AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.43
Data decisione, Autorità:
29.04.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00043
Lugano
29 aprile 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (processo di stato: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza dell’11 dicembre 1998 da
__________ __________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________. __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 12 marzo 1999
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 1°
marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1953) e __________ nata __________ (1957) si sono sposati a __________ il
__________ 1978. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1979),
__________ (__________1980), __________ (____________________1982) e __________
(__________1985). I coniugi hanno adottato inoltre le gemelle __________ e
__________ (nate il __________ 1982). Il marito, __________ in legge, è
segretario __________ __________ __________ __________ e sindaco di __________;
la moglie, di formazione , non ha esercitato attività lucrativa
durante la vita in comune, a parte qualche sporadica supplenza. Il 28 mag-gio
1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 16 luglio
1998. Con decreto cautelare del 21 agosto 1998 il Pretore ha affidato i figli
al padre, cui ha assegnato l’abitazione coniugale, ha attribuito la residenza
secondaria di __________ () alla moglie e ha fissato in favore di
quest’ulti-ma un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili dal 1° giugno
1998, concedendole l’uso dell’automobile __________ in dotazione alla famiglia.
Contro tale decreto si sono appellate entrambe le parti, il marito
adesivamente. In pendenza di ricorso, il 15 novembre 1998, la moglie ha locato
un appartamento proprio a __________.
B. L’11 dicembre 1998
__________ __________ ha chiesto al Pretore che, avendo essa appigionato un
alloggio proprio, il contributo provvisionale fissato in suo favore il 21
agosto 1998 a fr. 2800.–mensili fosse portato a fr. 3223.– dal 1° dicembre
1998. Il Pretore ha accolto l’istanza inaudita parte il 14 dicembre 1998. Il 22
dicembre successivo __________ __________ ha postulato la revoca del
provvedimento, previo contraddittorio, e il 17 febbraio 1999 entrambe le parti
hanno introdotto un memoriale conclusivo, rinunciando previamente alla
discussione finale. __________ __________ ha sollecitato in tale occasione un
contributo provvisionale di fr. 5074.– o, quanto meno, di fr. 3223.– mensili.
__________ __________ ha confermato la propria opposizione all’aumento del
contributo alimentare. Statuendo il 1° marzo 1999, il Pretore ha respinto
l’istanza di modifica e ha revocato il decreto emanato senza contraddittorio il
14 dicembre 1998. Le spese di fr. 80.–, con una tassa di giustizia di fr.
150.–, sono state poste a carico dell’istante, tenuta a rifondere al convenuto
fr. 900.– per ripetibili.
C. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 12 marzo 1999
nel quale ha chiesto che il contributo provvisionale in suo favore fosse portato
da fr. 2800.– a fr. 3223.– mensili e che il sindacato del Pretore fosse
riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 1° aprile 1999 __________
__________ ha proposto di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
D. Con sentenza odierna
questa Camera ha riformato il decreto emesso il 21 agosto 1998 dal Pretore,
aumentando da fr. 2800.– a fr. 3370.– mensili il contributo provvisionale per
la moglie (inc. ..__________).
Considerando
in diritto: 1. Con sentenza odierna, come
si è appena detto, questa Camera ha portato da fr. 2800.– a fr. 3370.– mensili
il contributo provvisionale in favore della moglie decretato dal Pretore il 21
agosto 1998. L’istanza dell’11 dicembre 1998 con cui l’interessata chiedeva di
aumentare tale contributo da fr. 2800.– a fr. 3223.– mensili risulta quindi
senza oggetto e senza interesse è – nel merito – l’appello del 12 marzo 1999
tendente a ottenere la riforma della decisione del Pretore, che il 1° marzo
1999 ha confermato il contributo provvisionale di fr. 2800.– mensili. Su un
solo punto l’appello conserva la sua attualità: sulle spese processuali e le
ripetibili, che il Pretore ha posto a carico della moglie (e che la moglie
contesta), come pure sulle spese e le ripetibili dell’appello medesimo. Ora,
questa Camera ha già avuto modo di precisare, nel rispetto dell’art. 163 CPC,
che ove una lite diventi priva d’oggetto o di interesse giuridico (art. 351
cpv. 1 CPC), si applica per analogia – in materia di spese e ripetibili –
l’art. 72 della procedura civile federale (I CCA, sentenze del
1° giugno 1993 in re F.
SA, consid. 1, pubblicata in Rep. 1994 381; sentenza del 12 ottobre 1989 in re
G.). Il problema è di sapere, quindi, come sarebbe stato deciso l’appello se la
causa non fosse divenuta senza oggetto. Da ciò dipende anche la sorte degli
oneri e delle ripetibili di prima sede.
- ll documento nuovo
accluso alle osservazioni all’appello sarebbe risultato ricevibile, in deroga
al divieto dell’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC, se fosse
servito a ridefinire il fabbisogno o il contributo per l’uno o l’altro dei
figli, in cui favore si applica per diritto federale il principio inquisitorio
illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1 con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art.
86). In realtà dal documento in questione si evince soltanto che il 1° giugno
1999 l’istante comincerà a gestire, per conto di un’associazione, una capanna
per escursionisti sull’al-pe di __________, sopra __________. Tale circostanza
potrà motivare, se mai, una futura modifica dell’assetto provvisionale attraverso
un aggiornamento dei redditi coniugali, ma sarebbe apparsa ininfluente ai fini
del giudizio.
-
Il Pretore aveva
accertato il guadagno del marito in complessivi fr. 15 677.– netti mensili (fr.
13 287.10 come segretario dell’ __________ e fr. 1246.– come sindaco del
proprio Comune), mentre la moglie risultava temporaneamente inabile al lavoro
per causa di infortunio e un suo reinserimento professionale sarebbe potuto
avvenire solo “a medio-lungo termine”. Ciò posto, egli aveva calcolato il
fabbisogno minimo del marito in fr. 7035.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1025.–, premio della cassa malati fr. 210.–, imposte fr.
3500.–, oneri della casa e assicurazioni fr. 1000.–, spese per l’automobile fr.
300.–, costo della governante fr. 1000.–) e quello della moglie in fr. 2790.–
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, premio della cassa
malati fr. 215.–, pigione con spese accessorie fr. 1050.–, imposte fr. 200.–,
spese per l’automobile fr. 300.–). Quanto al fabbisogno in denaro dei figli
minorenni, il Pretore l’aveva stimato in fr. 975.– mensili ognuno per
__________, __________ e __________, rispettivamente in fr. 780.– per
__________. Dedotto il fabbisogno dell’inte-ra famiglia (fr. 13 530.–) dal
reddito del marito, egli aveva constatato un’eccedenza di fr. 2147.– mensili,
che aveva destinato ai due figli maggiorenni __________ e __________, entrambi
agli studi.
-
L’appellante
contestava anzitutto il minimo esistenziale del diritto esecutivo inserito nel
fabbisogno del marito, che a suo avviso andava ridotto da fr. 1025.– a fr.
930.– mensili perché il coniuge vive in comunione domestica con il figlio
maggiorenne __________. L’opinione non sarebbe potuta essere condivisa. Nel
metodo per il calcolo dei contributi provvisionali giusta l’art. 145 cpv. 2 CC,
disciplinato dal diritto federale (DTF 114 II 394 consid. 4b), i figli
maggiorenni non entrano – per principio – in linea di conto (consid. 8). Il
fatto che il marito abiti con un figlio di oltre 18 anni non avrebbe influito
quindi sul suo minimo esistenziale. Diverso sarebbe stato il caso qualora nel
fabbisogno del marito si fosse potuto tenere conto anche del contributo che
egli eroga al figlio (sulle condizioni si veda oltre, consid. 8). Dato che ciò
non sarebbe stato possibile perché la moglie si opponeva, la presenza del
figlio maggiorenne non avrebbe potuto essere considerata ai fini del giudizio e
non avrebbe inciso quindi sul fabbisogno minimo del genitore.
-
Sosteneva
l’appellante che l’onere fiscale del marito, stimato dal Pretore in fr. 3500.–
mensili, non superava in realtà fr. 2120.–. L’argomentazione sarebbe stata
irricevibile. Nella sua istanza dell’11 dicembre 1998 con cui chiedeva la
modifica dell’assetto provvisionale l’interessata nemmeno accennava, in
effetti, all’onere fiscale del marito (già valutato dal Pretore in fr. 3500.–
mensili nel decreto cautelare del 21 agosto 1998). Nemmeno all’udienza del 21
gennaio 1999 essa aveva rilevato alcunché, sottolineando anzi che oggetto di
modifica potevano essere solo “i cambiamenti di condizione intervenuti dopo la
decisione pretorile” (verbali, pag. 33). Per la prima volta nel memoriale
conclusivo del 17 febbraio 1999 essa aveva posto in discussione il carico
tributario, pur avendo rinunciato previamente – d’intesa con la controparte –
al dibattimento finale (verbali, pag. 36 in fondo) e sapendo perciò che la
procedura non sarebbe più stata oggetto di alcun contraddittorio. Ciò non sarebbe
stato ammissibile, tant’è che l’aggravio d’imposta non era stato vagliato dal
Pretore. Per di più l’appellante neppure indicava in che misura, già a un
giudizio di mera verosimiglianza come quello che presiede all’emanazione di
misure provvisionali, i mutamenti intervenuti dopo l’ultimo giudizio del
Pretore avrebbero influito sull’ onere fiscale del marito. Ne sarebbe seguito
che su questo punto il ricorso, improponibile, sarebbe sfuggito a ulteriore
esame.
-
Nel fabbisogno
minimo del marito il primo giudice aveva incluso – come detto – spese per fr.
1000.– mensili destinate alla casa e alle assicurazioni. L’appellante faceva
valere che da tale cifra andava dedotta la quota per l’alloggio già compresa
nel fabbisogno in denaro dei figli (fr. 195.– ognuno), onde una riduzione
dell’importo da fr. 1000.– a fr. 220.– mensili. Ancora una volta però
l’interessata tentava di discutere in appello questioni non debitamente
sottoposte al Pretore, in violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. La spesa
di fr. 1000.– mensili già figurava invero nel fabbisogno minimo del marito
accertato con il precedente decreto cautelare del 21 agosto 1998. Né con
l’istanza di modifica dell’11 dicembre 1998 né alla discussione del 21 gennaio
1999 l’interessata aveva però alluso al problema. Soltanto nel memoriale
conclusivo del 17 febbraio 1999 essa aveva sollevato la questione (pag. 3 in
alto), che tuttavia non era passata al vaglio del contraddittorio perché – come
si è spiegato dianzi – le parti avevano previamente concordato di rinunciare al
dibattimento finale. E in effetti il Pretore non aveva esaminato la
contestazione, limitandosi a riprendere la cifra di fr. 1000.– che figurava nel
decreto del 21 agosto 1998. La controversia non sarebbe potuta, di conseguenza,
essere giudicata per la prima volta in appello.
-
Sempre per quanto
atteneva al fabbisogno minimo del marito l’appellante criticava l’importo di
fr. 1000.– mensili che il Pretore aveva riconosciuto al coniuge per la retribuzione
della governante, definendo tale spesa “non necessaria se supportata dalla
presenza del genitore responsabile della prole e della corretta organizzazione
della stessa” (appello, pag. 4 in fondo). Così com’era formulata, la censura
non era seria e non avrebbe meritato nemmeno di essere trattata. Basti
rammentare che il convenuto deve lavorare a tempo pieno e badare
simultaneamente a un’economia domestica in cui vivono quattro figli minorenni,
per tacere di un maggiorenne (__________) e – quando rientra da – di
un altro maggiorenne (). Anzi, nell’appello contro il decreto
cautelare del 21 agosto 1998 la stessa istante asseriva che nelle condizioni
descritte “l’aiuto di una domestica non sarebbe bastante” (pag. 6 in basso).
Tutt’al più ci si sarebbe potuti domandare se una parte della spesa per la
domestica non doveva ritenersi coperta dalla quota destinata alla cura e
all’edu-cazione dei figli prevista nel fabbisogno in denaro dei minorenni
determinato secondo le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton
Zurigo (RDT 51/1996 pag. 33). Non sollevata dall’appellante, la questione sarebbe
potuta rimanere indecisa, questa Camera non essendo abilitata a esaminare di
propria iniziativa argomenti che si riferiscono al contributo alimentare per i
coniugi, non regolati dal principio inquisitorio.
-
Per quel che era del
suo proprio fabbisogno minimo, l’appellante asseverava che l’onere fiscale di
fr. 200.– mensili riconosciutole dal Pretore era insufficiente e doveva essere
portato a fr. 300.–. Su questo punto il ricorso sarebbe anche potuto risultare
provvisto di buon fondamento. Non si sarebbe potuto dimenticare tuttavia che
nel fabbisogno minimo dell’appellante figurava una posta di fr. 300.– mensili
per l’automobile, spesa che non aveva alcuna giustificazione oggettiva per una
persona totalmente inabile al lavoro (né l’interessata pretende che la vettura
le servirebbe in qualche modo per ovviare a un’eventuale infermità fisica).
Certo, nel decreto cautelare del 21 agosto 1998 il Pretore aveva accertato che
il marito era d’accordo di lasciare alla moglie l’uso dell’automobile (consid.
13). Pur non negando ciò, il marito aveva sempre contestato nondimeno che la
moglie potesse beneficiare a tale scopo di fr. 300.– supplementari (sia
nell’appello adesivo contro il predetto decreto, sia alla discussione del 21
gennaio 1999, sia nelle osservazioni all’appello ora in esame). Si fosse
aumentato quindi da fr. 200.– a fr. 300.– mensili il carico tributario
dell’appellante, l’equità avrebbe imposto di ridurre le spese per l’automobile
da fr. 300.– a fr. 200.– mensili, con il medesimo risultato complessivo. Al
riguardo l’appello si sarebbe rivelato quindi privo di portata pratica.
-
Da ultimo
l’appellante contestava il fabbisogno in denaro delle figlie __________ e
, valutato dal Pretore in fr. 975.– mensili ognuna, facendo valere
che con il rispettivo guadagno di apprendista la prima può sopperire alle
proprie necessità fino a concorrenza di fr. 400.– e la seconda fino a fr. 350.–
mensili, onde una riduzione del loro fabbisogno a fr. 575.–, rispettivamente a
fr. 625.– mensili. La tesi non sarebbe stata fondata. I genitori possono bensì
esigere dal figlio minorenne che ritrae un provento dal proprio lavoro e che
vive con essi in economia domestica un’adeguata partecipazione alle spese di
mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Di regola, nondimeno, il figlio minorenne
non è tenuto a sovvenire al proprio mantenimento – se non in casi di
particolare ristrettezza familiare – in misura superiore a un terzo del suo
guadagno (nemmeno le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del
Tribunale di appello pongono esigenze più severe per il calcolo del minimo di esistenza:
Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3). Nella fattispecie risultava che con il loro
reddito le figlie già provvedono al maggior costo dei pranzi fuori casa a
__________ () e a __________ (__________). L’appellante non contestava
che ciò era vero (verbali, pag. 38, risposta n. 7). Obiettava soltanto che il figlio
__________ “percepisce fr. 250.– mensili per le stesse necessità” (appello,
pag. 4), ma non rendeva verosimile – né emergeva dagli atti – che il fabbisogno
del ragazzo fosse stato decurtato per tale motivo. Ciò posto, non vi sarebbe
stata alcuna ragione di ridurre il fabbisogno in denaro di __________ e __________
fissato dal Pretore.
-
Rimaneva la questione
legata al calcolo del contributo provvisionale per l’appellante. Ora, questa
Camera ha già avuto modo di precisare – e il Pretore di ricordare con citazioni
pertinenti – che ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC va considerato nel fabbisogno
familiare soltanto quello personale dei coniugi e dei figli minorenni comuni
(Rep. 1997 pag. 115 n. 21). Per principio, in effetti, le misure provvisionali
in una causa di divorzio possono riguardare unicamente costoro (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145). Certo, in
circostanze particolari il giudice del divorzio – e quindi anche il giudice delle
misure provvisionali – può fissare un contributo di mantenimento dopo la maggiore
età del figlio. Tale è il caso quando il figlio, ancora minorenne, sia prossimo
al compimento dei 18 anni e si trovi in una formazione professionale di durata
determinata (DTF 112 II 202 consid. 2), oppure quando il contributo per il figlio
maggiorenne sia già fissato in una convenzione omologata dal giudice (DTF 107
II 473 consid. 6b; Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Zusatzband 1991, n. 245 ad art. 156 CC) o ancora – più
semplicemente – quando i coniugi sono d’accordo che il contributo in questione
sia inserito nel fabbisogno della famiglia. Mancando tali premesse, un coniuge
non può far valere in suo nome la pretesa del figlio maggiorenne.
Incomberà a quest’ultimo rivendicare personalmente il contributo, giusta
l’art. 277 cpv. 2 CC, nei confronti del genitore renitente.
a) Secondo
il Pretore “l’istante ha riconosciuto nelle sue conclusioni (pag. 3, n. 6) che
l’eccedenza tra redditi e fabbisogni è destinata a sopperire al mantenimento
dei figli maggiorenni agli studi” (consid. 8 in fine). In realtà l’allegato
conclusivo non conteneva un’ammissione simile. Nel citato passaggio del
memoriale la moglie si era limitata a rilevare che parte del contributo in suo
favore sarebbe stata destinata ai figli maggiorenni, ma non consentiva a che
ciò avvenisse direttamente per opera del marito e nemmeno indicava in che
misura sarebbe stata disposta a cedere parte del suo contributo. Non poteva
dirsi quindi che nel caso in esame essa fosse d’accordo che il sussidio per i
figli maggiorenni rientrasse nel calcolo provvisionale. Il Pretore sembrava
annettere importanza al fatto che l’istante non aveva contestato il metodo di
calcolo sotteso al precedente decreto cautelare del 21 agosto 1998, lasciando –
appunto – che l’intera eccedenza mensile fosse destinata ai figli maggiorenni.
Il solo fatto che in precedenza l’istante non si fosse opposta a che il
contributo per i maggiorenni figurasse nel calcolo del fabbisogno familiare non
le precludeva tuttavia la possibilità di opporsi a tale pratica nell’ambito di
successive modifiche provvisionali.
b) Il
Pretore reputava che, comunque fosse, qualora sussista un accordo sul contributo
di mantenimento tra il figlio maggiorenne e un genitore, l’altro genitore non
può legittimamente opporsi a che tale contributo sia inserito nel fabbisogno
della famiglia (consid. 8 in fine). L’assunto risponderebbe invero a finalità
pratiche, ma contrasta con il diritto federale. Eventuali convenzioni sul
contributo di mantenimento tra un figlio maggiorenne e un genitore – sempre che
di accordo si potesse parlare nel caso concreto, ove si ignorava finanche la
cifra che il padre garantirebbe ai figli – non prevalgono sul diritto
dell’altro coniuge a ottenere la quota di eccedenza che gli spetta giusta
l’art. 145 cpv. 2 CC. Incombe se mai al figlio maggiorenne far valere le sue
pretese verso tale genitore a norma dell’art. 277 cpv. 2 CC. Giovi rammentare
in ogni modo che il genitore tenuto a prestazioni verso un figlio minorenne ha
diritto di conservare per sé il fabbisogno minimo aumentato del 20% (DTF 118 II
99 consid. 4b). Contro la sua volontà egli non può essere ridotto a vivere
sotto tale limite.
c) Ne
sarebbe seguito che in concreto, di fronte al comportamento dell’interessata
(che si opponeva a che fosse inserito nel fabbisogno della famiglia il
contributo per i figli maggiorenni), statuendo nuovamente sull’assetto
provvisionale il Pretore non poteva più destinare l’eccedenza mensile di fr.
2147.– (sopra, consid. 2) ai figli __________ e __________, come aveva fatto il
21 agosto 1998. Avrebbe dovuto dividere l’eccedenza fra i coniugi e rinviare i
figli maggiorenni a far valere direttamente le loro pretese nei confronti della
madre giusta l’art. 277 cpv. 2 CC (sulla procedura applicabile si vedano gli
art. 425 segg. CPC). Il giudizio del Pretore avrebbe dovuto pertanto essere
riformato e il decreto emesso senza contraddittorio il 14 dicembre 1998
confermato, la moglie limitando la sua richiesta a fr. 3223.– mensili. Quanto
alla decorrenza retroattiva della modifica, essa non era controversa.
- Se ne conclude che
nella fattispecie, non fosse divenuto senza interesse, nel merito l’appello
sarebbe stato verosimilmente accolto. Spese e ripetibili vanno perciò a carico
del marito (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto agli oneri di prima sede, essi seguono
la vicendevole soccombenza del decreto così come questo sarebbe verosimilmente
stato riformato in appello. Non bisogna dimenticare in ogni modo che davanti al
primo giudice l’istante postulava, in via principale, un contributo
provvisionale di fr. 5074.– mensili e che il Pretore aveva dichiarato la
pretesa irricevibile nella misura in cui eccedeva la domanda subordinata di fr.
3223.– mensili. Al proposito il decreto non formava oggetto di appello ed era passato
in giudicato. L’istante sarebbe uscita vincitrice, di conseguenza, nella sola
misura di due terzi.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui non è
divenuto senza interesse, l’appello è accolto e il decreto impugnato è
riformato come segue:
-
L’istanza
di modifica presentata da __________ __________ l’11 dicembre 1998 è dichiarata
priva di oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.
-
Le
spese processuali di fr. 80.– e la tassa di giustizia di fr. 250.– sono poste
per un terzo a carico dell’istante e per il resto a carico di __________
__________, che rifonderà all’istante fr. 600.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà all’appellante fr. 700.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________. __________, __________.
Comunicazione al Pretore
del Distretto di Bellinzona.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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