AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.128
Data decisione, Autorità:
09.07.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00128
Lugano,
9 luglio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con istanza del 31 agosto 2001 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ -__________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 ottobre 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 16 ottobre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
31 agosto 2001 l'impresa di costruzioni __________ __________ ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, l'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 25 634.–
con interessi sulla proprietà per piani n. __________ del fondo base n.
__________ RFD di __________, sezione __________, intestata a __________
__________. A sostegno dell'istanza essa ha fatto valere di avere eseguito, tra
il 2 aprile e il 5 giugno 2001, opere di ristrutturazione nell'appartamento
della convenuta, in via __________ __________a __________, per complessivi fr.
44 634.85 e di avere
ricevuto
acconti per fr. 19 000.–. Con decreto cautelare dello stesso 31 agosto 2001 il
Segretario assessore ha ordinato senza contraddittorio, in luogo e vece del
Pretore, l'iscrizione richiesta, citando le parti all'udienza del 14
settembre 2001 per la discussione.
B. All'udienza 14 settembre 2001 __________ __________ ha proposto
di respingere l'istanza e di cancellare l'iscrizione provvisoria. Essa ha
sostenuto che i lavori eseguiti fino al 25 maggio 2001 si riconducevano a un
contratto d'impresa generale stipulato con lo studio tecnico e di consulenze
__________ __________, __________, il quale aveva subappaltato parte delle
opere alla __________ __________. Tale contratto era stato rescisso con effetto
immediato quel 25 maggio 2001, dopo di che i lavori edili residui erano stati
affidati direttamente dalla committenza alla __________ __________. L'ipoteca
legale era dunque tardiva per quanto riguardava le opere svolte in virtù del
contratto d'impresa generale, mentre per quelle eseguite dopo il 25 maggio 2001
non era ammissibile, trattandosi di semplici interventi di rifinitura e di
pulizia. In subordine la convenuta ha affermato che, comunque fosse, l'ipoteca
legale poteva essere iscritta solo per i lavori successivi al 25 maggio 2001,
ovvero fino a concorrenza di fr. 4027.–, o tutt'al più per un massimo di fr.
4919.– anche tenendo conto dei lavori eseguiti in virtù del contratto d'impresa
generale. Al dibattimento finale, tenuto seduta stante, ogni parte ha ribadito
le proprie domande.
C. Con decreto cautelare del 16 ottobre 2001 il Pretore ha confermato
l'iscrizione provvisoria disposta inaudita parte il 31 agosto 2001 e ha
impartito all'istante un termine di 60 giorni per promuovere l'azione
tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Egli ha ritenuto che, a
un giudizio meramente sommario fondato sulla verosimiglianza, l'istante
risultava avere compiuto un unico intervento di ristrutturazione, i cui ultimi
lavori (rasatura dei muri del corridoio) erano avvenuti il 1° giugno 2001. Quanto
al saldo ancora dovuto, esso risultava attendibile dalla documentazione prodotta,
onde l'accoglimento dell'istanza. La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese
di fr. 47.– sono state poste a carico di __________ __________, tenuta a
rifondere all'istante fr. 300.– per ripetibili.
D. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorta con
un appello del 29 ottobre 2001 per ottenere che il giudizio impugnato sia
riformato nel senso di respingere l'istanza avversaria e di cancellare
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. In via subordinata essa chiede
che l'importo garantito dal pegno sia ridotto a fr. 15 428.15 oltre interessi,
con obbligo per l'istante – anche nel caso in cui sia respinta la domanda
subordinata – di anticipare la tassa di giustizia e le ripetibili, il cui giudizio
definitivo va rinviato al merito. Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2001
la __________ __________ propone di respingere l'appello di confermare la sentenza
del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La procedura d'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale degli artigiani
e degli imprenditori è sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), di camera di consiglio
(art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Introdotto nel termine di 10 giorni dalla
notificazione della sentenza impugnata, l'appello in esame è pertanto
ricevibile. Inammissibili sono invece il documento nuovo, del 22 novembre 2001,
che la convenuta acclude alle osservazioni all'appello, e il richiamo – sempre
nelle osservazioni all'appello – dell'“istanza di merito intesa ad ottenere
l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale”. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vieta l'allegazione di nuove prove in seconda sede e il diritto federale non
impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le cause rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c) e quelle di divorzio o di
separazione (art. 138 cpv. 1 CC), manifestamente estranee alla fattispecie. Né
i documenti in questione potrebbero essere acquisiti agli atti d'ufficio,
l'art. 322 lett. a CPC non conferendo alla Camera la facoltà di assumere nuovi
documenti di propria iniziativa. Il presente giudizio deve quindi fondarsi
sullo stesso materiale processuale considerato dal Pretore.
-
L'appellante
sostiene che in concreto la ditta istante non ha reso verosimile di avere
rispettato il termine di tre mesi previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC e nemmeno di
detenere una pretesa pari all'ammontare della somma rivendicata. A prescindere
della distinzione tra contratto d'impresa generale con lo studio tecnico di
__________ __________ e contratto d'appalto con la __________ __________,
distinzione non più invocata nell'appello, essa afferma che – comunque sia – i
rapporti di lavoro esibiti dalla ditta al Pretore non sono stati compilati da
operai della ditta, di cui nessuno è stato chiamato a testimoniare, bensì da un
dirigente di quell'azienda, e non recano alcun visto, né del direttore dei
lavori né della committenza. Ciò toglie ogni attendibilità non solo alla
tempestività dell'istanza, ma anche all'ammontare del credito. Per di più –
essa soggiunge – dal saldo fatto valere dall'istante vanno dedotte prestazioni
per almeno fr. 9476.50, trattandosi di opere che non hanno “apportato un plusvalore
all'immobile o per i quali si è svolto un lavoro di carattere artigianale”,
sicché il massimo garantito dall'ipoteca non può eccedere in alcun caso fr. 15
428.15. Quanto alle spese e alle ripetibili di primo grado, la convenuta ne
chiede l'addebito alla ditta istante, argomentando di essersi limitata a
difendere i suoi diritti con riferimento al termine di tre mesi e alla mancata
verosimiglianza della pretesa, evitando contestazioni di merito sulla qualità
del lavoro svolto o sulla correttezza della fatturazione.
-
Litigioso
è anzitutto, nel caso specifico, il rispetto del lasso trimestrale stabilito dall'art.
839 cpv. 2 CC, che come si è visto l'appellante reputa non verosimile. Il
Pretore si è fondato al riguardo sul doc. G, che consiste in un due plichi di
rapporti di lavoro (il primo azzurro, con firme di responsabili dell'impresa,
il secondo bianco, senza firme) rilevando che quelli recanti i numeri 082
(azzurro) e 545 (bianco) attestano la rasatura con marmorino dei muri del
corridoio. “Trattasi di lavori importanti” – ha continuato il primo giudice –
“indicati sia nel preventivo (doc. 1), sia nello scritto di risposta di
Tocchetto alla disdetta 25 maggio 2001 (doc. 2), la cui esecuzione è resa
verosimile dalle foto in atti (doc. H, prima pagina)”. E, secondo il Pretore,
“la documentazione sopra citata – in primo luogo il rapporto di lavoro
allestito dall'operaio della ditta istante – è sufficiente per rendere
verosimile che il compimento dei lavori risalga al 1° giugno 2001. Da qui la tempestività
dell'iscrizione del 31 agosto 2001” (sentenza impugnata, consid. 5). Il
problema è di sapere, ciò posto, se i rapporti citati bastino davvero a rendere
verosimile l'esecuzione dei lavori in rassegna.
-
Davanti
al Pretore la convenuta aveva contestato esplicitamente i rapporti di lavoro n.
__________e __________, pretendendo che le opere ivi descritte erano state
eseguite già nel mese di maggio. “In realtà il bollettino __________è un
doppione del __________che attesta che i lavori sarebbero stati eseguiti in
data 1° giugno 2001. Si contesta che in data 1° giugno 2001 siano stati svolti
tali interventi. Ciò risulta pure dal fatto che il bollettino n. __________,
relativo a lavori del 31 maggio 2001 (corrispondente allo __________),
comunque contestato, indica chiaramente che in quel giorno sono intervenuti
lavori di rifinitura, visto che i muri sono stati cerati e lucidati. Non si
comprende quindi come mai la controparte sarebbe dovuta intervenire con lavori
più sostanziali il giorno seguente” (riassunto scritto allegato al verbale di
udienza del 14 settembre 2001, pag. 2 lett. d). A ciò l'istante si è limitata a
replicare che “la parte convenuta ha seguìto continuamente i lavori e pertanto
il dubbio sollevato in merito all'esecuzione o meno di questi ultimi appare se
non temeraria comunque contraria alla buona fede contrattuale, in quanto i
lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni fornite e sono stati eseguiti
a regola d'arte secondo la filosofia dell'impresa. Tutti i bollettini prodotti
corrispondono al lavoro effettivamente eseguito. Ne consegue che l'istanza,
per quanto riguarda l'introduzione, risulta tempestiva poiché le opere sono
termine al più presto in data 1° giugno 2001” (verbale citato, pag. 2 lett. D).
La convenuta ha duplicato riconfermandosi nel riassunto scritto di risposta
(verbale citato, pag. 3).
-
La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare a svariate riprese che bollettini
di lavoro giornalieri compilati da operai di imprese edili sono semplici
scritture private, senza valore probatorio. Possono assurgere a prova per
l'accertamento dei fatti solo quando la persona che li ha redatti compaia
dinanzi al giudice in veste di parte, testimone o perito e si esprima in merito
(sentenze del 1991, 1992 e 1993 citate in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 90; v. anche Baurecht
1991 pag. 98, n. 158 con nota di Gauch).
Tale orientamento è stato ribadito ancora di recente (I CCA, sentenza del
3 luglio
1998 in re G., consid. 4; II CCA, sentenza dell'11 marzo 1998 in re R., consid.
3.5.1, menzionata in: Rep. 1998 pag. 247 in alto). È vero che nel quadro di un
giudizio sommario non si esige la prova piena dei fatti allegati, bastando che
se ne sostanzi la verosimiglianza, sicché in caso di dubbio l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale chiesta dall'artigiano o imprenditore va ordinata (Steinauer, Les droits réels, vol. III,
2ª edizione, pag. 224 n. 2890 con rinvii). La verosimiglianza tuttavia – e con
essa il dubbio – non può ancorarsi alle mere dichiarazioni unilaterali della
parte istante, contestate. Tanto meno ove si consideri che nulla avrebbe
impedito alla ditta, in concreto, di citare come testimoni l'estensore dei
rapporti di lavoro attestanti i lavori eseguiti nel giugno del 2001 o gli
operai che materialmente vi avevano proceduto.
-
Nel
caso specifico nulla conforta l'ipotesi che i rapporti di lavoro n. __________
e __________siano stati in qualche modo sottoposti alla committenza. Al
contrario: la “copia per il cliente o direzione lavori” del rapporto n.
__________è proprio quella prodotta dall'impresa, mentre il rapporto n.
__________ (di contenuto sostanzialmente identico) appare una semplice
giornaliera interna della ditta. Che l'istante poi fungesse anche da direttore
di lavori per la convenuta non si desume dagli atti ed è contestato (riassunto
scritto allegato al verbale del 14 settembre 2001, pag. 1 lett. b). Altri
rapporti o bollettini che la convenuta avrebbe accettato – foss'anche tacitamente
o per atti concludenti – in relazione a opere compiute nei tre mesi precedenti
l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale (decretata dal Segretario
assessore il 31 agosto 2001) non risultano dal fascicolo processuale, né
l'istante ha mai preteso che esistano. Anzi, l'istante medesima riconosce che
la committenza ha sempre “trovato il modo di evitare di firmare i rapporti di
lavoro” (osservazioni all'appello, pag. 3, quarta riga dall'alto). In simili
condizioni, mancando qualsiasi conferma testimoniale, non si vede come
l'esecuzione delle opere dichiaratamente ultimate nel giugno del 2001 sia stata
resa verosimile, foss'anche solo nel dubbio. Quanto al “riepilogo 22 maggio 2001”
menzionato nelle osservazioni all'appello (pag. 2 in fondo, n. 7), esso non è
manifestamente idoneo a rendere verosimili opere eseguite dopo la sua stesura.
-
Se
ne conclude che nella fattispecie difettano già a prima vista elementi di verosimiglianza
suscettibili di suffragare l'esecuzione di lavori edili nel termine di tre mesi
stabilito dall'art. 839 cpv. 2 CC. Ciò rende superfluo indagare sulla
verosimiglianza degli altri requisiti – contestati – cui soggiace l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale, ovvero l'esistenza e l'ammontare del credito,
come pure il fatto che le opere eseguite diano diritto al pegno (Steinauer, loc. cit. con richiami).
Rende superfluo altresì esaminare se, come asserisce l'appellante, gli oneri
processuali e le ripetibili dell'iscrizione provvisoria andassero posti a
carico dell'istante anche in caso di accoglimento dell'istanza, riservata l'attribuzione
definitiva con la sentenza di merito. In ultima analisi il decreto del Pretore
deve pertanto essere riformato nel senso di cancellare l'iscrizione
provvisoria. Spese e ripetibili di prima sede, non controverse nel loro
ammontare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). A identica sorte sono
destinate le spese e le ripetibili di appello, commisurate all'importanza del litigio.
-
Le
decisioni finali prese “da tribunali o altre autorità supreme dei Cantoni” non
sono esecutive prima della scadenza del termine per il ricorso per riforma al
Tribunale federale o di adesione a esso (art. 48 cpv. 1 e 54 cpv. 1 prima frase
OG). Nonostante le critiche della dottrina, tuttavia, il Tribunale federale ha
sempre rifiutato di entrare nel merito di ricorsi per riforma riguardanti iscrizioni
provvisorie di ipoteche legali, quand'anche si trattasse di cancellazioni (Steinauer, op. cit., pag. 225 n. 2894a
con riferimenti). Ne discende che la presente sentenza sarà esecutiva già al momento
in cui sarà emanata. Ciò potrebbe non lasciare il tempo all'istante di ottenere
effetto sospensivo a un eventuale ricorso per nullità (art. 70 OG) o di diritto
pubblico (art. 94 OG). Al momento in cui l'ufficiale del registro fondiario
avrà proceduto alla cancellazione, in effetti, l'iscrizione provvisoria non
potrà più essere ripristinata (Steinauer,
loc. cit.). I Cantoni devono vigilare nondimeno, in ossequio alla forza
derogatoria del diritto federale, affinché eventuali ricorsi sprovvisti per
legge di effetto sospensivo non siano resi illusori (lettera del presidente del
Tribunale federale alla Camera dei ricorsi penali e alla Corte di cassazione e
di revisione penale del Tribunale di appello, del 22 marzo 1999). Nella
fattispecie occorre quindi far sì che l'ufficiale del registro fondiario non
dia immediato seguito all'ordine di cancellazione e che l'istante abbia la
possibilità di instare per l'eventuale conferimento dell'effetto sospensivo a
un possibile ricorso sul piano federale. Giovi ricordare che chiedere l'effetto
sospensivo non significa motivare l'intero ricorso. La relativa domanda può
anche essere presentata subito e separatamente, sicché a tal fine un lasso di
15 giorni appare sufficiente e ragionevole.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
L'istanza
è respinta.
-
L'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di __________ è invitato a cancellare, 15
giorni dopo la ricezione della presente sentenza, l'ipoteca legale iscritta in
via provvisoria a favore della ditta __________ __________, __________, per
l'importo di fr. 25 634.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2001 a carico
della proprietà per piani n. __________ del fondo base n. __________ RFD di
__________, sezione __________, intestata a __________ __________.
-
La
tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 47.– sono poste a carico
dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 300.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante, sono poste a carico della __________ __________,
che rifonderà all'appellante fr. 900.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv.
__________ -__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1;
– Ufficio
del registro fondiario del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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