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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.55
Data decisione, Autorità: 07.06.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00055
Lugano 7 giugno 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (divorzio: liquidazione del regime matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 novembre 1998 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________. __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 15 aprile 1999 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 6 aprile 1999 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 2 febbraio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ e __________ __________ __________;
che per quanto riguardo lo scioglimento del regime dei beni, e in particolare la liquidazione della proprietà per piani n. __________, pari a 165/1000 del fondo base n. __________RFD di __________, la sentenza di divorzio prevede le seguenti clausole:
5.1 vendita a trattative private aperte a terzi per la durata di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a un prezzo minimo di fr. 560’000.–;
5.2 in caso di insuccesso, vendita all’asta pubblica con le modalità degli art. 229 e segg. CO, con un piede d’asta minimo, per il primo incanto di fr. 560’000.–;
5.3 in caso di ulteriore insuccesso, vendita a una seconda asta pubblica, con un piede d’asta inferiore, concordato direttamente tra le parti, ritenuto che in caso di disaccordo esse adiranno nuovamente lo scrivente Pretore per una nuova determinazione delle condizioni;
5.4 gli incanti di cui ai punti 5.2 e 5.3 saranno organizzati e diretti da un pubblico notaio nella persona dell’avv. __________ __________, __________;
5.5 (...)
che un appello presentato il 20 febbraio 1996 da __________ __________ __________ contro il giudizio del Pretore è stato dichiarato irricevibile da questa Camera, per quanto riguarda lo scioglimento del regime dei beni, con sentenza del 21 aprile 1997 (..__________);
che __________ __________ è poi insorto al Tribunale federale, ma non per questioni relative allo scioglimento del regime dei beni;
che il 26 novembre 1998 __________ __________ ha chiesto al Pretore di fissare, conformemente al punto 5.3 della sentenza di divorzio, il piede d’asta per la seconda messa agli incanti;
che alla discussione del 24 febbraio 1999 __________ __________ __________ si è opposta all’istanza;
che, statuendo il 6 aprile 1999 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accertato l’insuccesso della vendita a trattative private prevista dal dispositivo 5.1 della sentenza di divorzio e ha rilevato che nulla ostava ormai all’asta pubblica nei modi previsti dai dispositivi n. 5.2 e 5.4 della sentenza medesima;
che la tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che con un appello del 15 aprile 1999 __________ __________ __________ chiede, in riforma del giudizio impugnato, di respingere l’istanza;
che nelle sue osservazioni del 10 maggio 1999 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello;
che il 17 maggio 1999 l’appellante ha chiesto di conferire al gravame effetto sospensivo;
e considerando
in diritto: che il Segretario assessore, accogliendo parzialmente l’istanza, ha ordinato l’asta pubblica nei termini previsti dai dispositivi n. 5.2 e 5.4 della nota sentenza, ma ha respinto la richiesta dell’istante nella misura in cui questi chiedeva di passare direttamente alla modalità di scioglimento prevista dal dispositivo n. 5.3;
che nell’appello la convenuta rimprovera al primo giudice di avere statuito oltre la domanda formulata dall’attore;
che il giudice deve statuire secondo le domande di giudizio, ma può interpretare il senso delle stesse fondandosi sul contenuto dei memoriali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 165);
che nella richiesta di giudizio erano implicite, in concreto, sia la domanda intesa a far accertare l’insuccesso della vendita a trattative private (dispositivo 5.1) e della prima asta pubblica (dispositivo 5.2) sia quella tendente a far constatare l’impossibi-lità di un accordo tra le parti sul piede d’asta della seconda messa agli incanti (dispositivo 5.3 prima frase), tant’è che l’istante ha chiesto al Pretore di determinare il piede d’asta conformemente al dispositivo n. 5.3, seconda frase, della sentenza di divorzio;
che per ammettere la propria competenza e statuire sulle nuove condizioni d’asta il primo giudice doveva esaminare perciò se la vendita a trattative private era effettivamente fallita;
che, accertato il fallimento di tali trattative (non seriamente contestato dall’appellante), egli ha respinto la domanda intesa a evitare il pubblico incanto, non avendo reperito nella documentazione allegata all’istanza elementi sufficientemente concreti per fissare un nuovo piede d’asta (sentenza, pag. 3 in fondo);
che, ciò premesso, il primo giudice non ha ecceduto la domanda dell’istante, di modo che l’appello si palesa infondato;
che con l’emanazione del presente giudizio la richiesta di effetto sospensivo diventa priva d’oggetto;
che gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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