AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1999.41
Data decisione, Autorità:
14.01.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00041
Lugano,
29 dicembre
1999/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (modifica di sentenza di divorzio: misure
provvisionali) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con petizione del 9 luglio 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 marzo 1999 presentato da __________ contro il decreto cautelare
emesso il 18 febbraio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 ottobre 1994 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1962) e
__________ nata __________ (1964), cittadini italiani. La convenzione sugli
effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva quanto
segue:
(...)
-
verserà a __________ __________ i seguenti contributi alimentari:
a) a favore del figlio __________ (1984):
fr. 550.– più assegni familiari a
partire dal 1° luglio 1992,
fr. 650.– più assegni familiari a
partire dal 1° gennaio 1995,
fr. 750.– più assegni familiari a
partire dal 1° gennaio 2000 e fino al
1° novembre 2004, riservato il
mantenimento del contributo oltre la maggiore età a titolo di finanziamento di
studi superiori;
b) a favore del figlio __________ (1988):
fr. 400.– più assegni familiari a
partire dal 1° luglio 1992,
fr. 550.– più assegni familiari a
partire dal 1° gennaio 1995,
fr. 650.– più assegni familiari a
partire dal 1° gennaio 2000,
fr. 1000.– più assegni familiari a
partire dal 1° novembre 2004 qualora fosse venuto meno il diritto al
mantenimento da parte del figlio __________;
c) (...)
-
verserà inoltre alla moglie ai sensi dell'art. 152 CC l'importo di fr. 260.–
fino al 1° novembre 2004.
La riduzione del
contributo alimentare potrà essere richiesta da __________ __________ unicamente
nel caso in cui le sue condizioni economiche dovessero notevolmente peggiorare
e non per il miglioramento della situazione di __________ __________. Resta
inteso che in caso di concubinato gli importi di cui sopra decadranno e/o
dovranno essere rinegoziati tenendo conto della capacità retributiva del nuovo
nucleo familiare.
- L'importo di cui sopra e
quelli di cui al punto 5, dichiarati tutti irriducibili, compresi gli aumenti,
verranno annualmente adeguati all'indice dei prezzi al consumo, la prima volta
il 1° gennaio 1995 sulla base dell'indice in vigore il mese precedente (indice
base agosto 1992).
(...)
B. Il 9
luglio 1998 __________ __________ ha promosso azione di modifica davanti allo
stesso Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, postulando – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – la seguente riduzione dei contributi per i figli:
–
in favore di __________:
fr. 200.– dal 1°
gennaio 1998 al 31 dicembre 1999,
fr. 300.– dal 1°
gennaio 2000 al 1° novembre 2002;
–
in favore di __________:
fr. 200.– dal 1°
gennaio 1998 al 1° gennaio 2000,
fr. 300.– dal 1°
gennaio 2000 al 1° novembre 2004,
fr. 400.– dal 1°
novembre 2004 al 30 agosto 2006.
Inoltre
egli ha chiesto che i contributi fossero ancorati all'indice nazionale dei
prezzi al consumo nella sola misura in cui fosse stato adeguato al rincaro
anche il suo stipendio. In via provvisionale __________ __________ ha
sollecitato la riduzione dei contributi a fr. 200.– mensili per entrambi i
figli retroattivamente dal gennaio 1998.
C. All'udienza
del 27 luglio 1998, indetta per discutere la domanda provvisionale, __________
__________ __________ (nel frattempo risposatasi) si è opposta a qualsiasi
riduzione dei contributi. L'istruttoria è consistita nell'escussione di un testimone
e il 10 dicembre 1998 si è tenuta la discussione finale, in esito alla quale le
parti hanno ribadito le loro conclusioni. Statuendo il 18 febbraio 1999, il
Pretore ha respinto la domanda provvisionale. La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere a
__________ __________ __________ fr. 600.– per ripetibili. La domanda di
assistenza giudiziaria è stata respinta.
D. Contro
il decreto predetto è insorto __________ __________ con un appello del 5 marzo
1999 per ottenere che, accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, i
contributi alimentari per i figli siano ridotti provvisionalmente a fr. 260.–
mensili sin dal gennaio 1998 e che il giudizio del Pretore sia riformato di
conseguenza. Nelle sue osservazioni del 22 marzo 1999 __________ __________
__________ propone di respingere l'appello, di rigettare la domanda di
assistenza giudiziaria e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere
modificata in merito alle relazioni tra genitori e figli nel caso di mutate
circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o
per altri motivi”. Ove siano in discussione contributi alimentari per minorenni,
la relativa modifica è disciplinata dagli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, note 102 e 144 ad art. 157 CC;
Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I,
Basilea 1996, n. 3 ad art. 157). Nell'ambito di un processo di modifica le
eventuali misure provvisionali sono rette, per analogia, dall'art. 145 cpv. 2
CC (Bühler/Spühler, op. cit.,
Ergänzungsband 1991, nota 48 ad art. 157 CC con rinvii; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 21 ad art. 157 CC).
-
Il
contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare
al figlio può essere ridotto, a norma degli art. 157 e 286 cpv. 2 CC, se fatti
nuovi e importanti impongano una regolamentazione diversa rispetto al momento
del divorzio e se il cambiamento di situazione è duraturo. Clausole che
impediscano a priori una modifica del contributo sono per principio illecite (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 7 ad
art. 157 CC). L'azione di modifica, del resto, non è intesa a rettificare la sentenza
di divorzio, bensì ad adattare il giudizio a sopravvenuti mutamenti di situazione,
riguardino essi il figlio o i genitori (DTF 120 II 178 consid. 3a). Misure
provvisionali devono essere emanate ove appaiano urgenti e indispensabili: in
caso di dubbio la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (I
CCA, sentenza del 1° aprile 1993 nella causa C. contro L., consid. 1).
-
Nella
fattispecie risulta che al momento in cui è stata perfezionata la convenzione
sugli effetti accessori del divorzio, davanti al Pretore (doc. A, sentenza di
divorzio del 13 ottobre 1994, dispositivo n. 2), l'attore aveva già avuto un
figlio dalla sua attuale compagna (__________, nato __________ 1992). A quel momento
egli guadagnava fr. 3800.– mensili netti, la sua compagna __________ __________
(1966) circa fr. 3600.– mensili e la convenuta
fr.
1500.– mensili (clausola n. 5 della convenzione emendata davanti al Pretore:
doc. A). L'11 febbraio 1995 l'attore ha poi avuto dalla sua compagna le gemelle
__________ e e. __________ __________ -, dovendosi occupare
di tre figli, ha ridotto il suo grado di occupazione come impiegata di commercio
al 50% (istanza, pag. 3 in fondo). La convenuta, da parte sua, continua a lavorare
a metà tempo per la __________. L'attore è autista – a tempo pieno – per la
ditta __________ __________ __________. __________ a __________.
-
Fatti
nuovi e importanti suscettibili di giustificare una modifica dei contributi
alimentari fissati nella sentenza di divorzio appaiono, in concreto, le nascite
delle figlie __________ e __________. La circostanza di dover sopperire al
mantenimento di altri figli rispetto a quelli considerati nella sentenza di
divorzio implica infatti, per il debitore, un cambiamento di situazione durevole
(Lüchinger/Geiser, op. cit., n.
13 ad art. 157 CC con richiamo). Poco importa che al momento del divorzio le
due figlie fossero già state concepite o che i contributi a favore dei figli
nati durante il matrimonio siano stati dichiarati "irriducibili"
(convenzione sugli effetti accessori del divorzio, clausola n. 7). Per diritto
federale, in effetti, i figli di uno stesso genitore devono essere trattati in
modo paritario, siano essi nati durante il matrimonio o fuori del matrimonio
(DTF del 4 gennaio 1999 in re G., consid. 4, e del 12 novembre 1999 in re F.,
consid. 3). Il problema è di sapere piuttosto, in concreto, se una riduzione
dei contributi fissati nella sentenza di divorzio si giustifichi già a un esame
meramente sommario come quello che presiede all'emanazione di misure
provvisionali (Bühler/ Spühler,
op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 418 ad art. 145 CC).
-
Il
Pretore ha respinto l'istanza cautelare per tre motivi: perché i contributi in
favore di figli nati fuori del matrimonio non rientrano nel fabbisogno minimo
del genitore, perché l'attore potrebbe ridurre le spese abitando nei pressi del
luogo di lavoro (__________) anziché a __________). Per tre figli di età compresa
fino ai 6 anni, rispettivamente fino ai 12 anni, le medesime raccomandazioni
fissano un fabbisogno medio in denaro di fr. 525.– e di fr. 735.– mensili. Il
fabbisogno medio complessivo di tutti i figli assommerebbe perciò, in concreto,
a fr. 3505.– mensili. A ciò si aggiunge il contributo per l'ex moglie di circa
fr. 280.– mensili (fr. 260.– indicizzati dall'agosto 1992), per un totale di
fr. 3785.– mensili. Disponendo l'attore di soli fr. 1585.–, tutti i contributi
vanno ridotti in proporzione. Ne risulta una disponibilità (arrotondata) di fr.
370.– mensili per __________ (1984), di fr. 350.– mensili per __________
(1988), di fr. 305.– per __________ (1992) e di fr. 220.– ciascuna per
__________ e __________ (1995). Dovendo versare oggi circa fr. 700.– mensili
per __________ (fr. 650.– indicizzati), invece di fr. 370.–, e circa fr. 590.–
mensili per __________ (fr. 550.– indicizzati), invece di fr. 350.–, l'attore
si vede ridotto a vivere con un importo notevolmente inferiore al suo
fabbisogno minimo. Ciò giustifica una riduzione immediata dei contributi già in
via provvisionale. Non entra in linea di conto, per converso, una riduzione
retroattiva, una domanda cautelare non esplicando effetti prima della sua introduzione
(Rep. 1996 pag. 123 consid. 4).
-
Gli
oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono il
vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). A un sindacato di
equità come quello applicabile in materia di filiazione esso può ritenersi –
nel complesso – di due a uno in favore dell'istante. La richiesta di assistenza
giudiziaria introdotta dall'appellante merita accoglimento, tanto in prima
quanto in seconda sede, la domanda cautelare apparendo provvista di buon
diritto (art. 157 CPC) e formulata da una persona in gravi ristrettezze
finanziarie (art. 155 CPC). L'indennità per ripetibili, ad ogni modo, andrà
posta in deduzione della nota professionale del patrocinatore d'ufficio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che i contributi alimentari fissati nella
sentenza di divorzio emanata fra le parti dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud il 13 ottobre 1994 sono così modificati:
fr.
370.– mensili in favore di __________ (1984) dal 9 luglio 1998,
fr.
350.– mensili in favore di __________ (1988) dal 9 luglio 1998.
-
Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono poste per un terzo a
carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'istante
fr. 400.– per ripetibili ridotte.
-
__________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________ __________, __________.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti per un terzo a carico dell'appellante e per due terzi a carico della
controparte, che rifonderà all'appellante fr. 700.– per ripetibili ridotte.
III. __________
__________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il
gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________, __________.
IV. Intimazione:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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