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Numero d'incarto:
11.2000.3
Data decisione, Autorità:
22.01.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00003
Lugano
22 gennaio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa . ._ (rinuncia
alla successione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanze del 3 e 4 dicembre 1999 presentate da
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
__________, __________
__________, __________o
__________, __________e
__________, __________, e
__________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
nell'ambito della successione relitta da __________ (1936), già domiciliato a __________,
deceduto a __________ il __________ 1999;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione
del 3 gennaio 2000 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 22
dicembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________,
domiciliato a __________, è deceduto il __________ 1999, lasciando come eredi
legittimi la moglie __________ nata __________ con i figli __________,
__________, __________ in __________, __________ e __________. Su istanza
dell'8 novembre 1999 di __________, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord
ha rilasciato il 15 novembre 1999 il certificato ereditario dal quale risultava
che unici eredi di __________ erano la moglie e i figli.
B. In
data 3 e 4 dicembre 1999 __________, __________ r, __________, __________,
__________ e __________ hanno inoltrato allo stesso Pretore una dichiarazione
di rinuncia alla successione. Il 22 dicembre 1999 il Pretore ha accolto
l'istanza di __________, __________, __________, __________ e __________, ma ha
respinto quella di __________ per il motivo che il rilascio del certificato ereditario
costituiva ingerenza negli affari della successione ai sensi dell'art. 571 cpv.
2 CC ed equivaleva ad accettazione dell'eredità.
C. Contro
il giudizio predetto __________ ha interposto il 3 gennaio 2000 un appello con
cui chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la sua rinuncia
alla successione.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha ritenuto che in concreto l'appellante ha perso il diritto di
rinunciare all'eredità, poiché chiedendo il rilascio del certificato ereditario
egli si è intromesso negli affari della successione a norma dell'art. 571 cpv.
2 CC. L'appellante sostiene invece che il rilascio del certificato ereditario,
da lui richiesto in nome di tutti gli eredi, era necessario per ottenere
informazioni dal __________ di __________, presso cui il defunto risultava
avere una relazione bancaria, e che egli non ha compiuto alcun atto di
disposizione sui beni della successione, conservando così il diritto di rinunciarvi,
dopo aver costatato che essa era oberata.
-
Secondo
l'art. 571 cpv. 2 CC perde il diritto di rinunciare alla successione l'erede
che si è ingerito negli affari della successione o che ha compiuto atti non
richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso
o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità. Il Pretore
ha ravvisato in concreto un'ingerenza dell'erede provvisorio nel fatto di aver
chiesto il rilascio del certificato ereditario. Ora, questa Camera ha già avuto
modo di decidere che non costituisce ingerenza negli affari della successione
la richiesta del certificato ereditario al fine di ottenere informazioni da
parte della banca ove il defunto deteneva una cassetta di sicurezza, essendo
notorio che le banche rilasciano informazioni agli eredi solo su presentazione
del certificato ereditario (Rep. 1996 pag. 160 con riferimenti).
-
Nell'ambito
di una procedura non contenziosa, come quella relativa alla rinuncia di
una successione (cfr. art. 2 n. 11 LAC), il giudice può inquisire d'ufficio, ma
non è tenuto – ove non lo ritenga opportuno – né a indire udienze né a
interrogare terzi. Tale facoltà rientra nel suo libero potere di apprezzamento.
Dinanzi a questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto, l'appellante
ha potuto far valere tutte le sue argomentazioni, di modo che il suo diritto di
essere sentito è stato sanato (Rep. 1996 pag. 161 consid. 3). La documentazione
prodotta in appello a sostegno della tesi dell'appellante è pertanto
ammissibile, nonostante l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, trattandosi di prove che
avrebbero potuto essere acquisite agli atti già dal primo giudice, se questi
avesse interpellato gli istanti per chiedere informazioni sui motivi che li
avevano indotti a instare per il rilascio del certificato ereditario.
-
Nella
fattispecie l'appellante sostiene di aver dovuto chiedere il certificato
ereditario per avere informazioni sull'esistenza di relazioni bancarie del
defunto presso il __________ di __________. Dalla lettera 11 novembre 1999
dell'istituto bancario a un erede si evince chiaramente che l'ottenimento di
informazioni era subordinato alla presentazione del certificato ereditario. È
pertanto plausibile che la richiesta di emissione di tale certificato è stata
presentata nell'intento di verificare l'esistenza di relazioni bancarie, ovvero
di conoscere la consistenza della massa successoria per determinarsi in vista
della prevista rinuncia, il cui termine scadeva il 5 dicembre 1999. La
richiesta di informazioni in tal senso non configura dunque un'ingerenza negli
affari della successione, tali ragguagli essendo indispensabili anche ai fini
di un'eventuale decisione di rinuncia (Druey,
Grundriss des Erbrechts, 4a edizione, Berna 1997, § 15 n. 34 pag.
206). Si aggiunga che dall'estratto del conto intestato al defunto risulta un
saldo attivo di fr. 4'935.15, mentre a carico dello stesso sono stati emessi
almeno sei attestati di carenza di beni per circa fr. 15'000.– e avviate altrettante
procedure esecutive. Ne discende che nella fattispecie l'istante ha reso verosimile
di avere avuto un interesse legittimo a verificare lo stato patrimoniale
dell'eredità.
-
Il
certificato ereditario costituisce solo un attestato provvisorio di
legittimazione (Rep. 1996 pag. 162 consid. 5 con riferimenti). Nel caso
concreto la validità del certificato ereditario decade con la rinuncia degli
eredi alla successione. A tutela dei terzi di buona fede l'atto rilasciato il
22 dicembre 1999 deve pertanto essere annullato d'ufficio.
-
Gli
oneri processuali seguirebbero la regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Viste le particolarità del caso, si può prescindere tuttavia dal prelievo
di tasse e spese. D'altro lato l'appellante avrebbe potuto evitare la procedura
di ricorso motivando l'istanza intesa al rilascio del certificato ereditario,
così da ottenere un certificato provvisorio che lo abilitasse a ottenere informazioni
dalla banca (Piotet in: Traité de
droit privé suisse, § 91, pag. 644). Si giustifica pertanto di non attribuire ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
L'eredità
di __________ fu __________ (1936), già domiciliato a __________ e ivi deceduto
il __________ 1999, è rifiutata da tutti gli eredi ed è ordinata l'iscrizione
delle rinunce nel registro della Pretura al numero 236.
-
(invariato)
-
Il
certificato ereditario emesso il 22 dicembre 1999 è revocato.
-
Intimazione
agli istanti e all'Ufficio fallimenti di Mendrisio affinché proceda alla
liquidazione d'ufficio dell'eredità.
II. Non
si prelevano tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________, __________;
–
__________, __________;
–
__________, __________;
–
__________, __________;
–
__________, __________.
Comunicazione alla
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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