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Numero d'incarto:
11.2000.145
Data decisione, Autorità:
12.04.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00145
Lugano
12 aprile
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Chiesa
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 30 maggio 2000 dalla
Società Cooperativa __________ __________, __________ ____________________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________ e __________,
Sede regionale per il __________ e la __________,
__________ __________,
__________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto del 13 novembre 2000 con cui il
Pretore ha accolto un'istanza cautelare presentata dall'attrice con la
petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 23 novembre 2000 presentata dal __________ __________ e __________, da
__________ __________ e da __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 13 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel
maggio del 2000 attivisti del __________ __________ e __________ (__________)
hanno manifestato quattro volte davanti e dentro il centro commerciale
__________ di __________. __________, protestando contro la decisione con cui
la Società Cooperativa __________ __________ aveva deciso di prolungare
temporaneamente di un'ora l'orario d'apertura dei negozi il sabato, dalle 17.00
alle 18.00. Il 30 maggio 2000 la __________ __________ si è rivolta al Pretore
del Distretto di Bellinzona perché accertasse l'illiceità delle azioni compiute
dal __________, e in particolare da __________ __________ e __________
__________, i quali erano entrati nella proprietà senza autorizzazione, avevano
invitato i clienti a non accedere al centro commerciale, si erano rifiutati di
lasciare il luogo nonostante l'ingiunzione dei responsabili, avevano ingiuriato
rappresentanti della cooperativa, avevano scandito a lungo motti ostili con un
megafono all'interno del centro, avevano chiuso l'entrata principale con una
rete metallica ed erano finanche passati a vie di fatto contro il personale che
intendeva liberare l'entrata. La Società Cooperativa __________ __________ ha
chiesto inoltre al Pretore che i convenuti fossero tenuti a versarle l'importo
simbolico di fr. 1.– per torto morale.
B. In
via cautelare l'attrice ha instato, contestualmente alla petizione, perché ai
convenuti fosse vietato l'accesso al centro commerciale di __________.
__________ e a qualsiasi altra area per svolgere manifestazioni senza il suo
permesso. Con decreto emanato senza contraddittorio il 31 maggio 2000 il
Pretore ha accolto l'istanza, ordinando “al __________, e in particolare a
__________ __________ e a __________ __________i” – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di non accedere al centro __________ di __________. __________ e a
qualsiasi altra area di proprietà dell'attrice per svolgere manifestazioni non
autorizzate. I convenuti hanno chiesto la revoca del decreto, previo
contraddittorio, sicché il Pretore ha citato le parti alla discussione del 14
giugno 2000.
C. All'udienza
del 14 giugno 2000 la Società Cooperativa __________ __________ ha confermato
la propria domanda, soggiungendo che nel frattempo i convenuti avevano violato
il decreto supercautelare a due riprese, reiterando nelle manifestazioni a
__________ e al centro __________ di __________ __________. I convenuti hanno
riaffermato la loro opposizione all'istanza, insistendo per la revoca del provvedimento.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo in
cui hanno riaffermato le loro domande. I convenuti hanno chiesto inoltre che
fosse accertata la caducità della misura cautelare, l'attrice non avendo fatto
seguire a quest'ultima nessuna azione di merito intesa a far cessare le pretese
lesioni della sua personalità. Le parti hanno rinunciato alla discussione
finale. Statuendo il 13 novembre 2000, il Pretore ha confermato l'ordine impartito
senza contraddittorio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono
state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attrice
fr. 3'500.– per ripetibili.
D. Contro
il citato decreto il Sindacato __________ e __________, __________ __________ e
__________ __________ sono insorti con un appello del 23 novembre 2000 in cui
chiedono di constatare la caducità delle misure supercautelari (per non avere
la Società Cooperativa __________ __________ introdotto la causa intesa a
convalidare le misure stesse) o quanto meno, in subordine, di revocare con
effetto immediato il decreto supercautelare del 31 maggio 2000. Nelle sue osservazioni
del 15 dicembre 2000 l'attrice propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. I
documenti prodotti dall'istante per la prima volta con le osservazioni
all'appello non sono ricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di
addurre nuovi mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone
una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le procedure rette dal
principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c) e le cause di
stato (art. 138 cpv. 1 CC), ciò che non è manifestamente il caso in concreto.
L'istante sollecita inoltre la riassunzione in appello del testimone __________
__________. La richiesta è di per sé proponibile (art. 322 lett. a, che rinvia all'art.
88 lett. b CPC), ma non si giustifica. __________ __________ dovrebbe essere
escusso invero su circostanze successive all'emanazione del decreto impugnato
(osservazioni all'appello, pag. 9 in fine). Dato che – come detto – fatti nuovi
non sono ricevibili in questa sede, riconvocare il testimone a tal fine non
avrebbe senso.
-
Il
Pretore ha escluso la caducità del decreto emesso senza contraddittorio il 31 maggio
2000, constatando che il provvedimento cautelare è stato chiesto dopo l'introduzione
della causa di merito, promossa il 30 maggio 2000. Egli ha poi accertato
l'illiceità delle azioni dimostrative dei convenuti, rilevando in particolare
che l'intralcio alla normale attività del centro commerciale configura un “atto
illecito” e che “del pari illecito” era l'uso di un megafono all'interno degli
edifici. Verificata l'imminenza e l'attualità della lesione, egli ha ritenuto
che simili manifestazioni potevano causare un danno non più riparabile
all'immagine della società cooperativa, onde l'accoglimento dell'istanza cautelare.
-
Gli
appellanti ribadiscono che la misura adottata dal Pretore senza contraddittorio
il 31 maggio 2000 è decaduta, l'istante non avendo intentato alcuna azione
ordinaria nei trenta giorni successivi. Quanto alla petizione del 30 maggio
2000, essa ha natura e scopi diversi rispetto alla domanda cautelare, giacché
sottende a un'azione di accertamento, mentre la cautelare mirava a prevenire
una lesione. Essa non sarebbe quindi atta a convalidare il provvedimento
urgente, il quale sarebbe decaduto per legge una volta decorsi trenta giorni
dalla notifica del decreto emesso il 31 maggio 2000 (art. 28e cpv. 2
CC).
-
Davanti
al Pretore la società cooperativa ha chiesto, con la petizione del 30 maggio
2000, che sia accertata l'illiceità delle azioni compiute dai convenuti
(“azione di accertamento dell'illiceità”: art. 28a cpv. 1 n. 3 CC) e a
titolo cautelare ha instato perché fosse vietato ai convenuti, giusta l'art. 28c
cpv. 1 e cpv. 2 n. 1 CC, di accedere al centro commerciale di __________.
__________ o a qualsiasi altra area della cooperativa per svolgere
manifestazioni senza il di lei permesso. Ora, contrariamente a quanto
asseriscono gli appellanti, l'oggetto della cautelare non esula da quello dell'azione
principale. La persona che si ritiene lesa nella sua personalità e che si rivolge
al giudice affinché accerti l'illiceità dell'agire avversario, suscettibile di
continuare a produrre effetti molesti, può senz'altro chiedere in via cautelare
che – pendente causa – il giudice impedisca lesioni ulteriori, senza per ciò
dover promuovere un'altra azione di merito intesa a proibire tali lesioni
(“azione di prevenzione del pregiudizio”: art. 28a cpv. 1 n. 1 CC).
L'adozione di misure provvisionali è possibile, in effetti, anche nell'ambito
di un'azione di accertamento (Deschenaux/Stei-nauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 218 n. 642a) e non deve
necessariamente consistere in una sorta di “accertamento cautelare” (del resto
difficilmente immaginabile). In concreto non può dirsi quindi che il Pretore
abbia decretato provvedimenti cautelari prima dell'introduzione della causa. Su
questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.
-
Gli appellanti asseverano che, seppure il decreto emanato dal
Pretore senza contraddittorio il 31 maggio 2000 non fosse decaduto a norma dell'art.
28e cpv. 2 CC, nel caso in esame non erano più dati i presupposti per
confermare tale decreto previo contraddittorio, non essendo più verosimile
l'attualità né l'imminenza di una lesione illecita. Se al momento in cui
l'istante ha presentato la domanda cautelare – essi soggiungono – la misura d'urgenza
poteva anche apparire giustificata, tale non era più il caso al momento del
giudizio, poiché nel frattempo la situazione era cambiata e non erano più
previste altre manifestazioni sindacali.
a) Secondo
l'art. 28c cpv. 1 CC chi rende verosimile l'esistenza di una lesione
illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare
un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare
provvedimenti cautelari. Lo scopo è di proibire all'autore un determinato
comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombe di
rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe –
che il convenuto lede in quel momento o sta per ledere la sua personalità con
un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto a addurre – ove
non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la
legittimità del suo comportamento (Bucher,
Personnes physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, nota 623
pag. 165; Riklin, Schweizerisches
Presserecht, Berna 1996, note 75 segg. pag. 219; Tercier, Les mesures provisionnelles en droit des médias, in:
Media Lex 1/95 pag. 29 segg.).
b) L'art.
28c cpv. 1 CC presuppone in ogni modo che, al momento del giudizio cautelare,
la lesione appaia ancora imminente, cioè concreta e attuale (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag.
218 n. 642). Se a quel momento il rischio più non sussiste oppure la lesione si
è già prodotta, il provvedimento cautelare più non si legittima (art. 28a
cpv. 1 n. 1 CC per analogia: Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 150 n. 1116 con rinvio
alla pag. 126 n. 921; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 203 n. 598b). Il requisito dell'imminenza non va apprezzato
senza rigore: l'istante deve rendere verosimile che la lesione può prodursi o
ripetersi in un futuro immediato (Tercier,
op. cit., pag. 150 n. 1119).
c) Nel
caso specifico gli appellanti non contestano che al momento in cui il Pretore
ha statuito senza contraddittorio, il 31 maggio 2000, il provvedimento cautelare
si giustificava poiché essi medesimi avevano espresso l'intenzione di manifestare
il 3 giugno successivo (memoriale, pag. 7). Rimane ancora da esaminare, nondimeno,
se il rischio di simili manifestazioni fosse ancora verosimile al momento in
cui il Pretore ha statuito dopo contraddittorio, il 13 novembre 2000. Ora, dal
fascicolo processuale non risulta – né l'istante ha reso verosimile – che a
quel momento sussistesse ancora un pericolo di lesione imminente. Davanti al
Pretore i sindacalisti assunti come testimoni hanno dichiarato che non erano
previste altre manifestazioni presso i centri __________ del Cantone
(deposizioni __________ __________: verbali, pag. 9; __________ __________:
verbali, pag. 13; __________ __________: verbali, pag. 22). Certo, essi non
hanno escluso altre azioni dimostrative ove ne fosse stata ravvisata la necessità
(deposizioni __________ __________ e __________ __________), ammettendo che il
problema era “ancora aperto poiché i dipendenti continuano a lavorare al sabato
fino alle 18.00” (deposizione __________ __________), ma ciò non basta per
ritenere verosimili lesioni imminenti. Tanto meno se si pensa che l'apertura
prolungata dei negozi era limitata al periodo turistico, tra il Sabato Santo e
la seconda domenica del mese di ottobre.
d) È
vero che, come sostiene l'istante, manifestazioni analoghe si erano verificate
nel centro di __________ prima della domanda cautelare ed è altrettanto vero
che i convenuti hanno poi ignorato il decreto del 31 maggio 2000. Tali elementi
non erano sufficienti tuttavia per rendere verosimile l'imminenza di ulteriori
manifestazioni il 13 novembre 2000. Il fatto che nel novembre del 2000 un
sindacalista sia entrato ancora nel centro commerciale per un'azione di
volantinaggio è una circostanza nuova, fatta valere per la prima volta in
appello, e non può essere considerata ai fini del giudizio (sopra, consid. 1).
Ne segue che, per concludere, l'appello dev'essere accolto e il decreto del
Pretore riformato. Il che non impedisce all'istante, con ogni evidenza, di
postulare provvedimenti analoghi sulla base di altre circostanze qualora
dovesse risultare verosimile il reiterarsi di situazioni consimili. L'eventualità
trascende in ogni modo i limiti del giudizio odierno.
- Le
spese e le ripetibili di appello seguono il principio della soccombenza (art.
148 CPC): l'istante ha postulato a torto la reiezione del ricorso; d'altro lato
però – come si vedrà in appresso – sugli oneri di prima sede il dispositivo del
Pretore merita conferma, nonostante la riforma del decreto impugnato. Nelle
condizioni descritte si giustifica così di addebitare tre quarti dei costi
dell'appello all'istante, con obbligo di rifondere agli appellanti un'indennità
per ripetibili ridotte. Quanto agli oneri di prima sede, i convenuti ammettono
che al momento in cui il Pretore ha statuito senza contraddittorio l'adozione
di misure cautelari si giustificava (sopra, consid. 5c). L'istante è quindi
stata indotta in buona fede a piatire (v. l'art. 159 cpv. 3 OG per analogia),
sicché nel suo risultato il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili
sfugge alla critica (cfr. Tercier,
op. cit., pag. 126 n. 921 e pag. 139 n. 1031; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 203 n. 598b).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto impugnato
è così riformato:
L'istanza di provvedimenti cautelari è
respinta e il decreto emesso senza contraddittorio il 31 maggio 2000 è revocato.
Per il
resto il ricorso è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti per un quarto a carico di questi ultimi
e per tre quarti a carico della Società Cooperativa __________ __________, che
rifonderà agli appellanti fr. 1'000.– complessivi per ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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