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Numero d'incarto:
11.1999.24
Data decisione, Autorità:
01.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00024
(Rinvio TF)
Lugano
1° giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 9 novembre 1994 da
__________ __________,
nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 dicembre
1996 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 28 novembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta con
l’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ __________ con le
osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ nata __________
(1961) si sono sposati a __________ il
__________ 1980. Dal matrimonio è nata la figlia __________ (__________1981).
Con sentenza del 28 novembre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato __________ alla madre, senza diritto di vista per il
padre, ha obbligato quest’ultimo a corrispondere un contributo alimentare per
la figlia di fr. 700.– mensili indicizzati fino al 17° anno e di fr. 854.–
mensili indicizzati fino alla maggiore età, oltre un contributo per la moglie
di fr. 500.– mensili indicizzati fino al __________ 1998, fr. 400.– mensili
indicizzati fino al __________ 1999 e fr. 745.– mensili indicizzati fino al 30
novembre 2001.
B. Statuendo il 26
maggio 1998, questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da
__________ __________ contro la sentenza
del Pretore, nel senso che ha concesso all’appellante un diritto di visita,
obbligandolo nondimeno a versare un contributo per la convenuta di fr. 428.–
mensili indicizzati fino al ____________________ 1998, di fr. 274.– mensili indicizzati
fino al __________ 1999 e di fr. 745.– mensili indicizzati fino al 30 novembre
2001. Adito da __________ e __________
__________, il Tribunale federale ha annullato il 29 ottobre 1998 la
sentenza di appello, ciò che rende necessaria l’emanazione di un nuovo
giudizio. I fatti alla base della controversia, riassunti dallo stesso
Tribunale federale, sono già stati accertati da questa Camera nella sentenza
del 26 maggio 1998 (consid. A–L).
Considerando
in diritto: 1. Nella
misura in cui l’appellante chiede di riconoscergli un diritto di visita nei
confronti della figlia, l’appello è diventato privo d’oggetto, __________ __________ avendo raggiunto la maggiore età
in pendenza di appello (__________1999).
-
Per
quanto riguarda il contributo alimentare a favore della moglie, nella sentenza
del 26 maggio 1998 questa Camera aveva già accertato che l’attore, con un
reddito mensile di fr. 3’750.– netti, un fabbisogno personale (maggiorato del
20%) di fr. 2’622.– e un contributo per la figlia (fino alla maggiore età), era
in grado di versare alla moglie unicamente fr. 428.– mensili fino al __________
1998, fr. 274.– fino al __________ 1999 e fr. 745.– fino al 30 novembre 2001.
La determinazione del contributo alimentare non essendo stato oggetto di
ricorso all’autorità federale, mal è dato di capire perché la sentenza di
questa Camera sia stata annullata anche al riguardo. Sia come sia, non rimane
che ribadire il precedente giudicato, i cui motivi si danno in questa sede per
riprodotti, e accogliere l’appello entro tali limiti.
-
Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Per quanto
riguarda il diritto di visita alla figlia, considerate le motivazioni del
Tribunale federale, a un esame meramente sommario l’appello non avrebbe avuto
possibilità di successo, sicché per finire l’appellante ottiene solo una lieve
riduzione del contributo in favore della moglie. Ciò giustifica di addebitargli
i sette ottavi dei costi del processo. Gli andrebbe imposta inoltre la
rifusione di un’indennità alla controparte per ripetibili ridotte, la cui
riscossione tuttavia sarebbe di ben difficile incasso, data la sua situazione
di indigenza. Ritenuto che entrambi i coniugi versano in grave ristrettezza e
che sia l’appello sia le osservazioni presentavano probabilità di esito favorevole
parziale, si giustifica di ammettere entrambe le parti al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. L’esito dell’appello non incide apprezzabilmente
sulla ripartizione degli oneri di prima sede, che può rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile
e non è diventato privo d’oggetto, l’appello è parzialmente accolto e il
dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ verserà mensilmente a favore di __________ __________, anticipatamente entro il 5 di
ogni mese, le seguenti rendite di indigenza:
fr.
428.– fino al __________ 1998,
fr.
274.– fino al __________ 1999 e
fr.
745.– fino al 30 novembre 2001.
Tali somme vanno adeguate al
rincaro, in conformità all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima
volta nel gennaio 1998 sulla base dell’indice del dicembre 1997.
Per il
resto la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti per sette ottavi a carico dell’appellante e per il resto a carico dell’appellata.
__________ __________ rifonderà alla
controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
-
__________ __________ è ammesso al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
-
__________ __________ è ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott.
__________ __________ __________.
-
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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