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Numero d'incarto:
11.1999.42
Data decisione, Autorità:
12.04.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00042
Lugano
12 aprile 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa
./.-. (privazione
dell’autorità parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10
dicembre 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, ora in __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando sulla
domanda di revisione, subordinatamente di restituzione in intero presentata
il 13 marzo 1999 dall’istante con riferimento alla sentenza emessa il 16
febbraio 1999 da questa Camera (inc. ..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta la domanda di revisione;
-
Se
deve essere accolta la domanda di restituzione in intero contro la sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 10 dicembre 1997
__________ __________ ha introdotto alla Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, un’istanza per ottenere
la privazione dell’auto-rità parentale di __________ __________ __________
sulla figlia __________ __________ (1992) e l’affidamento di quest’ultima a sé
medesimo;
che l’autorità di
vigilanza ha respinto la domanda il 12 ottobre 1998 e che contro tale decisione
__________ __________ ha presentato appello a questa Camera il 2 novembre 1998,
chiedendo l’estensione del suo diritto di visita già in via cautelare;
che __________ __________
__________ ha proposto di respingere il gravame e ha resistito alle domande
cautelari dell’appellante, formulando a sua volta conclusioni cautelari
sull’estensione del diritto di visita;
che le domande cautelari
di entrambi i genitori sono state discusse davanti a questa Camera a un’udienza
dell’11 gennaio 1999;
che, giudicando
simultaneamente la provvisionale e il merito, con sentenza del 16 febbraio 1999
questa Camera ha parzialmente accolto l’appello e ha esteso il diritto di
visita di __________ __________ a un fine settimana ogni due, dal venerdì sera
alle ore 17.00 fino alla domenica alle 20.00 e a un mercoledì pomeriggio ogni
due dalle ore 13.30 alle 20.00 (inc. ..__________);
che il 13 marzo 1999
__________ __________ ha introdotto a questa Camera una domanda di revisione –
subordinatamente di restituzione in intero – in cui critica la lentezza
nell’emanazione della sentenza sulla domanda cautelare, contesta la sentenza
medesima, a suo dire fondata su una falsa perizia e su un falso complemento di
valutazione, chiede che il suo diritto di visita sia migliorato, che gli venga
concesso l’affidamento della figlia previo complemento di istruttoria sugli
accertamenti da lui ripetutamente chiesti, che “tutti i riferimenti dove la
verità è incontrastabilmente esclusa” siano rivisti o annullati e che sia
annullato anche il complemento di valutazione dell’Unità di intervento regionale
di __________ (UIR);
che la domanda in
questione non è stata notificata alla controparte;
e considerando
in diritto: che il richiedente invoca
i titoli di revisione previsti dall’art. 340 lett. a, b, c e d, adducendo che
la sentenza del 16 febbraio 1999 sarebbe erronea poiché fondata su falsi
documenti, in particolare una falsa perizia allestita dal dott. __________ il
22 gennaio 1996 e un complemento di valutazione dell’Unità di intervento
regionale di Locarno (UIR) datato 24 luglio 1998;
che nella prolissa istanza
il richiedente formula inoltre tutta una serie di domande, le quali esulano
manifestamente dai motivi di revisione previsti dall’art. 340 CPC;
che ad ogni modo questa
Camera ha statuito il 16 febbraio 1999 dopo lo scambio degli allegati imposto
dalla procedura di appello e dopo aver sentito le parti all’udienza dell’11
gennaio 1999;
che il caso è quindi stato
trattato con celerità e ha anzi avuto la precedenza rispetto ad altri incarti
che sarebbero stati prioritari per ordine cronologico di entrata;
che non spetta a questa
Camera dare alle parti consulenze o istruzioni su come far valere le proprie
domande in procedure pendenti davanti ad altre autorità;
che la sentenza 16
febbraio 1999 espone in modo dettagliato i motivi per i quali una privazione
dell’autorità parentale non era giustificata al momento in cui l’autorità ha
statuito e non abbisogna di altre spiegazioni;
che a detta del
richiedente la sentenza 16 febbraio 1999 dovrebbe essere oggetto di revisione
perché sarebbe fondata su tutta una serie di documenti falsi, in particolare
sulla perizia del dott. __________, sulla valutazione 24 luglio 1998 dell’UIR e
su altri rapporti agli atti;
che questa Camera ha
dichiarato irricevibile il 26 gennaio 1998 un appello con il quale il
richiedente (inc. ..__________) intendeva far annullare la
perizia allestita il 22 gennaio 1996 dal dott. __________;
che il complemento di
valutazione 24 luglio 1998, rassegnato su richiesta dell’autorità di vigilanza,
è stato versato agli atti (doc. 8 incarto Autorità di vigilanza) ed è stato
comunicato alle parti, che si sono potute esprimere al riguardo;
che il richiedente postula
l’annullamento della valutazione 24 luglio 1998 sulla base delle sue sole
affermazioni, asserendo che “le prove [della falsità] le fornisco in seguito”
(istanza, pag. 6) e dilungandosi in una spiegazione dalle quale trasparirebbe
l’inesistenza e la falsità del documento;
che dallo scritto in
questione emerge che il richiedente imputa una lunga serie di delitti e crimini
in suo danno alle autorità tutorie, le quali a suo dire sarebbero incorse in
ripetuti abusi;
che tali affermazioni,
fondate sulla personale convinzione del richiedente, non sono oggettivamente
sufficienti per dimostrare la pretesa falsità del complemento di valutazione
del 24 luglio 1998, da ritenere pertanto alla stregua di un valido mezzo di
prova;
che il giudice penale, per
quanto risulta dagli atti, non ha accertato nel caso concreto alcun reato di
falsa perizia, né per quel che concerne il referto peritale del 22 gennaio 1996
né per il complemento del 24 luglio 1998;
che non sono quindi dati,
nella fattispecie, i presupposti per una revisione della sentenza;
che in via subordinata il
richiedente postula la restituzione in intero contro la sentenza, sempre per
falsità della perizia 22 gennaio 1996;
che anche tale richiesta
si rivela manifestamente infondata, non essendo stato accertato dal giudice
penale il reato di falsa perizia (art. 347 cpv. 1 CPC);
che la domanda in esame,
priva di ogni consistenza, può essere decisa pertanto con la procedura
semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
attribuire ripetibili alla controparte, cui la domanda non è nemmeno stata
intimata;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è
respinta.
-
La domanda di restituzione
in intero è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia unica fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico del richiedente. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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