AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.104
Data decisione, Autorità:
11.02.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00104
Lugano
11 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(proprietà per piani: rettifica di quote di valore) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione del 5 luglio 2000 da
__________ __________ e __________ __________
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ ed __________ __________, __________
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
__________ e __________ __________, __________
__________ e __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 27 agosto 2001 presentata da __________ __________,
__________ __________ ed __________ __________ contro la sentenza emessa il 3
agosto 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
atto pubblico del 27 giugno 1995 __________ __________ ha costituito, prima
dell'edificazione, nove proprietà per piani (dalla n. __________alla n.
__________) sulla particella n. __________ RFD di __________ in base a un piano
di riparto preparato il 12 aprile 1995 dallo studio d'ingegneria __________ e
__________ __________. La proprietà per piani n. __________ (di 110/1000)
è stata poi acquista da __________ e __________ __________, la n. __________
(di 110/1000) da __________ e __________ __________, la
- __________ (di 110/1000) da __________ __________, la
- __________ (di 232/1000) dallo stesso __________
__________ unitamente a __________ __________ __________, la n. __________ (di 37/1000
) e la n. __________ (di 165/1000) da __________
__________. __________ __________ ha conservato per sé le proprietà per piani
n. __________ (di 63/1000), la n. __________ (di 63/1000)
e la n. __________ (di 110/1000). Il 28 luglio 1998, su incarico
dei comproprietari, l'ing. __________ __________ ha allestito un nuovo calcolo
delle quote millesimali a costruzione ultimata, secondo il quale la quota di
valore della proprietà per piani n. __________andava diminuita a 188/1000,
mentre dovevano essere aumentate le quote della n. __________ (a 64/1000),
della n. __________ (a 112/1000), della n. __________ (a 111/1000),
della n. __________ (a 114/1000), della n. __________ (a 48/1000)
e della n. __________ (a 190/1000).
B. Il 5
luglio 2000 __________ __________ e __________ __________ __________ hanno
convenuto __________ __________, __________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere
che fosse iscritta nel registro fondiario la modifica delle quote secondo il
calcolo allestito il 28 luglio 1998 dall'ing. __________ __________, come pure
la nuova descrizione delle unità, l'aggiornamento del piano delle assegnazioni
delle parti comuni relativo ai rispostigli, e che fosse cancellata la menzione
di “proprietà per piani prima della costruzione”, ordinando infine ai creditori
ipotecari di svincolare le quote di comproprietà toccate dalle modifiche millesimali,
presentando i titoli per l'aggiornamento all'Ufficio dei registri del Distretto
di __________.
C. Nelle
loro risposte del 7 agosto e del 7 settembre 2000 __________ __________,
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno
aderito alle domande, mentre __________ __________, __________ __________ ed
__________ __________ ne hanno postulato il 16 ottobre 2000 la reiezione. __________
__________ ha comunicato di avere venduto nel frattempo le proprietà per piani
n. __________e n. __________a __________ e __________ __________, proponendo di
far subentrare in causa questi ultimi. Nella loro replica del 17 novembre 2000 __________
__________ e __________ __________ __________ si sono opposti al subingresso
dei nuovi comproprietari, confermando per il resto le loro richieste. Nelle
rispettive dupliche ogni convenuto ha mantenuto la sua posizione. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, ribadendo in
memoriali scritti i propri punti di vista.
D. Statuendo
il 3 agosto 2001, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, invitando
l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere le nuove ripartizioni
millesimali, a modificare la descrizione della proprietà per piani n.
__________ (in modo da indicare anche i locali “scala interna, studio, giochi,
locale hobby, doccia” ricavati nel sottotetto) e a cancellare la menzione di
proprietà per piani prima della costruzione. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 2'000.–, sono state poste per un quarto carico degli attori e
per il resto a carico di __________ __________, __________ __________ ed
__________ __________ in solido, tenuti a rifondere a __________ __________ e a
__________ __________ __________, sempre in via solidale, fr. 6'000.– per
ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ __________, __________ __________ ed
__________ __________ sono insorti con un appello del 27 agosto 2001 nel quale
chiedono che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia respinta e
sia ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare soltanto la
menzione “proprietà per piani prima della costruzione”. Nelle loro osservazioni
del 6 novembre 2001 __________ __________ e __________ __________ __________
propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. __________
__________, __________ __________, __________ __________ e __________
__________ sono rimasti silenti.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore non ha stabilito il valore litigioso e gli attori lo hanno
semplicemente indicato come “indeterminato”. Un'azione intesa alla modifica di quote
di comproprietà persegue nondimeno, almeno indirettamente, uno scopo economico.
Ha quindi per principio natura pecuniaria, eventuali difficoltà di calcolo o di
stima nulla mutando a tale indole (cfr. DTF 108 II 78 consid. 1a e 1b; 127 III
142, consid. 1 non pubblicato; I CCA, sentenza del 14 luglio 2000 in re. H,
consid. 1, massima pubblicata in:
BOA n. 22, pag. 16). D'altro lato la determinazione del
valore è essenziale per verificare l'appellabilità della sentenza impugnata
(art. 15 CPC), oltre che per fissare oneri processuali e ripetibili. Mancando
indicazioni al riguardo, gli atti andrebbero ritornati al primo giudice perché
fissi il valore della contestazione (art. 13 CPC). Se si pensa però che nelle
cause relative al valore di beni mobili o immobili il valore litigioso è
determinato dalla domanda (art. 9 cpv. 1 CPC), che nella fattispecie la
petizione tende – fra l'altro – alla riduzione da 232/1000
a 188/1000 della quota di valore della proprietà per
piani n. 2521 (richiesta ribadita ancora nel memoriale conclusivo degli attori),
che il valore di stima del fondo base assommava già prima della costruzione a
fr. 212 688.– e che la proprietà per piani interessata dalla riduzione della
quota di valore è gravata da oneri ipotecari per fr. 630 000.– (doc. C, 1° e
18° foglio), il valore litigioso appare già a un primo esame superiore a fr.
8000.–.
-
Solo
i convenuti __________ __________, __________ __________ ed __________
__________ hanno impugnato la sentenza. Un'azione intesa a ottenere la rettifica
di quote di valore (art. 712e CC) ha tuttavia effetto costitutivo verso
tutti i comproprietari (DTF 112 II 311 consid. 3; Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, Berna 1988, n. 55 ad
art. 712e CC). I convenuti formano pertanto un litisconsorzio necessario
(Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrecht, 7a edizione, pag. 145 n. 54a). E nel quadro di un
litisconsorzio necessario i litisconsorti diligenti rappresentano quelli
inattivi (art. 46 CPC), di modo che l'appello profitta a tutti e il presente
giudizio avrà effetti anche nei confronti degli altri. Quanto agli acquirenti
delle proprietà per piani n. __________e n. __________, essi si sono visti
impedire il subingresso nella causa per l'opposizione degli attori (art. 110
cpv. 2 CPC). Nondimeno la sentenza passerà in giudicato anche nei loro
confronti (art. 110 cpv. 1 CPC; Rep. 1981 pag. 335 consid. 2; Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 424). Ciò premesso,
nulla osta all'esame dell'appello nel merito.
-
I
comproprietari sono liberi di determinare le quote di valore delle singole
unità di una proprietà per piani. Tali quote possono dipendere, secondo i
criteri scelti dai condomini, da fattori oggettivi, come l'estensione delle
superfici in uso esclusivo e l'uso delle parti comuni, o soggettivi, come la
vista, gli accessi e le immissioni (DTF 127 III 143 consid. 2 con rimandi).
Qualsiasi modifica successiva richiede il consenso di tutti gli interessati
diretti e l'approvazione – a maggioranza semplice (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 318 n.
1153b) – dell'assemblea dei condomini (art. 712e cpv. 2 prima frase CC).
Ogni comproprietario inoltre può domandare la rettificazione della sua quota
ove questa sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le
mutate condizioni dell'edificio o delle sue adiacenze (art. 712e cpv. 2
seconda frase CC).
-
Il
Pretore ha constatato che nel caso in esame tutti i condomini avevano firmato
una convenzione di arbitrato mediante la quale incaricavano lo studio
d'ingegneria __________ e __________ di verificare e di ricalcolare le quote
millesimali delle proprietà per piani, impegnandosi ad accettare
incondizionatamente le decisioni del geometra. Per il primo giudice tale
patto, il cui tenore è chiaro e univoco, esprime il consenso di tutti i
comproprietari alla rettifica delle quote e sostituisce l'approvazione
dell'assemblea. Ricordato che ai fini della modifica occorre anche il consenso
dei creditori pignoratizi interessati, il Pretore ha accertato che il creditore
ipotecario della proprietà per piani n. 2521, l'unica la cui quota di valore
era destinata a diminuire, aveva già consentito alla modifica. Egli ha ritenuto
date, quindi, le condizioni per far iscrivere le nuove quote millesimali.
-
Gli appellanti eccepiscono, fra l'altro, che la petizione doveva essere
diretta anche contro tutti i creditori garantiti da pegni immobiliari a carico
delle proprietà per piani interessate dalle modifiche. A loro avviso non solo i
creditori ipotecari della proprietà per piani la cui quota è destinata a
diminuire sono toccati dalla nuova ripartizione, ma anche quelli garantiti da
pegni immobiliari gravanti le unità le cui quote di valore sono destinate ad aumentare.
Gli attori obiettano anzitutto che tale argomentazione è nuova, onde la sua
irricevibilità, e che in concreto non si tratta di sopprimere una proprietà per
piani né di modificare il valore degli appartamenti, sicché appare dubbio che i
creditori possano risultare pregiudicati dalla modifica. Inoltre l'unica proprietà
per piani toccata da una diminuzione della quota di valore è la n. 2521 e il relativo
creditore pignoratizio ha già consentito all'operazione.
-
È
vero che l'argomentazione appena riassunta è addotta per la prima volta in appello.
L'esistenza di un litisconsorzio necessario è tuttavia un presupposto
processuale che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5
CPC). E, come si è detto, la modifica delle quote di valore richiede il
consenso di tutti gli interessati (sopra, consid. 3), come pure il consenso dei
creditori ipotecari toccati dalla modifica (in difetto di che essi devono a loro
volta essere citati in giudizio: DTF 127 III 147 consid. 5 in fine). Nella
fattispecie la questione è dunque di sapere se i creditori ipotecari che vedono
aumentare la quota di valore della proprietà per piani oggetto del loro diritto
di pegno siano toccati anch'essi dalla modifica. Nella sentenza testé citata il
Tribunale federale non si è espresso al riguardo, limitandosi a esemplificare casi
in cui si verifichi un pregiudizio per i creditori ipotecari toccati da una
diminuzione della superficie o da un'altra modifica fisica dell'unità
interessata, oppure per i creditori della comunione dei comproprietari (DTF 127
III 146 in fondo) o per quelli che beneficiano di un credito ipotecario sul
fondo base (DTF 127 III 147 in alto). Siffatte ipotesi non si riguardano
l'odierna fattispecie, ove non è in discussione alcuna modifica che comporti un
cambiamento fisico delle proprietà per piani o che interessi creditori della
comunione o pegni immobiliari a carico del fondo base.
-
Secondo
il Pretore solo in caso di diminuzione della quota di valore è prospettabile un
pregiudizio per il titolare del diritto di pegno immobiliare. Invero alcuni
autori sottolineano l'esigenza di ottenere il consenso dei creditori ipotecari
la cui quota diminuisce, senza escludere esplicitamente però l'ipotesi inversa
(Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 46
ad art. 712e CC; Steinauer,
op. cit., pag. 318 n. 1153b; Questions choisies en rapport avec la propriété
par étages, in: RVJ 1991 pag. 300). Altri autori menzionano semplicemente fra i
diretti interessati i titolari di diritti reali limitati (Rey, Schweizerisches Stockwerkeigentum,
2ª edizione, pag. 40 nota a piè pagina n. 131; Weber, Die Stockwerkeigentümergemeinschaft, tesi, Zurigo 1979, pag. 166 in alto; Bösch in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II,
Basilea 1998, n. 5 ad art. 712e CC) o si limitano a rammentare la
necessità di procedere alle conseguenti modifiche dei diritti di pegno gravanti
le proprietà per piani interessate (Friedrich,
Praktischen Fragen in Zusammenhang mit der Begründung von Stockwerkeigentum,
in: ZGBR 1966, pag. 328 in alto). Del problema in esame si è invece occupato
espressamente Ottiker (Pfandrecht und Zwangsvollstreckung bei Miteigentum und
Stockwerkeigentum, tesi, Berna 1972, pag. 153 in alto),
il quale rileva la necessità di ottenere il consenso di tutti i creditori ipotecari
anche in caso di aumento della quota oggetto del pegno. Egli ricorda che la
quota di valore non fissa unicamente la partecipazione di ogni unità alla
comproprietà, ma è determina pure la ripartizione delle spese comuni, di modo
che un aumento ingiustificato della quota può anche ledere direttamente la
situazione del creditore ipotecario (op. cit., pag. 152 in basso).
-
Gli
appellanti sostengono che il pregiudizio per i creditori ipotecari consiste, in
caso di modifica delle quote di valore, in un cambiamento della situazione
economica rispetto a quella esistente al momento in cui è stato concesso il
credito ipotecario, l'aumento dei millesimi comportando un incremento dei costi
(come le spese condominiali e gli oneri fiscali) a carico dei fondi gravati e
dei relativi proprietari. Invero v'è da interrogarsi se un aumento degli oneri
a carico del comproprietario – che fra l'altro non necessariamente coincide con
il debitore del mutuo garantito da pegno immobiliare – costituisca per il
creditore ipotecario un danno diretto. Sia come sia, il creditore
ipotecario può essere direttamente toccato dalla modifica della quota millesimale
– come in concreto – ove all'aumento della quota non corrisponda una proporzionale
modifica fisica dell'unità per piani. In caso di realizzazione forzata della proprietà
per piani le eventuali spese d'amministrazione sono prelevate prioritariamente,
infatti, dalla somma ricavata all'incanto (art. 144 cpv. 3 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Losanna 2000, n. 27 ad art.
144 LEF). E l'amministrazione dell'immobile comprende il pagamento di oneri
correnti, come le spese per il gas, l'acqua e l'elettricità (art. 17 RFF),
senza dimenticare le spese eccezionali (art. 18 RFF). Tali oneri, salvo
diversa disposizione del regolamento della proprietà per piani, sono ripartite
proporzionalmente al valore delle quote (art. 712h cpv. 1 CC). Ne segue
che, nel caso in cui la somma ricavata non basti a soddisfare tutti i creditori
ipotecari, costoro possono essere direttamente pregiudicati dalla modifica,
poiché vedono diminuire la parte di ricavo assegnata loro al momento
dell'eventuale riparto.
-
Per
gli appellati la giurisprudenza federale andrebbe “letta analogamente all'applicazione
degli art. 808 segg. CC, segnatamente dell'art. 811 CC, in caso di diminuzione
del valore del pegno”. L'argomentazione, oltre che poco chiara, è destituita di
buon diritto. Secondo l'art. 811 CC, qualora venga alienata una parte del fondo
di valore inferiore a un ventesimo del credito pignoratizio, il creditore non
può rifiutare lo svincolo di tale quota, purché gli sia rimborsata una parte
proporzionata del credito o il rimanente del fondo gli offra una garanzia
sufficiente. Invero Ottiker propugna
l'applicabilità di siffatto principio nell'ambito di una modifica delle quote
di valore (op. cit., pag. 153 verso l'alto). Ciò non toglie che il creditore
ipotecario deve essere interpellato in merito e, in mancanza di un suo
consenso, citato in giudizio.
-
Gli
attori obiettano inoltre che la maggior parte degli aumenti delle quote sono
assai contenuti, sicché l'incremento delle spese condominiali e degli oneri
fiscali appare irrisorio. Osservano che gli aumenti più consistenti riguardano
le due proprietà per piani di __________ __________, il quale è stato fino a
poco tempo addietro direttore della banca titolare dei pegni immobiliari sulle
citate proprietà per piani, motivo per cui verosimilmente l'istituto non
avrebbe concesso il consenso alla modifica. Per tacere del fatto che le
asserite minime conseguenze della modifica non sono state dimostrate, la
circostanza appare irrilevante dal profilo giuridico. Intanto non è possibile
fissare un criterio per distinguere le modifiche di poco conto da quelle più importanti,
l'incidenza delle quote dipendendo da svariati fattori, come il valore del fondo
base o l'entità degli oneri comuni. Inoltre eventuali legami privilegiati fra
un comproprietario e il suo creditore ipotecario nulla mutano ai diritti di
quest'ultimo. Nella fattispecie anche le proprietà per piani n. __________,
__________, __________, __________, __________e __________, le cui quote sono destinate
ad aumentare, risultano gravate da pegni immobiliari. Ciò posto, la pretesa
degli attori di ignorare i creditori pignoratizi, figuranti sui relativi
estratti (cfr. doc. C), non può essere condivisa. Su questo punto l'appello
merita accoglimento e la modifica delle quote di valore delle proprietà per
piani deve essere respinta, senza che occorra esaminare le altre censure
sollevate dagli appellanti, in particolare in merito all'interpretazione della
convenzione d'arbitrato e alla necessità di aggiornare i titoli ipotecari.
-
Il
Pretore ha accolto parzialmente, inoltre, la domanda di modificare la
descrizione della proprietà per piani n. 2521, appartenente agli attori,
giacché il cambiamento appare rilevante per quanto attiene ai locali situati
nel sottotetto, mentre negli altri casi le modifiche proposte, di dettaglio,
non giustificano cambiamenti. Egli ha pure accolto, siccome conforme alla realtà,
la richiesta di cancellare la menzione di “proprietà per piani prima della
costruzione”. Gli appellanti, pur postulando l'integrale rigetto della petizione,
dichiarano espressamente di non contestare quest'ultimo dispositivo e chiedono
anzi, nelle loro domande, la cancellazione della predetta menzione. Sotto questo
aspetto l'appello è quindi privo di oggetto. Quanto alla domanda di modifica
della descrizione della proprietà per piani n. __________, essi ne chiedono la
reiezione “nella misura in cui dipenda dalla decisione d'appello sugli altri dispositivi”,
ma non spiegano per quale ragione i diversi dispositivi del giudizio impugnato
dovrebbero essere connessi, né si confrontano con le ragioni addotte dal Pretore.
Al riguardo il gravame – insufficientemente motivato – si rivela finanche irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta sulla modifica delle quote di
valore, soccombono sulla modifica della descrizione della proprietà per piani
n. __________ e vedono dichiarare privo d'oggetto il ricorso per quanto attiene
alla cancellazione della nota menzione. Tutto ben ponderato, appare equo dunque
suddividere gli oneri processuali fra ricorrenti e appellati in ragione di metà
ciascuno, compensando le ripetibili. Le parti vanno tenute altresì al pagamento
dei costi con vincolo di solidarietà, rispettivamente fra litisconsorti attivi
e passivi (art. 148 cpv. 4 CPC). A tale principio sfuggono i convenuti
__________ __________, __________ __________ ____________________ __________ e
__________ __________, che sono rimasti silenti in appello e non possono dunque
essere considerati soccombenti (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). L'esito
dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le
ripetibili di primo grado, che in considerazione del vicendevole grado di
soccombenza vanno addebitati, sempre con vincolo di solidarietà, agli attori
per tre quarti e ai convenuti __________ __________, __________ __________ ed
__________ __________ per il rimanente quarto, con obbligo per i primi di
rifondere ai secondi un'indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è parzialmente
accolto e la sentenza è così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che:
1.1. L'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di __________ è invitato a modificare la
descrizione della proprietà per piani n. __________, pari a 232/1000
della particella n. __________ RFD di __________ come segue:
“Comproprietà
del fondo particella n. __________, con diritto esclusivo sull'unità n. 8
composta di: soggiorno, cucina, studio, 2 camere, atrio, bagno, doccia,
lavanderia, corridoio, terrazza e scala al III piano; scala interna, studio,
giochi, locale hobby, doccia nel sottotetto come al piano di ripartizione”.
1.2. L'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di __________ è invitato a cancellare la
menzione “proprietà per piani prima della costruzione” iscritta sulla
particella n. __________ RFD di __________.
1.3. Ogni
altra domanda è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 500.–, il cui saldo va
anticipato dagli attori, sono posti per tre quarti a carico di questi ultimi in
solido e per un quarto a carico di __________ __________, __________ __________
ed __________ Ferrari in solido. Gli attori rifonderanno inoltre, con vincolo
di solidarietà, di fr. 6000.– complessivi per ripetibili ridotte a __________
__________, __________ __________ ed __________ __________.
II. Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
III. Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
–
__________ e __________ __________, __________;
–
__________ e __________ __________, __________.
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
–
Ufficio dei registri del Distretto di __________ (dopo il passaggio in
giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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