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Numero d'incarto:
11.2000.18
Data decisione, Autorità:
13.04.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00018
Lugano
13 aprile
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._______
(diritto di prelazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 29 dicembre 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto del 26 gennaio 2000 con cui il
Pretore ha respinto un'istanza di misure cautelari presentata dall'attore
contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto
l’appello del 7 febbraio 2000 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il
26
gennaio 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n.
__________RFD di __________, acquistata il 14 novembre 1997 da __________
__________ e __________ __________ per fr. 117 728.–. Il fondo, che è parte di
una masseria, è gestito da __________ __________ in virtù di un contratto di
fitto agricolo concluso da suo padre __________ __________, al quale egli è subentrato
nel gennaio del 1993.
B. Il
29 dicembre 1999 __________ __________ ha convenuto __________ __________
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo di essere
iscritto nel registro fondiario quale proprietario della particella n.
__________“previa cancellazione dell'iscrizione a nome di __________
__________, __________, e dimostrazione dell'avvenuto pagamento a quest'ultimo
del prezzo di fr. 117 728.–”. In via cautelare egli ha instato perché fosse
annotata una restrizione della facoltà di alienare il fondo e perché egli fosse
autorizzato a “permanere come affittuario sul terreno”.
C. Alla
discussione cautelare del 18 gennaio 2000 __________ __________ ha mantenuto le
sue domande. __________ __________ ha postulato il rigetto dell'istanza o
quanto meno, in via subordinata, la prestazione di adeguate garanzie per i
danni derivanti da provvedimenti cautelari ingiustificati, da egli valutati in
fr. 86 620.– annui. Le parti hanno notificato alcuni mezzi di prova, fra cui
l'audizione di due testimoni.
D. Statuendo
il 26 gennaio 2000, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico dell'istante,
tenuto a rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili.
E. Contro
il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 7
febbraio 2000 nel quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
porre gli oneri processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e
di compensare le ripetibili. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2000 __________
__________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del
Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il convenuto chiede preliminarmente che l'appello sia dichiarato
irricevibile poiché non menziona la parte appellata. Ora, l'atto di appello
deve contenere tra l'altro – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) –
l'indicazione esatta delle parti (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC). La sanzione
della nullità va nondimeno applicata con cautela: la giurisprudenza ha già
avuto modo di rilevare che, quand'anche nel memoriale manchi l'indicazione
della controparte, l'atto non è nullo se l'appellato ha avuto modo di difendersi
e non ha subìto alcun pregiudizio (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 309 con rinvii).
In concreto non è dato a divedere quale pregiudizio avrebbe patito il convenuto
per il fatto che il suo nome non figura esplicitamente nell'appello. Il
memoriale di ricorso gli è stato regolarmente intimato il 29 febbraio 2000 ed
egli ha potuto inoltrare le sue osservazioni nel termine prescritto dall'art.
314 CPC. Ciò premesso, il gravame appare dunque ricevibile.
-
L'appellante
insorge contro il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede poiché, a
suo dire, “la soccombenza del ricorrente non è dovuta ad alcuna deficienza di
motivazione o di prova a lui rimproverabile ma esclusivamente ad una
circostanza assolutamente estranea al suo comportamento processuale. L'istanza
è stata respinta in quanto, in corso di causa, in seguito alla sentenza 25
gennaio 2000 (doc. B), uno dei requisiti fondamentali necessari per l'adozione
di un provvedimento cautelare, ovvero l'urgenza, è venuto a mancare, togliendo
all'istanza stessa la propria ragione di essere” (appello, punto 6.2, pag. 3 in
basso).
-
Per
l'art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, su istanza di parte, provvedimenti
cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a
procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. Nel
caso in cui il giudice accolga la domanda senza contraddittorio, le parti hanno
diritto di chiedere entro dieci giorni con istanza scritta che le misure
ordinate siano revocate o modificate (art. 379 cpv. 2 CPC). Soltanto i
provvedimenti emanati previo contraddittorio sono appellabili (art. 382
cpv. 1 CPC). E per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o
interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, indetta dopo l'eventuale
assunzione delle prove (I CCA, sentenza del 29 maggio 1998 nella causa C., pag.
3 nel mezzo; Rep. 1983 pag. 280 consid. 1; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 382 CPC).
-
Nella
fattispecie, all'udienza del 18 gennaio 2000 le parti hanno chiesto che fossero
esperite alcune prove, sulla cui ammissibilità il Pretore non si è pronunciato.
Il primo giudice si è limitato a menzionare nel decreto impugnato che
l'audizione dei testi indicati dall'istante era divenuta superflua (consid. 3),
manifestando così, di fatto, il rifiuto di assumere le prove notificate. Il
diniego di compiere atti istruttori, tuttavia, non precludeva alle parti la possibilità
di esprimersi un'ultima volta sulla cautelare, almeno per indicare se –
nonostante il rigetto delle prove offerte – esse mantenevano le loro
conclusioni (I CCA, sentenza del 19 luglio 1995 nella causa R., pag. 4 in
alto). Dal verbale della predetta udienza 18 gennaio 2000 non risulta che
costoro abbiano rinunciato al dibattimento finale, né tale rinuncia può essere
presunta: anzi, l'omissione del dibattimento finale costituisce in linea di
principio una violazione del diritto di essere sentito (I CCA, sentenza del 29
maggio 1998 nella causa C., pag. 4 in alto). Ne segue che in concreto il
Pretore dovrà ancora citare le parti per la discussione finale cautelare. In
quella sede l'istante potrà far valere tutte le sue argomentazioni. Ciò non
toglie, ad ogni modo, che il decreto impugnato è stato emanato senza
contraddittorio. L'appello in rassegna sfugge pertanto a un esame di merito.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili d'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
L’appello è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili d'appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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