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Numero d'incarto:
11.2000.14
Data decisione, Autorità:
22.02.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00014
Lugano
22 febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
.__/.. (autorizzazione alla vendita di fondi) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele e curatele, che oppone
__________ __________,
alla
__________ __________ di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 27 gennaio 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione
emessa il 18 gennaio 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1936) è stato dichiarato interdetto il 26 gennaio 1996.
__________ __________, tutore ufficiale, è stato nominato suo tutore. L'11
gennaio 1999 __________ __________ ha inviato un rapporto alla __________
__________ __________ __________, chiedendo l'autorizzazione di vendere a
trattative private i fondi n. __________ (quota di ½) e __________RF di quel Comune,
proprietà di __________ __________, a __________ __________, fratello di questi
e comproprietario del fondo n. __________, al prezzo complessivo di fr.
5'000.–.
B. Con
risoluzione del 18 gennaio 1999 la __________ __________ __________ __________
ha autorizzato la vendita a trattative private, salvo domandare maggiori
informazioni alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, che ha
fatto allestire una perizia sul valore dei fondi. La __________ __________ di
__________ ha poi confermato il 12 aprile 1999 il suo consenso alla vendita per
il prezzo complessivo di fr. 5'000.–, che teneva conto dei lavori eseguiti sui
fondi dall'acquirente interessato. La vendita a trattative private è stata
approvata dall'autorità di vigilanza, a norma dell'art. 404 cpv. 3 CC, il 22
aprile 1999.
C. __________ __________ è insorto contro la decisione della __________
__________ con un ricorso del 19 aprile 1999, integrato il 26 aprile
successivo. L'autorità di ricorso ha completato l'istruttoria, chiedendo
informazioni alla Sezione dell'agricoltura sul prezzo non esorbitante del fondo
n. __________RF __________, situato in zona agricola. Chiuso lo scambio degli
allegati con le osservazioni al ricorso del tutore e della __________
__________, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, ha accolto parzialmente il
ricorso con decisione del 18 gennaio 2000, autorizzando la vendita a trattative
private al prezzo minimo di fr. 8'600.– per il fondo n. __________ (quota di ½)
e di fr. 813.– per il fondo n. __________.
D. Contro
la decisione dell'autorità di vigilanza __________ __________ è insorto con un
ricorso (recte: appello) del 27 gennaio 2000 nel quale ribadisce di opporsi
alla vendita. L'appello non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele sono
appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art.
54a LAC). Il tutelato capace di discernimento è legittimato a ricorrere
personalmente contro una decisione a lui sfavorevole (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB
I/2, n. 28 ad art. 420 CC con riferimenti). Le esigenze formali dell'appello,
in simili casi, vanno per certi versi attenuate, essendo sufficiente che le
richieste di giudizio e i motivi dell'impugnazione possano desumersi
dall'insieme del ricorso (Geiser,
op. cit., n. 41 ad art. 420 CC). Ciò è appunto il caso in concreto. Tempestivo,
il gravame è quindi ricevibile.
-
L'autorità
di vigilanza ha autorizzato la vendita a trattative private, ritenendola nell'interesse
del tutelato perché permetterebbe di reperire, senza prestiti bancari, liquidità
da immettere nella manutenzione della casa in cui egli abita. L'appellante
critica tale decisione, ripetendo la sua ferma volontà di mantenere le proprietà,
per l'importante valore personale che esse hanno, sia dal profilo morale sia da
quello economico. Egli si dichiara disposto altresì a provvedere personalmente
alla falciatura e alla manutenzione dei fondi.
-
L'appellante
si oppone alla vendita dei fondi, adducendo che questi hanno per lui un
importante valore morale e finanziario. Si tratta quindi di verificare se la
vendita sia richiesta dai suoi interessi (art. 404 cpv. 1 CC). Ora, il tutelato
è proprietario anche della casa in cui abita, gravata da oneri ipotecari (doc.
12), e non ha liquidità sufficiente per provvedere alla manutenzione indispensabile
(doc. 6, 9). Inoltre i fondi di cui è stata autorizzata la vendita, in specie il vigneto (part____________________versano
in parte in stato di grave abbandono e richiedono interventi urgenti e
importanti, che il proprietario non è in grado di sopportare (doc. 1, 6). Egli
d'altra parte non è più in grado di occuparsene nemmeno personalmente,
nonostante quanto affermi, tant'è che gli ultimi lavori (estirpazione e allontanamento
di vecchi ceppi) sono stati eseguiti dal comproprietario (doc. 5). Non si può
quindi seriamente negare che la vendita dei fondi n. __________e __________sia
nell'interesse del tutelato.
-
L'appellante
sembra contestare anche il prezzo di vendita approvato dall'autorità di
vigilanza. Contrariamente all'art. 404 cpv. 3 CC, che prescrive di regola
l'asta pubblica per la vendita di immobili di tutelati, l'art. 69 della legge
federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) la vieta su base volontaria. Le
disposizioni della LDFR, in quanto legislazione speciale e recente, prevalgono
sulla regola dell'art. 404 CC. Gli immobili agricoli appartenenti a un tutelato
non possono pertanto essere messi ai pubblici incanti, ma la vendita a
trattative private deve essere approvata dall'autorità di vigilanza secondo l'art.
404 cpv. 3 CC (Rivista di diritto tutelare 1996 pag. 148). L'autorità di
vigilanza deve in particolare esaminare se il prezzo di vendita è adeguato,
tenendo in considerazione l'art. 69 LDFR (Guler
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 9 ad art. 404 CC).
Il prezzo massimo deve dunque essere stabilito in conformità agli art. 66 a 68
LDFR e deve essere approvato dall'autorità competente per il rilascio di
autorizzazioni di vendita di fondi agricoli (Steinauer,
Rivista di diritto tutelare 1997, pag. 47). In concreto l'autorità di vigilanza
ha fatto allestire una perizia sul valore commerciale dei due fondi (doc. 3).
Il perito, che ha compiuto un sopralluogo nel marzo 1999, ha valutato a fr.
813.– il bosco (fondo n. __________, già __________) e a fr. 17'199.– il fondo
agricolo (n. __________, già __________), sulla base di un prezzo commerciale
di fr. 12.– il m2 per il vigneto. Interpellata dall'autorità di
vigilanza in seguito al ricorso del proprietario contro la decisione della
Delegazione tutoria, la Sezione dell'agricoltura ha comunicato che il prezzo di
acquisto massimo per il vigneto non doveva superare fr. 15.40 il m2
(doc. 11).
-
Tutto
ciò posto, si può ragionevolmente concludere che il prezzo minimo di vendita
fissato dall'autorità di vigilanza, che corrisponde al valore commerciale
determinato dal perito (doc. 3), è ragionevole. Il prezzo minimo per la vendita
della quota di comproprietà del vigneto non supera il limite massimo valutato
dalla Sezione dell'agricoltura ed è pertanto conforme alla LDFR. Tenuto conto
del valore commerciale di fr. 813.– determinato per il bosco (part. n.
__________), oggettivamente modesto, una vendita a trattative private appare
più favorevole al tutelato, poiché consente di evitare le spese dell'asta pubblica.
In ultima analisi, quindi, la decisione di autorizzare la vendita a trattative
private dei fondi n. __________ (quota di ½) e __________RF di __________, si
rivela nell'interesse di quest'ultimo e rispetta l'art. 404 CC. L'appello,
infondato, può essere respinto con la procedura dell'art. 313bis CPC,
senza intimazione alla controparte.
-
Gli
oneri processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Data la particolarità del caso e la situazione finanziaria dell'appellante, che
ha agito personalmente, si giustifica però – eccezionalmente – di rinunciare al
prelievo di spese, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla parte appellata,
cui l'appello non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________;
–
__________ __________, tutore ufficiale, __________.
Comunicazione:
– __________ degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele e curatele, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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