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Numero d'incarto:
11.2000.141
Data decisione, Autorità:
14.01.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2000.141
Lugano
14 gennaio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (trasporto di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 12 novembre 1999 da
__________ e __________ __________, __________ __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ e __________ __________, __________ __________
(patrocinati dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 novembre 2000 presentato contro la sentenza emessa il 23
ottobre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di metà
ciascuno della particella n. __________RFP (ora __________RT) di __________
__________. __________ e __________ __________ sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n.
. Entrambi i fondi, su cui sorgono case di abitazione, fanno parte di
un complesso edilizio denominato “ __________ ”, che comprende anche
le particelle n. __________, __________, __________, __________, __________e
__________, tutte edificate salvo le n. __________e __________. Gli accessi
alle singole particelle sono regolati da vicendevoli servitù. Un diritto di
passo con ogni veicolo a favore delle particelle n. __________, __________, __________,
__________, __________, ____________________e __________è stato iscritto il 30
agosto 1989 nel registro fondiario, in specie, a carico delle particelle n.
__________, __________, __________, __________, __________ e __________. Su
queste ultime è stata formata una strada asfaltata che collega i fondi
dominanti alla pubblica via.
C. Il
12 novembre 1999 __________ e __________ __________ hanno promosso causa
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che la
servitù di posteggio in favore di __________ e __________ __________ fosse
trasferita sul posto auto contiguo, da loro usato. Con risposta del 16 dicembre
1999 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria,
ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista in un memoriale scritto,
rinunciando al dibattimento finale. Statuendo il 23 ottobre 2000, il Pretore ha
respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono
state poste a carico degli attori in solido, con obbligo di rifondere ai convenuti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ e __________ __________ sono insorti con
un appello del 13 novembre 2000 nel quale chiedono che la servitù di posteggio
sia trasferita dall'attuale posto auto a quello contiguo e che il giudizio impugnato
sia riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 9 gennaio 2001
__________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare
la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 15 CPC prevede che quando l'appellabilità dipende dal
valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese
dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza.
Nelle loro conclusioni del 9 ottobre 2000 gli attori hanno indicato un valore
litigioso “superiore a fr. 8000.–”, non contestato dai convenuti e ripreso dal
Pretore. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ammissibile.
-
Gli
appellanti chiedono, preliminarmente, che siano versati agli atti nuovi
documenti. Se non che, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude “nuovi fatti,
prove ed eccezioni” in appello. Documenti nuovi non potrebbero nemmeno – per
ipotesi – essere acquisiti d'ufficio da questa Camera, la quale può ordinare
unicamente l'assunzione delle prove “giusta l'art. 88 lett. a, b, c” (art. 322
lett. a CPC), vale a dire perizie e ispezioni, la riassunzione di testimoni o
l'interrogatorio formale delle parti. Ciò premesso, la richiesta degli
appellanti si rivela già di primo acchito irricevibile.
-
Giusta
l'art. 742 cpv. 1 CC se l'uso della servitù richiede solo una parte del fondo,
il proprietario che giustifica un interesse può chiederne il trasporto a sue
spese sopra un'altra parte non meno adatta per il fondo dominante. L'interesse
del richiedente dev'essere serio (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 337 n. 2309b) e deve configurarsi
come l'espressione di bisogni nuovi del fondo serviente rispetto al momento in
cui il diritto è stato costituito (Simonius/Sutter, Schweizerisches
Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea 1990, pag. 74, n. 20). Il proprietario gravato non può rimettere in discussione l'assetto
di una servitù in qualsiasi momento (Rep. 1998 pag. 201 consid. 6a con richiami).
D'altro lato l'interesse legittimo non deve necessariamente procurare un
vantaggio economico; può anche consistere nella salvaguardia di valori estetici
“degni di protezione” (DTF 57 II 157 consid. 2a). Il trasporto esige inoltre
che la servitù gravi solo una parte del fondo serviente, che il richiedente
dimostri un interesse legittimo alla modifica della situazione, che l'esercizio
della servitù risulti confacente anche dopo il suo spostamento e che il proprietario
del fondo serviente assuma i costi dell'intervento (Rep. 1998 pag. 200 in alto;
Petipierre in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 8–11 ad art. 742). Lo
spostamento della servitù, in sintesi, può anche causare al beneficiario qualche
svantaggio, purché si tratti di inconvenienti minori (Rep. 1998 pag. 202
consid. 7).
-
Il
Pretore ha ritenuto che nel caso in esame l'area gravata dalla servitù di
posteggio era indicata chiaramente dai documenti giustificativi sin dal 1990 ed
era delimitata sul terreno da dadi di porfido, pacifico essendo altresì che
l'esercizio del diritto fosse sempre avvenuto da parte dei convenuti sul posto
auto più vicino alla strada cantonale. A mente del primo giudice l'altro posto
auto (quello usato dagli attori) è “leggermente più scomodo” poiché situato
tra il primo posto auto e l'accesso all'autorimessa degli attori stessi, ma ciò
non ostava di per sé allo spostamento della servitù. Al trasporto ostava il
fatto che gli attori intendessero ampliare il loro giardino con un guadagno di
superficie minimo, oltre che antiestetico. Donde la mancanza di qualsiasi serio
interesse al trasferimento della servitù.
-
Gli
appellanti sostengono che la loro intenzione di ingrandire il giardino
annettendo il posto auto presso la pubblica via è serio, “pratico ed
economico”. Affermano inoltre che lo spostamento della servitù permetterebbe
loro di ampliare il giardino in modo omogeneo e conveniente, ciò che
legittimerebbe la loro richiesta. Essi trascurano tuttavia di non avere addotto
alcuna modifica della situazione dei fondi dopo la costituzione della servitù
litigiosa, ipotesi che del resto non traspare nemmeno dagli atti di causa. La
situazione attuale dei fondi corrisponde, in sostanza, a quella che esisteva al
momento in cui la particella degli attori è stata gravata del diritto di posteggio.
Ora, lo spostamento di una servitù a norma dell'art. 742 cpv. 1 CC presuppone,
come detto, l'esistenza di nuovi bisogni del fondo gravato rispetto al momento
in cui l'onere fu iscritto (sopra, consid. 3; Rep. 1998 consid. 6a con
riferimenti; cfr. anche Besson,
La suppression et l'adaptation des servitudes par le juge, in: JdT 1969 I 279).
Tale non è il caso in concreto, sicché l'azione è destinata all'insuccesso già
per questo motivo.
-
Si
aggiunga che, quand'anche si volesse – per avventura – prescindere dall'esigenza
di un cambiamento delle circostanze, l'azione non sarebbe destinata a miglior
sorte. Incombeva difatti agli attori dimostrare un serio interesse allo spostamento
della servitù. In realtà costoro hanno allegato un progetto di ingrandimento
del giardino che prevede l'occupazione della superficie gravata dalla servitù e
di uno scorporo su cui si trovano le cassette delle lettere e il cassonetto dei
rifiuti (“area comune”), disegnato in verde (doc. F), all'inizio della pubblica
via. Si ricordi però che il 17 maggio 1999 essi avevano già presentato una
analoga domanda di costruzione per realizzare, sulla stessa superficie, un
posteggio (domanda del 17 maggio 1999 con planimetria doc. B, nel fascicolo
“documenti richiamati”). Il Dipartimento del territorio aveva formulato allora
avviso negativo con l'argomento che l'estensione del posteggio e la costruzione
di un muretto di delimitazione della proprietà avrebbero ridotto il raggio
d'entrata richiesto a norma di legge per immettersi sulla strada privata e avrebbe
impedito una “corretta manovra d'uscita sulla cantonale, in zona già oggi abbastanza
critica e pericolosa” (preavviso del 30 agosto 1999, nel fascicolo “documenti
richiamati”). Con ogni evidenza la sicurezza del traffico sarebbe compromessa
anche con l'estensione del giardino sulla medesima area, che comporterebbe essa
pure una riduzione del raggio d'ingresso per accedere alla strada privata. Gli
appellanti sono quindi ben lungi dall'avere dimostrato che il progettato ampliamento
del giardino sulla superficie già oggetto dell'infruttuosa domanda di costruzione
del 17 maggio 1999 sarebbe stato verosimilmente approvato dall'autorità amministrativa,
né hanno prodotto un qualsivoglia preavviso di quest'ultima. Nelle circostanze
descritte il “serio interesse” dei proprietari gravati allo spostamento della
servitù non può pertanto ritenersi dato.
-
È
appena il caso di soggiungere che l'appello andrebbe respinto pur limitandosi a
considerare la prospettata estensione del giardino sulla superficie occupata
dall'odierna servitù di posteggio. Gli attori, infatti, hanno solo prodotto uno
schizzo sommariamente colorato che prevede la divisata estensione (doc. F).
Non hanno provato però l'asserito vantaggio estetico e pratico che ridonderebbe
al loro fondo in seguito all'annessione del posteggio litigioso. Il fascicolo
processuale non contiene alcun disegno preciso che dimostri la possibilità di
ottenere un giardino con una superficie “unica e omogenea” grazie
all'estensione sulla superficie occupata dal posteggio. Anzi, per quanto si può
dedurre dagli atti, in particolare dalla planimetria 1:200 (doc. D),
l'estensione del giardino sul posteggio litigioso non sembra denotare alcun vantaggio
apprezzabile. Lungi dall'essere “unica e omogenea”, la superficie così liberata
sarebbe infatti frastagliata e il suo sfruttamento poco razionale. Se ne
conclude che, infondato su tutta la linea, l'appello dev'essere respinto e la
sentenza impugnata confermata, anche se per motivi diversi da quelli esposti
dal Pretore.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti
rifonderanno inoltre ai convenuti, che hanno presentato osservazioni per i
tramite di un legale, un'equa indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico degli attori in solido, che rifonderanno ai convenuti, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 1'200.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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