AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.43
Data decisione, Autorità: 29.04.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00043
Lugano 29 aprile 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (processo di stato: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell’11 dicembre 1998 da
__________ __________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 12 marzo 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 1° marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1953) e __________ nata __________ (1957) si sono sposati a __________ il __________ 1978. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1979), __________ (__________1980), __________ (____________________1982) e __________ (__________1985). I coniugi hanno adottato inoltre le gemelle __________ e __________ (nate il __________ 1982). Il marito, __________ in legge, è segretario __________ __________ __________ __________ e sindaco di __________; la moglie, di formazione , non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune, a parte qualche sporadica supplenza. Il 28 mag-gio 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 16 luglio 1998. Con decreto cautelare del 21 agosto 1998 il Pretore ha affidato i figli al padre, cui ha assegnato l’abitazione coniugale, ha attribuito la residenza secondaria di __________ () alla moglie e ha fissato in favore di quest’ulti-ma un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili dal 1° giugno 1998, concedendole l’uso dell’automobile __________ in dotazione alla famiglia. Contro tale decreto si sono appellate entrambe le parti, il marito adesivamente. In pendenza di ricorso, il 15 novembre 1998, la moglie ha locato un appartamento proprio a __________.
B. L’11 dicembre 1998 __________ __________ ha chiesto al Pretore che, avendo essa appigionato un alloggio proprio, il contributo provvisionale fissato in suo favore il 21 agosto 1998 a fr. 2800.–mensili fosse portato a fr. 3223.– dal 1° dicembre 1998. Il Pretore ha accolto l’istanza inaudita parte il 14 dicembre 1998. Il 22 dicembre successivo __________ __________ ha postulato la revoca del provvedimento, previo contraddittorio, e il 17 febbraio 1999 entrambe le parti hanno introdotto un memoriale conclusivo, rinunciando previamente alla discussione finale. __________ __________ ha sollecitato in tale occasione un contributo provvisionale di fr. 5074.– o, quanto meno, di fr. 3223.– mensili. __________ __________ ha confermato la propria opposizione all’aumento del contributo alimentare. Statuendo il 1° marzo 1999, il Pretore ha respinto l’istanza di modifica e ha revocato il decreto emanato senza contraddittorio il 14 dicembre 1998. Le spese di fr. 80.–, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico dell’istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 900.– per ripetibili.
C. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 12 marzo 1999 nel quale ha chiesto che il contributo provvisionale in suo favore fosse portato da fr. 2800.– a fr. 3223.– mensili e che il sindacato del Pretore fosse riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 1° aprile 1999 __________ __________ ha proposto di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
D. Con sentenza odierna questa Camera ha riformato il decreto emesso il 21 agosto 1998 dal Pretore, aumentando da fr. 2800.– a fr. 3370.– mensili il contributo provvisionale per la moglie (inc. ..__________).
Considerando
in diritto: 1. Con sentenza odierna, come si è appena detto, questa Camera ha portato da fr. 2800.– a fr. 3370.– mensili il contributo provvisionale in favore della moglie decretato dal Pretore il 21 agosto 1998. L’istanza dell’11 dicembre 1998 con cui l’interessata chiedeva di aumentare tale contributo da fr. 2800.– a fr. 3223.– mensili risulta quindi senza oggetto e senza interesse è – nel merito – l’appello del 12 marzo 1999 tendente a ottenere la riforma della decisione del Pretore, che il 1° marzo 1999 ha confermato il contributo provvisionale di fr. 2800.– mensili. Su un solo punto l’appello conserva la sua attualità: sulle spese processuali e le ripetibili, che il Pretore ha posto a carico della moglie (e che la moglie contesta), come pure sulle spese e le ripetibili dell’appello medesimo. Ora, questa Camera ha già avuto modo di precisare, nel rispetto dell’art. 163 CPC, che ove una lite diventi priva d’oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), si applica per analogia – in materia di spese e ripetibili – l’art. 72 della procedura civile federale (I CCA, sentenze del
1° giugno 1993 in re F. SA, consid. 1, pubblicata in Rep. 1994 381; sentenza del 12 ottobre 1989 in re G.). Il problema è di sapere, quindi, come sarebbe stato deciso l’appello se la causa non fosse divenuta senza oggetto. Da ciò dipende anche la sorte degli oneri e delle ripetibili di prima sede.
lett. b CPC, se fosse servito a ridefinire il fabbisogno o il contributo per l’uno o l’altro dei figli, in cui favore si applica per diritto federale il principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1 con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86). In realtà dal documento in questione si evince soltanto che il 1° giugno 1999 l’istante comincerà a gestire, per conto di un’associazione, una capanna per escursionisti sull’al-pe di __________, sopra __________. Tale circostanza potrà motivare, se mai, una futura modifica dell’assetto provvisionale attraverso un aggiornamento dei redditi coniugali, ma sarebbe apparsa ininfluente ai fini del giudizio.
Il Pretore aveva accertato il guadagno del marito in complessivi fr. 15 677.– netti mensili (fr. 13 287.10 come segretario dell’ __________ e fr. 1246.– come sindaco del proprio Comune), mentre la moglie risultava temporaneamente inabile al lavoro per causa di infortunio e un suo reinserimento professionale sarebbe potuto avvenire solo “a medio-lungo termine”. Ciò posto, egli aveva calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 7035.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, premio della cassa malati fr. 210.–, imposte fr. 3500.–, oneri della casa e assicurazioni fr. 1000.–, spese per l’automobile fr. 300.–, costo della governante fr. 1000.–) e quello della moglie in fr. 2790.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, premio della cassa malati fr. 215.–, pigione con spese accessorie fr. 1050.–, imposte fr. 200.–, spese per l’automobile fr. 300.–). Quanto al fabbisogno in denaro dei figli minorenni, il Pretore l’aveva stimato in fr. 975.– mensili ognuno per __________, __________ e __________, rispettivamente in fr. 780.– per __________. Dedotto il fabbisogno dell’inte-ra famiglia (fr. 13 530.–) dal reddito del marito, egli aveva constatato un’eccedenza di fr. 2147.– mensili, che aveva destinato ai due figli maggiorenni __________ e __________, entrambi agli studi.
L’appellante contestava anzitutto il minimo esistenziale del diritto esecutivo inserito nel fabbisogno del marito, che a suo avviso andava ridotto da fr. 1025.– a fr. 930.– mensili perché il coniuge vive in comunione domestica con il figlio maggiorenne __________. L’opinione non sarebbe potuta essere condivisa. Nel metodo per il calcolo dei contributi provvisionali giusta l’art. 145 cpv. 2 CC, disciplinato dal diritto federale (DTF 114 II 394 consid. 4b), i figli maggiorenni non entrano – per principio – in linea di conto (consid. 8). Il fatto che il marito abiti con un figlio di oltre 18 anni non avrebbe influito quindi sul suo minimo esistenziale. Diverso sarebbe stato il caso qualora nel fabbisogno del marito si fosse potuto tenere conto anche del contributo che egli eroga al figlio (sulle condizioni si veda oltre, consid. 8). Dato che ciò non sarebbe stato possibile perché la moglie si opponeva, la presenza del figlio maggiorenne non avrebbe potuto essere considerata ai fini del giudizio e non avrebbe inciso quindi sul fabbisogno minimo del genitore.
Sosteneva l’appellante che l’onere fiscale del marito, stimato dal Pretore in fr. 3500.– mensili, non superava in realtà fr. 2120.–. L’argomentazione sarebbe stata irricevibile. Nella sua istanza dell’11 dicembre 1998 con cui chiedeva la modifica dell’assetto provvisionale l’interessata nemmeno accennava, in effetti, all’onere fiscale del marito (già valutato dal Pretore in fr. 3500.– mensili nel decreto cautelare del 21 agosto 1998). Nemmeno all’udienza del 21 gennaio 1999 essa aveva rilevato alcunché, sottolineando anzi che oggetto di modifica potevano essere solo “i cambiamenti di condizione intervenuti dopo la decisione pretorile” (verbali, pag. 33). Per la prima volta nel memoriale conclusivo del 17 febbraio 1999 essa aveva posto in discussione il carico tributario, pur avendo rinunciato previamente – d’intesa con la controparte – al dibattimento finale (verbali, pag. 36 in fondo) e sapendo perciò che la procedura non sarebbe più stata oggetto di alcun contraddittorio. Ciò non sarebbe stato ammissibile, tant’è che l’aggravio d’imposta non era stato vagliato dal Pretore. Per di più l’appellante neppure indicava in che misura, già a un giudizio di mera verosimiglianza come quello che presiede all’emanazione di misure provvisionali, i mutamenti intervenuti dopo l’ultimo giudizio del Pretore avrebbero influito sull’ onere fiscale del marito. Ne sarebbe seguito che su questo punto il ricorso, improponibile, sarebbe sfuggito a ulteriore esame.
Nel fabbisogno minimo del marito il primo giudice aveva incluso – come detto – spese per fr. 1000.– mensili destinate alla casa e alle assicurazioni. L’appellante faceva valere che da tale cifra andava dedotta la quota per l’alloggio già compresa nel fabbisogno in denaro dei figli (fr. 195.– ognuno), onde una riduzione dell’importo da fr. 1000.– a fr. 220.– mensili. Ancora una volta però l’interessata tentava di discutere in appello questioni non debitamente sottoposte al Pretore, in violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. La spesa di fr. 1000.– mensili già figurava invero nel fabbisogno minimo del marito accertato con il precedente decreto cautelare del 21 agosto 1998. Né con l’istanza di modifica dell’11 dicembre 1998 né alla discussione del 21 gennaio 1999 l’interessata aveva però alluso al problema. Soltanto nel memoriale conclusivo del 17 febbraio 1999 essa aveva sollevato la questione (pag. 3 in alto), che tuttavia non era passata al vaglio del contraddittorio perché – come si è spiegato dianzi – le parti avevano previamente concordato di rinunciare al dibattimento finale. E in effetti il Pretore non aveva esaminato la contestazione, limitandosi a riprendere la cifra di fr. 1000.– che figurava nel decreto del 21 agosto 1998. La controversia non sarebbe potuta, di conseguenza, essere giudicata per la prima volta in appello.
Sempre per quanto atteneva al fabbisogno minimo del marito l’appellante criticava l’importo di fr. 1000.– mensili che il Pretore aveva riconosciuto al coniuge per la retribuzione della governante, definendo tale spesa “non necessaria se supportata dalla presenza del genitore responsabile della prole e della corretta organizzazione della stessa” (appello, pag. 4 in fondo). Così com’era formulata, la censura non era seria e non avrebbe meritato nemmeno di essere trattata. Basti rammentare che il convenuto deve lavorare a tempo pieno e badare simultaneamente a un’economia domestica in cui vivono quattro figli minorenni, per tacere di un maggiorenne (__________) e – quando rientra da – di un altro maggiorenne (). Anzi, nell’appello contro il decreto cautelare del 21 agosto 1998 la stessa istante asseriva che nelle condizioni descritte “l’aiuto di una domestica non sarebbe bastante” (pag. 6 in basso). Tutt’al più ci si sarebbe potuti domandare se una parte della spesa per la domestica non doveva ritenersi coperta dalla quota destinata alla cura e all’edu-cazione dei figli prevista nel fabbisogno in denaro dei minorenni determinato secondo le raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (RDT 51/1996 pag. 33). Non sollevata dall’appellante, la questione sarebbe potuta rimanere indecisa, questa Camera non essendo abilitata a esaminare di propria iniziativa argomenti che si riferiscono al contributo alimentare per i coniugi, non regolati dal principio inquisitorio.
Per quel che era del suo proprio fabbisogno minimo, l’appellante asseverava che l’onere fiscale di fr. 200.– mensili riconosciutole dal Pretore era insufficiente e doveva essere portato a fr. 300.–. Su questo punto il ricorso sarebbe anche potuto risultare provvisto di buon fondamento. Non si sarebbe potuto dimenticare tuttavia che nel fabbisogno minimo dell’appellante figurava una posta di fr. 300.– mensili per l’automobile, spesa che non aveva alcuna giustificazione oggettiva per una persona totalmente inabile al lavoro (né l’interessata pretende che la vettura le servirebbe in qualche modo per ovviare a un’eventuale infermità fisica). Certo, nel decreto cautelare del 21 agosto 1998 il Pretore aveva accertato che il marito era d’accordo di lasciare alla moglie l’uso dell’automobile (consid. 13). Pur non negando ciò, il marito aveva sempre contestato nondimeno che la moglie potesse beneficiare a tale scopo di fr. 300.– supplementari (sia nell’appello adesivo contro il predetto decreto, sia alla discussione del 21 gennaio 1999, sia nelle osservazioni all’appello ora in esame). Si fosse aumentato quindi da fr. 200.– a fr. 300.– mensili il carico tributario dell’appellante, l’equità avrebbe imposto di ridurre le spese per l’automobile da fr. 300.– a fr. 200.– mensili, con il medesimo risultato complessivo. Al riguardo l’appello si sarebbe rivelato quindi privo di portata pratica.
Da ultimo l’appellante contestava il fabbisogno in denaro delle figlie __________ e , valutato dal Pretore in fr. 975.– mensili ognuna, facendo valere che con il rispettivo guadagno di apprendista la prima può sopperire alle proprie necessità fino a concorrenza di fr. 400.– e la seconda fino a fr. 350.– mensili, onde una riduzione del loro fabbisogno a fr. 575.–, rispettivamente a fr. 625.– mensili. La tesi non sarebbe stata fondata. I genitori possono bensì esigere dal figlio minorenne che ritrae un provento dal proprio lavoro e che vive con essi in economia domestica un’adeguata partecipazione alle spese di mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Di regola, nondimeno, il figlio minorenne non è tenuto a sovvenire al proprio mantenimento – se non in casi di particolare ristrettezza familiare – in misura superiore a un terzo del suo guadagno (nemmeno le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello pongono esigenze più severe per il calcolo del minimo di esistenza: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3). Nella fattispecie risultava che con il loro reddito le figlie già provvedono al maggior costo dei pranzi fuori casa a __________ () e a __________ (__________). L’appellante non contestava che ciò era vero (verbali, pag. 38, risposta n. 7). Obiettava soltanto che il figlio __________ “percepisce fr. 250.– mensili per le stesse necessità” (appello, pag. 4), ma non rendeva verosimile – né emergeva dagli atti – che il fabbisogno del ragazzo fosse stato decurtato per tale motivo. Ciò posto, non vi sarebbe stata alcuna ragione di ridurre il fabbisogno in denaro di __________ e __________ fissato dal Pretore.
Rimaneva la questione legata al calcolo del contributo provvisionale per l’appellante. Ora, questa Camera ha già avuto modo di precisare – e il Pretore di ricordare con citazioni pertinenti – che ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC va considerato nel fabbisogno familiare soltanto quello personale dei coniugi e dei figli minorenni comuni (Rep. 1997 pag. 115 n. 21). Per principio, in effetti, le misure provvisionali in una causa di divorzio possono riguardare unicamente costoro (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145). Certo, in circostanze particolari il giudice del divorzio – e quindi anche il giudice delle misure provvisionali – può fissare un contributo di mantenimento dopo la maggiore età del figlio. Tale è il caso quando il figlio, ancora minorenne, sia prossimo al compimento dei 18 anni e si trovi in una formazione professionale di durata determinata (DTF 112 II 202 consid. 2), oppure quando il contributo per il figlio maggiorenne sia già fissato in una convenzione omologata dal giudice (DTF 107 II 473 consid. 6b; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Zusatzband 1991, n. 245 ad art. 156 CC) o ancora – più semplicemente – quando i coniugi sono d’accordo che il contributo in questione sia inserito nel fabbisogno della famiglia. Mancando tali premesse, un coniuge non può far valere in suo nome la pretesa del figlio maggiorenne. Incomberà a quest’ultimo rivendicare personalmente il contributo, giusta l’art. 277 cpv. 2 CC, nei confronti del genitore renitente.
a) Secondo il Pretore “l’istante ha riconosciuto nelle sue conclusioni (pag. 3, n. 6) che l’eccedenza tra redditi e fabbisogni è destinata a sopperire al mantenimento dei figli maggiorenni agli studi” (consid. 8 in fine). In realtà l’allegato conclusivo non conteneva un’ammissione simile. Nel citato passaggio del memoriale la moglie si era limitata a rilevare che parte del contributo in suo favore sarebbe stata destinata ai figli maggiorenni, ma non consentiva a che ciò avvenisse direttamente per opera del marito e nemmeno indicava in che misura sarebbe stata disposta a cedere parte del suo contributo. Non poteva dirsi quindi che nel caso in esame essa fosse d’accordo che il sussidio per i figli maggiorenni rientrasse nel calcolo provvisionale. Il Pretore sembrava annettere importanza al fatto che l’istante non aveva contestato il metodo di calcolo sotteso al precedente decreto cautelare del 21 agosto 1998, lasciando – appunto – che l’intera eccedenza mensile fosse destinata ai figli maggiorenni. Il solo fatto che in precedenza l’istante non si fosse opposta a che il contributo per i maggiorenni figurasse nel calcolo del fabbisogno familiare non le precludeva tuttavia la possibilità di opporsi a tale pratica nell’ambito di successive modifiche provvisionali.
b) Il Pretore reputava che, comunque fosse, qualora sussista un accordo sul contributo di mantenimento tra il figlio maggiorenne e un genitore, l’altro genitore non può legittimamente opporsi a che tale contributo sia inserito nel fabbisogno della famiglia (consid. 8 in fine). L’assunto risponderebbe invero a finalità pratiche, ma contrasta con il diritto federale. Eventuali convenzioni sul contributo di mantenimento tra un figlio maggiorenne e un genitore – sempre che di accordo si potesse parlare nel caso concreto, ove si ignorava finanche la cifra che il padre garantirebbe ai figli – non prevalgono sul diritto dell’altro coniuge a ottenere la quota di eccedenza che gli spetta giusta l’art. 145 cpv. 2 CC. Incombe se mai al figlio maggiorenne far valere le sue pretese verso tale genitore a norma dell’art. 277 cpv. 2 CC. Giovi rammentare in ogni modo che il genitore tenuto a prestazioni verso un figlio minorenne ha diritto di conservare per sé il fabbisogno minimo aumentato del 20% (DTF 118 II 99 consid. 4b). Contro la sua volontà egli non può essere ridotto a vivere sotto tale limite.
c) Ne sarebbe seguito che in concreto, di fronte al comportamento dell’interessata (che si opponeva a che fosse inserito nel fabbisogno della famiglia il contributo per i figli maggiorenni), statuendo nuovamente sull’assetto provvisionale il Pretore non poteva più destinare l’eccedenza mensile di fr. 2147.– (sopra, consid. 2) ai figli __________ e __________, come aveva fatto il 21 agosto 1998. Avrebbe dovuto dividere l’eccedenza fra i coniugi e rinviare i figli maggiorenni a far valere direttamente le loro pretese nei confronti della madre giusta l’art. 277 cpv. 2 CC (sulla procedura applicabile si vedano gli art. 425 segg. CPC). Il giudizio del Pretore avrebbe dovuto pertanto essere riformato e il decreto emesso senza contraddittorio il 14 dicembre 1998 confermato, la moglie limitando la sua richiesta a fr. 3223.– mensili. Quanto alla decorrenza retroattiva della modifica, essa non era controversa.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui non è divenuto senza interesse, l’appello è accolto e il decreto impugnato è riformato come segue:
L’istanza di modifica presentata da __________ __________ l’11 dicembre 1998 è dichiarata priva di oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.
Le spese processuali di fr. 80.– e la tassa di giustizia di fr. 250.– sono poste per un terzo a carico dell’istante e per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà all’istante fr. 600.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 700.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________. __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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