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Numero d'incarto:
11.2001.108
Data decisione, Autorità:
29.10.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00108
Lugano,
29 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio:
provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 2 giugno 2000 da
__________ __________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
visto
l'appello del 27 agosto 2001 presentato da __________ __________ __________
contro il decreto cautelare del 6 agosto 2001 con cui il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, gli ha imposto di versare alla moglie, pendente causa di
divorzio, una provvigione ad litem di fr. 5000.–;
ricordato
che il 12 settembre 2001 l'appellante è stato invitato a depositare entro
lunedì 1° ottobre 2001, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte,
la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di
appello, introiti __________, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, l'appello adesivo non sarebbe stato trattato (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che nella fattispecie il versamento risulta
essere intervenuto il 3 ottobre 2001, senza che l'interessato abbia postulato
un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte il deposito
si rivela tardivo, sicché l'appello non può essere esaminato nel merito;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico
di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta,
la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
stabilito che non si giustifica di attribuire
ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per tardivo versamento
dell'anticipo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________i, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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