AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.29
Data decisione, Autorità:
26.04.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00029
Lugano,
26 aprile
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (__________) della Pretura della giurisdizione
di Locarno Città (scioglimento di comproprietà) promossa con petizione del 2
marzo 1995 da
__________ e __________ __________, __________
(ora patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 marzo 2000 presentato da __________ contro il decreto di
stralcio emesso il 1° marzo 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 marzo 1995 __________ e __________ __________ hanno promosso
causa contro __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città perché fosse pronunciato lo scioglimento della comproprietà
relativa alla particella n. __________RFD di __________ (casa, ripostiglio,
piazzale e terreno, di complessivi 1042 m²) e fosse costituita una proprietà
per piani “secondo le modalità definite dal geometra con ripartizione delle
quote di PPP in misura corrispondente alle quote di comproprietà”. La convenuta
ha proposto di respingere l'azione, in subordine di accoglierla limitatamente
alla costituzione della proprietà per piani con assegnazione alle parti in
comunione ereditaria “delle quote di valore complessive di spettanza, appunto,
della comunione ereditaria”.
B. Nel
corso dell'istruttoria il Pretore ha assegnato agli attori, con ordinanza del 4
settembre 1997, un termine di 20 giorni per presentare un questionario delle
domande peritali corretto nel senso dei considerandi. Gli attori non hanno
reagito. Anzi, nessun atto di procedura è più stato compiuto dopo di allora,
sicché il 1° mar-zo 2000 il Pretore ha decretato lo stralcio della causa dai
ruoli per intervenuta perenzione processuale. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 525.–, sono state poste a carico degli attori, senza
assegnazione di ripetibili.
C. Contro la mancata assegnazione di ripetibili __________
__________ è insorta con un appello del 13 marzo 2000 nel quale chiede che, in
riforma del decreto impugnato, le sia attribuita un'indennità di
fr.
5000.– per tale titolo. Gli attori non hanno formulato osservazioni
all'appello.
Considerando
in diritto: 1. In materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio è
senz'altro appellabile, sia esso dovuto a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza
(Rep. 1985 pag. 145 in fondo). Non v'è motivo perché l'appellabilità di un
decreto di stralcio per sopravvenuta perenzione processuale sia trattata
diversamente (cfr. I CCA, sentenza del 20 settembre 1994 in re L., consid. 1;
del 6 dicembre 1994 in re Di R., consid. 2; dell'8 novembre 1995 in re S.-W.).
Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
Lo
stralcio di una causa in seguito a perenzione processuale comporta, per principio,
l'addebito delle spese e delle ripetibili alla parte che avrebbe avuto
interesse a proseguire la lite, ovvero – di regola – alla parte attrice (Rep.
1984 pag. 394 in fondo, 1983 pag. 332 consid. B). In concreto non si scorgono
ragioni che giustificherebbero di scostarsi da tale principio: gli attori si
sono visti impartire un termine di 20 giorni per emendare il loro questionario
delle domande peritali e hanno lasciato trascorrere senza reagire più di due
anni (art. 351 cpv. 2 CPC). Devono quindi rifondere un'equa indennità alla
convenuta, che per difendersi dalla loro azione giudiziaria ha dovuto far capo
al patrocinio di un legale. Quali motivazioni abbiano indotto il Pretore a negare
alla convenuta tale legittima aspettativa non è dato di capire: al riguardo il
decreto di stralcio manca di qualsiasi spiegazione.
-
Sono
ripetibili le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità
per gli onorari di patrocinio. Quest'ultima è fissata entro i limiti della
tariffa dell'Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore
della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC).
Ancorché meramente indicativa per il giudice (Rep. 1985 pag. 86), la tariffa
citata prevede che in qualsiasi pratica avente un valore determinato o
determinabile l'onorario dell'avvocato è stabilito entro certe percentuali del
valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima
l'onorario va fissato poi di caso in caso con riguardo alla complessità,
all'importanza, all'estensione della pratica, alla competenza professionale e
alla responsabilità dell'avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione
sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità
(art. 8 TOA). Se la causa finisce anzitempo senza un giudizio di merito – come
in concreto – per ritiro, transazione, acquiescenza e così via, l'onorario è
calcolato non solo in funzione del valore litigioso, ma anche in funzione del
tempo dedicato dal legale all'esecuzione del mandato (art. 11 cpv. 2 TOA). In
tali ipotesi la combinazione dei due parametri (valore e tempo) avviene
attraverso la formula:
O
= 2 x Ov x Ot
Ov
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino
dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La retribuzione a tempo è di almeno
fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia).
-
Nel
caso in esame il valore litigioso corrispondeva – come rileva l'appellante – a
quello della particella n. __________RFD di __________, e non solo al valore
della quota rivendicata degli attori, poiché litigioso era il diritto stesso
allo scioglimento della comproprietà (Rep. 1985 pag. 31 consid. a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 282, n. 9.4). Tale valore
ammontava a fr. 1 928 200.– (doc. 7). Ora, per pratiche di un valore superiore
a fr. 1 500 000.– l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso
fra il 3 e il 6% del valore medesimo. Nella fattispecie, ponderati i criteri
enunciati dall'art. 8 TOA, si sarebbe giustificato di applicare la percentuale medio-bassa
del 4%, anche perché dal profilo giuridico la pratica non denotava difficoltà
particolari (si trattava di un mero scioglimento di comproprietà). Problemi poteva
riservare invero l'attuazione pratica dello scioglimento, dato che le parti
litigavano finanche sul valore effettivo della particella n. __________, al cui
riguardo il Pretore aveva disposto una perizia (verbale dell'udienza 24
febbraio 1997). Proprio in tale ambito, del resto, gli attori hanno lasciato
decorrere la perenzione biennale che ha comportato lo stralcio della causa. Sta
di fatto che la difficoltà risiedeva piuttosto nell'opera del perito che in
quella degli avvocati, sicché l'aliquota del 4% appare legittima. Ne deriva un
onorario di fr. 77 128.– se la causa fosse stata portata a termine. Essendosi
la procedura estinta anzitempo, è necessario far capo anche al fattore orario.
-
L'appellante
afferma che il suo legale ha dedicato alla pratica 14 ore, “esclusa la
corrispondenza e gli incontri tra le parti nel contesto delle trattative bonali”
(memoriale, pag. 7 in fondo). In realtà determinante è, più che il tempo
effettivamente profuso dal singolo avvocato nel caso concreto, il dispendio di
tempo – valutato oggettivamente – che sarebbe occorso a un avvocato diligente
per trattare una pratica analoga, tenendo conto della complessità del
patrocinio (RJJ 3/1997 pag. 197; v. anche Rep. 1991 pag. 304, nota 48). Nella
fattispecie il legale ha redatto l'allegato di risposta (6 pagine), ha
partecipato all'udienza preliminare e a una successiva udienza “per incombenti”
(verbali del 12 novembre 1996 e del 24 febbraio 1997), ha stilato un memoriale
di opposizione a quesiti peritali (3 pagine) e ha preparato una controdomanda
peritale (un foglio). Inoltre ha tenuto 2 colloqui con il cliente, ha avuto 5
conferenze telefoniche e ha scritto 11 lettere. Valutate nel loro insieme, tali
prestazioni giustificano obiettivamente le 14 ore di lavoro esposte dal legale.
Rimunerate fr. 250.– l'una, importo indubbiamente adeguato alla particolarità
del caso, esse danno un onorario ad horam di fr. 3500.–. In applicazione
della nota formula il compenso del patrocinatore risulta pertanto di:
2
x 77 128 x 3500 = fr. 6700.– (arrotondati).
77 128
Ciò
posto, l'indennità di fr. 5000.– chiesta dall'appellante a titolo di ripetibili
si rivela equa. Il decreto di stralcio va modificato di conseguenza e gli
attori condannati al versamento in solido di tale somma (art. 148 cpv. 4 CPC).
- Gli
oneri processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Se non che, gli attori si sono astenuti dal pronunciarsi sul ricorso e non possono
dunque essere considerati soccombenti (DTF del 5 maggio 1997 in re C. contro
M., consid. 5), tanto meno se si pensa ch'essi non hanno indotto in errore il
giudice, il quale sulla corresponsione di ripetibili non li ha neppure sentiti.
Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa (Rep. 1997 pag.
137 consid. 4 con richiamo). Ne discende che in concreto non vi è alcun
soccombente a norma dell'art. 148 CPC che possa essere tenuto al pagamento di
spese o alla rifusione di ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:
La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 525.–, sono poste a carico
degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la
prima camera civile del Tribunale d'appello
La
Presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster