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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.89
Data decisione, Autorità: 02.08.1999, ICCA
Incarto n.: 11.99.00089
Lugano 2 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Tagli
sedente per statuire nella causa ..______ (beneficio d’inventario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 21 aprile 1998 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
per ottenere il beneficio d’inventario nella successione fu __________ (1932-1998), nata , cittadina svizzera e francese, deceduta a __________ () il 21 marzo 1998, nella quale sono pure eredi
__________, __________
nata __________, __________
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’8 giugno 1999 presentato da __________ contro il decreto emesso il 28 maggio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1998 è deceduta a __________ (Francia) __________ nata __________ (1932), che aveva la doppia cittadinanza svizzera e francese. __________, figlia della defunta, ha chiesto il 21 aprile 1998 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il beneficio d’inventario nella successione, indicando __________ come ultimo domicilio della madre. Su richiesta del Pretore il Comune di __________ ha rilasciato il 15 aprile 1998 una dichiarazione dalla quale risulta che __________ era stata domiciliata in quel Comune dal 30 marzo 1955 al 28 febbraio 1998, data in cui era partita per __________. Il Pretore ha quindi trasmesso il 25 maggio 1998 la documentazione al Tribunal de première Instance di Ginevra per competenza. La Justice de paix di Ginevra ha comunicato il 23 giugno 1998 di non essere competente, poiché la defunta non era domiciliata a , bensì a __________ (), come risultava dall’atto di morte.
B. __________ ha sollecitato il 29 aprile 1999 la continuazione della procedura, ribadendo che l’ultimo domicilio della madre era __________. Statuendo il 28 maggio 1999, il Pretore ha dichiarato l’istanza per il beneficio d’inventario inammissibile, la defunta non avendo avuto l’ultimo domicilio nel Distretto di __________. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico dell’istante.
C. Contro il decreto pretorile __________ e insorge con un appello dell’8 giugno 1999 nel quale chiede – previo conferimento dell’effetto sospensivo – che sia accertata la competenza per territorio del Pretore del Distretto __________ e che di conseguenza sia dato avvio alla procedura di beneficio d’inventario. __________ e __________, alle quali è stato notificato l’appello, non hanno presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’ammissione al beneficio d’inventario e la designazione del notaio (art. 2 cpv. 2 n. 8 LAC) sono disposte dal Pretore con procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 1 e art. 3 LAC, art. 360 CPC). Il giudice non è tenuto a indire un contraddittorio (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, Codice di Procedura Civile ticinese annotato, Lugano, 1993, ad art. 360, n. 2), egli può – ravvisandone l’opportunità – assumere informazioni d’ufficio e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC) ai fini di un giudizio di verosimiglianza (DTF 123 III 328; Rep. 1997 pag. 136 consid. 2, 1995 pag. 161 consid. 1). La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni (art. 370 CPC combinato con l’art. 360 cpv. 3 CPC). Tempestivo, in concreto l’appello è pertanto ricevibile.
All’appello possono essere allegati documenti nuovi, quanto meno nella misura in cui la ricorrente non è stata sentita dal Pretore e non ha quindi avuto la possibilità di offrire mezzi di prova (Rep. 1997 pag. 135; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1992 in re B. e litisconsorti, consid. 1c). Nella fattispecie il Pretore ha statuito sulla propria competenza senza indire alcun contraddittorio. Il documento che l’appellante acclude al ricorso è di conseguenza ricevibile.
A norma dell’art. 580 CC l’erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d’inventario (cpv. 1). La domanda dev’essere fatta all’autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia (cpv. 2). Competente è l’autorità dell’ultimo domicilio del defunto (art. 538 CC; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 1966, n. 7 ad art. 538 CC), il quale si determina sulla base degli art. 23 segg. CC (Tuor/ Picenoni, op. cit., n. 1 ad art. 538 CC). Di principio il domicilio di una persona si trova nel luogo ove questa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC). Qualora tale intenzione dovesse mutare, il domicilio, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che la persona non ne abbia acquistato un altro (art. 24 cpv. 1 CC; Staehelin in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 8 ad art. 23). Il luogo in cui una persona si annuncia all’autorità depositando i suoi certificati, quello in cui essa esercita i diritti civici, è imposta fiscalmente o ha ottenuto un permesso di residenza o di domicilio costituisce un indizio per desumere la sua intenzione di dimora duratura (Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 23 CC con richiami di giurisprudenza).
In concreto il Pretore ha constatato, sulla base dell’atto di morte e della dichiarazione 15 aprile 1998 rilasciata dal Municipio di __________, che al momento della morte __________ non era più domiciliata nel Distretto di __________. L’appellante sostiene invece che sua madre, domiciliata a __________ dal 1955, non ha mai trasferito il domicilio altrove. Fa valere che, comunque fosse, il Pretore avrebbe dovuto chiarire d’ufficio qual era il domicilio della defunta dopo il 28 febbraio 1998, dal momento che il foro dell’art. 538 cpv. 1 CC è esclusivo e inderogabile. Essa soggiunge che il centro degli interessi della madre è sempre stato a __________ e che il soggiorno presso la figlia __________ a __________, durato una ventina di giorni, era dovuto solo a problemi di salute e non configurava un trasferimento di domicilio. Con l’appello l’istante produce un certificato di domicilio del 7 giugno 1999 nel quale il Comune di __________ attesta – contrariamente a quanto esso aveva dichiarato al Pretore il 15 aprile 1998 – che __________ t è stata domiciliata nel Comune non fino al 28 febbraio 1998, ma fino alla morte.
Per quanto risulta dagli atti __________, domiciliata a __________ dal 30 marzo 1955, si era effettivamente trasferita a __________ il 28 febbraio 1998. Il Municipio di __________ aveva attestato il 15 aprile 1998, del resto, che l’interessata era stata domiciliata nel Comune dal 30 marzo 1955 al 28 febbraio 1998, data della sua partenza per __________ (doc. C), salvo poi precisare, nel successivo certificato rilasciato il 7 maggio 1999, che essa è rimasta domiciliata a __________ fino alla morte (21 marzo 1998). __________ non ha costituito un domicilio amministrativo a __________ (lettera 23 giugno 1998 della Justice de Paix di __________). L’atto di morte rilasciato il 5 giugno 1998 dall’uffi-ciale dello stato civile di __________ documenta addirittura che la defunta era domiciliata in quel Comune (doc. B). Sia come sia, i certificati rilasciati da autorità amministrative costituiscono solo indizi (sopra, consid. 1), mentre decisiva sotto il profilo dell’art. 23 cpv. 1 CC è la volontà di stabilirsi durevolmente in un luogo. Ora, da quanto si è visto __________ è partita da __________ il 28 febbraio 1998 alla volta di __________ (doc. C), ma nulla permette di affermare che essa avesse l’intenzione di stabilirsi durevolmente in quella città o altrove. In simili circostanze non vi è ragione per concludere che il 21 marzo 1998, giorno della sua morte, essa intendesse trasferire il suo domicilio di __________. Ciò posto, il Pretore del Distretto di __________ è competente per esaminare la domanda di ammissione al beneficio d’inventario introdotta dall’appellante. L’appello deve quindi essere accolto, il decreto impugnato annullato e gli atti rinviati al primo giudice perché statuisca sull’istanza. L’emana-zione del giudizio odierno rende per il resto senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Gli oneri processuali di appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In mancanza di opponenti non sussistono tuttavia controparti che potrebbero essere chiamate a sopportare i costi della procedura. Per quel che è delle ripetibili vale lo stesso principio, tanto più che lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa e non può quindi essere tenuto a versare indennità (cfr., sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 OG e note 1 seg. ad art. 159 OG con riferimento alla nozione di “parte”). Si giustifica perciò di prescindere dal prelievo di tasse o spese e dall’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto, il decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché statuisca sull’istanza di beneficio d’inventario:
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– __________, __________;
– __________, __________.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di __________, sezione 4;
– 1e et 2e Cours civiles du Tribunal cantonal, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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