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Numero d'incarto:
11.2001.107
Data decisione, Autorità:
14.11.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00107
Lugano,
14 novembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 16 maggio 2001 da
__________ __________,
(già patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________,
e ora dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________ __________,
__________);
premesso
che con sentenza del 24 agosto 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
emanato una serie di misure a tutela dell'unione coniugale fra le parti;
accertato
che contro tale sentenza ha ricorso sia la convenuta, con appello del 5 settembre
2001, sia l'istante, con appello del 7 settembre successivo;
ricordato
che entrambe le parti hanno vicendevolmente proposto il rigetto dell'appello
avversario;
rilevato
che un'istanza di sospensione della procedura introdotta da __________
__________ è stata respinta dal giudice delegato con ordinanza del 25 ottobre
2001;
preso
atto che il 31 ottobre 2001 le parti hanno dichiarato simultaneamente di
ritirare gli appelli;
stabilito
che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le
ripetibili di seconda sede;
rammentato
che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il
recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese
cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato
che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale principio, ma che la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo
termina senza sentenza (art. 21 LTG);
ritenuto
che nelle circostanze descritte appare giustificato compensare le ripetibili, ambedue
i coniugi dovendosi ritenere “soccombenti” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per
reciproca desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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