AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.45
Data decisione, Autorità: 08.11.1999, ICCA
Incarto n. 11.1999.00045
Lugano, 8 novembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 23 dicembre 1998 da
__________ __________, __________, e __________ __________ in __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________ in __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 marzo 1999 presentato da __________ __________ e __________ __________ in __________ contro il decreto cautelare emesso il 10 marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1906), vedova fu __________ __________, cittadina italiana, è deceduta a , suo ultimo domicilio, il 21 luglio 1998, lasciando un testamento pubblico del 14 luglio 1995 in cui istituiva i suoi tre figli __________ (1935), __________ (1936) e __________ __________ (1940) eredi in parti uguali di tutti i beni che non erano legati a terzi nella disposizione di ultima volontà. Fino al 16 gennaio 1995 la testatrice era stata titolare presso il __________ __________ a __________ di un conto n. __________ denominato “ ”, sul quale tutti e tre i figli avevano procura individuale. Il 16 gennaio 1995 essa aveva trasferito il saldo di tale relazione su un conto n. denominato “ ” a lei intestato presso la __________ __________ __________, sempre a __________, conferendo procura individuale alla sola figlia __________ __________.
B. Il __________ 1998, quattro mesi dopo la morte della testatrice, sul conto n. __________ “__________i” è risultato trovarsi l'equivalente di Lit. 611 817 742. Ognuno dei tre figli ha percepito Lit. 200 000 000. Il resto è rimasto sul conto. __________ e __________ __________ hanno scoperto in seguito che il 21 settembre 1995 la sorella __________ __________ aveva dato ordine alla __________ __________ __________, con l'autorizzazione della madre, di prelevare dal noto conto titoli in deposito per un valore complessivo di un miliardo di lire. Interpellata dai fratelli, __________ __________ __________ non ha dato spiegazioni sulla causale del trasferimento. La __________ __________ __________ ha fornito alcuni rendiconti, celando però la destinazione e il beneficiario dell'operazione.
C. Con istanza del 23 dicembre 1998 __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, che fosse ordinato il blocco cautelare di ogni conto (nominativo, cifrato o societario) facente capo alla sorella __________ – come titolare o beneficiaria economica – presso la __________ __________ __________ a __________ e la relativa filiale a __________ (), sotto comminatoria dell'art. 292 CP. In subordine essi hanno postulato il sequestro delle medesime relazioni bancarie da parte dell'Ufficio di esecuzione di Lugano fino a concorrenza di fr. 1 093 060.– con interessi al 10% dallo stesso 23 dicembre 1998. Statuendo l'indomani senza contraddittorio, il Pretore ha disposto il blocco di ogni conto facente capo alla convenuta – come titolare o beneficiaria economica – presso la __________ __________ __________ a __________ per l'importo di fr. 1 093 060.– con interessi al 10% dal 23 dicembre 1998. L'attribuzione della tassa di giustizia di fr. 400.–, delle spese e delle ripetibili è stata rinviata al decreto emesso dopo contraddittorio.
D. All'udienza del 10 febbraio 1999, indetta per discutere il provvedimento cautelare, la convenuta ha sollecitato la revoca del blocco, affermando che il citato trasferimento di titoli si riconduceva a “una donazione di beni mobili” da parte della madre ed era conforme alla volontà della testatrice. In esito alla discussione finale, tenutasi seduta stante, le parti hanno ribadito le loro conclusioni. Con decreto cautelare del 10 marzo 1999 il Pretore ha poi respinto l'istanza e ha ordinato la liberazione dei beni oggetto del blocco. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 2000.– sono state poste a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato gli istanti sono insorti con un appello del 17 marzo 1999 per ottenere che – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso – sia riconfermato il giudizio emesso dal Pretore senza contraddittorio, subordinatamente siano rinviati gli atti al Pretore per completazione dell'istruttoria, e che il decreto cautelare sia riformato di conseguenza. La presidente di questa Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo con decreto del 2 aprile 1999. Nelle sue osservazioni del
14 aprile 1999 la convenuta propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Accertata la propria competenza per territorio a emanare provvedimenti cautelari a tutela dell'eredità secondo gli art. 10 e 89 LDIP, come pure in virtù degli art. 9 e 10 della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), il Pretore ha rilevato che un blocco di beni bancari rientra – in effetti – nel novero di misure puramente conservative, sempre che sia destinato appunto a proteggere la successione. Se non che – egli ha continuato – nel caso in esame il provvedimento litigioso non tende a salvaguardare la successione come tale, bensì le pretese ereditarie degli istanti. E siccome l'azione di riduzione ha, tanto nel diritto svizzero quanto nel diritto italiano, mero carattere personale, nel senso che conferisce soltanto un credito verso il convenuto, il blocco postulato nella fattispecie costituisce in realtà una garanzia di pagamento, ammissibile solo ove l'art. 271 LEF autorizzi il sequestro. Il quale va chiesto separatamente, nelle debite forme, e non insieme con un'istanza cautelare. Quanto all'ipotesi di una pretesa derivante da collazione, accennata dagli istanti, il primo giudice ha soggiunto ch'essa ha a sua volta carattere personale, sicché – egli ha concluso – il blocco richiesto costituirebbe anche in tal caso una garanzia di pagamento. Donde, in sintesi, la reiezione dell'istanza.
Gli appellanti sostengono che, contrariamente all'opinione del Pretore, il blocco litigioso non ha carattere di garanzia, ma verte su beni determinati e individuati, ovvero sui titoli prelevati dalla convenuta il 21 settembre 1995 dal conto della madre e verosimilmente ancora in suo possesso. Essi ricordano di avere sottoposto al Pretore, all'udienza del 10 febbraio 1999, una richiesta di edizione nei confronti della __________ __________ __________ proprio per ottenere la documentazione completa del conto n. " " e appurare la destinazione dei titoli, ma che il Pretore aveva respinto la domanda, negando loro il diritto alla prova. Infine gli appellanti si dolgono della circostanza che, pur avendo regolarmente instato per un sequestro in virtù del diritto esecutivo davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, il 18 febbraio 1999 essi si sono visti rifiutare il provvedimento poiché, a mente di quel Pretore, l'eredità di __________ __________ risulta a tutt'oggi indivisa ed essi non dispongono ancora di alcun credito (tanto meno scaduto) verso la sorella. E se non è data la possibilità di ottenere un sequestro – essi affermano – rimane solo quella di chiedere provvedimenti cautelari.
La competenza del giudice svizzero a decretare blocchi cautelativi di conti bancari sui quali si trovano – verosimilmente – beni di un'eredità aperta in Italia è già stata esaminata anni addietro da questa Camera (Rep. 1995 pag. 157 consid. 1). In materia di successioni aperte all'estero la dottrina ha apportato nel frattempo alcune precisazioni per quel che è dei provvedimenti conservativi in genere. Ha spiegato che l'art. 89 LDIP abilita il giudice svizzero ad applicare le misure previste dagli art. 551 a 554 CC (apposizione di sigilli, inventario e – ma la questione rimane controversa – nomina di un amministratore), le quali tutelano il patrimonio ereditario. L'art. 89 LDIP non autorizza il giudice svizzero invece ad applicare le misure degli art. 555 a 559 CC (ricerca di eredi ignoti, pubblicazione di testamento, rilascio del certificato ereditario), che tutelano la devoluzione dell'eredità. Misure siffatte possono essere prese dal giudice svizzero solo a norma dell'art. 88 cpv. 1 LDIP, qualora l'autorità estera non si occupi della successione. Nell'uno e nell'altro caso, in ogni modo, il giudice svizzero può sempre – se le misure contemplate dagli art. 551-554 CC non appaiono idonee – adottare altri provvedimenti cautelari, in virtù dell'art. 10 LDIP, fondandosi sul diritto cantonale di procedura (Karrer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 17 alle note preliminari degli art. 551-559).
Giovi aggiungere che un blocco cautelare non va confuso con un sequestro del diritto esecutivo. Esso può tendere quindi a tutelare diritti reali, ma non pretese obbligatorie. Può salvaguardare, in altri termini, rivendicazioni verso un coerede (segnatamente ove l'eredità non sia ancora stata divisa: Forni/Piatti, op. cit., n. 9 ad art. 598 CC e Wiegand, n. 44 in fine ad art. 641 CC) oppure richieste avanzate mediante petizione d'eredità (art. 598 cpv. 2 CC). Non può garantire invece pretese fatte valere da un erede mediante azione di riduzione (di natura prettamente obbligatoria: Forni/Piatti, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 528 con rinvii di dottrina e giurisprudenza), tranne che tale azione sia combinata con una petizione d'eredità (cfr. Forni/Piatti in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, op. cit., n. 10 in fine ad art. 598 CC; Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, 3ª edizione, pag. 144, n. 303 con richiami), oppure pretese avanzate mediante collazione (sull'azione di collazione: Forni/Piatti, op. cit., n. 21 ad art. 626 CC con rinvio a DTF 123 III 50 consid. 1 e 84 II 692 consid. 3 e 4). A meno, evidentemente, che il diritto estero applicabile alla successione disponga altrimenti (Karrer, op. cit., n. 18 in fine alle note preliminari degli art. 551-559 CC).
Ciò premesso, nella fattispecie il blocco cautelare chiesto dagli appellanti era prospettabile ove fosse inteso a conservare il patrimonio ereditario e a prevenire atti di disposizione finché fosse stato appurato se i beni litigiosi appartengono effettivamente al compendio della successione. Ora, al contraddittorio del 10 febbraio 1999 gli istanti avevano sostenuto appunto la necessità di “una misura di salvaguardia degli attivi successori per chiarire l'esistenza degli stessi (...) in attesa di chiarire l'eventuale appartenenza all'asse ereditario” (verbale, pag. 2 in alto). A poco rileva quindi che il blocco non si giustificasse per garantire pretese derivanti soltanto da azione di riduzione o di collazione, oppure che gli istanti non abbiano accennato esplicitamente a una rivendicazione o a una petizione d'eredità. La richiesta mirava in effetti a garantire non – o non solo – la copertura di pretese derivanti da riduzione o collazione, ma la conservazione di beni che sarebbero stati distratti dalla successione a pregiudizio degli aventi diritto e che gli istanti intendono dimostrare appartenere alla successione medesima. Lo scopo del provvedimento era quindi lecito.
La convenuta sembra opinare, nelle osservazioni all'appello, che un blocco cautelativo di conti bancari lede per principio l'art. 38 cpv. 1 LEF e che l'orientamento espresso da questa Camera in Rep. 1995 pag. 156 sarebbe contrario al diritto federale (memoriale, punto 6). L'argomentazione non manca di disinvoltura. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, in effetti, che un conto può essere congelato temporaneamente per impedire prelievi (DTF 79 II 289 in alto: il n'est pas contraire au droit fédéral d'ordonner des mesures destinées à prévenir des prélèvements sur un compte), rispettivamente che beni ereditari depositati in banca possono essere congelati per assicurarne l'integrità fino alla divisione (DTF 93 III 79 in fondo). Tutto dipende dal titolo per il quale il conto o il deposito sono rivendicati: se il blocco è chiesto perché l'istante intende far accertare giudizialmente il proprio diritto reale sul conto o sul deposito (o perché la comunione ereditaria intende far accertare giudizialmente diritti del genere su un conto o su un deposito), il provvedimento cautelare è ammissibile; se l'istante non rivendica invece alcun diritto particolare sul conto o sul deposito, ma intende solo ottenere una garanzia a copertura di una sua pretesa, l'unica via praticabile è quella del sequestro a norma dell' art. 270 LEF (SJ 106/1984 pag. 264 consid. bb). Come si è appena visto, in concreto si versa nella prima ipotesi.
Un altro problema è sapere se in concreto i valori oggetto del blocco siano sufficientemente individuati. Per raggiungere il proprio scopo conservativo un provvedimento cautelare deve riferirsi in effetti a beni determinati, senza di che un mantenimento dello statu quo (giuridico o anche solo di fatto) non sarebbe pensabile. La convenuta tenta di far credere, invero, che una somma o un deposito di denaro non può costituire un bene individuato. A torto, poiché come si è già spiegato un blocco può anche vertere su averi pecuniari, purché rivendicati siano quegli stessi averi. In concreto gli istanti hanno addotto che il 21 settembre 1995 la convenuta ha prelevato dal conto della madre titoli emessi dalla __________ __________ - __________ __________ per 500 milioni di lire, titoli emessi dalla __________ __________ __________ pensi che una successione comprende, oltre i beni esistenti alla morte dell'autore e il loro accrescimento, anche i beni sostitutivi, sicché vanno considerati come beni successori – secondo il principio della surrogazione reale – anche quelli acquistati in luogo e vece di quelli sostituiti mediante fondi della successione (DTF 116 II 261 consid. 4). Se i titoli scaduti appartenevano all'asse ereditario, i frutti maturati nel frattempo e il capitale rimborsato sarebbero pertanto beni sostitutivi (né consta – o la convenuta pretende – che il diritto italiano disponga altrimenti). Ed è quanto gli istanti si prefiggono di dimostrare. Nella misura in cui colpisce gli interessi prodotti dagli investimenti e i capitali rimborsati, il blocco conservativo appare perciò ammissibile. Non è ammissibile invece nella misura in cui graverebbe sul controvalore dei titoli emessi dalla __________ __________ __________ __________ (tutt'al più gli istanti avrebbero dovuto chiedere il blocco dei titoli come tali).
Sul valore dei capitali rimborsati e degli interessi maturati dal
21 settembre 1995 al 23 dicembre 1998 (data dell'istanza cautelare) non vi è contestazione. Gli istanti hanno quantificato la cifra in Lit. 1 333 000 000 (istanza, pag. 3 in fondo). Dedotto il valore dei titoli emessi dalla __________ __________ __________ __________ (Lit. 300 000 000), la somma risulta pertanto di Lit. 1 033 000 000. Non è contestato nemmeno il tasso di cambio fatto valere dagli istanti (loc. cit.), ciò che dà un totale di fr. 847 060.–. Per quanto riguarda gli interessi dopo la data dell'istanza, gli appellanti chiedono che si continui ad applicare il saggio del 10%. Se per il lasso di tempo precedente l'introduzione dell'istanza ciò appare ancora sostenibile, quanto meno a un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari (rendimento dei titoli __________ __________ - __________ __________ 11.20% fino al 1997, rendimento dei titoli __________ __________ __________ __________ 12% fino al 1997, rendimento dei titoli __________ __________ __________ __________ 10.64%), dopo tale data il solo rendimento dei titoli non ancora scaduti (10.64% fino al 2000) non giustifica più tale saggio. Nelle circostanze descritte un interesse presumibile che appaia superiore al 5% non appare, a prima vista, poter essere rivendicato.
La convenuta obietta che, comunque sia, il blocco potrebbe tendere solo a salvaguardare la quota ereditaria degli istanti, non l'intero valore dei titoli (memoriale, punto 7). Ancora una volta però essa tenta di equivocare sui termini. Rivendicata non è, in concreto, una quota ereditaria, bensì determinati beni che – secondo gli istanti – sarebbero di pertinenza della successione. E il blocco cautelare non mira a proteggere le pretese degli istanti, bensì l'integrità della successione. Che gli averi litigiosi appartengano realmente all'eredità oppure possano solo formare oggetto collazione, rispettivamente di riduzione, è un problema di merito. Solo al giudice italiano competerà di risolvere la questione.
Per quel che è delle premesse poste dall'art. 376 cpv. 1 CPC all'emanazione di provvedimenti cautelari (fondati sul diritto ticinese), non vi è dubbio – e non è nemmeno seriamente posto in discussione dalla convenuta – che nella fattispecie si giustifichi di agire con urgenza, per evitare la dispersione degli averi rivendicati. Non è neppure contestabile che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare agli istanti notevole pregiudizio, ove appena si consideri il ragguardevole ammontare dei beni litigiosi. Quanto alla verosimiglianza della pretesa, è possibile che – come sottolinea la convenuta – il prelievo delle cartevalori sia avvenuto con l'assenso della madre. Dagli atti non risulta però a che titolo ciò sia avvenuto, tant'è che la convenuta evoca “una donazione di beni mobili”, senza essere in grado tuttavia di rendere lontanamente attendibile il proprio assunto. Ne segue che, a un giudizio sommario come quello sotteso all'emanazione di provvedimenti cautelari, la richiesta degli istanti non può dirsi sprovvista di buon diritto, quanto meno nella misura in cui è intesa a tutelare i beni surrogati, oggetto di rivendicazione.
Il giudice che ordina provvedimenti cautelari prima dell'introdu-zione della causa di merito assegna alla parte istante un termine per promuovere quest'ultima al foro competente, “con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il provvedimento decade” (art. 381 CPC). In concreto non risulta che gli istanti abbiano già intentato azione di rivendicazione o petizione d'eredità. Deve quindi essere impartito loro un termine entro il quale promuovere la causa di merito davanti al foro italiano (art. 130 cpv. 1 CPC) con l'avvertenza che – decorso infruttuoso tale lasso di tempo – il provvedimento cautelare si estinguerà da sé solo.
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Vanno posti quindi, equitativamente, per tre quarti a carico della convenuta (il valore dei beni surrogati, più il reddito di tutti i titoli fino alla data dell'istanza) e per il resto a carico degli appellanti in solido. Dato l'esito del giudizio, il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede va riformato di conseguenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è riformato come segue:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la __________ __________ __________, __________, è invitata a disporre un blocco cautelativo sugli averi di __________ __________ __________ in __________, a lei intestati personalmente, oppure a lei facenti capo come beneficiaria economica su conti cifrati o intestati a terzi, per la somma di fr. 847 060.– con interessi al 5% dal 23 dicembre 1998.
Agli istanti è fissato un termine di 30 giorni per promuovere azione di merito davanti al foro competente, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare diverrà caduco.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2000.– sono poste per un quarto a carico degli istanti in solido e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà agli istanti fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
già anticipati dagli appellanti, sono posti per tre quarti a carico degli istanti in solido e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà agli appellanti
fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Prima Camera civile dei Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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