Appeal against evidentiary order and superprovisional custody revocation inadmissible

11.2000.41Altro tribunale13 apr 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a family interim-measures dispute, the Court of Appeal held that the pretore’s first disposition, modifying an evidence order, was not appealable because cantonal law excludes appeals against judicial evidentiary orders. It further held that the second disposition, revoking a superprovisional custody measure, was likewise not appealable because such measures may be challenged only after the contradictory hearing, which had not yet taken place. The appeal was therefore inadmissible. The appellant’s requests for ad litem advances and legal aid were refused as the appeal had no reasonable prospects of success. Costs of CHF 130 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 95 cpv. 1 CPC; art. 382 cpv. 1 CPC; admissibility of appeals against evidentiary orders and superprovisional family interim measures. Judicial orders governing evidence are process-managing measures and, absent special provision, are not appealable. Interim family measures under Art. 137 cpv. 2 CC, governed by the summary procedure of Art. 376 segg. CPC and appealable only after the adversarial hearing, cannot be challenged before that hearing has taken place. A decree modifying a superprovisional measure remains non-appealable where the statutory condition of prior contradittorio is lacking. Legal aid is refused where the appeal is manifestly devoid of prospects of success; costs follow the losing party.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2000.41

Data decisione, Autorità: 13.04.2000, ICCA

Incarto n. 11.2000.00041

Lugano 13 aprile 2000/ld

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .__.__ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 giugno 1999 da


__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

Contro


, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 7 aprile 2000 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 28 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ (1962) e __________ nata __________ (1972) si sono sposati a __________ (__________) il 24 febbraio 1994 e dal matrimonio è nata una figlia, __________, il __________ 1995;

che il 24 giugno 1999 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e ha chiesto in via provvisionale, in particolare, l'affidamento della figlia;

che il Pretore ha accolto la domanda con decreto emesso inaudita parte del 6 luglio successivo;

che alla discussione del 18 agosto 1999 __________ __________ ha avversato l'istanza e che entrambe le parti hanno offerto mezzi di prova;

che con ordinanza sulle prove del 2 settembre 2000 il Pretore ha ordinato, tra l'altro, al Servizio sociale di __________ di svolgere un'indagine socio-ambientale sulle condizioni della figlia con ambedue i genitori e una mediazione sulle ragioni che sembrano ostare alla continuazione dell'assetto relazionale attuale e alle possibili soluzioni concordate;

che il 18 febbraio 2000, preso atto dell'indagine del Servizio sociale di __________, il Pretore ha ordinato al Servizio medico psicologico un'ulteriore indagine sulla capacità genitoriale delle parti;

che il 28 marzo 2000, accertato come __________ __________ __________ non si fosse presentata due volte a un appuntamento fissato dal Servizio medico psicologico, il Pretore ha revocato il mandato disposto il 18 febbraio 2000, convertendolo in un'indagine sulla capacità genitoriale del solo padre e revocando l'affidamento supercautelare della figlia alla madre;

che con appello del 7 aprile 2000 __________ __________ __________ chiede – previa concessione di una provvigione ad litem o quanto meno dell'assistenza giudiziaria – di annullare la predetta decisione;

che l'appello non è stato notificato alla controparte;

e considerando

in diritto: che la decisione con la quale il Pretore ammette l'assunzione di determinate prove, così come quella che modifica tale decisione, è un'ordinanza e rientra nel novero dei provvedimenti disciplinanti il processo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e annotato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 94), nulla mutando al riguardo che nella fattispecie il Pretore abbia modificato l'ordinanza sulle prove del 2 settembre 2000 con un decreto;

che nell'atto impugnato il Pretore ha, infatti, emanato due distinti provvedimenti: con l'uno ha modificato l'ordinanza sulle prove (dispositivo n. 1), con l'altro ha revocato una misura supercautelare (dispositivo n. 2);

che nel Cantone Ticino le ordinanze sulle prove emanate dal giudice non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC; v. anche Rep. 1983 pag. 5), di modo che sulla modifica dell'incarico al Servizio sociale di __________ l'appello risulta manifestamente irricevibile;

che, per quanto riguarda le misure provvisionali chieste da un coniuge in una causa di stato (art. 137 cpv. 2 CC), esse sono trattate con la procedura sommaria prevista dagli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC);

che misure del genere possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza del 9 giugno 1999 in re B.);

che nella fattispecie il Pretore ha revocato il dispositivo n. 2 del decreto 6 luglio 1999, specificando che si trattava di una modifica di un decreto supercautelare;

che di conseguenza il decreto impugnato non è stato adottato “dopo il contraddittorio”, onde l'improponibilità dell'appello anche sulla modifica della misura cautelare;

che, ciò posto, gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che né la domanda di provvigione ad litem né quella di assistenza possono essere accolte, poiché il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole;

che non si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. La domanda di assistenza presentata da __________ __________ è respinta.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 80.–

b) spese fr. 50.–

fr. 130.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ -__________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

family lawinterim measurescustodyadmissibility of appealevidentiary ordersuperprovisional measurelegal aidcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the modification of the evidentiary order was admissible

Decisione estratta

No; evidentiary orders issued by the judge are not appealable in Ticino.

Motivazione estratta

The first part of the impugned decree merely modified a prior order on evidence; such process-managing orders are not subject to appeal under cantonal procedural law.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the revocation of the superprovisional custody measure was admissible

Decisione estratta

No; measures of this kind are appealable only after the adversarial hearing, which had not yet occurred.

Motivazione estratta

The court treated the challenged act as a modification of a superprovisional decree. Since it was issued before the final contradictory hearing, the statutory condition for appeal was lacking.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to legal aid or ad litem advances for the appeal

Decisione estratta

No; the appeal was manifestly devoid of prospects of success from the outset.

Motivazione estratta

Because the appeal was clearly inadmissible, neither ad litem advances nor legal aid could be granted.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs and party compensation

Decisione estratta

Costs were charged to the appellant and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party, and the respondent, who was not even served with the appeal, incurred no compensable expenses.

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