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Numero d'incarto:
11.2000.132
Data decisione, Autorità:
07.03.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00132
Lugano
7 marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con
petizione del 24 febbraio 2000 da
__________ __________,
e
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________i,
__________);
premesso
che 16 ottobre 2000 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto
cautelare del 5 ottobre 2000 con cui il Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna ha posto a suo carico un contributo alimentare di fr. 370.–
mensili per il figlio __________, divenuto maggiorenne in pendenza di causa,
fino a due mesi dopo il conseguimento dell'attestato federale di maturità;
accertato
che nelle osservazioni del 16 novembre 2000 __________ e __________ __________
hanno proposto di respingere l'appello;
preso
atto che il 6 marzo 2001 l'appellante ha comunicato di ritirare il gravame, il
Pretore avendo soppresso con un decreto del 14 febbraio 2001 il contributo
alimentare litigioso dal 1° marzo 2001;
ricordato
che il ritiro di un appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag.
375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede
dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per
ripetibili;
rilevato
che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;
considerato
che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno
profuso dal legale della parte appellata per la preparazione e la redazione
delle osservazioni all'appello (art. 17 TOA);
ritenuto
in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la
causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr.
750.– per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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