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Numero d'incarto:
11.2001.110
Data decisione, Autorità:
24.05.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00110
Lugano,
24 maggio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione dell'11 maggio 1999 dall'
__________ (patrocinato dall'avv. prof. __________
__________, __________)
contro
__________ __________ __________, nata __________, __________ __________ (I)
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 3 settembre 2001 con
cui il Pretore ha respinto una (terza) domanda di provvigione ad litem
introdotta dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 settembre 2001 presentato da __________ __________ __________
contro il decreto cautelare emesso il 3 settembre 2001 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1951), divorziato con due figli maggiorenni, __________ (1977) e
__________ (1979), si è sposato il __________luglio __________a __________ con
__________ __________ __________ (1956), cittadina italiana, anch'essa
divorziata, con un figlio minorenne, __________ __________ (nato __________
__________ 1988). __________ __________ è dirigente di un'azienda __________ e
__________ __________ a , la moglie era docente di __________
__________ in Italia. Dal nuovo matrimonio non è nata prole, né __________ __________
__________ ha svolto attività lucrativa dopo le seconde nozze. I coniugi si
sono separati nell'agosto del 1998, quando la moglie è tornata con il figlio
__________ ad abitare in un suo appartamento a __________ __________
().
B. Il 7
agosto 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona per il tentativo di conciliazione. __________ __________
__________ ha postulato da parte sua, il 29 settembre 1998, misure cautelari,
sollecitando tra l'altro una provvigione ad litem di fr. 20 000.¿. Con
decreto cautelare emanato lo stesso
29
settembre 1998 senza contraddittorio, il Pretore ha imposto a __________
__________ il versamento di un contributo alimentare per la moglie di fr.
4000.¿ mensili dal 1° ottobre 1998. Su richiesta
di lei,
egli ha poi decretato il 23 novembre 1998 la trattenuta di tale importo dallo
stipendio del convenuto, ponendo le spese di
fr. 100.¿
e le ripetibili di fr. 300.¿ a carico del debitore. Il tentativo di
conciliazione è decaduto infruttuoso il 1° dicembre 1998 e alla discussione
cautelare di quel giorno __________ __________ ha offerto alla moglie un
contributo mensile di fr. 2000.¿, avversando ogni altra pretesa. Ultimata
l'istruttoria cautelare, le parti hanno presentato memoriali conclusivi nei
quali hanno confermato essenzialmente le loro posizioni, rinunciando al
dibattimento finale.
C. Con
decreto cautelare del 7 gennaio 1999 il Pretore ha parzialmente accolto i provvedimenti
chiesti da __________ __________ __________, nel senso che ha confermato fino
al 31 dicembre 1998 il contributo alimentare di fr. 4000.¿ mensili per lei
fissato senza contraddittorio il 29 settembre 1998, ha ridotto tale contributo
dal
1°
gennaio 1999 a fr. 3420.¿ mensili più il premio della cassa malati, ha revocato
la trattenuta di salario ordinata il 23 novembre 1998 a carico del marito, ha
assegnato in uso all'istante una __________ -__________ ¿__________
____________________ ¿ e una bicicletta (con ingiunzione al marito di consegnarle
tali beni) e ha condannato __________ __________ a versare alla moglie una
prima provvigione ad litem di fr. 10 000.¿. La tassa di giustizia di fr.
500.¿ e le spese di
fr. 100.¿
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili (inc. ..__________).
D. In
parziale accoglimento di un appello presentato il 13 gennaio 1999 da __________
__________ __________ contro il citato decreto cautelare, con sentenza del 27
luglio 2000 questa Camera ha fissato il contributo provvisionale per
l'appellante a fr. 3860.¿ mensili, compreso il premio della cassa malati. La
tassa di giustizia di
fr. 400.¿
e le spese di fr. 50.¿ sono state poste per un decimo a carico del marito e per
il resto a carico dell'appellante, tenuta a rifondere al marito un'indennità di
fr. 1200.¿ per ripetibili ridotte (inc. ..). Un
ricorso di diritto pubblico introdotto dalla moglie il 13 settembre 2000 contro
tale sentenza è stato dichiarato inammissibile il 27 novembre successivo dal
Tribunale federale, che ha posto la tassa di giustizia di fr. 2000.¿ a carico
della ricorrente (inc. ./).
E. Nel frattempo, su richiesta d'interpretazione presentata da
__________ , con sentenza del 3 febbraio 1999 il Pretore ha
confermato l'attribuzione in uso alla moglie della nota __________ -,
condannando il marito a rifondere all'interessata fr. 200.¿ per ripetibili. Il
25 gennaio 1999 __________ __________ __________ ha intimato al coniuge un
precetto esecutivo civile per ottenere la predetta automobile e il 19 febbraio
1999 ha instato per essere autorizzata a noleggiare nell'intervallo un veicolo
analogo a spese del coniuge. Statuendo il 2 marzo 1999, il Pretore ha respinto
l'opposizione di __________ __________ al precetto esecutivo, addebitandogli
oneri processuali per fr. 350.¿ e ripetibili per fr. 800.¿ (inc.
..__________). Con decreto cautelare del 10 marzo 1999 egli
ha poi abilitato la moglie a far immatricolare la vettura a proprio nome e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 100.¿ con le spese di fr. 50.¿ a carico del
convenuto, tenuto a rifondere alla moglie
fr. 300.¿
per ripetibili (inc. ..). Il 22 aprile 1999
__________ __________ __________ ha postulato, sempre in via cautelare, il
rimborso di fr. 4601.80 sopportati per riparazioni alla __________ -
e per il pagamento di premi arretrati della cassa malati, sollecitando inoltre
l'aumento del contributo per sé a fr. 3859.50 mensili incluso il premio della
cassa malati, disdetta dal marito. __________ __________ si è opposto a tali
domande. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
F. Il 10 maggio 1999 __________ __________ ha intentato azione di
divorzio, chiedendo l'assegnazione dell'alloggio coniugale, la restituzione di
metà dei regali di nozze (o il versamento di fr. 5000.¿ nel caso in cui fossero
stati venduti), la retrocessione della __________ -__________ (o il pagamento
di fr. 22 619.¿ ove questa fosse stata alienata) e il rimborso di fr. 10
000.¿ versati a titolo di provvigione ad litem, negando ogni rendita e
qualsiasi versamento in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta
del 13 settembre 1999 __________ __________ __________ ha concluso per il
rigetto della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la separazione per
tempo indeterminato, postulando un contributo alimentare di fr. 6784.¿ mensili
(di cui fr. 370.¿ per suo figlio __________), oltre al riconoscimento della
reciproca proprietà sugli averi in possesso di ciascun coniuge e al versamento
di una somma indeterminata in liquidazione del regime matrimoniale. In via
cautelare essa ha sollecitato una seconda provvigione ad litem di fr. 30 000.¿.
Il marito si è opposto alla riconvenzione. Nei successivi atti scritti le parti
hanno confermato le rispettive domande.
G. All'udienza
del 14 dicembre 1999, indetta per discutere la seconda provvigione ad
litem, __________ __________ ha proposto il rigetto dell'istanza o, in
subordine, una sostanziale riduzione dell'importo. Statuendo il 14 gennaio
2000, il Pretore ha fissato la somma dovuta da __________ __________ in fr.
15 000.¿ e ha addebitato gli oneri processuali di complessivi fr. 250.¿
alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. In seguito
all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio l'attore ha dichiarato di
fondare la propria azione sull'art. 115 CC, ha ribadito il diniego di qualsiasi
contributo alla moglie, cui ha riconosciuto nondimeno il diritto alla metà
della prestazione d'uscita da egli maturata in costanza di matrimonio presso la
sua cassa pensione, e ha chiesto il rimborso dei fr. 25 000.¿ da egli
corrisposti a titolo di provvigione ad litem, ribadendo per il resto le
domande della petizione. La convenuta ha instato per lo stralcio della causa
dai ruoli; in subordine ha confermato la propria opposizione al divorzio, ha
mantenuto le proprie richieste sui relativi effetti e ha rivendicato la metà della
prestazione d'uscita acquisita dal coniuge durante il matrimonio presso il
relativo istituto pensionistico, notificando altri mezzi di prova. La causa è
attualmente in fase istruttoria.
H. Il
1° settembre 2000 __________ __________ __________ ha sollecitato ulteriori fr.
15 000.¿ a titolo di provvigione ad litem. All'udienza del
7 giugno
2001, indetta per la discussione, __________ __________ si è opposto alla
domanda. Con decreto cautelare del 3 settembre 2001 il Pretore ha respinto l'istanza
e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 100.¿ con le spese di fr. 30.¿
alla moglie, tenuta a rifondere al convenuto fr. 250.¿ per ripetibili. Contro
tale decreto è insorta il 10 settembre 2001 __________ __________ __________
con un appello volto a ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, la sua
terza richiesta di provvigione sia accolta. Nelle sue osservazioni del 1°
ottobre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Pendente
causa di divorzio o di separazione, il giudice decreta le necessarie misure
provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC). L'obbligo impartito a un coniuge di
corrispondere una provvigione di causa all'altro coniuge che non ha i mezzi per
sostenere le spese del processo è, appunto, una misura provvisionale (Leuenberger in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 40 ad art. 137). La procedura è pertanto quella sommaria degli art. 376
segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore
statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3
CPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che il caso specifico denota
risvolti internazionali (sentenza del 27 novembre 2000: sopra, lett. D in
fine), l'appellante essendo cittadina italiana con domicilio in Italia. La
competenza del giudice svizzero è data nondimeno a norma degli art. 59 lett. b
e 62 cpv. 1 LDIP, giacché l'attore è cittadino svizzero con domicilio a
__________ sin dal 1° gennaio 1991 (doc. B nell'inc.
..__________). Nessuna convenzione bilaterale o
multilaterale deroga alla competenza del giudice svizzero dell'attore domiciliato
in Svizzera da almeno un anno. Quanto al diritto applicabile, l'art. 62 cpv. 2
LDIP stabilisce che le misure provvisionali in caso di divorzio o di
separazione sono regolate dal diritto svizzero. E in concreto non si ravvisa
un'eccezione nel senso dell'art. 62 cpv. 3 LDIP: la Convenzione dell'Aia del 2
ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (evocata
all'art. 49 LDIP e richiamata dal Tribunale federale quanto al contributo di
mantenimento per l'interessata), in particolare, non regola il diritto che
disciplina l'obbligo di versare provvigioni ad litem. Per la controversia
attuale fa stato quindi il diritto svizzero.
-
Il
Pretore ha rammentato che all'istante sono già state riconosciute due
provvigioni ad litem, la prima di fr. 10 000.¿ il 7 gennaio
1999 e la seconda di fr. 15 000.¿ il 14 gennaio 2000. La somma accordata
finora corrisponde pertanto al massimo che l'art. 14 cpv. 1 TOA prevede per la
rimunerazione di un patrocinatore in cause di divorzio. L'art. 14 cpv. 2 TOA
contempla invero un onorario supplementare fino al 50% di quello calcolato applicando
l'art. 9 cpv. 1 TOA al valore dell'intera sostanza coniugale ¿se le prestazioni
dell'avvocato si estendono alla trattazione, giudiziale o extragiudiziale, dei
rapporti patrimoniali litigiosi¿. Ma, secondo il Pretore, allo stadio odierno
della procedura non è possibile fare previsioni sull'applicabilità di tale supplemento,
non intravedendosi elementi affidabili per valutare se sia intervenuto un
aumento della sostanza coniugale tra la data del matrimonio e quella
dell'istanza di conciliazione. Del resto ¿ ha soggiunto il primo giudice ¿ una
provvigione di causa è destinata unicamente a retribuire prestazioni legali
necessarie, tra le quali non può essere annoverata la presentazione del ricorso
di diritto pubblico al Tribunale federale, dichiarato inammissibile.
-
L'appellante sottolinea che nel caso precipuo la causa di divorzio è
particolarmente combattuta per l'atteggiamento del marito e fa valere che, dal
momento in cui è stata chiesta la seconda provvigione ad litem,
l'importo concesso di fr. 15 000.¿ è ormai stato esaurito. Né, a suo
parere, è più possibile per un legale compensare al giorno d'oggi l'introito
di cause particolarmente laboriose con quello di procedure più agevoli. Anzi, a
suo avviso, il limite di fr. 25 000.¿ previsto dall'art. 14 cpv. 1 TOA vale
solo per la causa principale e non comprende i procedimenti cautelari né quelli
esecutivi. In caso contrario ¿ egli asserisce ¿ un coniuge abbiente potrebbe
provocare una serie di procedure complementari per rendere inoffensivo il
coniuge bisognoso. Quanto al noto ricorso di diritto pubblico, l'appellante
rileva che esso è stato presentato al Tribunale federale solo dopo la terza
richiesta di provvigione ad litem ed è stato dichiarato inammissibile
solo perché fondato erroneamente sul diritto svizzero anziché su quello
italiano, inavvertenza in cui sono incorsi anche la controparte, il Pretore e
il Tribunale di appello. Per di più, essa conclude, ai fini di una provvigione ad
litem non possono essere considerati unicamente gli interventi che hanno
effetto favorevole per il patrocinato.
-
Il
coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la
propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal
tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto
di ottenere ¿ per principio ¿ un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre
che quest'ultimo sia in grado di fornirlo. Tale obbligo, che per gli uni
discende dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza) e per gli altri
dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento; v. Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999,
n. 38-38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC), può anche comportare versamenti
ripetuti (Bühler/Spühler in:
Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 285 ad art. 145 vCC con rinvio a Rep. 1973
pag. 316 consid. 4). Ad ogni modo chi postula una provvigione ad litem
deve rendere verosimile di non avere mezzi sufficienti per stare in causa (Leuenberger, op. cit., n. 53 ad art.
137; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo
1995, pag. 552, nota 5 a metà con rinvio di giurisprudenza). In concreto l'appellante
risulta proprietaria dell'appartamento in cui vive, a __________ ,
che ha un valore di Lit. 128 000 000 (stima del 1998), ma che
necessita di interventi per Lit. 43 650 000 (doc. E¹ nell'inc.
..). Tutto si ignora ad ogni modo sugli eventuali
oneri ipotecari che gravano la proprietà. Né il marito pretende che la moglie
abbia mezzi sufficienti per affrontare i costi del processo, come non contesta
di avere risorse congrue per erogare la provvigione. E siccome in materia di rapporti
patrimoniali fra coniugi il diritto federale non impone l'applicazione del
principio inquisitorio (Leuenberger,
op. cit., n. 57 ad art. 137), né la procedura ticinese dispone altrimenti (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419c), non incombe a questa Camera
approfondire il tema. L'unico problema consiste nel sindacare l'adeguatezza
dell'importo litigioso.
-
Entro
il minimo (fr. 1000.¿) e il massimo (fr. 25 000.¿) previsto dall'art. 14 cpv. 1
TOA per l'onorario dovuto a un patrocinatore in una causa di divorzio la
retribuzione va determinata caso per caso, secondo i criteri generali dell'art.
8 TOA, ovvero secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della
pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il
tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità. In caso di rimedi giuridici
l'onorario ¿ aggiuntivo ¿ del legale è compreso tra il 20 e il 70% di quello
calcolato come ¿agli articoli precedenti¿ (art. 17 TOA). L'avvocato ha diritto
inoltre alla rifusione di tutti gli esborsi e delle spese vive sopportate
nell'interesse del cliente (art. 3 TOA). L'appellante afferma che in concreto,
dal 13 settembre 1999 (seconda richiesta di provvigione ad litem) al 1°
settembre 2000 (terza richiesta) il suo patrocinatore ha dedicato alla causa 50
ore di lavoro ed essa ha sopportato costi per fr. 3744.50, ciò che ha esaurito,
appunto, la seconda provvigione di fr. 15 000.¿. Se non che, una
provvigione è destinata a coprire spese future, non a rimunerare prestazioni
già eseguite o a rimediare esborsi già affrontati (Bühler/Spühler, op. cit., n. 287 ad art. 145 vCC).
L'appellante non sostiene che nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale
principio. Decisiva non è, quindi, la mole del lavoro svolto dal patrocinatore,
bensì la prevedibile entità del lavoro che al patrocinatore rimane da compiere
per giungere alla sentenza di merito. In proposito il giudice decide secondo
esperienza, tenendo conto dei costi prevedibili al momento della domanda (Bühler/Spühler, op. cit., n. 282 ad
art. 145 vCC).
-
Il
Pretore ha rilevato che, comunque sia, le due provvigioni ottenute dall'istante
raggiungono già il massimo previsto per l'intera causa dall'art. 14 cpv. 1 TOA,
ciò che non lascia spazio a richieste ulteriori. L'assunto non manca di
pertinenza. Contrariamente all'opinione dell'interessata, l'onorario previsto
dall'art. 14 cpv. 1 TOA comprende in effetti ¿ per prassi invalsa del Consiglio
di moderazione ¿ non solo il patrocinio del cliente nell'azione principale e
riconvenzionale (CdM, sentenza del 9 febbraio 1999 in re S., consid. 2),
compresa la questione dei contributi alimentari (Rep. 1988 pag. 387 in alto) e
il riparto degli averi pensionistici (CdM, sentenza del 9 luglio 1999 in re B.,
consid. 6), ma anche quello in sede provvisionale (BOA n. 10 pag. 25 consid. 2,
n. 22 pag. 34 a destra). In concreto la rimunerazione dell'avvocato per i
procedimenti cautelari promossi con le istanze del 29 settembre 1998 e del 22
aprile 1999 (inc. ..__________), come pure con le richieste
di provvigione ad litem del 13 settembre 1999 e del
1°
settembre 2000, rientra dunque nel massimo di fr. 25 000.¿ stabilito all'art.
14 cpv. 1 TOA. La questione è di sapere, tutt'al più, se tale limite possa
essere superato.
- Il
testo letterale dell'art. 14 cpv. 1 TOA, chiaro e univoco, non dà adito a
dubbi: ¿Per le cause di stato l'onorario va da fr. 1000.¿ a fr. 25 000.¿¿. Un
supplemento è possibile solo, a norma dell'art. 14 cpv. 2 TOA, ove il
patrocinatore si occupi anche della liquidazione del regime matrimoniale e tale
liquidazione sia contenziosa (¿rapporti patrimoniali litigiosi¿). Né, da
quando l'attuale tariffa è entrata in vigore il 5 agosto 1986, il Consiglio di
moderazione ha mai riconosciuto onorari eccedenti il massimo dell'art. 14 cpv.
1 TOA. A due riprese ciò era accaduto sotto l'egida della vecchia tariffa, del
2 dicembre 1972 (FU n. 30 del 13 aprile 1973), la quale però limitava l'onorario
massimo per le cause di stato a
fr. 10
000.¿ (art. 12 cpv. 1 vTOA), salvo prevedere un aumento sistematico dal 25 al
50% (¿l'onorario normale sarà sempre aumentato¿) qualora la pratica
avesse ¿richiesto studio e conoscenze speciali, trattazione di complesse e
nuove questioni giuridiche, atti e corrispondenza in lingua che non sia
l'italiano, conteggi complicati, atti suppletori di procedura (esperimento di
conciliazione, replica, duplica, ecc.), studio e occupazione maggiore di quanto
prevedibile per una causa normale¿ (art. 18 lett. c vTOA). In quei due casi il
Consiglio di moderazione aveva riconosciuto al legale un aumento del 50% in
applicazione, appunto, dell'art. 18 lett. c vTOA (sentenze del 10 marzo 1995 in
re K.-H., consid. 1d, e del 23 agosto 1995 in re O., consid. 2d).
L'odierna
tariffa ha modificato la situazione, come si è visto, portando l'onorario
massimo del patrocinatore per le cause di stato da fr. 10 000.¿ a fr. 25 000.¿
(art. 14 cpv. 1 TOA). D'altro lato il noto supplemento per la liquidazione del
regime dei beni (art. 14 cpv. 2 TOA), di cui è stato soppresso il minimo del
25% (il massimo del 50% è rimasto invariato), è stato limitato ai casi in cui
sussista disaccordo fra coniugi (il vecchio art. 12 cpv. 2 TOA non conteneva
il termine ¿rapporti patrimoniali litigiosi¿). Inoltre il nuovo art. 12
lett. a TOA ha ridotto dal 50 al 40% l'aumento massimo previsto dall'abrogato
art. 18 lett. c TOA, circoscrivendo la maggiorazione a casi meramente eccezionali,
in sintonia con la giurisprudenza del Tribunale federale (Rep. 1983 pag. 104 consid.
4). Per di più, l'applicazione di tale norma è stata espressamente limitata
alle pratiche in cui l'onorario normale va ¿calcolato secondo l'art. 9¿, cioè
alle cause aventi un valore determinato o determinabile. L'onorario in una
causa di stato non calcolandosi secondo il valore (art. 14 cpv. 1 TOA),
l'aumento che il vecchio diritto prevedeva all'art. 18 lett. c TOA e che il
nuovo diritto ha codificato all'art. 12 lett. a TOA è divenuto ¿ per volontà
stessa del legislatore ¿ inapplicabile ai processi di divorzio. In sintesi,
nessuna base legale permette più di ritenere, oggi, che il massimo di fr. 25
000.¿ stabilito dall'art. 14 cpv. 1 TOA possa essere ecceduto.
-
Dall'art.
14 cpv. 1 TOA esula invero ¿ e va retribuito a parte ¿ l'onorario per il patrocinio
in procedure di ricorso (art. 17 cpv. 1 TOA), come pure in pratiche esecutive o
d'incasso (art. 18 segg. TOA). Nella fattispecie il legale dell'appellante ha
curato anche, come detto (sopra, lett. E), due procedure esecutive strettamente
correlate alla causa di divorzio (e come tali di rilievo ai fini di una
provvigione ad litem: Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 38 ad art. 159 CC). Il 25 gennaio 1999 egli ha intimato a
__________ __________ un precetto esecutivo civile per ottenere la consegna
della __________ -__________ assegnata in uso alla cliente con decreto
cautelare del 7 gennaio 1999. Di fronte all'opposizione dell'escusso, egli ha
partecipato il 1° marzo 1999 alla discussione, producendo un memoriale di
risposta. L'opposizione è poi stata rigettata dal Pretore, che ha condannato
l'escusso a rifondere alla moglie fr. 800.¿ per ripetibili (sentenza del 2
marzo 1999, nell'inc. ..). Analogamente, per un'istanza
di decreto esecutivo del 9 marzo 1999 volta a ottenere la consegna delle targhe
e del permesso di circolazione della vettura, l'interessata si è vista
riconoscere dal Pretore fr. 300.¿ per ripetibili, senza che abbia dovuto
partecipare a udienze (decreto del 10 marzo 1999, nell'inc.
..). Il costo delle due procedure esecutive
appare quindi coperto dalle indennità ricevute, che l'appellante non
definisce inadeguate (né ha impugnato come tali). Ai fini della provvigione ad
litem l'onorario aggiuntivo che il legale può esporre per il patrocinio
nelle due procedure non giova perciò all'interessata.
-
L'appellante
ha introdotto altresì, il 13 settembre 2000, un ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale contro l'ammontare del contributo provvisionale fissato da
questa Camera (sopra, lett. D). Di per sé, come si è appena accennato, le
procedure di impugnazione vanno retribuite in aggiunta a quanto prevede l'art.
14 cpv. 1 TOA (art. 17 TOA). Una provvigione ad litem è destinata però a
finanziare mezzi di offesa o di difesa che non siano sprovvisti di buon esito
fin dall'inizio (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art. 145 vCC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit. n. 15
ad art. 163 CC). Nella fattispecie il ricorso in questione è stato dichiarato
inammissibile dal Tribunale federale con la procedura semplificata dell'art. 36a
OG. Non aveva dunque la benché minima probabilità di successo, checché pretenda
l'interessata. La quale non può prevalersi nemmeno della circostanza che
l'applicabilità del diritto italiano fosse sfuggita al Pretore e al Tribunale
di appello. Chi si rivolge al Tribunale federale e invoca migliori cognizioni
giuridiche per rapporto a quelle delle autorità cantonali deve assumere la responsabilità
delle proprie scelte. Ai fini della provvigione ad litem l'onorario che
il legale può esporre alla cliente per la stesura di un simile ricorso non
entra perciò in linea di conto.
-
Va
invece tenuto calcolo, come prestazione da rimunerare a parte nel quadro dell'intera
causa giusta l'art. 17 cpv. 1 TOA, dell'onorario per l'appello introdotto il 13
gennaio 1999 a questa Camera. Benché l'interessata sia uscita soccombente nella
proporzione di nove decimi (e abbia dovuto corrispondere al marito fr. 1200.¿
per ripetibili ridotte), il ricorso non era destituito di ogni possibilità di
buon esito, tant'è che almeno in minima parte è stato accolto. La sua stesura
va pertanto retribuita con un onorario dal 20 al 70% di quello che andrebbe
riconosciuto al legale per il singolo procedimento cautelare (di per sé
incluso nel massimo di fr. 25 000.¿), dipendente in concreto dall'istanza
provvisionale del 29 settembre 1998 (CdM, sentenza del 20 dicembre 1994 in re
A., consid. 5b). Ricordato che quella procedura aveva reso necessario un
dibattimento orale in appello, si può ragionevolmente stimare la spettanza del
legale in fr. 2500.¿. Altri fr. 500.¿ appaiono necessari per coprire i costi
dell'appello odierno. Ne deriva che ai fini della provvigione ad litem
ci si può dipartire da un onorario massimo per l'intera causa, a un sommario
esame (e allo stato attuale delle cose) di fr. 28 000.¿. L'appellante avendo
già riscosso complessivi fr. 25 000.¿, il prevedibile costo del patrocinio
dall'introduzione della terza domanda di provvigione ad litem fino al
termine del processo risulta dunque di fr. 3000.¿.
-
Ciò
posto, la questione è ancora di sapere se la causa in rassegna giustifichi l'onorario
massimo previsto dall'art. 14 cpv. 1 TOA. Ritenuto che finora il patrocinatore
dell'appellante ha redatto cinque istanze cautelari (29 settembre e 19 novembre
1988, 19 febbraio e il 22 aprile 1999, 1° settembre 2000), due memoriali
conclusivi (21 dicembre 1998 e 12 luglio 1999), un allegato di risposta e di
riconvenzione (13 settembre 1999), quattro questionari di interrogatorio
formale (21 giugno 1999), 24 istanze di edizione (30 novembre 1998, 25 maggio
1999 e 10 aprile 2000), un allegato di nuove conclusioni (25 febbraio 2000), e
ha partecipato a 10 udienze, di cui cinque cautelari (1° dicembre 1998, 1°
marzo, 25 maggio e 14 dicembre 1999, 7 giugno 2001), una destinata all'udienza
preliminare (12 aprile 2000) e quattro udienze di escussione testimoniale (24
giugno 1999, 7 e 12 giugno 2000, 7 giugno 2001), il quesito merita risposta
affermativa. A maggior ragione ove si consideri che manca ancora l'audizione di
una quindicina di testimoni, l'interrogatorio formale delle parti, una perizia
sull'entità degli acquisti, due perizie medico-psichiche sulle parti, due inventari
e il dibattimento finale.
-
Al
prevedibile onorario di fr. 28 000.¿ devono ancora aggiungersi le spese preventivabili
(art. 3 TOA), trascurate dal primo giudice. L'appellante non avanza alcuna
cifra concreta, limitandosi a evocare i costi da lei sopportati fino alla
richiesta di provvigione in esame, del 1° settembre 2000. Quanto alla tassa di
giustizia ch'essa ha dovuto pagare al Tribunale federale (fr. 2000.¿) per il
ricorso di diritto pubblico, tale infruttuoso rimedio non giustifica ¿ come detto
(consid. 10) ¿ provvigione di sorta. Ne segue che, per quanto riguarda le
prevedibili spese dal 1° settembre 2000 fino al termine del processo (le uniche
di rilievo, una provvigione ad litem non essendo destinata a coprire
esborsi già affrontati), a un prudente criterio come quello che deve informare
la valutazione del tribunale (sopra, consid. 6 in fine) non possono essere
riconosciute spese per più di fr. 3000.¿. Tanto meno ove si consideri che il
giudice deve tenere calcolo unicamente dei disborsi indispensabili (Bühler/Spühler, op. cit., n. 282 ad
art. 145 vCC). Nel caso in cui la situazione si rivelasse apprezzabilmente
diversa, incomberà all'interessata rivolgersi di nuovo al Pretore con una
domanda debitamente motivata.
-
L'appellante
assevera che ¿l'abbandono del calcolo dell'onorario secondo il solo valore
della lite, in favore prevalentemente del dispendio di tempo, non consente più
la compensazione tra cause particolarmente laboriose con cause poco laboriose¿
(appello, pag. 4 verso l'alto). Soggiunge dipoi che, stesse l'opinione del
Pretore, il coniuge abbiente potrebbe esaurire i mezzi di difesa di quello più
debole, suscitando una sequela di procedimenti complementari in modo da
lasciare la controparte senza mezzi per difendersi. Tali generiche affermazioni
non bastano per giustificare una deroga al testo chiaro della tariffa, che il
patrocinatore dell'appellante conosceva fin dall'assunzione del mandato. È appena
il caso di ricordare dipoi che la pretesa litigiosità del marito trova adeguata
sanzione nell'art. 148 cpv. 1 CPC, secondo cui il soccombente deve rifondere
alla parte vittoriosa tasse, spese giudiziarie e ripetibili. Anzi, il
soccombente può essere condannato anche al pagamento delle spese e delle
ripetibili cagionate invano (art. 148 cpv. 3 CPC), come pure alla
corresponsione di ogni spesa o danno cagionato con manifesta ingiustizia (art.
152 cpv. 1 CPC). Nell'ipotesi di un comportamento rissoso del coniuge
abbiente, quello privo di mezzi ha quindi modo di ottenere ¿ se è davvero
oggetto di abusi processuali ¿ adeguata soddisfazione.
-
L'appellante
ribadisce di avere, in pratica, esaurito i mezzi per finanziare la propria
difesa. Una gestione poco oculata delle risorse non giustifica tuttavia
provvigioni ad litem. Del resto l'onorario massimo stabilito dall'art.
14 cpv. 1 TOA ha anche lo scopo di evitare, nell'interesse pubblico, che una
parte ¿ a maggior ragione se priva di mezzi ¿ sia vittima di una combattività
sterile, ancorché dovuta alla riottosità avversaria. Si aggiunga che, pur
ripetendo di limitarsi a quanto necessario per parare alla litigiosità del
marito, l'appellante non ha nemmeno prodotto una distinta da cui sia possibile
dedurre con chiarezza il tempo complessivamente dedicato dal suo patrocinatore
alla conduzione del processo, né è di alcun ausilio sotto questo profilo la nota
d'onorario acclusa all'istanza di provvigione ad litem. Non si può dire
quindi che essa abbia reso verosimile l'ipotesi, stando alla quale l'onorario
massimo di fr. 25 000.¿ previsto dall'art. 14
cpv. 1
TOA sarebbe insufficiente alla difesa dei suoi interessi.
-
Rimane
da esaminare se in concreto vada cumulato all'onorario dell'art. 14 cpv. 1 TOA
il supplemento previsto dall'art. 14 cpv. 2 TOA per la liquidazione di
¿rapporti patrimoniali litigiosi¿. Il Pretore ha ritenuto che allo stadio
attuale della procedura non sia possibile individuare un aumento della
sostanza coniugale tra la data del matrimonio e quella in cui è stata
presentata l'istanza di conciliazione. Il supplemento dell'art. 14 cpv. 2 TOA
va calcolato però sull'¿intera sostanza coniugale¿, che comprende anche i beni
propri di un coniuge e non solo l'aumento. Ora, agli atti figura unicamente il
valore della nota __________ -__________ e dei doni di nozze, indicati dal
marito in fr. 22 619.¿ e in fr. 10 000.¿ (petizione, pag. 19 seg.).
Nulla si evince invece sugli altri elementi della sostanza coniugale, tranne
per quanto attiene al valore stimato dell'appartamento in cui abita la moglie a
__________ . Nelle circostanze descritte non rimane che fondarsi
sull'unico dato riscontrabile, ovvero fr. 32 619.¿. Ora, per un valore
simile l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede un onorario variante da un minimo dell'8 a
un massimo del 15%, da stabilire in base ai criteri generali dell'art. 8 TOA
(sopra, consid. 6). Nella fattispecie l'attribuzione di tali beni è oggetto di
seria contesa, tanto in sede provvisionale (inc.
..) quanto nel merito (risposta, pag. 16 seg.).
Si giustifica pertanto di far capo all'aliquota del 12%. Quanto alla
percentuale prevista dall'art. 14 cpv. 2 TOA (¿fino al 50%¿), essa dipende
dallo stato di avanzamento della lite. Visto lo stadio in cui si trova il
processo (approssimativamente a metà), essa va fissata nel 25%. Donde una
maggiorazione di fr. 980.¿.
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In
ultima analisi, il presumibile costo della causa di divorzio per l'appellante
appare di fr. 31 980.¿ (fr. 25 000.¿ giusta l'art. 14 cpv. 1 TOA, fr.
980.¿ giusta l'art. 14 cpv. 2 TOA, fr. 3000.¿ giusta l'art. 17 cpv. 1 TOA, e
fr. 3000.¿ di spese), cui andrà aggiunta l'IVA sul totale (fr. 2430.¿), per
complessivi fr. 34 410.¿. Dedotte le due provvigioni ad litem di fr.
25 000.¿ già riscosse e le ripetibili di complessivi fr. 500.¿ addebitate
al marito in giudizi precedenti (fr. 300.¿ con decreto del 23 novembre 1998 e
fr. 200.¿ con la sentenza del 3 febbraio 1999), l'appello si dimostra fondato
per la differenza di fr. 8910.¿. È appena il caso di rammentare, a ogni buon
conto, che il marito potrà chiedere al giudice del divorzio che la somma gli
sia rimborsata con la liquidazione del regime matrimoniale, rispettivamente sia
compensata con crediti dell'altro coniuge (Rep. 1997 pag. 117 a metà con
rinvio; SJ 120/1998 pag. 155 in fondo).
-
Gli
oneri del giudizio odierno, adeguati alla posta degli interessi in gioco,
seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La
ricorrente, che chiedeva una provvigione al litem di fr. 15 000.¿,
ottiene causa vinta per fr. 8910.¿. Esce vittoriosa perciò nella misura di tre
quinti e riceverà una corrispondente indennità ridotta per ripetibili. L'esito
del presente giudizio impone di modificare secondo le medesime proporzioni
anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili (in sé non contestate) di
primo grado.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
L'istanza del 1° settembre 2000 è parzialmente
accolta, nel senso che __________ __________ è tenuto a versare a __________
__________ una provvigione ad litem di fr. 8910.¿ entro 30 giorni dal
passaggio in giudicato della presente sentenza.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.¿ e le spese di fr. 30.¿ sono poste per due
quinti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà
all'istante fr. 150.¿ per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.¿
b) spese fr.
50.¿
fr.
300.¿
sono
posti per due quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di
__________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 500.¿ per ripetibili
ridotte.
III. Intimazione
a:
¿ avv.
dott. __________ __________, __________;
¿ avv.
prof. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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