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Numero d'incarto:
11.2001.148
Data decisione, Autorità:
01.10.2003, ICCA
Incarto n.
11.2001.148
Lugano
1 ottobre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, giudice delegato,
Epiney-Colombo e Cocchi
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ._. (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 28 gennaio 1999 da
contro
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 settembre 2001 presentato da __________ __________
contro la sentenza emessa l’8 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di
Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
nell'ambito di una causa di divorzio tra __________ __________ e __________
nata __________, con decreto del 13 gennaio 2000 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha disposto in favore del figlio __________ (1994) una
curatela di rappresentanza (art. 146 CC);
che la
Delegazione tutoria di __________ ha designato in qualità di curatore l'avv.
__________ __________;
che con
sentenza del 22 maggio 2000 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del
matrimonio e regolato gli effetti del divorzio;
che il 13
giugno 2000 l'avv. __________ ha inviato al Pretore la sua nota professionale,
indicando di avere dedicato alla pratica 15 ore di lavoro ed esponendo spese
per fr. 317.40;
che con
sentenza dell'8 settembre 2000 il Pretore ha tassato la nota in complessivi fr.
3'888.70 (fr. 3'297.– di onorario, fr. 317.40 di spese e fr. 271.30 di IVA),
ponendo la somma a carico di __________ e __________ __________ in ragione di
metà ciascuno;
che il 26
settembre 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore, contestando la
nota professionale del curatore;
che con
decreto del 4 ottobre 2001 il Pretore ha dichiarato di non ammettere la contestazione;
che il 27
novembre 2001 __________ __________ si è rivolta al __________ di moderazione,
contestando la citata parcella;
che il 19
dicembre 2001 il Consiglio di moderazione ha dichiarato irricevibile l’istanza,
non ritenendosi competente per tassare la nota a suo tempo emessa dall’avv.
__________ __________, e ha trasmesso gli atti alla prima Camera civile perché
avesse modo di valutare se fosse possibile trattarla come appello, se non
contro la sentenza “integrativa” dell'8 settembre 2000, quanto meno contro il
decreto del 4 ottobre 2001;
che il 21
marzo 2002 __________ __________ ha inviato una dichiarazione dell’avv.
__________ __________, suo patrocinatore nell’ambito della procedura di
divorzio, attestante la mancata comunicazione tempestiva all’appellante della
sentenza emessa l’8 settembre 2000;
che
l’appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che
per l'art. 419e cpv. 3 CPC la remunerazione del curatore di
rappresentanza designato in base all'art. 146 CC è stabilita dal giudice,
“avuto riguardo alla tariffa applicabile in materia di tutele e curatele, e
viene ripartita tra i genitori tenuto conto degli obblighi di mantenimento e
dell'esito del processo”;
che la
legge non prevede norme specifiche sul modo in cui si possa contestare la
decisione del giudice nelle circostanze descritte;
che,
nondimeno, i costi derivanti dalla rappresentanza del figlio rientrano nelle
spese processuali della causa tra i genitori (Schweighauser
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 46 ad art. 147 CC con riferimenti; Breitschmid in: Basler Kommentar, 2ª
edizione, n. 3 ad art. 146/147 CC);
che
quindi la sentenza dell'8 settembre 2000 con cui il Pretore ha fissato la
retribuzione del patrocinatore, addebitandola a __________ e __________
__________ in ragione di metà ciascuno, deve intendersi come un'integrazione
del dispositivo (n. 4) sulle spese relative alla sentenza di divorzio emanata
il 22 maggio 2000, del quale avrebbe dovuto far parte;
che l'unico
rimedio esperibile contro le sentenze di divorzio, anche solo in materia di
oneri processuali, è l'appello (art. 423b cpv. 1 CPC);
che in
concreto la lettera del 26 settembre 2001 con cui __________ __________ si è
rivolta al Pretore, contestando la nota professionale del curatore, andava
quindi considerata come appello;
che a
torto il Pretore ha ritenuto di statuire egli medesimo in proposito, ma da questa
circostanza non è derivato alcun pregiudizio all’appellante poiché l’atto del
26 settembre 2001 è stato trasmesso alla prima Camera civile ad opera del
Consiglio di moderazione, al quale l’attrice si era rivolta il 27 novembre
2001;
che nelle
cause ordinarie il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC);
che la
decisione di cui trattasi è stata validamente notificata al patrocinatore
dell’attrice in data 8 settembre 2000, sicché l’appello del 26 settembre 2001 è
manifestamente tardivo;
che con
lettera 21 marzo 2002 l’attrice, pur riconoscendo la tardività dell’appello, sostiene
di non aver potuto inoltrare ricorso nei termini di legge, non avendo mai ricevuto
il decreto pretorile concernente la nota professionale in questione;
che,
anche volendo considerare il suddetto scritto quale domanda di restituzione del
termine per appellare (art. 137 CPC), la richiesta andrebbe respinta perché
tardiva, la restituzione in intero contro il lasso dei termini dovendo essere
chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento;
che,
comunque, la restituzione di un termine può essere accordata solo quando il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine fissato (art. 137 CPC);
che in
concreto non risulta, né la ricorrente lo sostiene, che il di lei
patrocinatore, al quale è stata intimata la decisione, fosse in qualche modo
impossibilitato a procedere;
che, ciò
posto, l’appello deve essere dichiarato irricevibile;
che,
vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al
prelievo di oneri processuali;
che non
si giustifica di attribuire ripetibile alla controparte, cui l’appello non è nemmeno
stato intimato;
per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
;
-;
- Commissione tutoria regionale 6, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il giudice delegato Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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