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Numero d'incarto:
11.2000.24
Data decisione, Autorità:
06.03.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00024
Lugano
6 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
./..__________ (istituzione di curatela)
della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone
__________ __________,
alla
Delegazione __________ di __________
in merito alla nomina di un curatore al figlio
__________ __________ (1999);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 21 febbraio 2000 presentata da __________ __________ contro la decisione
emessa il 15 febbraio 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (1963) ha dato alla luce il __________
1999 un figlio, __________;
che già
in precedenza, il __________ 1999, __________ __________ (1967), cittadino
__________, aveva riconosciuto la sua paternità davanti all'ufficiale dello stato
civile di __________;
che con
decisione del 6 dicembre 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito
una curatela a favore di __________ (art. 308 CC) e ha nominato l'avv. __________
__________ in qualità di curatore con il compito, in particolare, di obbligare
il padre al pagamento di alimenti e di consigliare e aiutare la madre;
che il 15
febbraio 2000 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele,
ha respinto un ricorso presentato da __________ __________ contro la predetta
risoluzione;
che avverso la decisione dell'autorità di vigilanza __________
__________ è insorto con un appello del 21 febbraio 2000 nel quale si oppone
alla rimunerazione del curatore, di cui chiede la sostituzione;
e considerando
in diritto: che le decisioni delle autorità tutorie – ossia delle Delegazioni
tutorie (art. 51 cpv. 1 LAC e 20 lett. b RTC) – sono impugnabili entro 10
giorni (art. 69 LAC e 92 RTC) all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC),
le cui decisioni sono impugnabili a loro volta, entro venti giorni, alla Camera
civile di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC);
che il ricorrente si oppone “alla decisione di pagare il curatore
poiché l'assunzione dello stesso è avvenuto a causa delle signorina __________
__________ ”, perché “l'attuale curatore avv. __________, sta rappresentando
gli interessi personali della signorina __________ ” e perché “se un curatore
dev'essere assolutamente necessario, faccio richiesta di un curatore neutro,
delegato dall'autorità competente di __________, che possa servire unicamente
gli interessi del bambino”;
che per l'art.
308 CC se le circostanze lo richiedono, l'autorità tutoria nomina al figlio un
curatore affinché consigli e aiuti i genitori nella cura del figlio (cpv. 1);
che
l'autorità tutoria può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la
rappresentanza del figlio per salvaguardare il diritto al mantenimento o
diritti di altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv.
2 CC);
che ogni
misura di protezione giusta gli art. 307 segg. CC deve tendere al bene del
figlio, anche se non risponde necessariamente agli interessi del genitore (o
dei genitori);
che in
concreto, quindi, poco importa i motivi per i quali i genitori non sono ancora
addivenuti a una convenzione di mantenimento, decisiva essendo la questione di
sapere se il provvedimento si giustifichi per il bene del figlio;
che sotto
questo profilo il curatore deve risultare sufficientemente indipendente e
oggettivo per svolgere il mandato nell'interesse del figlio, conservando il
debito distacco dai relativi genitori;
che nella
fattispecie la richiesta di contributo alimentare avanzata dal curatore, fondata
per forza di cose sulle affermazioni della madre del bambino, non basta a denotare
imparzialità;
che da
pretese esagerate, per altro, il ricorrente potrà difendersi davanti al Pretore;
che,
comunque sia, nella misura in cui intende contestare l'operato del curatore, il
ricorrente deve rivolgersi dapprima alla Delegazione tutoria (art. 420 cpv. 1
CC; art. 20 lett. q del Regolamento sulle tutele e curatele) e solo
successivamente, di fronte a una decisione sfavorevole di quest'ultima,
all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC);
che per
il resto le misure a protezione del figlio previste dagli art. 307 segg. CC
competono all'autorità tutoria, salvo la privazione dell'autorità parentale
(estranea al caso in esame), che può essere pronunciata solo dall'autorità di
vigilanza (art. 311 CC);
che,
dovessero ravvisarsi in futuro concreti conflitti d'interessi o inosservanza di
doveri, la Delegazione tutoria potrà sempre intervenire, designando nella veste
di curatore una terza persona;
che,
infine, i genitori devono provvedere ai bisogni del figlio, sopperendo anche ai
costi delle misure prese a sua tutela (art. 276 cpv. 1 CC);
che anche
a tale proposito l'appello si rivela perciò destinato all'insuccesso;
che nelle
condizioni descritte l'appello, manifestamente infondato, può essere deciso con
la procedura dell'art. 313bis CPC;
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto si può nondimeno prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese,
l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, la
quale non si è vista notificare l'appello e non ha quindi sopportato costi per
l'eventuale stesura di osservazioni;
pronuncia: 1. L'appello è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________;
–
Delegazione tutoria di __________;
–
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele e curatele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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