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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.24
Data decisione, Autorità: 01.06.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00024 (Rinvio TF)
Lugano 1° giugno 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 9 novembre 1994 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 dicembre 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 28 novembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta con l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ nata __________ (1961) si sono sposati a __________ il __________ 1980. Dal matrimonio è nata la figlia __________ (__________1981). Con sentenza del 28 novembre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato __________ alla madre, senza diritto di vista per il padre, ha obbligato quest’ultimo a corrispondere un contributo alimentare per la figlia di fr. 700.– mensili indicizzati fino al 17° anno e di fr. 854.– mensili indicizzati fino alla maggiore età, oltre un contributo per la moglie di fr. 500.– mensili indicizzati fino al __________ 1998, fr. 400.– mensili indicizzati fino al __________ 1999 e fr. 745.– mensili indicizzati fino al 30 novembre 2001.
B. Statuendo il 26 maggio 1998, questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da __________ __________ contro la sentenza del Pretore, nel senso che ha concesso all’appellante un diritto di visita, obbligandolo nondimeno a versare un contributo per la convenuta di fr. 428.– mensili indicizzati fino al ____________________ 1998, di fr. 274.– mensili indicizzati fino al __________ 1999 e di fr. 745.– mensili indicizzati fino al 30 novembre 2001. Adito da __________ e __________ __________, il Tribunale federale ha annullato il 29 ottobre 1998 la sentenza di appello, ciò che rende necessaria l’emanazione di un nuovo giudizio. I fatti alla base della controversia, riassunti dallo stesso Tribunale federale, sono già stati accertati da questa Camera nella sentenza del 26 maggio 1998 (consid. A–L).
Considerando
in diritto: 1. Nella misura in cui l’appellante chiede di riconoscergli un diritto di visita nei confronti della figlia, l’appello è diventato privo d’oggetto, __________ __________ avendo raggiunto la maggiore età in pendenza di appello (__________1999).
Per quanto riguarda il contributo alimentare a favore della moglie, nella sentenza del 26 maggio 1998 questa Camera aveva già accertato che l’attore, con un reddito mensile di fr. 3’750.– netti, un fabbisogno personale (maggiorato del 20%) di fr. 2’622.– e un contributo per la figlia (fino alla maggiore età), era in grado di versare alla moglie unicamente fr. 428.– mensili fino al __________ 1998, fr. 274.– fino al __________ 1999 e fr. 745.– fino al 30 novembre 2001. La determinazione del contributo alimentare non essendo stato oggetto di ricorso all’autorità federale, mal è dato di capire perché la sentenza di questa Camera sia stata annullata anche al riguardo. Sia come sia, non rimane che ribadire il precedente giudicato, i cui motivi si danno in questa sede per riprodotti, e accogliere l’appello entro tali limiti.
Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda il diritto di visita alla figlia, considerate le motivazioni del Tribunale federale, a un esame meramente sommario l’appello non avrebbe avuto possibilità di successo, sicché per finire l’appellante ottiene solo una lieve riduzione del contributo in favore della moglie. Ciò giustifica di addebitargli i sette ottavi dei costi del processo. Gli andrebbe imposta inoltre la rifusione di un’indennità alla controparte per ripetibili ridotte, la cui riscossione tuttavia sarebbe di ben difficile incasso, data la sua situazione di indigenza. Ritenuto che entrambi i coniugi versano in grave ristrettezza e che sia l’appello sia le osservazioni presentavano probabilità di esito favorevole parziale, si giustifica di ammettere entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria. L’esito dell’appello non incide apprezzabilmente sulla ripartizione degli oneri di prima sede, che può rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non è diventato privo d’oggetto, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ verserà mensilmente a favore di __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, le seguenti rendite di indigenza:
fr. 428.– fino al __________ 1998,
fr. 274.– fino al __________ 1999 e
fr. 745.– fino al 30 novembre 2001.
Tali somme vanno adeguate al rincaro, in conformità all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 1998 sulla base dell’indice del dicembre 1997.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti per sette ottavi a carico dell’appellante e per il resto a carico dell’appellata. __________ __________ rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________ __________.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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