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Numero d'incarto:
11.2000.1
Data decisione, Autorità:
03.03.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00001
Lugano
3 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 6 novembre 1999 da
, __________ ()
__________, __________, e
__________, __________
(tutti patrocinati dall'avv. __________, __________)
contro
arch. __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione
del 30 dicembre 1999 presentata da __________, __________ e __________ contro
il decreto emesso il 20 dicembre 1999 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Ai primi di novembre del 1999 __________ ha inviato a un imprecisato
numero di persone uno scritto, datato 22 ottobre 1999, nel quale sosteneva di
essere stato allontanato dalla loggia massonica “__________” di __________ a
causa di “malversazioni operate principalmente da __________ e __________ ” nei
suoi confronti. Il 6 novembre 1999 __________, __________ __________ e
__________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona che a
__________ fosse ingiunto in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292
CP, di astenersi da qualsiasi divulgazione di informazioni, comunicazioni,
affermazioni, apprezzamenti in forma verbale, scritta, telefonica, elettronica
o di altro genere riguardanti la loro persona. Con decreto cautelare emanato
senza contraddittorio l'8 novembre 1999 in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore ha accolto la richiesta.
B. All'udienza
del 1° dicembre 1999, indetta per la discussione del provvedimento cautelare,
__________ si è opposto alla domanda. Vistesi respinte tutte le offerte di
prove, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando un
memoriale conclusivo nel quale hanno ribadito le loro domande. Statuendo il 20
dicembre 1999, il Segretario assessore ha respinto l'istanza. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico degli istanti,
tenuti a rifondere al convenuto fr. 500.– per ripetibili.
C. Contro
il citato decreto __________, __________ e __________ sono insorti con un
appello del 30 dicembre 1999 nel quale chiedono – previa adozione di una misura
cautelare inaudita parte – l'accoglimento dell'istanza. Nelle sue osservazioni
del 7 febbraio 2000 __________ propone di respingere l'appello e di confermare
il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1.
Il Segretario assessore ha respinto la domanda cautelare, in sostanza, poiché
gli istanti non avevano reso verosimile che il convenuto intendeva diffondere
altre informazioni sul loro conto. Gli appellanti contestano ciò, sostenendo
che il contenuto del noto scritto è lesivo della loro personalità e che l'invio
dello stesso a una gran cerchia di persone è la seria e concreta premessa per
la continuazione di una campagna diffamatoria nei loro confronti. Essi rilevano
infine che la mancata audizione di un teste da parte del primo giudice
configura diniego di giustizia poiché quel teste avrebbe descritto il
comportamento del convenuto, persona incline alla denigrazione.
-
Davanti
al primo giudice gli istanti non hanno chiesto che fosse accertata una violazione
della loro personalità, bensì che fosse adottato un provvedimento cautelare inteso
a proibire una siffatta violazione. Ora, giusta l'art. 28c cpv. 1 CC chi
rende verosimile l'esistenza di una lesione illecita alla sua personalità,
imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile,
può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello
di proibire all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare
lesioni future. All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il
giudice ponga esigenze troppo severe – che il convenuto lede in quel momento o
sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto,
da parte sua, è tenuto ad addurre – ove non neghi le proprie intenzioni – una
giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et protection
de la personnalité, Basilea 1995, nota 623 pag. 165; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, note 75
segg. pag. 219; Tercier in: Media
Lex 1/95 29 seg.).
-
In
concreto, come si è accennato, nel novembre del 1999 il convenuto ha inviato a
un numero indeterminato di persone uno scritto nel quale comunicava – tra
l'altro – che __________ era stato posto in stato di accusa per conseguimento
fraudolento di falsa attestazione, che __________ aveva reso una falsa testimonianza
davanti al Ministero pubblico, che le denunce penali sporte da egli medesimo
erano apparse fondate al punto da indurre il Procuratore pubblico a ordinare un
sequestro di documentazione presso l'abitazione di __________ e presso una società
appartenente a __________. Il convenuto proseguiva soggiungendo che, secondo una
perizia contabile da egli stesso commissionata, __________ risultava avere
perpetrato irregolarità nella gestione di una società e che “i medesimi
personaggi” avevano conseguito false attestazioni da un notaio sul conto di
un'altra società, affrettandosi a liberare il convenuto da una fideiussione di
fr. 280 000.– “non appena hanno sentito odore di bruciato” (doc. D).
-
Ora,
si supponesse pure che le predette affermazioni costituiscano una lesione della
personalità degli istanti, dagli atti non si evince tuttavia l'intenzione, da
parte del convenuto, di proseguire la campagna offensiva. Gli appellanti
obiettano che è impossibile per loro “provare in modo assoluto che il convenuto
si comporterà [ancora] in tal modo” (verbale del 1° dicembre 1999, pag. 3 nel
mezzo). Essi disconoscono tuttavia che ai fini di un provvedimento cautelare
non si esige una prova assoluta. La mera verosimiglianza di una lesione attuale
o imminente della loro personalità basta (consid. 2). Il fatto è che essi però
non avvalorano nemmeno tale verosimiglianza, in particolare non recano indizi
suscettibili di lasciar intravedere o quanto meno dubitare che il convenuto
intenda continuare a divulgare informazioni analoghe a quelle già diffuse sulla
loro persona. Che il convenuto si sia opposto al provvedimento cautelare non è
sufficiente, con ogni evidenza, a supplire tale insufficienza. Tanto meno se si
pensa che davanti al primo giudice egli ha dichiarato che “ristabilita la
verità su determinati fatti, non è più [sua] intenzione (…) procedere ad
ulteriori scritti o divulgazioni” (riassunto scritto di risposta, ad 3, pag. 6
nel mezzo). Del resto non risulta, né gli appellanti pretendono, che dopo
l'invio del noto scritto il convenuto abbia in qualche modo reiterato le sue
accuse nei loro confronti.
-
Gli
appellanti si dolgono di un diniego di giustizia per avere, il Segretario
assessore, rifiutato di assumere il teste __________, dalla cui audizione si
sarebbe potuto evincere che “la lettera-circolare doc. D non è che un anello di
una lunga catena di precedenti diffamazioni, e che pertanto il rischio
imminente di ulteriori simili comportamenti è da considerare come scontato” (appello,
punto 6, pag. 6 nel mezzo). Se non che, avessero voluto insistere per
l'escussione di __________, gli appellanti avrebbero dovuto postularne
l'interrogatorio davanti a questa Camera (art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b
CPC). Ciò che essi non hanno fatto, limitandosi a dare per scontato in appello
quanto il testimone avrebbe dichiarato se fosse stato sentito. Ora, la verosimiglianza
di determinate asserzioni non può basarsi su congetture. Se ne conclude che, a
prescindere dalla presunta illiceità dello scritto del 22 ottobre 1999, gli
appellanti non hanno reso verosimile alcuna lesione attuale o imminente della
loro personalità. Le condizioni poste dalla legge per l'emanazione di un
provvedimento cautelare inteso a proibire lesioni non sono quindi adempiute.
-
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di misure provvisionali
contenuta nell'appello.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti
rifonderanno inoltre alla controparte, con vincolo di solidarietà, un'equa
indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno al convenuto,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
dott. __________ i, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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