AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.127
Data decisione, Autorità:
24.09.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00127
Lugano
24 settembre 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(servitù prediale: azione di accertamento) della Pretura della giurisdizione
di Locarno Città promossa con petizione del
24 luglio 2000 da
__________ e __________ __________, __________
contro
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 21 ottobre 2001 presentato da __________ e __________ __________
contro la sentenza emessa il 3 ottobre 2001 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
e __________ __________ hanno acquistato il 22 aprile 1980 da __________
__________ la particella n. __________RFD di __________ (700 m²), scorporata
dell'originaria particella n. __________, per fr. 105 000.–. Contestualmente
__________ __________ ha costituito su quanto rimaneva della sua particella n.
__________ (627 m²), situata a valle, lungo la via __________, la seguente
servitù in favore del fondo venduto:
Diritto per
la costruzione e la posa di un ascensore sulla particella n. __________,
parallelamente alla scala esistente, e fino al confine con la particella n.
__________.
L'iscrizione
nel registro fondiario è avvenuta il 12 giugno 1980. Sulla particella n.
__________i coniugi __________ hanno costruito una casa d'abitazione. Anni dopo,
il 14 luglio 1989, essi hanno ottenuto la licenza edilizia per la formazione di
un “montacarico merci” secondo piani sottoscritti anche da __________
__________, divenuta nel frattempo proprietaria del fondo serviente. L'impianto
consisteva sostanzialmente in un carrello su binari che, dipartendosi dalla via
__________, sarebbe risalito lungo il margine ovest del fondo gravato fino a
raggiungere la sovrastante particella n. __________.
B. Il
12 aprile 1993 __________ e __________ __________ hanno stabilito con
__________ __________ di modificare la servitù come segue:
Diritto per la costruzione e la posa di un
ascensore sulla particella n. __________, da esercitare sulla parte segnata in
rosso nel piano allegato.
La
“parte segnata in rosso nel piano allegato” è un tracciato rettilineo che corre
lungo il confine ovest della particella n. __________ (contrariamente alla
scala menzionata nella pattuizione originaria, che si trova sul margine est del
fondo), in sintonia con il progetto approvato dall'autorità amministrativa. La
modifica è stata iscritta nel registro fondiario il 16 giugno 1993. A tutt'oggi
l'impianto a fune è stato eseguito solo in parte: arretrato il lato ovest di un
muro in sasso che sorreggeva il terrazzo della casa posta sul fondo n.
__________ (avrebbe interferito con il percorso), sono stati posati taluni
basamenti in calcestruzzo per fissare le rotaie ed è stato installato sulla
limitrofa particella n. __________ (proprietà di terzi), lungo il confine con
il fondo serviente, un montacarichi di cantiere che corre parallelo all'impianto
in costruzione.
C. Il
16 giugno 1999 __________ e __________ __________ hanno acquistato la
particella n. __________e il 24 gennaio 2000 hanno presentato al Comune di
__________ una domanda di costruzione per prolungare il tetto del loro
stabile, creare una pensilina e formare posteggi lungo la via __________.
__________ e __________ __________ hanno inoltrato opposizione, facendo valere
che la pensilina e i posteggi non erano compatibili con la nota servitù, poiché
avrebbero impedito di edificare, a lato del terminale inferiore del
montacarichi, una piattaforma con gradini (prevista nei piani sottoscritti da
__________ __________) destinata al carico e allo scarico del carrello. Fallito
un esperimento di conciliazione promosso dall'autorità comunale, nel cui ambito
l'arch. __________ __________ di __________ ha allestito un progetto
alternativo – accettato dai coniugi __________, ma non da __________ e
__________ __________– per sistemare la stazione del montacarichi senza
piattaforma di carico, abbassando la quota dei binari, il Municipio ha rilasciato
il 13 luglio 2000 la licenza edilizia con l'argomento che l'estensione della
servitù invocata dagli opponenti avrebbe dovuto essere valutata dal giudice
civile.
D. __________
e __________ __________ hanno convenuto il 24 luglio 2000 __________ e
__________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città
perché fosse accertato che la superficie “oggettivamente indispensabile per
l'esistenza e l'esercizio” della servitù è quella risultante dai piani approvati
dal Comune di __________ il 14 luglio 1989 o, in subordine, quella indicata nel
progetto dell'architetto __________, “riservata l'approvazione delle autorità
amministrative competenti”. In via cautelare essi hanno chiesto che fosse
ordinato a __________ e __________ __________ di non alterare la porzione del
fondo toccata dalla servitù, ciò che il Segretario assessore ha decretato senza
contraddittorio il 26 luglio 2000 in luogo e vece del Pretore. Con risposta del
5 settembre 2000 __________ e __________ __________ hanno postulato poi il
rigetto della petizione e nei successivi atti processuali le parti hanno
mantenuto invariate le loro posizioni fino al memoriale conclusivo, previa
rinuncia al dibattimento finale. Statuendo con sentenza del 3 ottobre 2001, il
Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese
di fr. 293.60 sono state poste a carico degli attori in solido, tenuti a
rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2300.– complessivi
per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ e __________ __________ sono insorti con
un appello del 21 ottobre 2001 per ottenere che la petizione sia accolta e che
la sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. Nelle loro osservazioni del
15 novembre 2001 __________ e __________ __________ propongono di respingere
l'appello e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Nelle
cause relative a servitù o rapporti di vicinato il valore litigioso è quello
che i diritti contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla
svalutazione che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv.
3 CPC; analogamente, sul piano federale: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I,
n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). Nella fattispecie il Pretore ha stimato il valore
determinante in fr. 30 000.–, pari al maggior costo “che il non riconoscimento
della possibilità per gli attori di costruire la piattaforma di carico/accesso
all'ascensore sul fondo dei convenuti potrebbe causare” (sentenza, consid. 8).
Si tratta, in altri termini, della spesa supplementare necessaria per eseguire
una stazione inferiore del montacarichi in capo alla linea, senza sporgenze
laterali rispetto all'asse rotabile. Gli attori definiscono – di scorcio – tale
valore arbitrario poiché privo di ogni riscontro peritale (appello, pag. 3 in
fondo). Essi non indicano però quale sarebbe, a mente loro, il valore effettivo
e invano si cercherebbe una cifra qualsiasi nei loro atti di prima sede.
Nemmeno i convenuti, per i quali la stima del Pretore “suona senza dubbio a
favore degli attori” (osservazioni all'appello, pag. 5 in alto), azzardano
alcunché. In mancanza di indizi concreti non sussiste ragione, dunque, per
scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice, tanto meno ove si consideri
che le parti non contestano né l'entità della tassa di giustizia né l'indennità
per ripetibili, le quali dipendono proprio dal valore litigioso. Tempestivo,
sotto il profilo dell'art. 15 CPC l'appello è in ogni modo ricevibile.
-
Verificati
i presupposti cui soggiace per diritto federale un'azione d'accertamento, il
Pretore ha rilevato nel merito che – come gli attori riconoscevano – nel caso
specifico l'area gravata dalla servitù iscritta nel libro mastro del registro
fondiario non è chiaramente definita. Gli attori medesimi non escludevano, per
di più, che “un ascensore come quello in discussione può esistere anche senza
uno spazio minimo sufficiente per permettere di accedere alla cabina”, sicché
in concreto l'ampliamento del tracciato avrebbe richiesto se mai un'azione di
condanna. Comunque sia – ha continuato il Pretore – anche interpretando la nota
servitù secondo il suo atto costitutivo nulla muta, giacché la convenzione
firmata dagli attori e da __________ __________ il 12 aprile 1993 riporta solo
(in rosso) un percorso rettilineo. I convenuti, estranei alla licenza edilizia
ottenuta dagli attori nel 1989 (i cui piani erano stati vidimati solo da
__________ __________), potevano dunque fare assegnamento su quanto risultava
dal registro fondiario. A maggior ragione – ha soggiunto il primo giudice – ove
si consideri che in concreto la formazione della piattaforma laterale non
appare affatto inevitabile e che una stazione inferiore a livello della strada
sarebbe più costosa, ma non impossibile. Quanto ai convenuti, durante
l'esperimento di conciliazione promosso dal Municipio essi non hanno assunto
alcun impegno preciso, né può essere loro rimproverato di non avere controllato
che a carico dell'attigua particella n. __________non fosse iscritta alcuna
servitù, da ciò soltanto non dovendo essi desumere l'onere di sopportare una
piattaforma in calcestruzzo sul loro fondo.
-
Nell'appello gli attori ribadiscono anzitutto che la causa
in esame è intesa a far accertare l'estensione e il contenuto della servitù,
non a rivendicare nuovi diritti, onde l'improponibilità di un'azione di
condanna. Essi sottolineano dipoi che la planimetria allegata alla convenzione
del 12 aprile 1993 riporta solo una riga rossa, del tutto inidonea a
determinare la superficie gravata e addirittura impropria a definire lo scartamento
dei binari. D'altro lato – essi adducono – la costruzione di un montacarichi
non si esaurisce nella posa delle rotaie, ma richiede anche le strutture necessarie
al carico e allo scarico del carrello, senza di che l'opera sarebbe
inutilizzabile. E la buona fede dei convenuti sarebbe a dir poco discutibile,
dato che al momento in cui costoro hanno acquistato la particella n.
__________i lavori per la costruzione dell'impianto erano già in corso. Quanto
infine all'iscrizione nel libro mastro del registro fondiario, essa non
impedirebbe minimamente la costruzione di una piattaforma a lato della stazione
inferiore, mentre altre soluzioni tecniche come quelle auspicate dal Pretore
avrebbero dovuto per lo meno essere oggetto di accertamenti peritali.
-
Gli
attori hanno inteso promuovere, con la petizione del 24 luglio 2000, una causa
d'accertamento (come risulta esplicitamente anche dal frontespizio del
dattiloscritto). Il Pretore ha ritenuto siffatta azione ammissibile, “non
potendosi intravedere l'ipotesi di avvio, su tale problematica, di un'azione
condannatoria” (sentenza, consid. 2 in fine). L'opinione è pertinente, giacché
secondo dottrina la proponibilità di un'azione confessoria – fondata sull'art.
737 CC – non esclude la ricevibilità di un'azione di accertamento (Steinauer, Les droits réels, vol. II,
2ª edizione, pag. 335 n. 2304 con richiami; I CCA, sentenza del 9 novembre 2000
in re J.; in caso di servitù non iscritta: I CCA, sentenza dell'11 settembre
2001 in re C., consid. 3). Analogamente questa Camera ha già deciso del resto
in materia di protezione della proprietà, rilevando che un'azione intesa
all'accertamento della proprietà è alternativa – e non meramente sussidiaria –
rispetto a un'azione di rivendicazione o a un'azione negatoria (I CCA, sentenza
del 14 dicembre 1998 in re M., consid. 4). L'interrogativo di sapere se gli
attori dovranno far capo, nel caso in cui l'azione di accertamento fosse respinta,
a un'azione di condanna per ottenere sulla base dell'art. 694 CC il diritto di
costruire una piattaforma laterale sul fondo dei convenuti (eventualità
accennata dal Pretore: sentenza, consid. 4 in fine) esula dalla presente
controversia. Andrà esaminata, tutt'al più, nel quadro della futura azione.
-
Ogni
diritto reale la cui costituzione è soggetta a iscrizione nel registro
fondiario esiste solo in virtù dell'iscrizione medesima, mentre l'estensione
del diritto può essere dimostrata – nei limiti dell'iscrizione – con documenti
giustificativi o in qualunque altro modo (art. 971 CC). Norma speciale, l'art.
738 cpv. 1 CC stabilisce che l'iscrizione fa fede circa l'estensione di una
servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano.
Se è chiara, essa non lascia spazio a interpretazione di sorta (DTF 128 III 172
consid. 3a, 123 III 464 consid. 2a, 115 II 436 consid. 2b, 88 II 271, 86 II 250
consid. 4). Entro i limiti dell'iscrizione, poi, l'estensione della servitù può
risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui il diritto è stato
esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC).
A tal fine soccorre accertare – secondo giurisprudenza – il senso e lo scopo
per cui la servitù è stata costituita, ponderando gli interessi e le necessità
del fondo dominante (DTF 117 II 537 consid. 4). Comunque sia, ogni servitù va
interpretata restrittivamente, non dovendo essa limitare i diritti del
proprietario del fondo serviente più di quanto occorra al suo normale esercizio
(DTF 109 II 414 consid. 3 in fine; Steinauer,
op. cit., pag. 331 n. 2292).
-
In
concreto l'iscrizione nel registro fondiario sul foglio della particella
serviente è di per sé chiara (“onere di costruzione e posa ascensore”: doc. 2,
pag. 2), tanto più se rapportata al documento giustificativo n. __________del
16 giugno 1993, corrispondente all'atto firmato dagli attori e da __________
__________ il 12 aprile 1993 (sopra, lett. B), cui è allegata una planimetria
in scala 1:1000 con il tracciato dell'impianto segnato in rosso. È vero che
l'uso del termine “ascensore” è infelice, evocando esso una cabina a scorrimento
verticale (Battaglia, Grande
dizionario della lingua italiana, s.d., vol. I, pag. 721; Devoto/Oli, Il dizionario della lingua
italiana, Firenze 1990, pag. 136). Neppure i convenuti pretendono tuttavia di
avere frainteso, sotto questo profilo, il significato della servitù. Litigiosa
è in realtà l'estensione della superficie gravata. Ora, né l'atto costitutivo
del 22 aprile 1980 (doc. A, rubricato nel registro fondiario come documento
giustificativo n. 5404 S), né la modifica del 12 aprile 1993 indicano esplicitamente
l'area che l'impianto a fune avrebbe occupato. Ciò premesso, non si deve
trascurare che la linea rossa segnata sulla planimetria acclusa all'atto del 12
aprile 1993 (doc. B, 3° foglio), testé citato, è larga circa 1 mm.
Oggettivamente ciò indizia per lo meno la circostanza che l'esercizio della
servitù avrebbe dovuto gravare all'incirca 1 m di terreno lungo il confine est
della particella n. __________, ai limiti con la particella n. __________
(proprietà di terzi). E i piani approvati nel 1989 dall'autorità amministrativa
prevedono, in effetti, un asse rotabile la cui larghezza è pressappoco di 1.25
m.
-
Gli
appellanti affermano, come detto, che la planimetria appena ricordata è puramente
orientativa, la costruzione di un impianto come quello in discorso imponendo
non solo l'asse rotabile, ma anche le strutture necessarie al carico e allo
scarico del carrello. Essi trascurano però che la piattaforma inferiore
figurante nei progetti approvati a suo tempo dall'autorità amministrativa era
destinata a sporgere non meno di 2 m (su una profondità di 2.5 m) dal tracciato
e che altri 1.5 m sarebbero occorsi per la formazione di sei gradini d'accesso
(doc. E; circostanza confermata anche dagli attori nel doc. G, primo foglio in
basso). Si può convenire con gli attori che la planimetria acclusa alla
modifica del 12 luglio 1993 non avesse pretese di grande esattezza. Mal si
capisce tuttavia – né gli attori spiegano – perché sarebbe stato impossibile
segnare su di essa, almeno approssimativamente, l'ingombro del terminale a valle
(ben più largo dell'asse rotabile), soprattutto avendo la licenza edilizia a
disposizione. Certo, la piattaforma risultava con chiarezza di particolari dai
progetti controfirmati da __________ __________. Tali documenti però non sono
stati allegati alla convenzione del 12 aprile 1993 e nemmeno sono menzionati
in tale atto, di modo che non si vede come possano essere opposti a terzi di
buona fede.
-
Nell'appello
gli attori sembrano ribadire che l'indicazione dell'asse rotabile sulla planimetria
acclusa alla modifica del 12 aprile 1993 comportava “implicitamente” le
strutture per il carico e lo scarico del carrello, inclusa la piattaforma della
stazione a valle. Dimenticano tuttavia che, nella misura in cui invocano l'esigenza
della piattaforma laterale per la funzionalità dell'impianto, incombeva loro
l'onere della prova. E all'udienza preliminare del 27 novembre 2000 essi
avevano postulato bensì l'esecuzione di una perizia “sulle necessità
edificatorie (segnatamente sullo spazio di accesso) in relazione alla
costruzione dell'ascensore/montacarichi secondo quanto previsto dalla
servitù” (verbali, pag. 1 in fondo), ma a ciò avevano poi rinunciato (verbali,
pag. 12). Quanto al progetto approvato dell'autorità amministrativa nel 1989,
esso non dimostra – con ogni evidenza – l'impossibilità di fare altrimenti. Basti
pensare alla proposta conciliativa dell'arch. __________ __________ (sopra,
lett. C), secondo cui la piattaforma sarebbe stata sostituita da una semplice area
di carico – più piccola – a livello della strada (doc. I3). La mera
indicazione del tracciato sulla citata planimetria non implicava necessariamente,
pertanto, la costruzione della piattaforma laterale prevista nei progetti
approvati dall'autorità amministrativa.
-
In
subordine gli attori chiedono che, non fosse accertata come indispensabile all'esercizio
della servitù l'area necessaria all'esecuzione dei piani approvati nel 1989,
sia accertata come tale almeno quella necessaria all'esecuzione della proposta
conciliativa elaborata dall'arch. __________ __________. Il problema è, ancora
una volta, che nemmeno quest'ultima proposta risulta essere l'unica
ragionevolmente attuabile. Non consta, in particolare, che l'area di carico ivi
prevista (ancorché più piccola della piattaforma) debba essere realizzata per
forza sul fondo dei convenuti. Anzi, nemmeno sembra che soluzioni alternative
siano state prese in qualche considerazione (testimonianza dell'arch.
__________ __________, verbali pag. 5 nel mezzo; testimonianza dell'arch.
__________ __________, verbali, pag. 11 a metà). Si pensi soprattutto
all'eventualità – accennata dal Pretore (sentenza, consid. 6), ma anche dai
convenuti (duplica, pag. 4 nel mezzo) – di una stazione a valle posta in capo
all'asse rotabile, senza ulteriori sporgenze sul fondo gravato. Una simile variante
sarebbe senz'altro più costosa rispetto all'impianto approvato dall'autorità
nel 1989 (onde, appunto, il valore litigioso di fr. 30 000.– stimato dal
Pretore), ma ciò poco importa. Decisivo è – come detto – che una servitù, così
com'è iscritta nel registro fondiario, non deve limitare i diritti del
proprietario del fondo serviente più di quanto occorra al suo normale
esercizio. Così com'è iscritta nel registro fondiario (senza precisa
indicazione dell'area gravata), la servitù di “costruzione e posa ascensore”
non deve limitare quindi i diritti dei convenuti più di quanto sia seriamente
indispensabile. Spettava agli attori recarne la prova, in particolare dimostrando
il costo sproporzionato della soluzione prospettata dai convenuti o
l'impossibilità tecnica di realizzare un montacarichi a caricamento frontale,
con stazione in capo alla linea. Nulla di tutto ciò si evince dagli atti.
-
Indipendentemente
da quanto precede, gli attori mettono in dubbio la buona fede dei convenuti,
argomentando che al momento in cui costoro hanno acquistato la particella n.
1080 (giugno del 1999) i lavori per la costruzione dell'impianto erano già in
corso da anni. Una volta di più, tuttavia, essi si dipartono dall'idea – non
provata – che l'impianto possa ragionevolmente essere eseguito solo secondo i
piani approvati dal Comune di __________ nel 1989 o, subordinatamente, secondo
la proposta conciliativa dell'arch. __________ __________. In realtà la mera
circostanza che l'installazione del montacarichi fosse in corso ancora non significava,
vista la generica descrizione della servitù nel registro fondiario, che i
convenuti dovessero accettare invasioni di terreno non seriamente
indispensabili. Quanto all'impianto di cantiere sulla limitrofa particella n.
__________, per altro privo di qualsivoglia piattaforma sul terreno dei
convenuti (fotografie allegate al verbale di sopralluogo, dell'8 maggio 2001),
non è dato di capire come la sua sola – provvisoria – esistenza dovesse
pregiudicare la buona fede di questi ultimi. Ne segue che, per finire,
l'appello si rivela destituito di consistenza anche sull'ultimo punto.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I convenuti,
che hanno presentato osservazioni all'appello con l'ausilio di un avvocato,
hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
–
__________ e __________ __________,
__________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster