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Numero d'incarto:
11.2001.126
Data decisione, Autorità:
06.02.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00126
Lugano
6 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 31 gennaio 2000 da
__________ __________ (1998), __________
(rappresentato dalla madre __________ __________,
__________,
e patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 19 ottobre 2001 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa l'8 ottobre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 23 novembre 2001;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1972), cittadina bulgara, ha dato alla luce il ____________________
1998 a __________ il figlio __________. In esito a un'azione da lei promossa,
con sentenza del 20 aprile 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
ha dichiarato padre del bambino __________ __________ (1955), obbligandolo a
versare fr. 16 000.– (in aggiunta a fr. 4000.– già pagati) in rifusione delle
spese di parto, di mantenimento e di corredo. __________ __________ risiede a
__________ con il figlio, dove non risulta esercitare attività lucrativa. Nel
Cantone Ticino essa ha lavorato come ballerina in alcuni locali notturni in
virtù di un permesso di dimora temporaneo. __________ , coniugato con
__________ (1956) e padre di __________ (1976) e __________ - (1984),
è di formazione __________ e lavora come indipendente per ditte del settore
__________.
B. Il
31 gennaio 2000 __________ __________, rappresentato dalla madre, ha convenuto
__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
per ottenere con effetto immediato un contributo di mantenimento indicizzato di
fr. 700.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 980.– fino al 12° anno, di fr.
1040.– fino al 16° anno e di fr. 1300.– fino al 18° anno oppure fino al termine
della propria formazione. All'udienza del 17 febbraio 2000 egli ha richiesto
altresì il versamento di fr. 3000.– a titolo di provvigione ad litem o,
in subordine, l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________
__________ si è opposto alle domande, rilevando che per il mantenimento del
figlio in __________ la madre necessita al massimo di fr. 150.– mensili.
Esperita l'istruttoria, alla discussione finale dell'11 gennaio 2001 le parti
hanno riaffermato i loro punti di vista.
C. Statuendo
l'8 ottobre 2001, il Pretore ha fissato il contributo di mantenimento a favore
del figlio con decorrenza dal 1° febbraio 1999 in fr. 400.– mensili fino al 6°
anno di età, in fr. 500.– fino al 12° anno e in fr. 550.– fino al 18° anno,
ancorando gli importi all'indice dei prezzi al consumo nella medesima proporzione
in cui sarebbe stato adattato al rincaro il reddito del convenuto. Inoltre egli
ha respinto l'istanza di provvigione ad litem e ha ammesso l'istante al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 300.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza citata __________ __________ è insorto con un appello del 19
ottobre 2001 nel quale chiede che il dispositivo n. 1 (contributo di
mantenimento) sia annullato e gli atti rinviati al Pretore “affinché venga
esperito un complemento istruttorio atto a ricalcolare l'ammontare della
rendita”. Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2001 __________ __________
propone di respingere l'appello, sollecitando la concessione dell'assistenza
giudiziaria anche in sede di ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L'azione
di mantenimento del figlio nei confronti del padre o della madre è trattata con
la procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il
giudice si pronuncia con sentenza appellabile nel termine di 10 giorni (art.
428 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Contrariamente a
quanto sembra sostenere il ricorrente, il giudizio impugnato non è pertanto un
decreto. L'appello, introdotto il 19 ottobre 2001, è nondimeno tempestivo, la
sentenza essendo stata intimata l'8 ottobre e notificata il giorno successivo
(appello, pag. 2).
-
Trattandosi
di una fattispecie che denota risvolti di carattere internazionale, ci si può chiedere
se l'obbligo alimentare del convenuto non soggiaccia – come tutto lascia
presumere – al diritto bulgaro (art. 83 cpv. 1 LDIP, che rinvia alla
Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari). La questione meriterebbe approfondimento ove l'appello
potesse essere esaminato nel merito. Fosse inammissibile, il problema del
diritto applicabile può rimanere aperto. Giova vagliare quindi, previamente, la
proponibilità del ricorso.
-
L'appellante
chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al primo
giudice per ulteriore istruttoria. Una simile domanda appare già di per sé irricevibile,
l'appello essendo un rimedio riformatorio, non cassatorio (art. 309 cpv. 4 e
326 CPC; Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307 CPC;
I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa G., consid. 2). Si ammettesse
pure che l'appellante chieda a questa Camera di assumere in forza del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione le prove omesse o
trascurate in prima sede, dalla motivazione del ricorso non si deduce
minimamente, quali altre prove avrebbe dovuto esperire il Pretore, né quali
indagini “più approfondite” avrebbe dovuto compiere. Ciò premesso, la richiesta
principale contenuta nell'appello si rivela già di primo acchito irricevibile
per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 5 CPC con riferimento al cpv. 2 lett.
f).
-
In
subordine l'appellante chiede che “questa Camera abbia a riformare il decreto
impugnato” (pag. 4 in fondo). Tale formulazione, del tutto generica, è ancora
una volta inammissibile. L'atto di appello deve contenere, sotto pena di
nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), la dichiarazione di appellare con l'indicazione
precisa dei punti della sentenza che si intendono impugnare e l'enunciazione
delle domande (art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC). Per di più, in caso di
contestazioni patrimoniali il ricorrente non può limitarsi a domande
indeterminate, ma deve cifrare le pretese (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 309 CPC). Invano si cercherebbe
nell'appello un accenno all'ammontare della riduzione pretesa dal convenuto.
-
È
vero che, come si è anticipato dianzi, nel diritto di filiazione vige il
principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice non è vincolato alle
richieste né alle allegazioni delle parti. Ma tale principio è destinato
anzitutto a salvaguardare gli interessi del minorenne, non del genitore (DTF
120 II 231 consid. 1c con rinvii, 118 II 93, Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e 125
consid. 8). Trattandosi di fissare contributi di mantenimento, mera questione
pecuniaria, l'intervento del giudice a tutela del genitore è limitato al caso
in cui il contributo per il figlio sia manifestamente eccessivo o sproporzionato,
allo scopo di evitare che il genitore si veda imporre prestazioni esagerate per
rapporto alla sua capacità contributiva (Rep. 1994 pag. 238 consid. 2b, 1995
pag. 145 consid. 4; I CCA, sentenza del 27 agosto 1998 nella causa V., consid.
6). Nella fattispecie il contributo fissato dal Pretore non appare manifestamente
eccessivo né sproporzionato, tanto meno per rapporto alle capacità lucrative di
un uomo di 47 anni provvisto di ottima formazione professionale e con una
capacità di reddito attorno ai fr. 72 000.– annui (doc. I). Certo, questi
adduce problemi di salute, ma a prescindere dal fatto che nulla risulta a tale
riguardo dagli atti, l'appellante neppure si confronta con l'argomentazione
del Pretore, stando al quale un impedimento temporaneo non incide sulla sua
capacità di reddito.
-
Si
aggiunga che in prima sede il convenuto non ha allegato alcunché, né si è
curato di quantificare il suo fabbisogno. Sotto questo profilo egli non può
quindi muovere critiche al primo giudice. Non si dimentichi per altro che il
principio inquisitorio è inteso alla tutela del pubblico interesse, ovvero a
proteggere il figlio da una condotta processuale manchevole da parte del rappresentante
(Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 104 n. 14.10 con riferimenti), rispettivamente
a evitare che un genitore assuma oneri esorbitanti. Non è destinato invece a
sollevare un genitore dalle proprie responsabilità processuali. La giurisprudenza
ha già rammentato, in effetti, che tale principio non esonera la parte in causa
dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al
giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag.
311 con riferimenti; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Ne discende che, del
tutto inconsistente, l'appello non può essere vagliato nel merito. Minor rigore
non sarebbe per altro giustificato, ove appena si consideri che il memoriale è
stato introdotto da un avvocato patentato.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto all'assistenza
giudiziaria postulata dall'appellato, l'attribuzione di congrue ripetibili
rende la richiesta senza oggetto, la relativa indennità non apparendo né di
impossibile né di difficile incasso (DTF 122 I 322).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata
senza oggetto.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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