AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.77
Data decisione, Autorità: 16.07.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00077
Lugano 16 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 2 febbraio 1998 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
Contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 4 maggio 1999 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 26 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di __________;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 25 maggio 1999 dall’appellante;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1948) e __________ (1947) si sono sposati a __________ il __________ 1971. Dal matrimonio è nata __________ (__________1972). Nel 1981 __________ ha lasciato il domicilio coniugale per andare a vivere con __________, dalla quale ha avuto il figlio __________ (23 novembre 1983). Con sentenza del 18 aprile 1983 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, omologando la convenzione sugli effetti accessori che prevedeva l’affidamento della figlia alla madre e fissava in fr. 1’200.– mensili indicizzati il contributo complessivo per moglie e figlia, di cui fr. 500.– per la prima.
B. Il 7 gennaio 1998 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Riviera per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 26 gennaio successivo, e il 2 febbraio 1998 ha promosso azione di divorzio, senza offrire contributi alimentari per la moglie. Nella sua risposta del 27 marzo 1998 __________ ha aderito al divorzio, ma ha chiesto un contributo alimentare di fr. 600.– mensili e il trasferimento al suo istituto di previdenza di una parte della prestazione d’uscita acquisita dal marito. Ultimata l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 5 novembre 1998 l’attore ha ribadito la sua domanda di divorzio, negando alla moglie qualsiasi contributo. Nelle proprie conclusioni del 9 novembre 1998 __________ ha mantenuto le sue domande, precisando in fr. 25’000.– la prestazione di libero passaggio maturata dal marito. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Statuendo il 26 aprile 1999, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato __________ a versare alla moglie un contributo di fr. 300.– mensili per la durata di 5 anni dal 1° maggio 1999 e ha assegnato a __________ un capitale di fr. 10’000.– da prelevare dalla prestazione di libero passaggio acquisita dal marito presso il rispettivo istituto di previdenza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza predetta __________ i è insorta il 4 maggio 1999 con un appello nel quale chiede un aumento del contributo alimentare a fr. 600.– mensili senza limiti di tempo e il versamento di fr. 25’000.– come capitale di libero passaggio. Il 25 maggio 1999 essa ha instato per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 1999 __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha obbligato il convenuto, coniuge colpevole, a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per cinque anni sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC. A tal fine egli ha accertato il reddito di lui in fr. 4’000.– mensili e quello della moglie in fr. 2’703.–. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi, entrambi aumentati del 20%, egli ha calcolato quello del marito in fr. 3’990.– mensili (compreso il contributo alimentare di fr. 300.– per la moglie) e quello della moglie in fr. 2’901.90.
fr. 600.– mensili senza limiti di tempo, sostenendo di non percepire la tredicesima mensilità e di avere un fabbisogno minimo, senza l’aumento del 20%, di fr. 2’902.90 mensili. A prescindere dal fatto però che essa non motiva per nulla le sue argomentazioni, in dispregio dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, tali censure si rivelano infondate. Intanto dal conteggio di stipendio relativo al settembre del 1997 l’appellante risulta guadagnare presso la ditta __________ di __________ fr. 3’127.– netti mensili (doc. 4), addirittura più di quanto ha accertato il Pretore. In secondo luogo, come ha rilevato il primo giudice, i costi di telefono, radio, televisione e simili devono ritenersi compresi, per giurisprudenza invalsa di questa Camera, nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Per quanto riguarda le altre spese (pasti fuori casa e trasferte), infine, esse non sono state lontanamente rese verosimili.
A prescindere dalle critiche – inconsistenti – formulate nell’ap-pello, questa Camera deve nondimeno applicare d’ufficio il diritto federale (art. 87 cpv. 1 CPC). E la metodica per il calcolo del contributo alimentare, in particolare per la determinazione dei rispettivi fabbisogni, è una questione di diritto federale (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Ora, nella fattispecie il Pretore ha stabilito il fabbisogno minimo dell’attore in fr. 3’325.– mensili, cui ha aggiunto una maggiorazione del 20%, per un totale di fr. 3’990.– mensili. Ciò non è corretto. Anzitutto dalla cifra di fr. 3’990.– va stralciato il contributo per l’ex moglie (fr. 300.– mensili), estraneo alla nozione di fabbisogno. Inoltre, il supplemento del 20% sul fabbisogno minimo che il Pretore ha riconosciuto al marito si applica solo al caso in cui il coniuge debitore – in concreto il marito – debba versare una rendita di indigenza giusta l’art. 152 CC (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 97, n. 02.58, pag. 86). Tale supplemento non è mai stato riconosciuto, invece, ove il coniuge debitore debba corrispondere un’indennità fondata sull’art. 151 cpv. 1 CC. Ciò premesso, con un reddito netto di fr. 4’000.– mensili e un fabbisogno di fr. 3’025.– l’attore è senz’altro in grado di versare l’indennità di fr. 600.– mensili rivendicata dall’appellante. Tale importo corrisponde a quanto percepito sulla base della sentenza di separazione e può quindi presumersi garantire alla convenuta, coniuge innocente, lo stesso tenore di vita che questa avrebbe avuto se il matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid 3). L’appello, ancorché per motivi giuridici diversi da quelli fatti valere nel memoriale, deve pertanto essere accolto.
Il Pretore ha attribuito alla moglie fr. 10’000.– da prelevare dalla prestazione di libero passaggio maturata dal marito in costanza di matrimonio, rilevando che con tale importo essa può compensare convenientemente la perdita di previdenza conseguente al divorzio. L’appellante chiede di aumentare la somma a fr. 25’000.–, pari a poco meno della metà del capitale d’uscita acquisito dal marito presso la sua cassa pensione durante l’unione coniugale. Il fatto è ch’essa non spiega in alcun modo per quale motivo l’importo attribuito dal Pretore sarebbe insufficiente, né dà la benché minima indicazione su un’eventuale lacuna pensionistica da parte sua. Insufficientemente motivato, al proposito l’appello si dimostra irricevibile e sfugge a ogni esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Visto l’esito dell’appello, essi sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente sugli oneri di prima sede, non è il caso di intervenire sul relativo giudicato del Pretore. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante il 25 maggio 1999, essa potrebbe essere accolta – comunque sia – solo per gli atti compiuti dopo il suo inoltro (l’assistenza giudiziaria non è concessa a titolo retroattivo: I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G. c G. consid. 12 con riferimenti). Dopo il 25 maggio 1999, però, il legale dell’appellante non ha più compiuto atti di procedura; può avere svolto qualche atto di patrocinio corrente, ma ciò soltanto non giustifica il conferimento dell’assistenza giudiziaria.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ è condannato a versare a , entro il 5 di ogni mese per la durata di 5 anni, una rendita di fr. 600.– mensili sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC dal 1° maggio 1999 fino al 30 aprile 2004. Egli è tenuto inoltre a trasferire l’importo di fr. 10’000.– dal suo istituto di previdenza (, fondazione collettiva 2° pilastro, __________) a quello di
__________.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster