AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.79
Data decisione, Autorità:
07.09.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00079
Lugano
29 maggio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._______
(divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del
3 dicembre 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________
l-, __________)
Contro
__________ __________, nata
, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
-, __________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 24 luglio 2000 con
cui il Pretore ha respinto un'istanza di modifica delle modalità di esercizio
del diritto di visita dell'attore alle figlie __________ e __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
dell'8 agosto 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto
cautelare emesso il 24 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con l'appello;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 17 agosto 2000;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1953) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________
il __________ 1986. Dall'unione sono nate __________ (__________1987) e
__________ (__________1989). Il marito, __________ __________, dopo un periodo
di disoccupazione è stato assunto dalla ditta di impianti di refrigerazione
__________ __________ di __________. La moglie, __________ di commercio, dopo
il matrimonio non ha più svolto attività lucrativa. Un primo tentativo di
conciliazione presentato dal marito il 25 aprile 1997 è decaduto infruttuoso il
20 maggio 1997. I coniugi hanno continuato nondimeno la vita in comune.
B. Il
13 marzo 1998 __________ __________ ha nuovamente instato davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona per un tentativo di conciliazione,
nuovamente fallito il 28 aprile 1998. Il 30 aprile 1998 egli ha poi lasciato il
domicilio e lo stesso giorno __________ __________ si è rivolta al Pretore,
chiedendo in via provvisionale l'affidamento delle figlie (con un diritto di
visita per il padre di un giorno ogni quindici), l'assegnazione dell'alloggio coniugale,
un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per sé e uno di fr. 800.– per
ogni figlia. All'udienza del 14 maggio 1998, indetta per la discussione della
cautelare, il marito ha consentito all'attribuzione delle ragazze alla madre,
rivendicando però un diritto di visita nella misura di almeno un fine settimana
ogni due o di una giornata la settimana oltre alle vacanze, ha aderito anche all'assegnazione
dell'alloggio coniugale alla moglie e ha offerto un contributo di fr. 600.–
complessivi per le figlie, opponendosi alle altre richieste. Con decreto cautelare
del 15 maggio 1998 il Pretore ha attribuito le figlie alla madre, ha
riconosciuto al padre un diritto di visita quindicinale da esercitare il sabato
o la domenica dalle ore 9 alle 18 o secondo accordo fra le parti, ha assegnato
l'abitazione coniugale alla moglie e ha posto a carico di __________ __________
un contributo di fr. 600.– mensili per ogni figlia. Non sono state prelevate
spese né sono state assegnate ripetibili.
C. __________
__________ ha promosso azione di divorzio il 3 dicembre 1998, chiedendo di
regolare le conseguenze accessorie nel senso di affidare le figlie alla madre,
riservato un suo diritto di visita di almeno un fine settimana ogni quindici
giorni dal venerdì sera alla domenica sera, una settimana durante le vacanze
scolastiche invernali, due durante quelle estive e il giorno di Natale o Pasqua
alternativamente. Egli ha offerto altresì per ogni figlia un contributo di fr.
600.– mensili, compresi gli assegni familiari, e ha chiesto un importo da
precisare in liquidazione del regime matrimoniale. La moglie ha aderito al
divorzio, ma ha propettato un diritto di visita minimo – in caso di disaccordo
– di un giorno ogni quindici, con divieto per il convenuto di portare le figlie
all'estero, ha postulato un contributo di mantenimento scalare per ogni figlia
di fr. 600.–, fr. 780.– e fr. 900.– mensili oltre all'assegno familiare e si è
opposta a ogni versamento in liquidazione del regime matrimoniale, rivendicando
la ripartizione della prestazione di libero passaggio del marito. Nei successivi
allegati le parti hanno ribadito le proprie posizioni. La causa di divorzio è
tuttora in corso.
D. Il
27 gennaio 2000 __________ __________ ha chiesto che alle figlie fosse nominato
un curatore di rappresentanza (art. 146 CC) e il 4 febbraio successivo ha instato
per una modifica provvisionale del diritto di visita, chiedendo di avere con sé
le ragazze almeno un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alla
domenica sera, una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una
alternativamente a Pasqua o a Carnevale e tre durante le vacanze estive.
All'udienza del 17 febbraio 2000 __________ __________ si è opposta alle
domande del marito. Esperita l'istruttoria provvisionale, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, confermando i loro punti di vista nelle
rispettive conclusioni scritte del 13 giugno 2000. Con decreto del 24 luglio
2000 il Pretore ha respinto entrambe le domande, senza prelevare spese né assegnare
ripetibili.
E. Contro
il citato decreto è insorto __________ __________ con un appello dell'8 agosto
2000 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che
sia preliminarmente esperita una perizia __________ o un'indagine del Servizio
__________ e che in riforma del giudizio impugnato sia accolta la sua istanza
di modifica del diritto di visita. Nelle sue osservazioni del 17 agosto 2000
__________ __________ propone di respingere l'appello, postulando anch'essa il
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Per
l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio pendenti al
momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) e che devono
[ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge nuova.
Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente causa, il
giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Per quel che concerne i
figli minorenni, il giudice può adottare le misure che meglio ritiene adeguate
nel loro interesse, senza essere vincolato dalle domande delle parti (Leuenberger in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 20 ad art. 137 CC; FF 1996 I 135 n. 233.61).
Egli esamina d'ufficio, pertanto, non solo l'affidamento dei figli, ma anche la
disciplina delle relazioni personali e la questione del mantenimento (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 25 ad art. 137 CC). Le misure
provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera
rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della
decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di
quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuen-berger, op. cit., n. 16 ad art.
137 CC; Werro, Concubinage,
mariage et démariage, Berna 2000, pag. 183 n. 844).
-
Quando
il figlio è affidato alla custodia di un solo genitore, l'altro genitore e il
figlio minorenne hanno il diritto di conservare le relazioni personali indicate
dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tali relazioni comprendono non solo il
diritto di visita in senso stretto, ma anche quello di avere colloqui, contatti
telefonici, epistolari e così via (Schwenzer
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 2 ad art. 273 CC). Per quanto attiene al
diritto di visita, fra gli elementi da tenere in considerazione per
regolamentarne la durata e la frequenza si annoverano l'età del figlio, lo
stato di salute di quest'ultimo, i rapporti personali (Leuenberger, op. cit., n. 22 ad art. 137 CC), le esigenze
scolastiche del figlio e quelle professionali dei genitori, così come la
distanza e le condizioni delle rispettive dimore (Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 273 CC; Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174). Il giudice
ha pure riguardo ai desideri espressi dal figlio capace di discernimento,
ritenuto che il criterio decisivo è comunque il suo bene (Schwenzer, op. cit., n. 9 art. 273 CC).
-
Nel
decreto impugnato il Pretore ha ricordato che la figlia __________ si era
rifiutata di comparire per l'audizione e che __________ aveva riferito, nel
corso della propria, di opporsi all'estensione dei periodi di visita all'intero
fine settimana e ai periodi di vacanza. Ritenuto che __________ non è
influenzata dalla madre, la quale lascia alle figlie la libertà di recarsi dal
padre quando vogliono, egli ha reputato inopportuno estendere il diritto di
visita contro il volere delle ragazze e ne ha respinto la postulata estensione.
Nel medesimo decreto il Pretore ha rigettato anche la prospettata curatela di
rappresentanza per le due figlie, non ravvisandone la necessità, tanto più che
le figlie vi si opponevano. A tale proposito il giudizio del Pretore
costituisce in ogni modo un'ordinanza inappellabile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419e CPC), per altro non impugnata.
-
L'appellante
fa valere di avere cambiato abitazione rispetto al momento in cui è stato
emesso il precedente decreto cautelare e di disporre ora di un alloggio atto a ospitare
le figlie. Adduce che la regolamentazione del diritto di visita non può dipendere
unicamente dai desideri delle ragazze e afferma che nella fattispecie l'estensione
di tale diritto non nuoce alle figlie, né sussistono motivi per limitare i suoi
rapporti con loro. Anzi, a suo avviso il mantenimento dello stato attuale
impedisce un miglioramento delle relazioni personali. Egli si duole inoltre di
un atteggiamento di ostruzionismo da parte della moglie e rivendica un diritto di
visita nell'estensione usuale in Ticino, sostenendo che non è possibile
discostarsi da tale regola senza prima allestire una perizia.
-
Per
quanto riguarda la perizia __________ e l'indagine del Servizio __________
chieste dall'appellante, esse sono di principio ammissibili, sia perché la
perizia era già stata offerta davanti al Pretore ma rifiutata da quest'ultimo
(art. 322 lett. b CPC), sia in virtù del principio inquisitorio illimitato e
della massima ufficiale che governano il diritto di filiazione (DTF 122 III
404, 120 III 231 consid. 1; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). Piuttosto ci si
può seriamente interrogare se una procedura cautelare sia la sede adatta per
esperire accertamenti peritali, pur trattandosi di questioni relative ai figli
(Spühler, Neues
Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 31, nota 18). Il quesito può ad ogni
modo rimanere indeciso per le considerazioni che seguono.
a) La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, in linea di principio, una
parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile
quanto in un procedimento penale o amministrativo, ma che l'autorità può
rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non
porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124
I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid.
2b). L'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le prove notificate dalle
parti, ma qualora intenda rifiutarle – tutte o anche solo alcune – essa deve
indicare perché queste risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti
di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Inoltre in sede cautelare
il giudizio è di semplice verosimiglianza, sicché sul piano provvisionale non
può farsi questione di “prova” in senso stretto (DTF 118 II 377 consid. 3). Ciò
non toglie che le predette esigenze di motivazione si applichino, quanto meno,
per analogia.
b) All'udienza
del 17 febbraio 2000 l'istante aveva proposto l'assunzione di una “perizia
__________ sulla relazione madre figlie e padre figlie”, che il Pretore ha rifiutato
perché “in-compatibile con l'istituto della procedura cautelare” (verbale dell'11
febbraio 2000, pag. 11). Nell'appello l'attore rammenta che un'indagine del
Servizio sociale è stata chiesta anche nel merito “affinché aiutasse i genitori
a superare i loro problemi nell'ottica del bene delle figlie e fosse poi
possibile avere delle indicazioni valide sull'esercizio e l'estensione del
diritto di visita, nonché sul suo rispetto da parte della madre”. In questa
sede egli ne ripropone l'assunzione “qualora questo Tribunale lo ritenga
opportuno alfine di chiarire la fattispecie”. Dagli atti non emergono tuttavia
particolari circostanze da chiarire mediante accertamenti peritali e del resto
l'appellante nemmeno ne indica. Egli non contesta che la figlia minore si sia
espressa contro un'estensione dei periodi di visita, limitandosi a dichiarare
di non comprenderne le ragioni, né sostiene che le ragazze siano influenzate
dalla moglie, pur attribuendo a quest'ultima un atteggiamento di “mero
ostruzionismo”. Sotto tale profilo la richiesta non appare quindi sufficientemente
motivata.
c)
A dire dell'istante, un accertamento peritale è indispensabile ove si sostenga
che l'esercizio del diritto di visita nuoccia ai figli. Se non che, il primo
giudice non ha fondato il proprio giudizio su siffatta motivazione, limitandosi
a considerare inopportuno imporre alle minori, contro la loro volontà, un diritto
di visita più esteso. Del resto neppure la convenuta ha preteso che il diritto
di visita del padre sia pregiudizievole per le figlie. In concreto gli
interessati sono anzi liberi di concordare un diritto di visita più esteso
(dispositivo n. 2.1 del decreto del 15 maggio 1998, inc. ..__________).
Ora, solo quando il mantenimento delle relazioni personali mette in pericolo lo
sviluppo del figlio la giurisprudenza impone per principio l'allestimento
preventivo di una perizia (DTF 118 III 407 consid. 3c; Levante, Die Wahrung der Kindesinteressen im Scheidungsverfahren
– Die Vertretung des Kindes im Besonderen, Berna 2000, pag. 14). Ciò non è il
caso nella fattispecie e non soccorrono quindi gli estremi per procedere già
ora all'allestimento di perizie.
d) Né
vi è motivo per ordinare in questa sede un'indagine dal Servizio psico-sociale.
Gli atti sono sufficientemente completi e non sono emersi elementi di disfunzione
familiare. È pacifico che la figlia maggiore non vuole presentarsi né dal
Pretore né da altre persone (ordinanza del 18 maggio 2000 e lettera del 17
maggio 2000 della ragazza, allegata) e che la figlia minore, sentita personalmente
dal primo giudice, ha espresso in modo chiaro i propri desideri sui rapporti
personali con il padre, spiegando anche che la madre lascia libere lei e la sorella
di recarsi dal padre quando lo desiderano. Un intervento del Servizio sociale
per chiarire la fattispecie non appare quindi necessario ed entrerà, se mai, in
linea di conto al momento in cui occorrerà definire un progetto a lungo termine
di miglioramento, qualitativo oltre che quantitativo, dei rapporti tra padre e
figlie.
-
L'appellante
ricorda che il decreto cautelare del 15 maggio 1998 riservava “il diritto di
visita del padre da esercitare il sabato o la domenica ogni 15 giorni dalle
9.00 alle 18.00 o secondo accordi fra le parti” e che tale disciplina è stata
prevista “fino al momento in cui il padre non disporrà di un alloggio idoneo
per ospitare le figlie” (consid. 2). Egli assume che nel frattempo la
situazione è cambiata, disponendo egli di un'abitazione di due locali e mezzo,
locata appunto per offrire alle figlie una conveniente sistemazione. Le
condizioni abitative dei coniugi sono senz'altro un elemento oggettivo da
tenere in considerazione per stabilire le modalità dell'esercizio del diritto
di visita (Hegnauer, op. cit.,
pag. 174). Vi sono però numerosi altri criteri oggettivi e soggettivi da
ponderare, tra cui gli impegni degli interessati e i desideri dei figli. Dette
circostanze vanno valutate in un contesto globale, ritenuto che il criterio
decisivo è comunque il bene del figlio (Hegnauer,
loc. cit.). Della nuova situazione logistica del padre va quindi tenuto conto
nel senso che non vi è più un impedimento oggettivo a ospitare le figlie. Di
ciò va dato atto.
-
Secondo
l'appellante, la disciplina del diritto di visita non può dipendere soltanto dalla
volontà del figlio, tenuto anche conto che le relazioni con il padre sono
fondamentali per una crescita equilibrata di un minorenne. La critica non è
priva di fondamento. È vero infatti che, come si è visto (consid. 2), il
desiderio del figlio è solo una delle circostanze da tenere in considerazione
nella valutazione del suo interesse. Ciò non toglie che tale desiderio vada
tenuto nel debito rispetto (Hegnauer
in: Berner Kommentar, 4a edizione, n. 77 ad art. 273 CC), in
particolare ove, data la sua età e il suo sviluppo, il minorenne esprima un
convincimento fermo e consolidato (DTF 124 III 93 consid. 3b; DTF 122 III 403 consid
3b in fine; Rumo-Jungo, Die
Anhörung des Kindes in: AJP 1999 pag. 1587). Del resto, se la visita avviene
contro la volontà del figlio, in pratica difficilmente potrà avere effetti
positivi (Schwenzer, op. cit., n.
13 ad art. 274 CC). Per di più, alla luce del nuovo art. 273 cpv. 1 CC, il diritto
alle relazioni personali è reciproco (Levante,
op. cit., pag. 35; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 26 ad art. 133 CC). Anche per tale motivo il nuovo diritto del
divorzio prescrive non solo l'obbligo di sentire i figli nelle questioni che li
concernono (art. 144 cpv. 2 CC), ma anche di tenere in considerazione, nella
misura del possibile, la loro opinione (art. 133 cpv. 2 CC; Schweighauser in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 4 ad art. 144 CC), sicché il giudice che se
ne discosta deve motivare la sua decisione (Sutter/Friburghaus,
op. cit., n. 19 in fondo ad art. 133 CC).
-
In
concreto la figlia dodicenne __________, sentita personalmente dal Pretore il
1° marzo 2000, si è categoricamente rifiutata di trascorrere con il padre l'intero
fine settimana e i periodi di vacanza. Essa ha spiegato che preferisce dormire
a casa sua, che l'appartamento del padre è piccolo e vi è poco spazio a disposizione,
che durante le visite essa si limita a guardare la televisione e che in
sostanza con il padre si annoia (lettera del Pretore alle parti, del 1° marzo
2000). Invero le motivazioni addotte dalla ragazza possono apparire non
particolarmente gravi e forse superficiali, ma sono comprensibili se si tiene
conto dell'età adolescenziale della figlia e denotano carenze qualitative nelle
relazioni con il genitore. Lo stesso appellante ha ammesso che l'attività delle
figlie presso di lui consiste nel guardare la televisione e, se il tempo è
bello, nel visitare un canile (interrogatorio formale del 14 dicembre 1999,
verbali pag. 7, domanda n. 2). __________, tredicenne, ha dal canto suo
rifiutato di comparire davanti al Pretore, che ha quindi rinunciato alla sua
audizione. La resistenza della figlia minore all'estensione del diritto di
visita è nondimeno chiara, contrariamente a quanto sembra affermare
l'appellante (gravame, pag. 3). Resta da valutare se vi siano ragioni
preponderanti nell'interesse delle figlie medesime, che impongano di
discostarsi dall'opinione espressa dalla minore.
-
L'istante
si duole del fatto che neppure l'attuale disciplina minima viene rispettata a
causa delle attività extrascolastiche delle figlie. Lamenta che la moglie si
rifiuta di spostare la data dell'esercizio del diritto di visita quando essa
cade in un momento in cui le figlie hanno altri impegni. L'appellata contesta i
rimproveri del marito. La figlia __________, dal canto suo, ha riferito che la
madre lascia libera lei e la sorella di recarsi dal padre, se esse lo desiderano
(lettera del Pretore del 1° marzo 2000). Sia come sia, giovi rendere attenta
l'appellata – come ha fatto il primo giudice nel decreto cautelare del 15
maggio 1998 (consid. 2) – che il giorno di esercizio del diritto di visita va
adattato a dipendenza delle attività che le figlie svolgono nel tempo libero.
In questo senso va ricordato alla madre che il genitore affidatario è tenuto a
non ostacolare le relazioni dei figli con l'altro genitore e a non coinvolgere
la prole in conflitti personali con il coniuge (Hegnauer, op. cit., n. 12 ad art. 274 CC con rinvii).
-
A
detta dell'attore il mantenimento del diritto di visita nell'estensione attuale
impedisce un miglioramento del legame con le figlie. La critica non manca di
pertinenza. Rapporti più intensi tra padre e figlie sarebbero infatti auspicabili.
L'evoluzione delle relazioni personali, nondimeno, non può essere solo
quantitativa, ma anche e soprattutto qualitativa. Il modo con cui padre e
figlie trascorrono i periodi di visita (consid. 7) può oggettivamente giustificare
un'insoddisfazione delle ragazze, entrambe adolescenti. Inoltre un
miglioramento delle relazioni personali si persegue non solo con l'esercizio
del diritto di visita, ma anche – ad esempio –con telefonate regolari (Guglielmoni/Mauri/Trezzini, Besuchsrecht und Kinderzuteilung in der Scheidung in: AJP1999 pag. 54). Si tratta pertanto di ponderare in quale
misura è opportuno esigere dalle ragazze una maggiore disponibilità nei
confronti del padre, un'esecuzione forzata del diritto di visita essendo per
principio controproducente (Werro,
op. cit., pag. 166 n. 764; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 27 ad art. 233 CC).
a) Il
padre rivendica la concessione del diritto di visita nella misura usuale in
Ticino, non essendo giustificato scostarvisi senza che sia provato o reso
verosimile, di regola per mezzo di una perizia, che tale diritto è contrario al
bene del figlio. Egli rileva inoltre che l'istruttoria non ha dimostrato
pregiudizi per le figlie insite nell'estensione delle visite. Questa Camera ha
già avuto modo di precisare che di regola nel Ticino il diritto di visita a
ragazzi in età scolastica comprende un fine settimana su due, oltre alcune
settimane durante le vacanze. La tendenza essendo di estendere viepiù il
diritto di visita per il bene del figlio, quando non si impongono restrizioni
appare giustificato fissare un diritto di visita che comprenda almeno una
settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana alternativamente
a Pasqua o carnevale e tre settimane durante le vacanze estive (I CCA, sentenza
del 23 settembre 1999 nella causa B. contro B.; riassunta in BOA 18 pag. 8;
FamPra.ch 2/2000 pag. 320).
b)
Il problema è che nella fattispecie alla fissazione della disciplina usuale
ostano seri motivi. La figlia maggiore, tredicenne, non si è presentata per
l'audizione davanti al Pretore, mentre la minore, dodicenne, ha espresso
chiaramente il desiderio di non voler passare l'intero fine settimana con il
padre, assicurando per altro che la madre non pone ostacoli all'esercizio del
diritto di visita e lascia le figlie libere di recarsi dal padre. L'opinione
delle minorenni rientra nella valutazione del loro bene, tanto che l'art. 133
cpv. 2 CC prescrive appunto di tenerne debita considerazione. I desideri delle
ragazze, espressi liberamente e senza influenze da parte di terzi (come ha
accertato il Pretore), legittimano pertanto una restrizione alla prassi
abituale, tanto più che appaiono sorretti da motivazioni oggettive, il padre
offrendo alle figlie solo spettacoli televisivi e visite al canile,
insufficienti a destare l'interesse delle figlie. A un esame sommario come
quello che presiede all'adozione di misure cautelari non si ravvisano motivi,
di conseguenza, per scostarsi dall'apprezzamento del Pretore.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per
ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria dell'appellante, da tempo in
ristrettezze finanziarie (art. 155 CPC), può essere accolta nonostante l'esito
del gravame, che non poteva essere definito d'acchito sprovvisto di buon
diritto. Parimenti va accolta la richiesta della moglie, indigente e che ha
visto tutelata la sua opposizione all'appello. La concessione di un'indennità
per ripetibili renderebbe di per sé senza oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria, ma l'incasso appare improbabile per le precarie condizioni
finanziarie dell'appellante. Si giustifica quindi ammettere già sin d'ora la
parte appellata, quindi, al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
-
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________ -__________, __________.
-
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________ -__________, __________.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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