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Numero d'incarto:
11.2000.33
Data decisione, Autorità:
05.04.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00033
Lugano,
5 aprile 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
./..__________ (esecuzione amministrativa)
della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
Delegazione tutoria di __________
a
__________ ed __________ , __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________ -,
__________)
in merito alla riconsegna del bambino
__________ (1997), __________
(rappresentato
dal curatore avv. __________ __________, tutore ufficiale,
__________)
alla madre
__________ __________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 marzo 2000 presentato da __________ ed __________ __________
contro la decisione emessa il 24 febbraio 2000 dalla Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 18 maggio 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha
reintegrato __________ __________ __________ nella custodia parentale del figlio
__________ (1997), provvisoriamente affidato il 10 marzo 1998 alle cure dei
nonni paterni __________ ed __________ __________;
che
contro tale decisione __________ ed __________ __________ sono insorti l'8
giugno 1999 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele,
la quale statuendo il 23 settembre 1999 ha respinto il ricorso e ha ingiunto ai
coniugi di riconsegnare il bambino alla madre;
che un
appello introdotto il 2 ottobre 1999 da __________ ed __________ __________
avverso la decisione predetta è stato respinto in quanto ricevibile da questa
Camera, la quale ha confermato la decisione impugnata con sentenza del 26
ottobre 1999 (inc. ..__________);
che un
ricorso per riforma presentato il 3 dicembre 1999 da __________ ed __________
__________ al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 27 gennaio
2000;
che un
parallelo ricorso di diritto pubblico introdotto da __________ ed __________
__________ è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con
sentenza dello stesso 27 gennaio 2000;
che, ciò
premesso, la Delegazione tutoria di __________ ha intimato il 9 febbraio 2000 a
__________ ed __________ __________ un “decreto esecutivo” in cui ordina la
riconsegna immediata di __________ __________ alla madre, “e per essa al
personale designato dalla Casa __________. __________ __________ __________ ”,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP;
che il 23
febbraio 2000 __________ ed __________ __________ hanno impugnato il “decreto
esecutivo” davanti alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle
tutele, la quale con decisione del 24 febbraio 2000 ha respinto il ricorso e ha
posto una tassa di giustizia di fr. 400.– a carico dei ricorrenti in solido;
che
contro il giudizio appena citato __________ ed __________ __________ si sono
appellati il 20 marzo 2000 a questa Camera, chiedendo l'annullamento dell'atto
e il rinvio della causa alla Delegazione tutoria per una nuova decisione “che
tenga conto del bene e dell'interesse del minore”;
che in
via cautelare i ricorrenti postulano l'immediato riaffidamento del bambino alle
loro cure o – quanto meno – la fissazione di un loro diritto di visita
sull'arco di più giorni settimanali;
che
l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la sentenza del 26 ottobre 1999 con cui questa Camera ha confermato la decisione
presa il 23 settembre 1999 dall'autorità di vigilanza è passata in giudicato,
il ricorso per riforma esperito da __________ ed __________ __________ essendo
stato dichiarato inammissibile e quello di diritto pubblico respinto in quanto
ammissibile dal Tribunale federale;
che il
“decreto esecutivo” emesso il 9 febbraio 2000 dalla Delegazione tutoria si
configura dunque come l'attuazione di quanto ha disposto questa Camera, la cui
sentenza ha giuridicamente sostituito – dato il pieno effetto devolutivo
dell'appello – la decisione dell'autorità di vigilanza (sul principio v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 332 in alto);
che, invero,
le sentenze dei tribunali civili andrebbero attuate seguendo il procedimento
esecutivo degli art. 488 segg. CPC;
che
nondimeno, ove l'esecuzione di una sentenza civile competa – come in concreto –
all'autorità amministrativa da cui emana il provvedimento impugnato, tale esecuzione
avviene nei modi e nelle forme previste dall'art. 34 cpv. 3 LPAmm e incombe sempre
all'autorità di primo grado, quand'anche la sua decisione sia stata riformata
dall'autorità di ricorso (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 178, n. 3a);
che in
tali circostanze l'autorità di primo grado emette – salvo casi urgenti – “una
diffida inappellabile ad adempiere entro breve tempo” (art. 34 cpv. 5 LPAmm),
dopo di che attua la decisione a spese dell'obbligato o fa uso di coercizione
diretta nei confronti di lui, eventualmente con l'ausilio della forza pubblica;
che il
“decreto esecutivo” emanato il 9 febbraio 2000 dalla Delegazione tutoria costituisce
pertanto una diffida inappellabile nel senso dell'art. 34 cpv. 5 LPAmm;
che
simile diffida non può essere oggetto – come esplicitamente prescrive la norma
medesima – di alcun rimedio giuridico;
che nella
sua motivazione principale, del resto, l'autorità di vigilanza giunge sostanzialmente
alla medesima conclusione (con riferimento a RDAT I-1998, pag. 152, n. 40);
che
l'opinione dei ricorrenti, secondo cui il menzionato “decreto esecutivo”
costituirebbe in realtà una nuova decisione (“un nuovo ordine”: appello, pag. 7
in alto), non può lontanamente essere condivisa;
che
contrariamente all'asserto degli appellanti, per vero, la Delegazione tutoria
si è limitata a ingiungere l'adempimento di quanto l'autorità di vigilanza ha
stabilito il 23 settembre 1999 (e questa Camera ha confermato il 26 ottobre
1999);
che, ciò
posto, tale diffida era insindacabile e il gravame all'autorità di vigilanza avrebbe
dovuto essere dichiarato irricevibile;
che, di
riflesso, improponibile si rivela l'appello a questa Camera, non essendo data
al proposito alcuna via di ricorso;
che
l'inammissibilità dell'appello rende superfluo esaminare le argomentazioni di
merito addotte dall'autorità di vigilanza a titolo abbondanziale;
che fatti
nuovi, sopravvenuti dopo l'emanazione del giudizio da parte di questa Camera,
potranno essere considerati – se mai – nel quadro di una nuova procedura a
tutela del minorenne (art. 307 segg. CC), non nell'esecuzione di una sentenza
passata in giudicato;
che la
situazione non potrebbe essere diversa nemmeno secondo il comune buon senso,
giacché in caso contrario, dati i mutamenti suscettibili di intervenire in pendenza
di ricorso al Tribunale federale, una sentenza cantonale non potrebbe mai essere
eseguita;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di misure
cautelari contestuale all'appello;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC), ma la tassa di giustizia è adeguatamente ridotta per tenere conto del
fatto che l'appello non si conclude con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
che non
si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili né alla madre né al
curatore del bambino, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________.
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
–
Delegazione tutoria di __________.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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