AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1999.69
Data decisione, Autorità:
23.08.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00069
Lugano
23 agosto 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli
Raveglia, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .__.____ (diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ ____________________, __________)
a
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
riguardante il diritto di visita al figlio
__________ __________ (__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 3 maggio 1999
presentato da __________ __________ contro la decisione emanata il 1° aprile
1999 della Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 agosto 1997
__________ __________ ha dato alla luce __________, nato da una relazione
con __________ __________, che aveva già riconosciuto il figlio il 5 maggio
1997. Il 3 novembre 1997 __________ __________ e __________ __________ hanno
stipulato una convenzione di mantenimento, approvata dalla Delegazione tutoria
con risoluzione del 4 novembre 1997. Nella menzionata convenzione i genitori si
sono astenuti dal disciplinare il diritto di visita del padre nei confronti di
__________, riservandosi la facoltà di adire la Delegazione tutoria in caso di
disaccordo sull’esercizio di tale diritto. Il 15 dicembre 1997 essi si sono rivolti
alla Delegazione tutoria, chiedendo di definire e ratificare un accordo sul
diritto alle relazioni personali del padre con __________. Al termine della
discussione tenutasi il giorno stesso, le parti sono addivenute ad un accordo
che prevedeva, tra l’altro, l’esercizio del diritto di visita del padre,
sorvegliato, presso il Centro ______________________________
______________________________di __________. Il Centro
______________________________ era inoltre incaricato di svolgere un ruolo di
consulenza, accettato dalle parti, per stabilire la durata (orario) delle
visite e la modalità di accompagnamento di __________ al Centro. Con
risoluzione del 16 dicembre 1997 la Delegazione tutoria ha disciplinato
formalmente in tal senso il diritto di visita di __________ __________.
B. Intervenuta più volte
per appianare divergenze fra i genitori sull’esercizio del diritto di visita,
con risoluzione del 12 gennaio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha
fatto obbligo a costoro di continuare i colloqui presso il Centro
______________________________ e di far capo alla sua mediazione per concordare
le date del diritto di visita dopo il febbraio 1999.
C. Contro la predetta
decisione __________ __________ è insorta con ricorso del 22 gennaio 1999 alla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, chiedendo lo stralcio dell’ordine impartito dalla Delegazione tutoria
di ricorrere alla mediazione del Centro ____________________, e postulando la
concessione di un diritto di visita al padre dal marzo 1999 ogni domenica e
lunedì pari, dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
D. Statuendo il 1°
aprile 1999, l’autorità di vigilanza ha accolto parzialmente il ricorso, ha
annullato l’obbligo di far capo alla mediazione del Centro ____________________
e ha disciplinato il diritto di visita del padre dal marzo 1999 fino al 31
dicembre 2000. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.– sono state poste a
carico di __________ __________, con obbligo di rifondere a __________
__________ fr. 300.– a titolo di ripetibili.
E. __________ __________
è insorto contro la citata decisione con un appello del 3 maggio 1999 nel quale
chiede che, accordato al gravame effetto sospensivo, la consegna e la ripresa
di __________ avvengano nell’appartamento della madre e che ai genitori sia
fatto obbligo di continuare i colloqui presso il Centro ____________________.
Nelle sue osservazioni del 27 maggio 1999 __________ __________ propone di
respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni delle
Delegazioni tutorie (cfr. art. 51 cpv. 1 LAC e 20 lett. b RTC) sono impugnabili
entro 10 giorni all’autorità di vigilanza (cfr. art. 69 LAC e 92 RTC), che nel
Cantone Ticino è la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (cfr. art.
21 e 22 lett. e RTC). Le decisioni di quest’ultima autorità sono appellabili a
loro volta entro 20 giorni alla Camera civile del Tribunale d’appello (cfr. art.
54a LAC e 423 cpv. 3 CPC). Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile.
-
L’appellante chiede
l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ovvero l’audizione delle parti, di
__________ __________, responsabile del Centro ______________________________ e
di __________ __________, segretario della Delegazione tutoria di __________
(appello, pag. 9). Il diritto della filiazione è retto dal principio
inquisitorio illimitato, ragione per cui il giudice di ogni grado può assumere
quelle ulteriori prove che ritiene idonee a formare il proprio convincimento
(DTF 120 II 213 consid. 1 con rinvio; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 321). La richiesta dell’appellante è
pertanto di principio ammissibile. A parte il fatto però che egli non la motiva
in alcun modo, i genitori del bambino sono già stati sentiti il 4 marzo 1999
dall’autorità di vigilanza, alla quale hanno esposto in dettaglio le loro
posizioni, confermando quanto contenuto nel ricorso e nelle osservazioni allo
stesso (verbale, doc. 5). Inoltre essi hanno ancora potuto esprimersi
compiutamente davanti a questa Camera con gli allegati di appello. Gli atti consentono
quindi di accertare con assoluta chiarezza le rispettive posizioni sul diritto
di visita. Per quel che concerne l’assunzione di testimoni, agli atti figurano
vari rapporti redatti da __________ , responsabile del Centro
__________ -, sugli incontri dei genitori (rapporti del Centro
____________________ del 23 aprile 1998, del 5 maggio 1998, del 2 agosto 1998,
del 21 dicembre 1998, del 28 dicembre 1998; fascicolo doc. 4B, 4D, 4 F, 4H,
4I). La Delegazione tutoria, dal canto suo, ha inoltrato all’autorità di
vigilanza il 23 febbraio 1999 osservazioni particolareggiate, redatte dal
segretario __________ __________, sul diritto di visita esercitato presso il
Centro ______________________________ e ha prodotto i verbali relativi agli
incontri avuti con i genitori (fascicolo doc. 4A, 4C). Gli atti essendo
completi, non vi è motivo per procedere a un’istruttoria complementare. La
richiesta dell’appellante deve dunque essere respinta.
-
L’autorità di
vigilanza ha constatato che il diritto di visita riconosciuto al padre teneva
conto, nella sua estensione, dell’età del bambino, a quel momento inferiore ai
due anni, e che l’obbligo per i genitori di avere colloqui presso il Centro
______________________________ non aveva consentito loro di superare le difficoltà
di comunicazione esistenti, tanto che le rispettive posizioni si erano
irrigidite. Avendo stabilito in dettaglio i diritti di visita del padre fino al
31 dicembre 1999, l’autorità di vigilanza ha quindi soppresso l’obbligo di
continuare i colloqui periodici presso il Centro
______________________________.
L’appellante sostiene che
l’autorità di vigilanza avrebbe trascurato l’importante ruolo di mediazione dei
conflitti e di assistenza nello svolgimento dei compiti genitoriali svolto dal
Centro ____________________, il quale deve continuare ad assistere i genitori
per insegnar loro a comunicare. Asserisce inoltre che deve essere riconosciuto
il suo diritto di potersi liberamente e normalmente incontrare con il figlio
almeno sull’uscio di casa e non all’entrata dell’immobile, sia per evitare al
bambino, vista la tenera età, di dover sostare sul marciapiede, sia per evitare
una disparità di trattamento con la sorella __________, nata da un’altra
relazione della madre, che invece può incontrare il proprio padre a domicilio.
-
Il genitore che non
ha l’autorità parentale o la custodia del figlio ha il diritto di intrattenere
con questi le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1
CC). Le relazioni personali comprendono non solo il diritto di visita in senso
stretto, ma anche quello di avere colloqui, contatti telefonici, epistolari
ecc. (Schwenzer in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 2 ad art. 273). Per
quanto attiene al diritto di visita, fra le circostanze da tenere in considerazione
per fissare la durata e la frequenza degli incontri (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174) si annoverano ad esempio
l’età del figlio, lo stato di salute di quest’ultimo e del genitore titolare
del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le
esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi
dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer, in: Berner Kommentar, note 65 segg. ad art. 273
CC). Trattandosi di genitori non coniugati, l’autorità competente per regolare
il diritto alle relazioni personali è la Delegazione tutoria (cfr. art. 275
cpv. 1 e 2 CC).
-
Come ha rilevato
l’autorità di vigilanza, nell’interesse del figlio l’esercizio del diritto di
visita può anche essere sottoposto a restrizioni. In questi ultimi anni il
diritto di visita accompagnato ha avuto significativi sviluppi, in concomitanza
con la creazione e lo sviluppo dei punti di incontro accompagnato e la
conseguente possibilità per i genitori di far capo a consulenti neutri in grado
di mediare i conflitti (Bally,
Die Anordnung des begleitenden Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde,
in: RDT 1998 pag. 1). Diversamente dal caso in cui i genitori di comune accordo
decidano di rivolgersi a una consulenza esterna per appianare i dissidi (cfr.
Consigli per i tribunali, editi dall’Uffi-cio per la gioventù e l’orientamento
professionale del Cantone Zurigo, pubblicati in: RDT 1999 pag. 33), il diritto
di visita accompagnato costituisce una restrizione decisa dall’autorità ove
l’esercizio del diritto ordinario pregiudichi il bene del figlio. Altre
limitazioni del diritto di visita sono quelle che riguardano la durata, la
frequenza ecc. Nei casi più gravi, qualora ciò sia necessario per il bene del
figlio, il diritto di visita può anche essere negato o revocato (art. 274 cpv.
2 CC; Hegnauer in: RDT 1998 pag.
175 seg.). Nella fattispecie è indubbio che fare obbligo ai genitori di
presentarsi periodicamente presso il Centro ______________________________ al
fine di ripristinare un dialogo parentale, come ha previsto la Delegazione
tutoria, configura una limitazione del diritto di visita. Nella misura in cui l’accordo
dei genitori di far capo alla mediazione del Centro __________ è decaduto,
occorre esaminare pertanto se siano dati i presupposti per imporre ai genitori
una simile restrizione (cfr. Consigli per i tribunali, op. cit., RDT 1999 pag.
33).
-
Inizialmente, con
risoluzione della Delegazione tutoria del 16 dicembre 1997, il diritto di
visita in questione era stato istituito come diritto sorvegliato, da esercitare
con l’intermediazione del Centro __________ (osservazioni del 23 febbraio 1999
della Delegazione tutoria, pag. 2). In seguito tale mediazione ha perso il
carattere di misura protettiva nei confronti del figlio per assumere un ruolo
conciliativo fra genitori. Già nel rapporto 5 maggio 1998 del Centro
__________, in effetti, il responsabile __________ __________ rilevava come il
comportamento del padre nei confronti del figlio fosse “adeguato, sicuro,
attento e di stimolo” (doc. 4D). Nelle successive risoluzioni la Delegazione
tutoria ha confermato l’obbligo per i genitori di dialogare nell’ambito dei
colloqui da tenere presso il Centro medesimo, con lo scopo di “raggiungere la
più volte citata armonia relazionale nella funzione parentale con il figlio
__________ ” (risoluzione della Delegazione tutoria del 12 gennaio 1999, pag.
3; osservazioni della Delegazione tutoria del 23 febbraio 1999, pag. 2;
risoluzione della Delegazione tutoria del 1° settembre 1998, pag. 2 e 3).
Le relazioni fra
l’appellante e il figlio risultano ottime (risoluzione della Delegazione
tutoria del 12 gennaio 1999, pag. 2). La madre inoltre non si oppone
all’esercizio del diritto di vista (ricorso del 22 gennaio 1999, pag. 2;
osservazioni del 27 maggio 1999, pag. 5). Non occorre proteggere il figlio,
quindi, da comportamenti inadeguati dell’uno o dell’altro genitore né sono
dati, di conseguenza, i presupposti per limitare il diritto di visita, nemmeno
nella forma attenuata di una mediazione a opera di terzi, come quella
prospettata dall’appellante. I colloqui presso il Centro __________ potrebbero
tutt’al più continuare con l’accordo di entrambi gli interessati, ma non possono
essere imposti a chi si rifiuta. È vero che la conflittualità fra i genitori
permane ed è attestata – e fors’anche acuita – dalle vertenze giudiziarie
civili e penali, estranee al figlio, da essi avviate (cfr. ad esempio l’istanza
del 18 dicembre 1998 per salari e mercedi di __________ __________ contro
__________ __________ __________ e l’istanza del 14 dicembre 1998 dell’__________
__________ __________, rappresentata dal suo gerente __________ __________,
contro __________ __________: doc. 3B e 3C). Ciò non toglie che con la
decisione del 1° aprile 1999 l’autorità di vigilanza ha regolato in modo
preciso il diritto di visita dell’appellante fino al 31 dicembre 2000. Fino a
quella data i genitori non hanno particolari necessità, dunque, né di discutere
per accordarsi sulle date né di concordare le modalità di esercizio del diritto
di visita. Una mediazione a opera di terzi non è quindi per il momento
necessaria e su questo punto l’appello deve essere respinto. Va ricordato, a
ogni buon conto, che la Delegazione tutoria potrà sempre ordinare – dandosene
gli estremi – l’istituzione di una curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC), in
specie ove le difficoltà di comunicazione dei genitori, pacificamente ammesse,
influissero negativamente sul bambino, ciò che per il momento non si verifica.
-
L’appellante chiede
infine di poter incontrare il figlio sull’uscio di casa e non all’entrata
dell’immobile, come ha stabilito l’autorità di vigilanza, salvo poi insistere
nella domanda di giudizio per poter finanche accedere all’appartamento. È
evidente però che la madre del bambino non può essere costretta a far entrare
l’appellante in casa. Che la figlia maggiore di lei, __________, abbia altri
rapporti e altre modalità di diritto di visita con il proprio padre non giova
all’appellante, il principio della parità di trattamento tra fratelli valendo
solo nei confronti dello stesso genitore (DTF 120 II 285 consid. 3, 116 II 110 consid.
4). Nella fattispecie i due fratelli hanno padri diversi e la disciplina dei
loro diritti di visita tiene conto sia della loro diversa età (Lisa è del 1991,
Ariele del 1997) sia delle relazioni che il padre di ogni bambino ha con la madre.
Ciò non toglie che dall’incarto non risultano essere sorti litigi tra
l’appellante e l’appellata al momento della consegna del figlio, né l’autorità
di vigilanza ha spiegato perché l’appellante dovrebbe attendere il figlio fuori
dall’immobile, restrizione nemmeno chiesta dalla madre nel suo ricorso contro
la decisione della Delegazione tutoria. Nel rispetto del principio della
proporzionalità si giustifica quindi di limitare al minimo indispensabile le
restrizioni all’esercizio del diritto di visita del padre, che potrà prendere
in consegna e riportare il bambino entrando nell’immobile, ma restando fuori
dalla porta dell’appartamento della madre. L’appello va dunque accolto in tale
limitata misura.
-
L’appellante
rimprovera infine all’autorità di vigilanza di avere posto a suo carico la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, sostenendo che tali oneri devono
essere sopportati dalla Delegazione tutoria, la cui decisione è stata
riformata. La censura è sprovvista di buon diritto. Le parti in lite sul
diritto di visita sono i genitori, non la Delegazione tutoria, che è solo
l’autorità competente per statuire – in caso di contrasti – sul diritto alle
relazioni personali (art. 275 cpv. 1 CC; art. 20 lett. v del Regolamento sulle
tutele e le curatele: RL 4.1.2.2). L’autorità di vigilanza poteva quindi addebitare
alla parte soccombente i costi della decisione e assegnare un’indennità per
ripetibili alla ricorrente, che ha visto accolto – sia pure in parte – il suo
gravame. L’appello, sprovvisto di buon diritto in ogni suo punto, deve di
conseguenza essere respinto.
-
Con l’emanazione del
giudizio odierno la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo al
gravame diviene priva di oggetto.
-
Gli oneri processuali
di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Vista la
trascurabile quota di soccombenza dell’appellata, non si giustifica di
prelevare tasse a suo carico né di imporle il versamento di indennità per
ripetibili. L’appellante dovrà invece sopportare la sua quota di tasse e spese
di giustizia e rifondere all’appellante un’equa indennità per ripetibili
ridotte di appello. Non si giustifica di assegnare ripetibili alla Delegazione
tutoria, che ha presentato osservazioni senza dover far capo a un
patrocinatore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.5 della decisione impugnata è così
riformato:
Il
diritto di visita si esercita tra le ore 9.30 e le ore 18.30. Salvo diverso
accordo tra le parti il bambino dovrà essere consegnato e ripreso al domicilio
della madre. Il padre attenderà davanti alla porta dell’appartamento, senza
entrare nell’abitazione.
Per il resto l’appello è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia ridotta fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
______________________________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
–
Delegazione tutoria di __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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