AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.121
Data decisione, Autorità: 16.01.2002, ICCA
Incarto n.: 11.2000.00121
Lugano 16 gennaio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione di rettifica del registro fondiario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 14 gennaio 1999 dalla
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dagli avvocati __________ __________ e __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2000 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l'8 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha acceso il 17 agosto 1983 sulla sua proprietà per piani n. __________, pari a 26/1000 della particella n. RFD di __________ -, tre cartelle ipotecarie al portatore: una di fr. 50 000.– in primo grado, una di fr. 10 000.– in secondo e una di fr. 10 000.– in terzo grado. Il 14 febbraio 1984 egli ha venduto il fondo per
fr. 80 000.– a __________ __________, che ha assunto il debito ipotecario di complessivi fr. 70 000.– e che il 16 febbraio 1984 ha acceso tre nuove cartelle ipotecarie al portatore: una di fr. 30 000.– in quarto grado, una di fr. 30 000.– in quinto e una di fr. 20 000.– in sesto grado. Il 15 marzo 1984 la __________ __________ ha concesso un credito di fr. 145 000.– a __________ __________, il quale ha sottoscritto due riconoscimenti di debito per il medesimo importo e ha consegnato alla banca le sei cartelle ipotecarie.
B. Il 30 giugno 1989 __________ __________ ha venduto la proprietà per piani ad __________ __________ per fr. 115 000.–, di cui fr. 10 000.– da versare una settimana dopo la firma del contratto e il resto entro il 31 dicembre 1989, dietro consegna delle sei cartelle ipotecarie. L'acquirente ha pagato l'acconto nel termine pattuito ed è stato iscritto come proprietario nel registro fondiario il 5 luglio 1989. __________ __________ è fallito l'11 settembre 1990. La __________ __________ ha rinunciato a insinuare crediti in tale procedura. __________ __________ non ha versato il saldo di fr. 105 000.– al venditore, ma con lettere del 21 giugno, del 26 agosto e del 6 dicembre 1991 ha offerto il medesimo importo alla __________ __________, contro dazione delle cartelle ipotecarie. La banca è rimasta silente.
C. __________ __________ si è rivolto il 23 agosto 1995 al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere l'ammortamento delle cartelle ipotecarie. Il Pretore ha accolto la domanda con decreto del 3 settembre 1996 (inc. ..) e i pegni sono stati cancellati dal registro fondiario l'11 settembre successivo. Il 30 settembre 1997 __________ __________ ha gravato la proprietà per piani di una nuova cartella ipotecaria di fr. 50 000.– in primo grado e, il 6 aprile 1998, di un'ulteriore cartella di fr. 20 000.– in secondo grado. La __________ __________ ha instato il 18 giugno 1998 davanti al medesimo Pretore per ottenere la reinscrizione in via provvisoria delle sei cartelle, domanda che il Pretore ha accolto con decreto cautelare del 30 ottobre 1998 (inc. ..). Nel frattempo, il 14 ottobre 1998, la banca ha fatto intimare ad __________ __________ un precetto esecutivo di fr. 202 500.–, al quale l'escusso ha sollevato opposizione.
D. Il 14 gennaio 1999 la __________ __________ ha promosso contro __________ __________ un'azione di rettifica del registro fondiario, chiedendo al Pretore di accertare la validità delle citate cartelle ipotecarie e di ordinare la loro reinscrizione nel registro fondiario (inc. ..__________). Nella sua risposta del 21 aprile 1999 __________ __________ si è opposto alla petizione e in via subordinata ha postulato l'iscrizione delle cartelle ipotecarie con la dicitura “debitore __________ __________ e terzo proprietario del pegno __________ __________ ”. In una causa parallela promossa il 20 gennaio 1998 (recte: 1999), la __________ __________ ha poi chiesto l'accertamento dell'esistenza di un diritto di pegno immobiliare sul fondo n. , la condanna di __________ __________ al pagamento di fr. 202 500.– con interessi al 7% dal 1° gennaio 1998 e il rigetto definitivo dell'opposizione sollevata dal convenuto al citato precetto esecutivo (inc. ..). Con risposta del 21 aprile 1999 __________ __________ ha riconosciuto l'esistenza del diritto di pegno immobiliare, opponendosi alle altre domande. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito la loro posizione in entrambi i procedimenti giudiziari. Il Pretore ha congiunto le cause per l'istruttoria all'udienza del 19 ottobre 1999. Le parti hanno confermato le loro domande al dibattimento finale del 9 maggio 2000, sulla scorta del rispettivo memoriale conclusivo.
E. Con sentenza dell'8 settembre 2000 il Pretore ha accolto la petizione del 14 gennaio 1999, ha accertato la validità delle sei cartelle ipotecarie e ne ha ordinato la reinscrizione in via definitiva a carico della proprietà per piani n. __________in terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo grado. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese processuali di fr. 333.– sono state poste a carico di __________ , condannato a rifondere alla __________ __________ fr. 10 000.– per ripetibili. Statuendo lo stesso giorno nella causa congiunta (inc. ..), il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, ha accertato l'esistenza di un diritto di pegno immobiliare sul fondo n. __________e ha respinto le altre domande, addebitando gli oneri processuali all'attrice.
F. __________ __________ è insorto contro la prima sentenza con un appello del 2 ottobre 2000, nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la tassa di giustizia di fr. 4400.– e le spese di fr. 20.– siano poste a carico della __________ , condannata a rifondergli fr. 10 000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2000 la __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Un appello presentato il 2 ottobre 2000 dalla __________ __________ contro la sentenza emanata nella causa congiunta è stato respinto in quanto ammissibile da questa Camera l'11 gennaio 2002 (inc. ..).
Considerando
in diritto: 1. Litigiosa in questa sede rimane solo la determinazione e il riparto degli oneri processuali (dispositivo n. 3 della sentenza impugnata). Il Pretore ha addebitato questi ultimi al convenuto, non ravvisando “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per prescindere dalla totale soccombenza. Egli ha osservato, in particolare, che il convenuto non aveva dimostrato l'asserita disponibilità alla reinscrizione delle cartelle prima della causa, opponendosi alla petizione. L'appellante ribadisce che la causa era inutile, avendo egli dichiarato più volte di consentire alla reinscrizione delle cartelle ipotecarie. Chiede pertanto che gli oneri processuali siano posti a carico dell'attrice, con obbligo di rifondergli fr. 10 000.– per ripetibili.
Il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), ma può scostarsi da tale principio ove soccorrano “giusti motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC). Nella determinazione degli oneri processuali e del loro riparto il giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). Si tratta in concreto di verificare se, come sostiene il convenuto, questi abbia sempre ammesso la pretesa della controparte e si sia dichiarato disposto fin dall'inizio ad adempierla, ciò che potrebbe giustificare una deroga al principio della soccombenza (cfr. Rep. 1985 pag. 289).
Il convenuto rimprovera al primo giudice di non avere ritenuto provata la sua disponibilità alla reinscrizione delle cartelle ipotecarie, comunicata alla controparte durante un incontro ad Airolo il 25 novembre 1998 e dimostrata dagli allegati e dai documenti agli atti. Ora, l'incontro di Airolo non è mai stato evocato negli allegati preliminari (cfr. risposta del 21 aprile 1999) e non può pertanto essere considerato per la prima volta in questa sede, visto il chiaro divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Rimane da esaminare se il convenuto abbia manifestato la propria disponibilità alla reinscrizione nei documenti prodotti o in altri memoriali.
a) Dal fascicolo processuale, in particolare dalla corrispondenza del dicembre 1998 e del gennaio 1999 (doc. 4 e 5), si evince l'esistenza di trattative intercorse per una soluzione stragiudiziale della vertenza. L'appellante afferma che tali lettere attestano la sua disponibilità a cedere alla banca la proprietà dell'appartamento e il suo accordo alla reinscrizione delle cartelle ipotecarie, ciò che rendeva inutile l'avvio della causa. In realtà l'argomentazione non trova alcun riscontro. Il convenuto ha proposto solo all'attrice di cederle l'appartamento oggetto del pegno, con gli oneri ipotecari di fr. 70 000.– iscritti nel frattempo. In via subordinata ha dichiarato di consentire come terzo proprietario del pegno alla reinscrizione delle cartelle ipotecarie, dopo quelle iscritte nel 1998 e 1999, purché la banca assumesse tutte le spese relative, rinunciasse a realizzare il pegno immobiliare e revocasse il precetto esecutivo intimatogli dal proprietario del fondo gravato (lettera del 13 gennaio 1999, doc. 5). In tali condizioni non si vede come egli possa seriamente sostenere di avere aderito sin dall'inizio alle domande dell'istituto bancario.
b) La tesi dell'appellante non trova conforto nemmeno negli atti di causa. Anzi, da questi emerge che il 21 aprile 1999 egli si è opposto alla petizione, ammettendo solo – in subordine – la reinscrizione delle cartelle indicanti come debitore il precedente proprietario ed egli stesso come terzo proprietario del pegno (risposta, pag. 10 e 11). Il convenuto ha poi confermato le proprie domande con la duplica del 1° dicembre 1999 e le conclusioni del 4 maggio 2000. L'interessato afferma di avere esplicitamente assentito alla reinscrizione immediata durante l'udienza preliminare del 19 ottobre 1999 e le successive udienze. Se non che, egli medesimo riconosce che la proposta non è mai stata formalizzata (appello, pag. 7 in fine), come per altro emerge dalla lettura dei verbali (fascicolo verde “verbali”). L'appellante non ha quindi provato la sua adesione incondizionata alle richieste della controparte. Anzi, ancora in questa sede egli solleva dubbi sulla legittimazione attiva dell'attrice, pur rinunciando a farne una censura.
c) Nelle circostanze descritte il Pretore non aveva motivo per scostarsi dal principio della soccombenza, l'attrice essendo stata costretta ad avviare la causa per ottenere la reinscrizione delle cartelle ipotecarie cancellate a torto. L'appello, presentato non senza leggerezza, deve di conseguenza essere respinto.
a) Come si è visto (consid. 2), la valutazione del Pretore sulle tasse e le spese è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 e 51 ad art. 148; Rep. 1996 n. 50). Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili, l'autorità di ricorso interviene solo in caso di eccesso o abuso (Rep. 1996 pag. 171). L'appellante non contesta il valore litigioso di fr. 150 000.– stimato dal primo giudice, né sostiene che la tassa di giustizia posta a suo carico oltrepassi i limiti della tariffa. Rimprovera al primo giudice di avere fissato una tassa troppo elevata all'interno dei limiti tariffali previsti dall'art. 17 LTG. Ora, tale norma prevede per una causa ordinaria avente un valore litigioso di fr. 150 000.– una tassa di giustizia compresa tra fr. 1800.– a fr. 7000.–. A detta del convenuto, “tenuto conto di siffatti valori e della loro ponderazione aritmetica, la tassa di giustizia di specie non avrebbe dovuto in nessuno caso superare fr. 4400.–”. Egli non spiega tuttavia per quale motivo il Pretore avrebbe ecceduto il proprio potere di apprezzamento fissando la tassa in fr. 5000.–. Tale importo è invero leggermente superiore a quello che risulterebbe applicando in modo schematico, per un valore litigioso situato a metà dei valori massimi e minimi della fascia tariffale (fr. 150 000.–), la tassa di giustizia corrispondente alla metà tra la differenza dell'importo massimo e minimo della tariffa (fr. 7000.– ./. fr. 1800.– : 2 = fr. 4400.–). Ciò non basta però a dimostrare un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento, al Pretore competendo pur sempre una certa latitudine di valutazione. Nella fattispecie la procedura non poteva essere considerata semplice e ha pur sempre comportato un doppio scambio di allegati, la convocazione delle parti a quattro riprese (udienza preliminare, due udienze per l'escussione di quattro testimoni e il dibattimento finale). La tassa di giustizia di fr. 5000.– rientra pertanto nella latitudine di apprezzamento del primo giudice.
b) L'appellante sostiene inoltre che le spese devono essere limitate a fr. 20.–, l'istruttoria nelle due cause avviate dall'attrice essendo stata congiunta. Il Pretore ha soggiunto di avere ridotto di un terzo gli oneri processuali proprio per tale circostanza (sentenza impugnata, pag. 11) e il convenuto non illustra per quale motivo la riduzione sarebbe insufficiente, limitandosi a confrontare i costi con la causa parallela. Nel caso in esame il contestato importo di fr. 333.– si compone di fr. 278.– per le indennità versate ai quattro testimoni (verbali di udienza del 12 gennaio 200, pag. 6, del 23 marzo 2000, pag. 9, 11 e 12) e di fr. 55.– per le altre spese (postali e telefoniche). Nella causa ..la Pretura ha inviato almeno 24 raccomandate (intimazione ad entrambe le parti di petizione, risposta, replica, duplica, convocazione a quattro udienze, intimazione delle conclusioni, della sentenza, oltre alla citazione dei quattro testimoni escussi), come pure sette invii per l'assegnazione di termini e il rinvio di udienze (fascicolo grigio “atti diversi”). Ciò posto, non è dato a divedere come si possa seriamente sostenere che le spese di causa dovrebbero essere limitate a fr. 20.–. Certo, tale è l'importo addebitato all'attrice nella causa parallela (sentenza dell'8 settembre 2000, inc. ..), ma ciò non giova all'appellante. Come si è visto, i soli costi postali, ad esclusione di quelli telefonici non direttamente desumibili dall'incarto, ammontano in questa causa ad almeno fr. 155.– (31 invii a fr. 5.– cadauno). La valutazione del Pretore, che ha stabilito in fr. 333.– complessivi l'ammontare delle spese, non eccede di conseguenza la latitudine di apprezzamento di lui, sicché l'appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.
– avvocati __________ __________ e __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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