AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.123
Data decisione, Autorità:
08.01.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00123
Lugano
19 novembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 23 maggio 2001 da
__________ __________, nata
__________, __________ __________ __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________ __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 5 ottobre 2001 presentata da __________ __________ contro la
sentenza emessa il
10
settembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da
__________ __________ il 22 ottobre 2001;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1953) e __________ __________ (1948) si sono sposati il
__________ 1979 e, dopo il divorzio pronunciato il 12 novembre 1985, si sposati
una seconda volta a __________ __________ __________ il 13 settembre 1990. I
coniugi sono i genitori di __________ (1969), __________ (1970) e __________
(1974). Il marito è impiegato delle __________ __________ __________. La
moglie, già venditrice a metà tempo per la __________ di __________, dal giugno
1999 non esercita più alcuna attività lucrativa.
B. Il
23 maggio 2001 __________ __________ ha inoltrato al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo
l'assegnazione dell'abitazione familiare (la proprietà per piani n. __________,
pari a 250/1000 della particella n. __________RFD di
__________ __________ __________), intestata ai coniugi in ragione di metà
ciascuno, oltre un contributo alimentare di fr. 2'500.– mensili, l'addebito al
marito degli oneri ipotecari gravanti l'alloggio e la pronuncia della
separazione dei beni. All'udienza dell'11 giugno 2001, indetta per la
discussione, __________ __________ si è opposto all'istanza. Non essendovi
prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione
finale, mantenendo invariate le loro domande.
C. Statuendo
il 10 settembre 2001, il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale alla
moglie, ha obbligato il marito a versare dal 1° giugno 2001 un contributo
alimentare per lei di fr. 1'220.– mensili, come pure ad assumere gli oneri
ipotecari gravanti la proprietà per piani, e ha pronunciato la separazione dei
beni. Le spese sono state poste a carico dello Stato e non sono state assegnate
ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto appello il 5
ottobre 2001 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria –
che il contributo mensile in suo favore sia aumentato a fr. 1'695.– mensili e
che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni
del 22 ottobre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello,
postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1). Il criterio per la definizione di tali
contributi è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui
principi dell'art. 163 CC. Il relativo ammontare si calcola perciò in base al
riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare
il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123
III 1,
121 III 302; Schwander in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad
art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 289 n. 685 segg.).
-
Il
Pretore ha accertato che il marito guadagna fr. 5'905.25 netti mensili,
compresa la quota di tredicesima, e che la moglie può conseguire un reddito
ipotetico di fr. 1'000.– mensili. Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno
minimo del marito in fr. 4'359.70 mensili e quello della moglie in fr. 1'900.–.
Ottenuta un'eccedenza di fr. 645.55 mensili, egli ha fissato il contributo di
mantenimento per la moglie in fr. 1'220.– mensili. L'appellante contesta il
reddito potenziale imputatole, ricordando di avere 52 anni, di non avere
qualifiche professionali e di avere cessato l'attività lucrativa a tempo
parziale dal giugno 1999 per questioni di salute, senza che il marito le
chiedesse di ritrovare un'occupazione.
-
Quanto
al reddito dell'istante, il Pretore ha accertato che fino al 30 giugno 1999
essa ha guadagnato in media fr. 1'160.– mensili e che nulla induce a ricondurre
la cessazione dell'attività a ragioni oggettive. Pur tenendo conto dell'età,
egli ha ritenuto che dall'interessata si può pretendere la ripresa di
un'attività lucrativa a tempo parziale, con la quale essa potrebbe conseguire
senza grandi difficoltà un introito di almeno fr. 1'000.– mensili.
-
In concreto la moglie ha lavorato a metà tempo fino al 30 giugno
1999 per la __________ di __________, con un guadagno medio mensile di fr.
1'160.– (doc. 4). Dagli atti non risulta perché essa abbia smesso tale
attività. Invocati per la prima volta in questa sede, i problemi di salute non
possono essere considerati (art. 321
cpv. 1
lett. b CPC). Né l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio ha
modificato la procedura applicabile alle misure di protezione dell'unione
coniugale. L'art. 423b cpv. 2 CPC, che prevede l'ammissibilità in
appello di fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni “alle
condizioni previste dall'art. 138 CC” si applica solo alle cause di divorzio,
di separazione, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di
divorzio o di separazione (art. 423a cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza dell'8
febbraio 2001 in re M. c. M.). Nemmeno risulta se l'appellante si sia annunciata
all'assicurazione per la disoccupazione e abbia riscosso prestazioni, o i
motivi per i quali essa non vi abbia fatto capo.
-
La
situazione dell'istante è pertanto diversa da quella di una persona la cui
inattività non è dovuta a libera scelta e non riesce a trovare un lavoro a
causa dell'età avanzata (cfr. DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC; I CCA sentenza del 18 ottobre 2001 nella causa
D.). La giurisprudenza invocata dall'appellante, d'altra parte, si riferisce al
coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva
lavorato – per dedicarsi all'economia domestica (DTF 115 II 11 consid. 5a con
rinvii), ciò che non è il caso in concreto, l'interessata avendo lavorato a
tempo parziale e, almeno da una decina di anni, non dovendo più prestare cure
ed educazione ai figli. Si aggiunga che in materia di pretese patrimoniali fra
coniugi e in assenza di figli minorenni – come nella fattispecie – vige il
principio dispositivo, sicché incombe alle parti rendere verosimili i fatti su
cui fondano le loro pretese (Rep. 1995 pag. 227, 1987 pag. 195). Tale principio
non è stato toccato dal nuovo diritto del divorzio (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 22 ad art. 137 CC). Nel
caso specifico nulla impedisce pertanto di imputare alla moglie un reddito ipotetico,
almeno a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure
cautelari. Su questo punto l'apprezzamento del Pretore resiste dunque alla critica.
-
L'appellante contesta anche il fabbisogno minimo del marito,
chiedendo che esso venga ridotto a fr. 4'209.70 mensili poiché il Pretore ha
inserito una spesa di fr. 150.– per acqua, elettricità, telefono ecc. già
compresa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Al riguardo la
doglianza è fondata. Per giurisprudenza invalsa, i costi predetti vanno
effettivamente ritenuti inclusi nel minimo del diritto esecutivo (DTF 126 III
357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141). Il fabbisogno mensile del marito
ammonta pertanto a fr. 4'209.70 mensili. Se non che, il Pretore ha inserito una
posta analoga nel fabbisogno della moglie. Il convenuto non ha contestato tale
spesa, ma ciò poco importa poiché la metodica per il calcolo dei contributi
alimentari, in particolare per la determinazione dei fabbisogni, è di diritto
federale e va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7). Ne segue che anche
dal fabbisogno minimo dell'interessata va stralciato l'importo di fr. 300.–
mensili, onde un fabbisogno minimo di fr. 1'600.–.
-
Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è
visto, come segue:
reddito del marito fr.
5905.–
reddito
della moglie fr. 1000.–
fr.
6905.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 4209.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1600.–
fr.
5809.– mensili
eccedenza fr.
1096.– mensili
metà
eccedenza fr. 548.– mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
4209.– + 548.– fr. 4757.– mensili.
e
deve versare alla moglie:
fr.
5905.– ./. fr. 4757.– fr. 1148.–
arrotondati.
L'appello deve dunque essere respinto, il contributo di mantenimento
derivante dal calcolo aritmetico risultando finanche inferiore a quello
stabilito dal primo giudice.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La richiesta
di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta, poiché
– quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso in rassegna
difettava sin dall'inizio al gravame il requisito cumulativo della parvenza di
buon esito (art. 157 CPC). Della situazione dell'appellante si tiene conto, in
ogni modo, riducendo la tassa di giustizia. Per quel che concerne l'analoga
domanda presentata dall'appellato, l'attribuzione di ripetibili renderebbe di
per sé la richiesta senza oggetto. Tuttavia, la relativa indennità appare di
difficile – se non impossibile – incasso, di modo che si giustifica di
concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF
122 I 322). L'indennità dei patrocinatori sarà commisurata, in ogni modo,
all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
-
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________ __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster