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Numero d'incarto:
11.1999.74
Data decisione, Autorità:
02.12.1999, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00074
Lugano
2 dicembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..____ (azione di
divisione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza
del 25 febbraio 1999 da
__________ ____________________, __________
__________ ____________________, __________
__________ ____________________, __________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emanata il 30 aprile 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1925) è deceduto il 26 dicembre 1994 al suo domicilio
di __________ __________, lasciando quali eredi la terza moglie __________
(dalla quale stava divorziando) e i figli avuti dalle due precedenti unioni,
__________, __________, __________ e __________ __________. Con testamento
olografo del 29 novembre 1993, pubblicato il 23 gennaio 1995 davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna, egli aveva designato come esecutore
testamentario l'avv. __________ __________i. Questi ha proposto ai coeredi il
27 luglio e 18 agosto 1997 un progetto di inventario successorio, assegnando
loro un termine per esprimersi. I figli del defunto hanno comunicato il 19
settembre 1997 di accettare la proposta, a condizione che la vedova non
avanzasse pretese sugli oggetti menzionati nell'elenco allegato all'inventario
stesso. La vedova, dal canto suo, ha dichiarato di accettare il progetto a
condizione che le venisse attribuita la proprietà di una raccolta di monete,
inclusa nell'elenco. Nel corso di un incontro presso l'esecutore testamentario,
il 27 gennaio 1998, gli eredi hanno proceduto alla ripartizione degli oggetti menzionati
nell'elenco allegato all'inventario. La collezione di monete è stata consegnata
ad __________ __________, mentre __________ __________ e __________ __________
hanno ritirato i libretti di risparmio a loro intestati.
B. Il
30 gennaio 1998 __________ __________ e __________ __________ hanno invitato
l'esecutore testamentario a rivedere l'inventario, inserendovi i prestiti da
loro concessi al defunto padre. L'avv. __________ __________ ha rifiutato di dar seguito alle richieste.
__________ __________ e __________ __________ si sono pertanto rivolte l'11
maggio 1998 al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo che i
crediti da loro vantati nei confronti della successione fossero inseriti
nell'inventario. La causa è stata sospesa su richiesta delle parti dopo
un'udienza, tenutasi il 3 luglio 1998. Il 26 novembre 1998 il patrocinatore dei
figli ha invitato l'esecutore testamentario a interpellare il legale della
vedova per raggiungere un accordo sull'attribuzione dei beni, o restituendo ai
figli la collezione di monete consegnata alla vedova il 27 gennaio 1998 o
riconoscendo i prestiti concessi dalle figlie al defunto. Il 22 dicembre 1998
l'esecutore testamentario, preso atto che la vedova era disposta a restituire
la collezione di monete, ha inviato a tutti gli eredi il conteggio finale della
successione. Il patrocinatore dei figli ha comunicato all'esecutore
testamentario l'8 febbraio 1999 che i suoi clienti non accettavano tale liquidazione,
poiché non teneva conto delle pretese avanzate dalle figlie __________ e
__________ per la restituzione dei prestiti accordati al padre.
C. Con
istanza del 25 febbraio 1999 __________ ______________________________,
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto
al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna la divisione dell'eredità e
la nomina di un notaio divisore. Alla discussione del 13 aprile 1999 gli
istanti hanno confermato le proprie domande, mentre __________ __________ ha postulato la reiezione della
domanda. Statuendo il 30 aprile 1999, il Pretore ha accolto l'istanza, ha
ordinato la divisione dell'eredità e ha conferito l'incarico di notaio divisore
all'avv. __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, senza
assegnazione di ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 13
maggio 1999 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo,
l'istanza di divisione sia respinta e la sentenza del Pretore riformata di
conseguenza. La presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo
il 26 maggio 1999. Nelle loro osservazioni dell'8 giugno 1999 __________
__________, __________ __________, __________ __________ __________ e
__________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare il
giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Gli appellati contestano prudenzialmente la tempestività dell'appello.
Ora, secondo l'art. 475 CPC l'azione di divisione si propone giusta la
procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), che fissa
per l'appello un termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Il legale
dell'appellante ha ricevuto la sentenza impugnata il 3 maggio 1999, di modo che
il termine per proporre appello sarebbe scaduto il 13 maggio 1999, giorno festivo.
La scadenza del termine è di conseguenza stata riportata al giorno feriale
successivo, ossia il 14 maggio 1999 (art. 131 cpv. 3 CPC). L'appello, datato 13
maggio 1999, è stato consegnato all'ufficio postale il 14 maggio 1999, come
risulta dal timbro apposto sulla busta. Il gravame è quindi tempestivo. È dato
anche il valore appellabile, poiché l'attivo netto della successione, come
risulta dall'inventario 25 luglio 1997 (doc. 7) e dal conteggio finale 22 dicembre
1998 (doc. A), si aggira intorno a fr. 149'700.–. L'appello è pertanto
ricevibile e nulla osta al suo esame nel merito.
-
Dopo
aver constatato che agli atti non figurava alcun contratto di divisione, il
Pretore ha rilevato che sussistevano forti dubbi sul fatto che gli eredi
avessero raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali del riparto. Tanto
meno – egli ha soggiunto – risultava provata con sufficiente certezza la
conclusione di un contratto di divisione tra tutti gli eredi. Lo scritto del 26
novembre 1998 (sopra, consid. B), a suo giudizio, non rappresenta altro che una
dichiarazione di intenti volta a ottenere la disponibilità della controparte a
un accordo ulteriore. L'appellante fa valere che l'opinione del Pretore è
contraddittoria. Sottolinea in particolare che l'esecutore testamentario aveva
l'incarico di trovare un accordo tra le parti e che la forma per la conclusione
dell'atto di divisione è stata rispettata. Per il resto la divisione ereditaria
è avvenuta, l'inventario è stato accettato, gli oggetti dell'elenco separato ripartiti,
la collezione di monete attribuita ai figli del defunto e la questione dei
prestiti risolta con l'accettazione dell'offerta alternativa, contenuta nella
nota lettera del 26 novembre 1998.
-
L'art.
604 cpv. 1 CC prescrive che la divisione dell'eredità può essere domandata in
ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per
legge a rimanere in comunione. Salvo disposizione contraria gli eredi possono
liberamente accordarsi circa il modo di divisione (art. 607 cpv. 2 CC), che
produce i suoi effetti al momento in cui sono stati formati e accettati i lotti
o al momento in cui è firmato un contratto di divisione, il quale richiede per
la sua validità la forma scritta (art. 634 CC). Tale contratto dev'essere
firmato perciò da tutte le parti in causa e deve denotare la volontà di tutti
gli eredi di essere vincolati in modo definitivo. Ciò lo distingue da semplici
accordi preparatori, anche scritti (Escher
in: Zürcher Kommentar, n. 9 ad art. 634 CC; Tuor/Picenoni
in: Berner Kommentar, n. 17 ad art. 634 CC; Tuor/Schnyder/Schmid,
Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a edizione, pag. 586). Il
contratto deve definire anche un piano di divisione, cioè un accordo delle
parti su tutti i punti essenziali (Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 16 a 18 ad art. 634 CC; Escher,
op. cit., n. 9 a 11 ad art. 634 CC; Schaufelberger
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 1 e 14
ad art. 634 CC). Il piano di divisione non deve necessariamente regolare tutti
i dettagli, ma deve configurare almeno un accordo di procedura che metta fine
alla divisione. È necessaria pertanto una lista dei lotti da attribuire a
ognuno degli eredi; se la divisione è parziale, deve risultare in che misura la
divisione dev'essere imputata sull'insieme del compendio successorio (DTF 122
III 150, 100 Ib 121 consid. 2; Piotet,
op. cit., pag. 821).
-
L'appellante
sostiene che le forme per la conclusione di un contratto di divisione sono
state rispettate e ricorda di avere incaricato l'esecutore testamentario di
riferire la propria decisione sulla consegna della collezione di monete ai
coeredi. E siccome questi ultimi avevano già affidato all'esecutore l'incarico
di giungere a un accordo, implicitamente essi avevano accettato altresì che
costui rispondesse alla loro proposta (doc. 5 e 6). Ora, è pacifico che né
l'appellante né un suo rappresentante ha sottoscritto alcun documento – quanto
meno prodotto agli atti – dal quale traspaia il consenso a un qualsivoglia
accordo. La sua disponibilità emerge solo dalla lettera inviata dall'esecutore
testamentario ai legali degli eredi il 22 dicembre 1998 (doc. 6), con la quale
l'esecutore testamentario prendeva atto "che la signora __________
__________ ritiene di chiudere definitivamente la faccenda aderendo
all'alternativa". Se non che, l'esecutore testamentario non è parte né
rappresentante delle parti a un contratto di divisione (Rep. 1985 pag.176).
Egli non è abilitato a firmare l'atto e nemmeno può agire come rappresentante
di eredi nei confronti di altri eredi, dovendo egli adoperarsi nell'interesse
di tutti loro (art. 580 cpv. 2 CC; DTF 102 II 197). Nella fattispecie
l'esecutore testamentario non ha ricevuto dagli istanti il mandato di
concludere un contratto, ma solo quello di interpellare la legale dell'appellante
per ottenerne la disponibilità a un accordo ulteriore (doc. 5). Egli non ha
neppure concluso il preteso contratto di divisione nel nome o per conto dei
figli del defunto (art. 32 cpv. 1 CO), né un rapporto di rappresentanza si
evince dalle circostanze (art. 32 cpv. 2 CO; Jäggi
in: Zürcher Kommentar, n. 34 ad art.13 CO). Certo, la forma scritta è
rispettata anche quando i coeredi si scambiano per lettera le rispettive
dichiarazioni di volontà (Schaufelberger,
op. cit., n. 16 ad art. 34 CC; DTF 118 II 395), ma nel caso concreto ciò non è
avvenuto, come ammette la stessa convenuta (appello, pag. 5, lett. D).
-
Il
Pretore è giunto alla conclusione che lo scritto del 26 novembre 1998 e
l'accettazione della proposta comunicata all'esecutore testamentario (da questi
menzionata nella lettera 22 dicembre 1998) erano semplici dichiarazioni
d'intenti in vista di ulteriori trattative, anche se in sé potrebbero essere
sufficienti a garantire il rispetto della forma. L'appellante obietta che il
consenso degli istanti si desume dalla proposta di accordo formulata il 26 novembre
1998 tramite l'esecutore testamentario (doc. 5). Avendo essa comunicato a quest'ultimo,
agente in rappresentanza delle controparti, la sua adesione alla restituzione
della collezione di monete, l'accordo tra le parti si è perfezionato e la
divisione è da considerarsi avvenuta. Ora, giovi ricordare una volta ancora che
l'esecutore testamentario non agisce come rappresentante di parte al contratto
di divisione (cfr. anche Piotet,
in: ZBJV 126 [1990] pag. 60). Egli non è abilitato quindi a ricevere dichiarazioni
per conto dell'uno o dell'altro. Nella fattispecie non risulta in modo esplicito
la volontà di tutti gli eredi di impegnarsi definitivamente. La lettera del 26
novembre 1998 riporta una proposta in cui figurano solo alcune indicazioni
(restituzione della collezione delle monete o riconoscimento di mutui: doc. 5).
La volontà dell'appellante di aderire alle proposte, d'altro lato, può essere
desunta solo dalla lettera 22 dicembre 1998 dell'esecutore testamentario (doc.
6), anche se l'interessata l'ha confermata personalmente all'udienza del 13
aprile 1999 (verbale di udienza del 13 aprile 1999, pag. 3). Dall'insieme di
tali documenti non traspare un'intesa chiara e univoca su un accordo finale
(Rep. 1955 pag. 98). Del resto non tutti gli scritti in rapporto con la
divisione possono essere considerati alla stregua di un contratto di divisione,
trattandosi nella maggior parte dei casi di semplici prese di posizione delle
parti (Escher, op.cit., n. 9 ad
art. 634 CC). Nella fattispecie non si può dire, alla luce degli elementi
dianzi citati, che tutti gli eredi avessero la consapevolezza e l'intenzione di
vincolarsi, già in quel frangente, in modo definitivo sulla divisione
complessiva dell'eredità, e non solo sull'attribuzione della collezione di
monete. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
-
L'appellante
asserisce infine che l'incarico contenuto nella lettera del 26 novembre 1998
era sufficientemente chiaro, se riferito alle discussioni precedenti tra le
parti, in particolare al fatto che l'inventario era stato accettato da tutti
gli eredi già nel 1997. Il fatto è che la lettera del 26 novembre 1998 non può
considerarsi completa circa la formazione e la divisione delle quote, già per
la circostanza che essa contiene – come si è già accennato – solo gli elementi
parziali di una futura divisione tra eredi, ancora tutta da verificare (doc.
5). Né si può sostenere che gli eredi avessero già chiarito ogni altro punto
relativo alla liquidazione della successione e che l'accordo sarebbe stato
implicito, stante la proposta formulata dall'esecutore testamentario con
l'invio dell'inventario datato 18 agosto 1997 (doc. 7 e 8). Tanto meno se si pensa
che la causa promossa l'11 maggio 1998 da due dei figli nei confronti dell'esecutore
testamentario proprio sulla composizione dell'inventario è tuttora formalmente
pendente in Pretura (inc. ..__________, richiamato). Non si
vede come si possa seriamente sostenere, in simili condizioni, che l'inventario
era stato concordemente accettato da tutti.
-
Di
per sé il conteggio trasmesso dall'esecutore testamentario agli eredi il 22
dicembre 1998 (doc. 6) conterrebbe i punti essenziali per permetterne
l'esecuzione, ma gli appellati non lo hanno accettato (doc. B). In definitiva,
quindi, gli eredi non risultano avere stipulato accordi che possano essere
equiparati a un contratto di divisione nel senso dell'art. 634 CC e a ragione
il Pretore ha accolto pertanto l'istanza di divisione presentata dagli
appellati. Ne segue che l'appello, destituito di buon fondamento, deve essere
respinto.
-
Gli
oneri processuali sono posti a carico dell'appellante (art.148 cpv.1 CPC), che
rifonderà alle controparti un'adeguata indennità per ripetibili di appello,
commisurata all'importanza della causa e all'impegno profuso dal patrocinatore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1'400.– complessivi
per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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