuclei familiari (lettera 6 luglio
dell’ufficio legale di __________. , doc. R; audizione del 30 luglio
1997, doc. 5, nell’inc. ..). Sentiti da alcuni
membri della Delegazione tutoria, entrambi i genitori hanno affermato di voler
uscire dalla tossicodipendenza per iniziare una nuova vita con il figlio (doc.
M. allegato all’appello). In effetti essi sono entrati nella Comunità
terapeutica di __________ , a __________ __________ __________
(), il 27 ottobre 1997 (verbale di audizione del 23 ottobre 1998).
Sentiti da questa Camera l’8 marzo 1999, essi hanno confermato di trovarsi
presso la Comunità da 16 mesi e di essere circa a metà del programma di
recupero, che in media dura tre anni. Le responsabili della Comunità di
__________ __________ che hanno accompagnato gli appellanti all’udienza,
__________ __________ e __________ __________, hanno riferito che la Comunità
ospita circa 1800 persone, suddivise in vari settori di attività. __________
__________ si trova nella sede principale della comunità e si occupa della
lavanderia e del guardaroba, mentre __________ __________ è in una sede distaccata
a circa 40 km dalla centrale e lavora come muratore. Inoltre gli appellanti,
come tutti gli altri ospiti della Comunità, si occupano a turno dei servizi
domestici e dispongono di periodo di tempo libero a loro disposizione, sempre
all’interno della struttura comunitaria. La Comunità ospita anche 200 bambini,
di tutte le età, che vivono con i genitori (verbale dell’8 marzo 1999, pag. 2).
L’istruttoria dimostra
pertanto che dall’aprile 1997 gli appellanti tentano di ricostruire una
relazione con il figlio. A tale scopo essi si sono valsi di tutte le
possibilità di ricorso a loro disposizione e il 27 ottobre 1997 hanno
cominciato un programma terapeutico serio e costante presso la Comunità di
__________ __________, dove sono circondati e seguiti, e si sforzano di uscire
dalla tossicodipendenza proprio per ricongiungersi con il figlio. La loro
situazione si apparenta dunque al caso pubblicato in DTF 109 II 386 (ampiamente
commentato da Stettler, Le droit suisse
de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, Vol. III/II/1, Friburgo
1987, pag. 132-134; Breitschmid,
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 14 ad art. 265c
pag. 1369 in fondo). Anche se gli sforzi degli appellanti non hanno permesso
finora di costruire una relazione affettiva con __________, da un lato per la
loro malattia e dall’altro per l’intervento della Delegazione tutoria e dei
numerosi operatori sociali persuasi di agire nell’interesse del bambino, non si
può in concreto ritenere che i genitori non si siano seriamente curati del
figlio ai sensi dell’art. 265c n. 2 CC.
- Tanto basta, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, per negare la possibilità di
un’adozione che prescinda dal consenso dei genitori (DTF 109 II 387 consid. 2,
113 II 381). La dottrina sembra invece richiedere, nell’interesse del minorenne
(art. 264 CC), che si verifichi se sia ancora realisticamente possibile
ristabilire una relazione significativa tra i genitori e il figlio (Breitschmid, op. cit., n. 14, pag. 1370
in alto; Stettler, op. cit., pag.
134; Hegnauer in: Berner Kommentar,
n. 25 ad art. 265c CC, pag. 213 in alto).
La Delegazione tutoria e
l’autorità di vigilanza sembrano escludere ogni possibilità di riavvicinamento
tra gli appellanti e __________, ma tale conclusione appare – quanto meno per
il momento – prematura, il fascicolo processuale non contenendo elementi
concreti che permettano di scartare già oggi tale possibilità. Per quanto risulta
dai documenti acquisiti d’ufficio da questa Camera, __________ vive dal 14
maggio 1997 con una famiglia affidataria e ha integrato profondamente le figure
parentali dei genitori affidatari, tanto che secondo l’assistente sociale che
lo segue sarebbe fatidico per il suo equilibrio interrompere o cessare il suo
rapporto con loro (rapporto 14 marzo 1999 dell’Ufficio del tutore ufficiale,
pag. 3 in alto). Il collocamento del bambino in una famiglia affidataria, che
per il momento appare senz’altro la soluzione più adeguata, non impedisce ad
ogni modo di verificare, con le cautele richieste dalla situazione psicofisica
di tutta la famiglia, se sia ancora possibile instaurare una relazione vitale
tra i genitori e il figlio. Non si può d’altra parte escludere già sin d’ora
che gli appellanti, il cui stato di salute sembra notevolmente migliorato dopo
il 27 ottobre 1997, riescano a creare con il bambino un rapporto affettivo e acquistino
dopo la cura di disintossicazione in corso a __________ __________, che seguono
con costanza da sedici mesi, la capacità di occuparsi in modo adeguato del
figlio. Il futuro potrà invero dimostrare il contrario, ma sino ad allora
un’adozione senza il consenso dei genitori non può entrare in considerazione.
Mancando i requisiti per l’avvio della procedura di adozione di __________
prescindendo dal consenso dei genitori, l’appello deve di conseguenza essere
accolto.
- Il gravame non è ricevibile,
per converso, nella misura in cui gli appellanti postulano l’avvio di un
programma per il riavvicinamento con il figlio. La regolamentazione dei
rapporti personali tra genitori e figlio compete infatti alla Delegazione
tutoria (art. 275 cpv. 1 CC) e non può essere esaminata da questa Camera in
prima istanza. Spetterà alla Delegazione tutoria avviare le dovute verifiche e
tentare di riavvicinare gli appellanti al figlio, facendo capo a servizi
specializzati. __________s, intossicato sin dalla nascita (lettera 2 novembre
1998 della pediatra __________), è considerato negativo HIV dall’età di due
anni e mezzo ed è in buona salute, anche se il suo pediatra ha constatato un’iperagitazione
motoria e intende segnalarlo al Servizio cantonale ortopedagogico itinerante,
ritenendo probabile una sindrome psico organica infantile (rapporto 23 marzo
1999 del dott. __________ __________). Dal rapporto dell’assistente sociale
stilato il 14 marzo 1999 emerge che il bambino è integrato in maniera ottimale
nell’ambiente sociale della famiglia affidataria, ma che è psicologicamente
vulnerabile e sensibile e denota un forte bisogno di sicurezza e stabilità. Un
tentativo di riavvicinamento tra i genitori e il figlio non può quindi prescindere
da un’accurata valutazione psicologica e deve essere seguito da specialisti.
Come si è visto, sia
l’assistente sociale del Servizio del tutore ufficiale sia gli operatori del
Servizio sociale e del Servizio medico-psicologico di __________ si sono
espressi in modo deciso e in più occasioni per un’adozione di __________ contro
il parere dei genitori. La Delegazione tutoria dovrà quindi affidare l’incarico
di ristabilire i contatti e di seguire la situazione a persone che non si sono
ancora occupate di __________, di preferenza presso il Servizio sociale o il
Servizio medico-psicologico di altri comprensori, per non compromettere sin
dall’inizio i tentativi di riavvicinamento. Ciò posto, l’appello deve essere trasmesso,
per quanto riguarda il diritto di visita, all’autorità competente (art. 126
CPC).
- Gli oneri processuali
seguirebbero il di principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In
concreto, viste le particolarità del caso, si può rinunciare nondimeno al prelievo
di spese e all’attribuzione di ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria
presentata dagli appellanti deve essere accolta, essendo adempiuti sia il
requisito dell’indigenza che quello della probabilità di buon esito del gravame
(art. 157 CPC). Nonostante l’esito del giudizio, anche la domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ deve essere accolta, poiché la
sua posizione processuale non poteva dirsi d’acchito destinata all’insuccesso.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così
riformato:
Il
ricorso è accolto e la risoluzione emessa il 26 giugno 1998 della Delegazione
tutoria di __________ è annullata.
II. L’appello è trasmesso per
competenza alla Delegazione tutoria di __________ affinché esamini le richieste
di giudizio n. 2, 3 e 4.
III. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
IV. __________ __________ e
__________ __________ sono ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio del dott. iur. __________ __________.
V. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
VI. Intimazione:
– dott. iur. __________
__________, __________;
– Delegazione tutoria di
__________;
– avv. Giovanni
__________, __________;
Comunicazione:
– avv. __________
__________, Tutore ufficiale, __________;
– Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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