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Numero d'incarto:
11.2000.4
Data decisione, Autorità:
17.01.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00004
Lugano
17 gennaio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
possessoria: diniego di assistenza giudiziaria) della Pretura del Distretto di Vallemaggia
promossa con istanza del 19 novembre 1999 da
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 23 dicembre 1999 presentata da __________ contro il decreto emesso il
20
dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ ha promosso il 19 novembre 1999 un'azione possessoria davanti al
Pretore del Distretto di Vallemaggia, chiedendo che fosse ingiunto a __________
di mettere a sua disposizione svariati oggetti custoditi nell'abitazione
situata sulla particella n. __________RFD di __________. Contestualmente egli
ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ ha concluso
per il rigetto dell'istanza.
B. Con
decreto del 20 dicembre 1999 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria. Contro il diniego __________ è insorto con un appello del 23
dicembre 1999 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato tale
beneficio gli sia concesso. L'appello non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. L'assistenza giudiziaria può essere postulata in ogni stadio di
causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le
necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti per l'ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di
indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole della causa (art.
155 e 157 CPC). La domanda va respinta quando le prospettive di buon esito
siano considerevolmente inferiori a quelle di insuccesso, così che una persona
ragionevole e di condizioni economiche normali rinuncerebbe al processo per le
spese che esso comporta (DTF 119 Ia 251 consid. 3b).
-
In
concreto il Pretore, accertata l'indigenza del richiedente, ha rifiutato
nondimeno il beneficio dell'assistenza giudiziaria poiché la causa appariva sin
dall'inizio sprovvista di esito favorevole. Egli ha ritenuto, in particolare,
che l'azione possessoria appariva tardiva, il termine di perenzione annuale
previsto dall'art. 929 cpv. 2 CC essendo trascorso. L'appellante contesta ciò,
facendo valere che la spoliazione è avvenuta solo dopo che la convenuta si è
rifiutata di riconsegnargli i mobili custoditi nell'abitazione di Gordevio.
L'azione sarebbe pertanto tempestiva.
-
Per
l'art. 927 cpv. 1 CC chi ha tolto ad altrui una cosa con atti di illecita
violenza è tenuto a restituirla ancorché pretenda avere sulla medesima un
diritto prevalente. L'azione di reintegra è ammissibile solo quando il
possessore ha reclamato immediatamente, appena conosciuto l'atto di violenza e
l'autore di esso (art. 929 cpv. 1 CC). Inoltre l'azione dev'essere intentata
entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla spoliazione, anche se il
possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (art. 929
cpv. 2 CC).
a) In
concreto appare finanche superfluo esaminare se l'azione proposta dall'istante
il 6 novembre 1999 sia tempestiva, poiché essa risulta destinata al rigetto già
per un altro motivo. In effetti, per sua stessa natura l'azione di reintegra
può essere diretta solo contro l'autore della spoliazione che detiene ancora la
cosa in suo possesso, ancorché indiretto (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3a edizione, n. 342, pag. 95; Stark in: Berner Kommentar, n. 3 ad art.
927 CC; Portmann, Der Besitzesschutz
des schweizerischen Zivilgesetzbuchs, tesi, Entlebuch 1997, pag. 117). Nel caso
in cui il convenuto non detenga più la cosa, l'azione di reintegra va respinta
(Stark, op. cit., n. 11 ad art.
927 CC; Portmann, op. cit., pag.
118).
b) Dagli
atti risulta che proprietaria della particella n. __________RFD di __________
era, il 25 maggio 1999, __________ (doc. B in fine), circostanza confermata sia
dall'istante (doc. H: denuncia penale del 18 agosto 1999) sia dalla convenuta
(risposta, pag. 3 e 4). Ora, a parte il fatto che quest'ultima è pacificamente
domiciliata a __________ (doc. H), la richiesta di restituzione dei mobili è
del settembre 1999, posteriore al trasferimento della proprietà fondiaria, di
modo che a quel momento la convenuta non poteva più detenere il possesso diretto
né indiretto dei mobili. Ciò posto, l'azione possessoria introdotta nei suoi
confronti appare d'acchito sprovvista di esito favorevole. Nelle circostanze descritte,
ancorché per altri motivi, il diniego dell'assistenza giudiziaria merita conferma
e l'appello, manifestamente infondato, può essere deciso con la procedura dell'art.
313bis CPC.
- Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma date le
circostanze del caso si può eccezionalmente soprassedere al prelievo di spese.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può, per i
motivi già esposti, essere accolta. Non si assegnano ripetibili alla controparte,
cui l'appello neppure è stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Non si
riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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