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Numero d'incarto:
11.1999.89
Data decisione, Autorità:
02.08.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00089
Lugano
2 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Tagli
sedente
per statuire nella causa ..______ (beneficio d’inventario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con istanza 21 aprile 1998 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
per
ottenere il beneficio d’inventario nella successione fu __________ (1932-1998),
nata , cittadina svizzera e francese, deceduta a __________
() il 21 marzo 1998, nella quale sono pure eredi
__________, __________
nata __________, __________
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’8 giugno 1999
presentato da __________ contro il decreto emesso il 28 maggio 1999 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1998 è
deceduta a __________ (Francia) __________ nata __________ (1932), che aveva la
doppia cittadinanza svizzera e francese. __________, figlia della defunta, ha
chiesto il 21 aprile 1998 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il
beneficio d’inventario nella successione, indicando __________ come ultimo
domicilio della madre. Su richiesta del Pretore il Comune di __________ ha
rilasciato il 15 aprile 1998 una dichiarazione dalla quale risulta che
__________ era stata domiciliata in quel Comune dal 30 marzo 1955 al 28
febbraio 1998, data in cui era partita per __________. Il Pretore ha quindi
trasmesso il 25 maggio 1998 la documentazione al Tribunal de première Instance
di Ginevra per competenza. La Justice de paix di Ginevra ha comunicato
il 23 giugno 1998 di non essere competente, poiché la defunta non era
domiciliata a , bensì a __________ (), come risultava
dall’atto di morte.
B. __________ ha
sollecitato il 29 aprile 1999 la continuazione della procedura, ribadendo che
l’ultimo domicilio della madre era __________. Statuendo il 28 maggio 1999, il
Pretore ha dichiarato l’istanza per il beneficio d’inventario inammissibile, la
defunta non avendo avuto l’ultimo domicilio nel Distretto di __________. La
tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a
carico dell’istante.
C. Contro il decreto
pretorile __________ e insorge con un appello dell’8 giugno 1999 nel quale
chiede – previo conferimento dell’effetto sospensivo – che sia accertata la
competenza per territorio del Pretore del Distretto __________ e che di conseguenza
sia dato avvio alla procedura di beneficio d’inventario. __________ e __________,
alle quali è stato notificato l’appello, non hanno presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’ammissione al beneficio
d’inventario e la designazione del notaio (art. 2 cpv. 2 n. 8 LAC) sono
disposte dal Pretore con procedura di camera di consiglio non contenziosa (art.
2 cpv. 1 e art. 3 LAC, art. 360 CPC). Il giudice non è tenuto a indire un
contraddittorio (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta
dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini,
Codice di Procedura Civile ticinese annotato, Lugano, 1993, ad art. 360, n. 2),
egli può – ravvisandone l’opportunità – assumere informazioni d’ufficio e
provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC) ai fini di un giudizio di
verosimiglianza (DTF 123 III 328; Rep. 1997 pag. 136 consid. 2, 1995 pag. 161 consid.
1). La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni (art. 370 CPC combinato
con l’art. 360 cpv. 3 CPC). Tempestivo, in concreto l’appello è pertanto ricevibile.
-
All’appello possono
essere allegati documenti nuovi, quanto meno nella misura in cui la ricorrente
non è stata sentita dal Pretore e non ha quindi avuto la possibilità di offrire
mezzi di prova (Rep. 1997 pag. 135; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1992 in re
B. e litisconsorti, consid. 1c). Nella fattispecie il Pretore ha statuito sulla
propria competenza senza indire alcun contraddittorio. Il documento che
l’appellante acclude al ricorso è di conseguenza ricevibile.
-
A norma dell’art.
580 CC l’erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il
beneficio d’inventario (cpv. 1). La domanda dev’essere fatta all’autorità
competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia
(cpv. 2). Competente è l’autorità dell’ultimo domicilio del defunto (art. 538
CC; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar,
1966, n. 7 ad art. 538 CC), il quale si determina sulla base degli art. 23
segg. CC (Tuor/ Picenoni, op.
cit., n. 1 ad art. 538 CC). Di principio il domicilio di una persona si trova
nel luogo ove questa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art.
23 cpv. 1 CC). Qualora tale intenzione dovesse mutare, il domicilio, stabilito
che sia, continua a sussistere fino a che la persona non ne abbia acquistato un
altro (art. 24 cpv. 1 CC; Staehelin
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 8 ad art.
23). Il luogo in cui una persona si annuncia all’autorità depositando i suoi
certificati, quello in cui essa esercita i diritti civici, è imposta
fiscalmente o ha ottenuto un permesso di residenza o di domicilio costituisce
un indizio per desumere la sua intenzione di dimora duratura (Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 23
CC con richiami di giurisprudenza).
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In concreto il
Pretore ha constatato, sulla base dell’atto di morte e della dichiarazione 15
aprile 1998 rilasciata dal Municipio di __________, che al momento della morte
__________ non era più domiciliata nel Distretto di __________. L’appellante
sostiene invece che sua madre, domiciliata a __________ dal 1955, non ha mai
trasferito il domicilio altrove. Fa valere che, comunque fosse, il Pretore
avrebbe dovuto chiarire d’ufficio qual era il domicilio della defunta dopo il
28 febbraio 1998, dal momento che il foro dell’art. 538 cpv. 1 CC è esclusivo e
inderogabile. Essa soggiunge che il centro degli interessi della madre è sempre
stato a __________ e che il soggiorno presso la figlia __________ a __________,
durato una ventina di giorni, era dovuto solo a problemi di salute e non
configurava un trasferimento di domicilio. Con l’appello l’istante produce un
certificato di domicilio del 7 giugno 1999 nel quale il Comune di __________
attesta – contrariamente a quanto esso aveva dichiarato al Pretore il 15 aprile
1998 – che __________ t è stata domiciliata nel Comune non fino al 28 febbraio
1998, ma fino alla morte.
-
Per quanto risulta
dagli atti __________, domiciliata a __________ dal 30 marzo 1955, si era
effettivamente trasferita a __________ il 28 febbraio 1998. Il Municipio di
__________ aveva attestato il 15 aprile 1998, del resto, che l’interessata era
stata domiciliata nel Comune dal 30 marzo 1955 al 28 febbraio 1998, data della
sua partenza per __________ (doc. C), salvo poi precisare, nel successivo
certificato rilasciato il 7 maggio 1999, che essa è rimasta domiciliata a
__________ fino alla morte (21 marzo 1998). __________ non ha costituito un domicilio
amministrativo a __________ (lettera 23 giugno 1998 della Justice de Paix
di __________). L’atto di morte rilasciato il 5 giugno 1998 dall’uffi-ciale
dello stato civile di __________ documenta addirittura che la defunta era
domiciliata in quel Comune (doc. B). Sia come sia, i certificati rilasciati da
autorità amministrative costituiscono solo indizi (sopra, consid. 1), mentre decisiva
sotto il profilo dell’art. 23 cpv. 1 CC è la volontà di stabilirsi durevolmente
in un luogo. Ora, da quanto si è visto __________ è partita da __________ il 28
febbraio 1998 alla volta di __________ (doc. C), ma nulla permette di affermare
che essa avesse l’intenzione di stabilirsi durevolmente in quella città o altrove.
In simili circostanze non vi è ragione per concludere che il 21 marzo 1998,
giorno della sua morte, essa intendesse trasferire il suo domicilio di
__________. Ciò posto, il Pretore del Distretto di __________ è competente per
esaminare la domanda di ammissione al beneficio d’inventario introdotta
dall’appellante. L’appello deve quindi essere accolto, il decreto impugnato annullato
e gli atti rinviati al primo giudice perché statuisca sull’istanza. L’emana-zione
del giudizio odierno rende per il resto senza oggetto la domanda di effetto
sospensivo contenuta nel gravame.
-
Gli oneri
processuali di appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). In mancanza di opponenti non sussistono tuttavia controparti che
potrebbero essere chiamate a sopportare i costi della procedura. Per quel che è
delle ripetibili vale lo stesso principio, tanto più che lo Stato del Cantone
Ticino non è parte in causa e non può quindi essere tenuto a versare indennità
(cfr., sul piano federale: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
nota 2 ad art. 156 OG e note 1 seg. ad art. 159 OG con riferimento alla nozione
di “parte”). Si giustifica perciò di prescindere dal prelievo di tasse o spese
e dall’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto, il decreto
impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché statuisca
sull’istanza di beneficio d’inventario:
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– __________, __________;
– __________, __________.
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di
__________, sezione 4;
– 1e et 2e
Cours civiles du Tribunal cantonal, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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