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Numero d'incarto:
11.2000.7
Data decisione, Autorità:
17.01.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00007
Lugano
17 gennaio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __..(misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con istanza del 10 settembre 1999 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello ("denuncia") dell'11 gennaio 2000 presentato da __________
contro il decreto cautelare emesso il 6 dicembre 1999 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
tra __________ e il marito __________ è pendente davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città una causa di stato, il cui (secondo) tentativo di conciliazione
è decaduto infruttuoso l'11 maggio 1999;
che il 10
settembre 1999 __________ ha chiesto al Pretore, tra l'altro, di condannare in
via provvisionale il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2300.–
mensili e di invitare l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere una
restrizione della facoltà di disporre sulle proprietà per piani n. __________,
__________e __________, pari a complessivi 20/1000 della
particella n. __________RFD di __________, intestate al marito;
che
all'udienza del 22 settembre 1999, indetta dal Pretore per discutere l'istanza,
__________ ha confermato il suo punto di vista, mentre __________ si è opposto
al contributo preteso dalla moglie, definito eccessivo;
che con
decreto del giorno stesso il Pretore ha condannato in via provvisionale
__________ a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1450.– mensili
e ha ordinato la restrizione della facoltà di disporre postulata con l'istanza;
che un
appello presentato da __________ contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile
da questa Camera l'11 ottobre 1999 (__________);
che la
discussione finale dell'8 novembre 1999 si è svolta alla sola presenza del
convenuto;
che,
statuendo il 6 dicembre 1999, il Pretore ha obbligato in via provvisionale il
marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1900.– mensili e
ha ordinato la restrizione della facoltà di disporre oggetto dell'istanza;
che le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste per un quarto
a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere
alla controparte fr. 900.– per ripetibili;
che l'11
gennaio 2000 __________ ha presentato un ricorso ("denuncia") nel
quale chiede in sostanza l'annullamento delle misure provvisionali prese nei
suoi confronti;
che
l'atto non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che
le misure provvisionali dell'art. 145 cpv. 2 vCC erano trattate con la
procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419a
cpv. 3 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto (art. 290 lett. b
seconda frase CPC);
che il
termine per appellare un tale decreto è di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC), non
sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC);
che il
decreto impugnato è stato notificato al convenuto il 6 dicembre 1999, di modo
che il gravame, interposto l'11 gennaio 2000, si rivela d'acchito tardivo, il
termine di 10 giorni essendo scaduto il 17 dicembre 1999;
che, si
volesse per ipotesi prescindere da ciò, l'appello non sarebbe destinato a miglior
esito;
che, in
effetti, l'appellante si limita a criticare in sostanza il memoriale conclusivo
della moglie, lamentando inesattezze tali da avere indotto in errore il
Pretore, ma non si confronta per nulla con la diffusa motivazione del primo
giudice;
che tale
carenza di motivazione basterebbe a sua volta per respingere l'appello in
ordine (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);
che per
altro, in merito al reddito conseguito dall'appellante, il Pretore, preso atto
della rinuncia volontaria di quest'ultimo a un guadagno di fr. 5863.– mensili,
gli ha imputato un reddito potenziale analogo;
che in
proposito l'appellante si limita ad affermare di avere iniziato una nuova
attività indipendente, ma non pretende – né tanto meno rende verosimile – di
avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una
diminuzione del reddito;
che, in
materia di imposte, in difetto di dati precisi il giudice inserisce nel fabbisogno
dei coniugi un onere fiscale prudentemente stimato (Rep. 1994 pag. 297 consid.
5) e l'appellante non indica quale cifra andrebbe inserita nel proprio fabbisogno;
che le
argomentazioni riguardanti la vendita delle già citate proprietà per piani potrebbero
giustificare se mai una richiesta di modifica dell'assetto cautelare, ma in
questa sede sono nuove e pertanto irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che il
ricorso in esame, manifestamente irricevibile, può di conseguenza essere deciso
con la procedura dell'art. 313bis CPC;
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto si può nondimeno prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese,
l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un legale;
che non
si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la
quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato
alcun costo;
richiamato l'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Non si
riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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