AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.41
Data decisione, Autorità:
13.04.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00041
Lugano
13 aprile
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 24 giugno 1999 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 7 aprile 2000 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto
emesso il 28 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (1962)
e __________ nata __________ (1972) si sono sposati a __________ (__________) il 24 febbraio 1994 e dal
matrimonio è nata una figlia, __________, il __________ 1995;
che il 24
giugno 1999 __________ __________ __________
ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il
tentativo di conciliazione e ha chiesto in via provvisionale, in particolare,
l'affidamento della figlia;
che il
Pretore ha accolto la domanda con decreto emesso inaudita parte del 6 luglio
successivo;
che alla
discussione del 18 agosto 1999 __________
__________ ha avversato l'istanza e che entrambe le parti hanno offerto
mezzi di prova;
che con
ordinanza sulle prove del 2 settembre 2000 il Pretore ha ordinato, tra l'altro,
al Servizio sociale di __________ di svolgere un'indagine socio-ambientale
sulle condizioni della figlia con ambedue i genitori e una mediazione sulle
ragioni che sembrano ostare alla continuazione dell'assetto relazionale attuale
e alle possibili soluzioni concordate;
che il 18
febbraio 2000, preso atto dell'indagine del Servizio sociale di __________, il
Pretore ha ordinato al Servizio medico psicologico un'ulteriore indagine sulla
capacità genitoriale delle parti;
che il 28
marzo 2000, accertato come __________
__________ __________ non si fosse presentata due volte a un appuntamento
fissato dal Servizio medico psicologico, il Pretore ha revocato il mandato
disposto il 18 febbraio 2000, convertendolo in un'indagine sulla capacità
genitoriale del solo padre e revocando l'affidamento supercautelare della
figlia alla madre;
che con
appello del 7 aprile 2000 __________ __________
__________ chiede – previa concessione di una provvigione ad litem
o quanto meno dell'assistenza giudiziaria – di annullare la predetta decisione;
che
l'appello non è stato notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che la decisione con la quale il Pretore ammette l'assunzione di
determinate prove, così come quella che modifica tale decisione, è un'ordinanza
e rientra nel novero dei provvedimenti disciplinanti il processo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e annotato,
Lugano 2000, n. 2 ad art. 94), nulla mutando al riguardo che nella fattispecie
il Pretore abbia modificato l'ordinanza sulle prove del 2 settembre 2000 con un
decreto;
che
nell'atto impugnato il Pretore ha, infatti, emanato due distinti provvedimenti:
con l'uno ha modificato l'ordinanza sulle prove (dispositivo n. 1), con l'altro
ha revocato una misura supercautelare (dispositivo n. 2);
che nel
Cantone Ticino le ordinanze sulle prove emanate dal giudice non sono appellabili
(art. 95 cpv. 1 CPC; v. anche Rep. 1983 pag. 5), di modo che sulla modifica
dell'incarico al Servizio sociale di __________
l'appello risulta manifestamente irricevibile;
che, per
quanto riguarda le misure provvisionali chieste da un coniuge in una causa di
stato (art. 137 cpv. 2 CC), esse sono trattate con la procedura sommaria
prevista dagli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC);
che
misure del genere possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art.
382 cpv. 1 CPC);
che per
contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra
le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo
l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte
(Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.
382 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza del 9 giugno 1999 in re B.);
che nella
fattispecie il Pretore ha revocato il dispositivo n. 2 del decreto 6 luglio
1999, specificando che si trattava di una modifica di un decreto
supercautelare;
che di
conseguenza il decreto impugnato non è stato adottato “dopo il contraddittorio”,
onde l'improponibilità dell'appello anche sulla modifica della misura
cautelare;
che, ciò
posto, gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che né la
domanda di provvigione ad litem né quella di assistenza possono essere
accolte, poiché il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto di esito
favorevole;
che non
si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la
quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato
alcun costo;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
-
La domanda
di assistenza presentata da __________
__________ è respinta.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
130.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ -__________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster