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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.50
Data decisione, Autorità: 30.03.1999, ICCA
Incarto n.: 11.99.00050
Lugano 30 marzo 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 10 febbraio 1999 dall’
__________. __________. __________ __________,
contro
__________. __________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________o)
istanza notificata anche a
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare emanato il 5 marzo 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 22 marzo 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 5 marzo 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: che __________, __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di un terzo ciascuno della particella n. __________RFD di __________ __________, gravata da usufrutto in favore della loro madre __________ __________;
che __________ __________ ha instato il 10 febbraio 1999 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché fosse ordinato a __________ __________ di astenersi dal continuare i lavori intrapresi sulla particella n. __________e dall’effettuarne dei nuovi;
che con decreto dell’11 febbraio 1999, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ingiunto a __________ __________ di non continuare i lavori sul fondo e di non eseguirne altri;
che alla discussione del 4 marzo 1999 __________ __________ ha postulato la revoca del decreto, mentre __________ __________ ha confermato la propria istanza, offrendo diversi mezzi di prova;
che con ordinanza a verbale il Pretore ha respinto due mezzi di prova indicati dall’istante, accogliendo invece il richiamo dell’incarto dell’ufficio tecnico di __________ di questa Camera (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 3 giugno 1997 nella causa T. c. B) per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280);
che nel caso concreto all’udienza del 4 marzo 1999 l’istante ha mantenuto le proprie domande di giudizio e ha notificato vari mezzi di prova, mentre il convenuto ha chiesto la revoca del decreto emanato senza contraddittorio l’11 febbraio 1999;
che il Pretore ha statuito seduta stante sull’ammissibilità delle prove, ammettendo solo il richiamo di un incarto dall’Ufficio tecnico di __________ __________ e con decreto del 5 marzo 1999 ha parzialmente revocato anche precedenti misure;
che l’istruttoria cautelare è tuttora in corso, come risulta in modo chiaro dal verbale di udienza del 4 marzo 1999 (act. III, pag. 2) e dallo stesso decreto impugnato;
che di conseguenza l’udienza del 4 marzo 1999 non può essere considerata una discussione finale (art. 395 CPC);
che in tali circostanze il decreto impugnato non è appellabile e il gravame sfugge già d’acchito a un esame di merito;
che si può prescindere dall’esaminare se l’appello non possa essere trattato come istanza di revoca e come tale rinviato al Pretore per l’indizione del contraddittorio (art. 126 combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC);
che infatti il primo giudice deve ancora ultimare l’assunzione delle prove e, conclusa l’istruttoria, citare le parti per la discussione finale, ragione per cui un simile rinvio sarebbe inutile;
che l’appellante potrà far valere tutte le sue argomentazioni alla discussione finale;
che, vista la manifesta irricevibilità, l’appello può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– __________. __________. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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