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Numero d'incarto:
11.2000.2
Data decisione, Autorità:
18.01.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00002
Lugano
18 gennaio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza
del 18 luglio 1997 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
__________,
(entrambi patrocinati dall'avv. __________,
__________)
Comunione ereditaria fu __________, formata dagli stessi
__________,
(patrocinati dall'avv. __________, __________) con
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 30 dicembre 1999 presentata da __________ e __________ contro la sentenza
emessa il 22 dicembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ sono comproprietari in ragione di 3/16
ciascuno della particella n. __________RFD di __________. La comunione
ereditaria fu __________, composta di loro stessi insieme con la sorella
__________, è comproprietaria dei rimanenti 10/16.
Quest'ultima quota è gravata da usufrutto a vita in favore di . Sul
fondo v'è un piazzale adibito a posteggio e uno stabile, al cui piano terreno
si trova un esercizio pubblico ("") gestito da __________
in virtù di un contratto di locazione sorto per atti concludenti nel 1987. Fra
__________ e __________ e __________ sono insorte divergenze sull'interpretazione
del contratto per quel che riguarda l'uso dei posteggi da parte degli avventori
dell'esercizio pubblico.
B. __________
ha promosso il 18 luglio 1997 un'azione possessoria davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo che fosse ingiunto a __________, a
__________ e ai membri della comunione ereditaria fu __________– sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di rimuovere con effetto immediato tutti gli ostacoli (elencati
partitamente) che impediscono l'uso dei posteggi sul fondo 747 RFD, di astenersi
dall'esporre motocicli sui medesimi, dall'occupare più posteggi con un solo
veicolo, dal posare bigliettini sulle auto parcheggiate, come pure dall'ostacolare
l'uso dei posteggi da parte degli avventori dell'esercizio pubblico o dall'intralciare
la sua attività commerciale in genere. L'istante ha formulato le medesime
domande in via cautelare.
C. All'udienza
del 19 agosto 1997 __________ ha chiesto che l'ordi-ne di rimozione fosse
esteso agli ostacoli posati dopo l'inoltro dell'istanza (pilastrini in granito
con catena) e ha rinunciato alla domanda cautelare, mantenendo tuttavia la
richiesta di misure urgenti. __________ e __________ hanno proposto di respingere
l'istanza, mentre __________ vi ha aderito. __________ non è comparsa. Esperita
l'istruttoria, l'istante e i convenuti __________ e __________ hanno presentato
un memoriale conclusivo in cui hanno ribadito le rispettive posizioni. Le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 21 settembre 1998, il
Pretore ha respinto l'istanza dichiarandola irricevibile. Un appello presentato
da __________ contro tale sentenza è stato accolto l'8 ottobre 1999 da questa
Camera, che ha annullato il giudizio impugnato e ha rinviato gli atti al
Pretore perché statuisse sull'azione possessoria (__________).
D. Con
sentenza 22 dicembre 1999 il Pretore ha respinto l'istanza nei confronti di
__________ e __________, mentre l'ha accolta parzialmente nei confronti di
__________ e , ordinando loro – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
di rimuovere entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione i tre
blocchi di granito e la catena che li collega, di sistemare i loro veicoli e le
loro motociclette in modo da occupare meno spazio, di astenersi dall'apporre
sul parabrezza delle vetture dei clienti del "" bigliettini
con il tenore di cui al doc. 5, e di non ostacolare in alcun modo il regolare
uso dei parcheggi sull'intero piazzale alla particella n. __________verso la
via __________. Le spese, con una tassa di giustizia fr. 1'000.–, sono state
poste per due quinti a carico di __________ e __________ e per il resto a
carico dell'istante, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 300.– per ripetibili
ridotte.
E. __________
e __________ sono insorti contro la citata sentenza con un appello del 30
dicembre 1999 nel quale chiedono – previa concessione dell'effetto sospensivo –
che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza.
L'appello non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere disatteso il contenuto
del contratto di locazione, ancorché non scritto, secondo cui l'istante può
usufruire di una parte dei posteggi antistanti __________ ", da lui
gestito, ma non di quelli loro appartenenti. Essi rilevano che il posteggio su
quest'area è stato invero tollerato nelle ore serali, ma che in ogni modo gli
spazi rimanevano destinati agli inquilini dello stabile e ai clienti dei
commerci ivi situati. I pilastrini di cemento sono stati per altro posati per
mettere ordine e gestire regolarmente il posteggio. La sentenza impugnata riconoscerebbe
all'istante, in pratica, la facoltà di rivendicare l'intero posteggio. Ciò non
sarebbe ammissibile.
-
L'art. 928 CC conferisce al possessore turbato nel suo possesso da
un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione
della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni.
Diversamente da quanto prevede l'art. __________CC per l'azione di reintegra,
nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di
invocare diritti prevalenti. L'azione deve essere accolta ogni qual volta si riscontri
una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a
edizione, pag. 101 n. 365; Stark in:
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 929 CC; Homberger
in: Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 928 CC). Quest'ultimo non deve
necessariamente costituire un atto di forza: basta che sia compiuto a pregiudizio
e contro la volontà del possessore (Stark,
op. cit., n. 22 all'introduzione degli art. 926–929 CC con richiami; Rep. 1996
pag. 186 consid. 2).
-
In
concreto non si evince dagli atti quali accordi siano intercorsi fra le parti
in merito all'uso dei posteggi sulla particella n. __________, già per la
circostanza che manca qualsiasi stipulazione scritta. Comunque sia, sapere se
la locazione dell'esercizio pubblico includa solo l'uso dei posteggi antistanti
il locale (come pretendono gli appellanti) o comprenda invece l'intera area adibita
a parcheggio (come asserisce l'istante) è una questione che non può essere
risolta nell'ambito di un'azione possessoria. Come questa Camera ha già avuto
modo di ricordare, un'azione di manutenzione può tendere solo – per sua indole
– al ripristino dello stato di fatto esistente prima della turbativa. Non
incombe al giudice dell'azione possessoria esaminare se tale stato di fatto
fosse o non fosse conforme al diritto, né se le ragioni fatte valere dalla
parte convenuta siano giuridicamente fondate. Questioni inerenti all'interpretazione
di contratti stipulati fra le parti esulano dalla natura di un'azione
possessoria (sentenza del 5 ottobre 1999 fra le stesse parti, consid. 4 in
fine) e dovranno essere fatte valere – dandosi il caso – nel quadro di una
causa di merito. Ne discende che su questo punto l'appello è manifestamente
destinato all'insuccesso.
-
Un
altro problema è sapere se l'istante fosse legittimato a promuovere l'azione possessoria.
Ora, dall'istruttoria risulta che da almeno trent'anni il piazzale antistante
lo stabile ove si trova l'esercizio pubblico è adibito a posteggio per il bar e
per i clienti dei negozi (deposizioni __________, __________, __________ e
__________). __________ i, già comproprietario del fondo, ha dichiarato che
dopo l'ampliamento del posteggio, questo veniva utilizzato dai suoi clienti e
da quelli del negozio, mentre nelle ore serali era adoperato dagli avventori
del bar (deposizione del 2 luglio 1998). Gli appellanti medesimi, del resto,
ammettono che l'occupazione dell'intera area è stata tollerata per parecchio tempo
(appello, pag. 4) e non pretendono che ciò sia avvenuto in virtù di una
semplice autorizzazione precaria, revocabile in ogni tempo. Nelle circostanze
descritte si può ragionevolmente concludere che l'intera superficie del
parcheggio era a disposizione di tutti gli utenti dei commerci situati sul
fondo, ovvero fosse in possesso collettivo. E siccome l'azione di manutenzione
può essere diretta anche contro un altro possessore (Steinauer, op. cit., pag. 100 n. 364b), l'istante era
legittimato a promuovere azione di manutenzione contro i perturbatori.
-
Non
vi sono dubbi, per altro, che la posa di pilastrini di cemento con catene per delimitare
una parte del posteggio (doc. D, 1 e 2), l'occupazione di più posteggi con un
veicolo (doc. D5) e l'applicazione di bigliettini sulle auto posteggiate (doc.
E) constituiscono una turbativa, anche perché l'area in questione non è mai
stata divisa (deposizione __________). Ciò posto, l'appello, manifestamente
infondato, si rivela palesemente destinato all'insuccesso e può essere deciso
con la procedura prevista dall'art. 313bis CPC.
-
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CC). Non si assegnano ripetibili all'istante, cui l'appello non è nemmeno stato
notificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ e __________ in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________;
–
__________, __________;
–
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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