AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.40
Data decisione, Autorità:
18.04.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00040
Lugano,
18 aprile
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (ipoteca legale:
privilegio degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 6 maggio 1994 da
__________ .. ora __________
__________ __________, __________
, __________ -
__________ (________________________________________
__________ __________ -__________), __________
__________.
__________ __________ __________, __________
e __________ __________, __________
__________.
__________ __________ __________ __________,
__________, e
__________ __________ ora in liquidazione,
(patrocinate
dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° marzo 1999 presentato dalla __________ __________ e dalla
__________ __________ __________ contro la sentenza emessa l'8 febbraio 1999
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 29 marzo 1999 presentato dalla
__________ __________ __________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 ottobre 1988 __________ __________ ha acquistato dalla __________
__________ __________ __________ di __________ (__________) le particelle n.
__________ e n. __________ RFD di __________, quest'ultima risultante dal frazionamento
dello stesso fondo n. . Ancora nel corso del 1988 egli ha affidato
all'arch. __________ __________ la progettazione e la direzione dei lavori in
vista di edificare sulla particella n. __________ una casa d'appartamenti.
__________ __________ disponeva, tra l'altro, di un mutuo di fr. 3 400 000.– accordatogli
il 17 maggio 1988 dalla __________ __________ __________ __________
-, garantito da una cartella ipotecaria di fr. 3 500 000.– iscritta
in primo grado l'8 novembre 1988 sulla particella n. __________. Il cantiere è
stato aperto nell'estate 1989. L'Impresa __________ .. ha
compiuto lavori da capomastro, la __________ __________ opere di impermeabilizzazione
e di lattoniere, la __________ __________ __________ di __________ interventi
da gessatore, la . __________ __________ __________ ha eseguito gli
infissi esterni e le porte interne, la __________ __________ __________
__________ l'impianto di riscaldamento, di sanitario e di ventilazione, la
“. __________ rivestimenti e pavimenti” lavori da piastrellista e la
__________ __________ __________ di __________ i pavimenti in pietra naturale.
Il 7 settembre 1990 la __________ ha aumentato l'importo mutuato a __________
__________ a
fr. 3 500
000.–.
B. Con
sentenza del 22 ottobre 1991 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha
condannato __________ __________ a versare all'Impresa __________ __________ la
somma di fr. 164 118.– con interessi e ha ordinato l'iscrizione di un'ipoteca legale
dell'imprenditore per complessivi fr. 139 708.– sulla particella n. __________.
__________ __________ è poi stato condannato il 18 novembre 1992 a versare fr.
215 380.75 con interessi anche alla __________ __________ __________ (la quale
ha ottenuto l'iscrizione di un'ipoteca legale dell'imprenditore per il relativo
importo), fr. 55 446.– con interessi alla __________. __________ __________
__________ (la quale ha ottenuto a sua volta l'iscrizione di un'ipoteca legale
dell'imprenditore per il medesimo importo) e
fr. 33
180.40 con interessi alla __________ __________ (la quale ha ottenuto anch'essa
l'iscrizione di un'ipoteca legale dell'imprenditore per l'importo corrispondente).
Inoltre con sentenza del 16 dicembre 1993 __________ __________ è stato tenuto
a pagare fr. 154 900.– con interessi alla __________ __________ __________
__________ (con iscrizione di un'ipoteca legale per lo stesso ammontare), fr.
63 398.15 con interessi alla “__________. __________ __________ __________
__________ ” (con iscrizione di un'ipoteca legale per tale somma) e fr. 30
399.30 con interessi alla __________ __________ __________ (sempre con
iscrizione di un'ipoteca legale per il medesimo importo).
C. Il
28 febbraio 1994 la particella n. __________, con lo stabile pressoché
ultimato, è stata oggetto di realizzazione forzata ed è stata aggiudicata ai
pubblici incanti a __________ __________ di __________ per la som-ma di fr. 3
990 000.–. In base allo stato di riparto, del 14 aprile 1994, l'Ufficio di
esecuzione di Lugano ha assegnato il provento dell'asta pubblica, maggiorato
del “ricavo netto amministrazione” (fr. 93 750.–) per un totale di fr. 4 083
750.–, nella misura di
fr. 13
155.15 al Comune di __________ (ipoteche legali per imposte cantonali e
contributi di miglioria arretrati) e per il resto, ossia fr. 4 070 594.85, alla
__________ __________ __________ __________. Le ditte sopra citate non si sono
viste riconoscere alcunché. L'Impresa __________ __________ ha ricevuto così un
attestato di insufficienza di pegno per fr. 176 601.70, la __________
__________ (__________________________________________________degli Impresari-Costruttori,
cessionaria della __________ __________ __________) un analogo attestato per
fr. 252 115.25, la __________. __________ __________ __________
un
attestato per fr. 65 804.–, la __________ __________ un attestato per fr.
41
181.90, la __________ __________ __________ __________ un attestato per fr. 194
200.–, la “__________. __________ __________ __________ ” un attestato per fr.
72 804.– e la __________ __________ __________ un attestato per fr. 34 909.30.
D. Con
petizione del 6 maggio 1994 le ditte appena citate hanno promosso causa contro
la __________ __________ __________ __________ davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, chiedendo il versamento degli importi che seguono:
l'Impresa
__________ __________.: fr. 139 708.– con interessi,
la
__________ __________: fr. 215 380.75 con interessi,
la
__________. __________ __________ __________: fr. 55 446.– con interessi,
la
__________ __________: fr. 33 180.40 con interessi,
la
__________ __________ __________ __________: fr. 154 900.– con interessi,
la
“__________. __________ __________ e __________ ”: fr. 63 398.15 con interessi,
la
__________ __________ __________: fr. 30 399.30 con interessi.
Nella sua
risposta del 1° giugno 1994 la __________ ha proposto di respingere la petizione.
E. Il
26 gennaio 1996 le ditte attrici sono state autorizzate dal Pretore a mutare le
richieste di giudizio, nel senso che si ordinasse all'Ufficio di esecuzione di
Lugano di versar loro le somme citate, prelevandole dal ricavo della vendita
all'asta assegnato alla __________ __________ __________ __________. Esperita
l'istruttoria, nel loro memoriale conclusivo del 16 settembre 1998 le ditte
attrici hanno ribadito le rispettive domande modificate. In subordine esse
hanno chiesto che la convenuta fosse tenuta a corrispondere loro almeno gli
importi in appresso:
la
__________ __________: fr. 127 870.95 con interessi,
la
__________ __________: fr. 18 122.60 con interessi,
la
__________ __________ __________ __________: fr. 92 709.– con interessi,
la
“__________. __________ __________ e __________ ”: fr. 11 266.70 con interessi,
la
__________ __________ __________: fr. 13 882.70 con interessi.
Nel suo
memoriale conclusivo del 16 settembre 1998 __________ __________ __________
__________ ha confermato la proposta di respingere la petizione. Le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale.
F. Statuendo
l'8 febbraio 1999, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato
all'Ufficio di esecuzione di Lugano di prelevare dal ricavo della vendita
all'asta assegnato alla __________ __________ __________ __________ i seguenti
importi:
in
favore della __________ __________: fr. 99 817.60 con interessi,
in favore
della __________ __________: fr. 14 130.20 con interessi,
in favore
della __________ __________ __________ SA: fr. 58 511.45 con interessi e
in favore
della __________ __________ __________: fr. 10 847.70 con interessi.
Il
Pretore ha respinto invece la richiesta della __________ prefabbricati
__________ (già __________ __________ __________.), come pure quella della
. __________ __________ __________ e quella della “.
__________ __________ e __________ ”, tali ditte non potendo più vantare crediti.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 9000.– sono state poste per un quarto a
carico della __________ __________ __________ forzata (in casu nulla),
sia quanto hanno ricevuto sotto forma di acconti sul loro credito complessivo”.
Facendo capo ai dati risultanti dalla “situa-zione contabile al 30 giugno 1993”
prodotta dalla direzione lavori e a quelli della perizia giudiziaria 29 gennaio
1998, egli è giunto così alle spettanze di fr. 99 817.60 in favore della __________
__________, di fr. 14 130.20 in favore della __________ __________, di fr. 58
511.45 in favore della __________ __________ __________ __________ e di fr. 10
847.70 in favore della __________ __________ __________. Non potevano più
vantare alcuna pretesa, invece, la __________ __________ __________ (già
__________ __________ __________.), la . __________ __________
__________ e la “. __________ __________ e __________ ” (sentenza
impugnata, consid. 7).
- Nell'appello
principale le due ditte attrici contestano il metodo di calcolo adottato dal
Pretore, sostenendo che il valore del suolo il giorno della realizzazione
forzata non era di fr. 1 035 000.–, bensì di fr. 786 600.–, onde un maggior
valore di fr. 3 203 400.–. Esse fondano la loro argomentazione sulla
circostanza che in concreto il ricavo di fr. 3 990 000.– corrisponde solo al
76% del valore reale della proprietà, stimata dal perito in fr. 5 245 000.–.
Nel calcolo del privilegio andrebbe considerato perciò non il valore pieno del
suolo, ma solo il 76% di esso, ovvero fr. 786 600.–. Un correttivo del genere è
già stato applicato dal Tribunale federale, soggiungono le appellanti, nella
più recente giurisprudenza menzionata da Sergio Bianchi (in: CFPG, Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag.
83). E siccome, ciò posto, il maggior valore calcolato dal Pretore dev'essere
aumentato dai citati fr. 2 955 000.– a
fr. 3 203
400.– (fr. 3 990 000.– meno fr. 786 600.–), tenuto conto degli acconti già
versati il credito degli appellanti ammonta in realtà a fr. 17 090.– per la
__________ __________ e a fr. 121 050.15 per la __________ __________.
-
L'opinione
delle appellanti non è solo contraria al diritto federale, ma travisa anche
l'esposto del predetto autore. Nel saggio citato Sergio Bianchi ha scritto per vero che in una sentenza (non pubblicata)
del 18 luglio 1995 il Tribunale federale si è trovato a statuire su un caso del
Canton Neuchâtel “in cui si era trattato di parzialmente demolire e ricostruire
– ingrandendolo – un albergo. I giudici cantonali, preso atto che il prezzo di
realizzazione era notevolmente inferiore al valore della proprietà valutato dal
perito, ritennero di poter calcolare il valore del fondo prima della ricostruzione
non in base al suo valore venale, ma nella proporzione in cui questo si trovava
rispetto al prezzo conseguito nella realizzazione forzata”. Se non che, ha
continuato l'autore, “in quella sentenza il Tribunale federale ha rilevato,
richiamandosi peraltro a precedenti giudizi, che per esperienza la
realizzazione forzata di fondi spesso si conclude con una svendita e, quindi,
con una perdita patrimoniale importante. Si tratta però di perdite che non
manifestano nessun rapporto causale con i diritti di pegno convenzionali
anteriori e che, come tali, devono pertanto essere sopportate da tutti i creditori
pignoratizi, senza possibilità di correzione ai sensi dell'art. 841 CC” (op.
cit., pag. 83 con riferimenti). Di conseguenza, in quel caso il Tribunale
federale ha annullato la sentenza cantonale, riformandola sulla base
dell'effettivo valore venale del fondo prima della ricostruzione dell'albergo
(inc. ./__________ e ./__________).
-
Ne
segue che in concreto non vi è alcuna ragione per scostarsi dal metodo di calcolo
adottato dalla giurisprudenza e di ridurre fittiziamente del 24% – come
chiedono le appellanti – il valore venale del suolo il giorno della
realizzazione. Tanto meno ciò si giustifica ove si consideri che una simile
correzione non si imporrebbe nemmeno se – per ipotesi – la convenuta avesse
acquistato essa medesima il fondo all'asta per fr. 3 500 000.–, ovvero per
l'equivalente del suo pegno immobiliare. Al riguardo l'orientamento di Sergio Bianchi è univoco: “Nell'attuale
situazione congiunturale gli istituti di credito che hanno finanziato la costruzione
mediante costituzione di diritti di pegno e che cercano di recuperare i loro
soldi, spesso si trovano senza concorrenti all'atto della vendita all'asta
dell'immobile, specie se il carico ipotecario è rilevante; evidentemente, non
si può da loro pretendere che offrano all'asta prezzi superiori ai loro crediti
assistiti da pegno, nell'intento di garantire il soddisfacimento anche dei titolari
di ipoteche legali posteriori” (op. cit., pag. 83 in basso). Altre ragioni che
giustificherebbero di scostarsi dal calcolo del Pretore non sono fatte valere.
Del tutto privo di consistenza, l'appello principale deve di conseguenza essere
respinto.
II. Sull'appello
adesivo
-
Il
memoriale aggiuntivo che le appellanti principali hanno introdotto il 19 maggio
1999 a complemento delle loro osservazioni al ricorso adesivo è irricevibile e,
come tale, non è stato oggetto di notifica. Il termine per formulare
osservazioni all'appello adesivo era di 20 giorni, come quello per formulare
osservazioni all'appello principale (art. 314 CPC). In concreto l'appello
adesivo è stato intimato il 9 aprile 1999. Il memoriale complementare del 19
maggio 1999 riesce quindi manifestamente tardivo, senza per altro che le
appellanti principali abbiano postulato un'eventuale restituzione del termine.
Improponibile, esso non può dunque essere preso in considerazione ai fini del
giudizio.
-
La convenuta impugna in via adesiva l'intero sindacato del Pretore,
anche nella misura in cui esso rigurda le due ditte che non hanno appellato,
asserendo che un ricorso adesivo può riferirsi anche a dispositivi non
impugnati con l'appello principale. In proposito essa tenta però di equivocare
sulla citazione di cui si prevale (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 314). È vero che un appello adesivo può
vertere anche su dispositivi non contestati dall'appellante principale, ma tali
dispositivi devono riguardare – appunto – l'appellante principale e non altre
parti che hanno accettato la sentenza del Pretore. Nella fattispecie le due litisconsorti
facoltative delle appellanti principali (la ditta __________ __________
__________ __________ e la ditta __________ __________ __________) non hanno
impugnato la sentenza del Pretore, che nei loro confronti è passata in giudicato
e non può più essere posta in discussione (art. 48 CPC). La convenuta asserisce
che ciò sarebbe “manifesta-mente iniquo” (memoriale, pag. 3 in fondo), ma
dimentica con tutta evidenza che la forza di cosa giudicata è una nozione giuridica,
non una questione di equità. Nella misura in cui riguarda le ditte non
appellanti, il ricorso adesivo deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
-
Nel
merito l'appellante adesiva fa valere di essersi limitata a insinuare,
nell'ambito dell'elenco oneri che preludeva alla realizzazione forzata del
fondo, un credito di fr. 3 400 000.–. Il fatto di avere mutuato a __________
__________, in realtà, fr. 3 500 000.– non avrebbe dunque alcuna importanza.
Per di più, essa soggiunge, il capitale di fr. 3 500 000.– “è stato
effettivamente destinato ai costi connessi con l'edificazione del noto stabile,
ovvero per il pagamento degli artigiani e di progettisti, quali architetti e
ingegneri” (memoriale, pag. 4 in basso). Nessuna negligenza potrebbe di
conseguenza esserle rimproverata per quanto riguarda la destinazione dei pagamenti.
V'è da
domandarsi se, così com'è formulata, l'argomentazione sia ricevibile. Il Pretore
ha indicato concretamente quali elementi denotavano negligenza della convenuta
nella verifica del finanziamento. Intanto – ha rilevato il primo giudice – la
convenuta sapeva che il suo mutuo non bastava a coprire tutti i costi di costruzione,
come risulta dai “dati in possesso del consiglio di amministrazione della ditta
in occasione della seduta del 15 giugno 1988 (doc. 2.19)”. In secondo luogo –
egli ha continuato – “le modalità messe in atto per la distribuzione del
finanziamento così come risulta dai doc. 2.1 a 2.18 nonché dall'iter descritto
dal teste __________ __________ (verbale udienza 4 ottobre 1995, pag. 2) appare
e doveva apparire decisamente inadeguata e non idonea a permettere il
necessario e puntuale controllo e le necessarie verifiche da parte della
convenuta in ordine alla destinazione dei pagamenti e alla salvaguardia
dell'uguaglianza di trattamento da usare nei confronti di tutti gli artigiani e
imprenditori” (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). Tutto quanto l'appellante adesiva
oppone al riguardo è che la petizione andava respinta, essendo “chiaramente
provato che non vi è stata negligenza alcuna da parte della __________, fermo
restando che l'importo totale mutuato, e più precisamente quello oggetto di insinuazione
dell'elenco oneri, figura essere stato investito nell'edificazione della nota costruzione.
A tale proposito si veda pure la documentazione e la lista allestita dal signor
__________, oggetto di richiesta di edizione da parte delle ditte attrici” (memoriale,
pag. 4 in fondo e 5 in alto). Con la motivazione del Pretore l'appellante adesiva
non si confronta. Anzi, essa neppure vi fa cenno, limitandosi a perorare la propria
causa come se si trovasse ancora in prima sede. Nelle condizioni descritte v'è
seriamente da interrogarsi se il gravame non debba essere dichiarato
irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio
al cpv. 5).
-
Sia
come sia, si volesse anche entrare nel merito della censura sollevata,
l'appello adesivo sarebbe destinato all'insuccesso. Anzitutto, ammesso e non
concesso che l'importo notificato dalla convenuta nell'esecuzione forzata del
fondo (fr. 3 400 000.–) sia decisivo, neppure tale somma risulta essere stata
interamente destinata al pagamento dei costi di costruzione. La convenuta in
effetti non tacitava direttamente i creditori (perizia del 29 gennaio 1998,
pag. 2), ma accreditava di volta in volta gli importi richiesti sul conto
“__________ __________ __________ __________ __________ ” intestato a
__________ __________ presso la __________ __________ __________ __________ a
, conto che è servito a rimunerare le ditte attrici per complessivi
fr. 2 236 000.– (perizia del 29 gennaio 1998, pag. 4 e allegato X10), come pure
a retribuire artigiani, imprenditori e professionisti, a coprire spese bancarie
e a onorare non meglio precisati “ ” (perizia del 29 gennaio 1998,
tabella a pag. 4). Dei fr. 3 500 000.– oggetto del mutuo (rispettivamente dei
fr. 3 400 000.– insinuati ai fini dell'elenco oneri), però, la convenuta ha
accreditato sul conto appena menzionato solo fr. 2 805 000.– (perizia, loc.
cit.). Invano si cercherebbe di sapere come siano stati usati i restanti fr.
695 000.–, di cui fr. 95 000.– versati dalla convenuta il 6 marzo 1989 su un
conto presso la __________ __________ __________ __________ intestato alla
__________ __________ __________ __________ (doc. 2.17 prodotto in edizione
dalla convenuta) e fr. 600 000.– formanti oggetto di un assegno incassato da
__________ __________ il 16 marzo 1989 (perizia, pag. 3 in alto e allegato X5;
doc. 2.15 prodotto in edizione dalla convenuta). Poco importa che la linea di
credito presso la __________ __________ __________ __________ fosse alimentata
anche da altre fonti (dallo stesso __________ __________, che ha accreditato
fr. 522 000.–, e dal provento delle locazioni per fr. 225 131.85; perizia,
tabella a pag. 4). Determinante è che in concreto la convenuta ha mutuato una
somma di almeno fr. 695 000.–, la quale non risulta essere servita per la
costruzione dello stabile.
-
Oltre
a ciò, come ha rilevato il Pretore, la convenuta non risulta avere adeguatamente
verificato la destinazione dei propri accrediti sul noto conto presso la
__________ __________ __________ __________ (si vedano in particolare i
versamenti di cui ai doc. 2.2, 2.4, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16,
2.17 prodotti in edizione dalla convenuta; deposizione __________ __________,
verbale del 4 ottobre 1995, pag. 2). In realtà essa non sembra nemmeno avere
effettuato alcun serio controllo. La sua responsabilità non può dirsi quindi
limitata all'ultimo accredito versato, di fr. 100 000.– (doc. 2.1 prodotto in
edizione dalla convenuta), che – per sua stessa ammissione – essa ha notato non
essere stato destinato da __________ __________ alle spese di costruzione del
palazzo (osservazioni all'appello principale, pag. 2 in alto). Ora, al riguardo
la giurisprudenza è univoca: se è consapevole che il suo pegno, al momento
della costituzione, supera il valore del suolo – e in concreto l'appellante
adesiva non contesta siffatto accertamento – il finanziatore deve cerziorarsi
che il suo mutuo sia effettivamente adoperato per finanziare i lavori di
costruzione (Steinauer, op. cit.,
pag. 234, n. 2909 con riferimenti). Ove disattenda tale obbligo, egli crea uno
dei presupposti che consentiranno poi ad artigiani o imprenditori lesi nei loro
interessi di procedere nei suoi confronti a norma dell'art. 841 CC.
-
Se ne
conclude che, a prescindere dalla sua ricevibilità, l'appello adesivo riesce privo
di buon diritto. Per quanto riguarda il calcolo del Pretore come tale, esso non
è censurato nell'appello adesivo e i criteri adottati dal primo giudice per il
computo del dividendo, fissato al 70.195% (sopra, consid. 2), appaiono del
tutto conformi al metodo elaborato dalla giurisprudenza, l'unico compatibile
con il diritto federale (DTF 115 II 139 consid. 2). Tutt'al più ci si potrebbe
domandare se il costo complessivo dei lavori di costruzione ammonti realmente a
fr. 4 209 656.–, come ha ritenuto il Pretore, o non sia piuttosto di fr. 4 250
000.–, i balconi e i posteggi mancanti secondo la “situazione contabile del 30
giugno 1993” allestita dall'arch. __________ __________ (doc. III) essendo
stati eseguiti nel frattempo (perizia del 15 gennaio 1997, pag. 6 e 8). Dato
che – come si è detto – i dati di calcolo cui si è ancorato il Pretore non sono
oggetto di critica nell'appello adesivo, la questione può nondimeno rimanere
aperta.
-
L'appellante
adesiva rivendica infine un'indennità di fr. 24 000.– per le ripetibili di
primo grado con l'argomento che in concreto il valore litigioso è “leggermente
superiore a fr. 800 000.–”, che le ditte attrici soccombono per tre quarti e
che “prendendo quale base di calcolo il minimo dell'onorario previsto dall'art.
9 [cpv. 1] TOA, si otterrebbe un importo di fr. 32 000.–” (memoriale, pag. 5).
Ora, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che in materia di spese e
ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento,
censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sentenza
del 18 aprile 1995 in re GMS, consid. 8, sentenza del 1° febbraio 1996 in re
A., consid. 3), tanto più che ai fini delle ripetibili la tariffa dell'Ordine
degli avvocati ha mero carattere indicativo (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 96).
Un eccesso di apprezzamento può ravvisarsi nondimeno ove le ripetibili fissate
dal Pretore risultino inferiori al minimo o eccedano il massimo della tariffa.
Rimane da esaminare se nel caso in esame si riscontri una situazione del
genere.
Per un
valore litigioso di fr. 692 412.– (petizione, pag. 13) l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede
onorari compresi tra il 4 il 7% del valore medesimo. In concreto il patrocinio
appariva senz'altro di difficoltà medio-alta, sicché l'aliquota del 6% sarebbe
apparsa adeguata alla complessità del caso. Ove avesse ottenuto causa vinta, la
convenuta avrebbe avuto presumibilmente diritto, così, a un'indennità per
ripetibili attorno ai fr. 41 500.–. Dato ch'essa soccombe per poco più di un
quarto, le sarebbe spettato un importo di circa fr. 30 700.–. Fissando le
ripetibili a fr. 12 000.–, il primo giudice ha stabilito un importo finanche
inferiore di un terzo al minimo della tariffa, cadendo in un eccesso d'apprezzamento.
Nelle circostanze del caso la somma di fr. 24 000.– postulata dall'appellante
adesiva, corrispondente a un'aliquota fra il 4 e il 5% giusta l'art. 9 cpv. 1
TOA, appare legittima. Resta il fatto che la riforma del dispositivo pretorile
può riferirsi solo all'indennità dovuta dalle appellanti principali. Per quanto
riguarda le altre due ditte, litisconsorti facoltativi non appellanti, il
sindacato del Pretore è passato in giudicato e non può più essere modificato.
III. Sulle
spese e le ripetibili di appello
- Gli
oneri processuali dell'appello principale seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CPC). Le due ricorrenti sopportano pertanto i costi del proprio gravame in
solido (art. 10 cpv. 1 LTG) e verseranno alla convenuta un'equa indennità per
ripetibili. Nella commisurazione degli importi andrà tenuto conto nondimeno
che, rispetto al valore litigioso di fr. 692 412.–, quello appellato era di
soli fr. 21 232.– per la __________ __________ e di fr. 2960.– per la
__________ __________. Quanto all'appello adesivo, la convenuta adesiva risulta
vincente nella misura di fr. 12 000.– sul principio delle ripetibili, mentre su
tutto il resto (e il valore appellato era di complessivi fr. 183 306.95) il
ricorso risulta infondato, se non addirittura irricevibile. Si giustifica
pertanto di porre a suo carico almeno i nove decimi degli oneri processuali,
con obbligo di rifondere alle appellanti pricipali un'adeguata indennità per
ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
750.–
sono
posti a carico delle appellanti principali in solido, che rifonderanno alla
convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per
ripetibili.
- Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è parzialmente accolto e il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
La
tassa di giustizia di fr. 9000.– e le spese, da anticipare solidalmente dalle
attrici, sono poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto a carico
delle attrici in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 12 000.– complessivi per ripetibili ridotte. La __________
__________ e la __________ __________ rifonderanno inoltre alle attrici, con
vincolo di solidarietà, ulteriori fr. 12 000.– a titolo di ripetibili.
Per il
resto l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
3050.–
sono
posti per un decimo a carico delle appellanti principali in solido e per nove decimi
a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alle appellanti principali fr.
4000.– complessivi per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3;
– Ufficio
di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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