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Numero d'incarto:
11.2001.18
Data decisione, Autorità:
16.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00018
Lugano
16 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura n.
.____/R..____ (approvazione di rendiconto tutelare) della Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele,
che oppone
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
a
__________ __________, __________
__________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
avv. __________ __________,
__________, e
Delegazione tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 22 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro
la decisione emanata il 28 dicembre 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con risoluzione del 13 gennaio 1997 la Delegazione tutoria di
__________ ha istituito una curatela volontaria in favore di __________
__________ (1912), designando l'avv. __________ __________ come curatore;
che il
____________________ 1999 __________ __________ è deceduto, lasciando quali
eredi i figli __________ __________, __________ __________ e __________
__________, sicché il curatore ha presentato il 26 novembre 1999 il rendiconto
finale e un rapporto morale;
che il 18
luglio 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha approvato le predette
relazioni, riconoscendo al curatore un'indennità di fr. 12 135.–;
che
contro tale approvazione ha interposto ricorso il 31 luglio 2000 __________
__________, chiedendo alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, di annullare la risoluzione e di non
riconoscere al curatore alcun onorario;
che il 25
agosto 2000 __________ __________, __________ __________, il curatore e la
Delegazione tutoria hanno proposto di respingere il ricorso;
che con
decisione del 28 dicembre 2000 l'autorità di vigilanza ha parzialmente accolto
il ricorso e ha riformato la decisione impugnata, approvando il rendiconto
finale e il rapporto morale con due riserve (inerenti al deposito di averi del
defunto su conti correnti e a differenze di cambio su titoli esteri) e
segnalando alle parti il diritto di agire in responsabilità nei confronti del
curatore e dei membri della Delegazione tutoria;
che la
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono state poste per
tre quarti a carico di __________ __________ e per il resto a carico di
__________ __________ e __________ __________, ai quali la ricorrente è stata
tenuta a rifondere fr. 600.– complessivi per ripetibili;
che
contro la risoluzione appena citata __________ è insorta con un appello del 22
gennaio 2001 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – la
riforma del giudizio impugnato nel senso di rinunciare al prelievo di oneri e
di compensare le ripetibili;
che
l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili
entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello (art. 54a
LAC), sicché sotto questo profilo il gravame è ricevibile;
che l'appello non indica invece quale sia la controparte, la quale
non è desumibile neppure dalle motivazioni, ragion per cui ci si potrebbe
interrogare sulla sufficienza dei requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. b
CPC combinato con il cpv. 5), tanto più che l'appellante ha agito con l'ausilio
di un patrocinatore;
che la
questione può nondimeno rimanere indecisa, l'appello dovendo in ogni modo
essere respinto per i motivi in appresso;
che
l'autorità di vigilanza ha posto la tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 800.–, per tre quarti a carico della ricorrente e per il resto
a carico dei suoi fratelli, ai quali la prima è stata tenuta a rifondere fr.
600.– per ripetibili;
che
l'appellante, pur non contestandone l'entità, ritiene che gli oneri processuali
non possano esserle addebitati poiché essa è stata indotta a ricorrere per i
vizi contenuti nella risoluzione della Delegazione tutoria, i quali sono stati
per altro confermati dal parziale accoglimento del gravame;
che nella
determinazione degli oneri processuali e nel loro riparto il primo giudice
fruisce – anche nella procedura amministrativa (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, n. 2 ad
art. 28 LPAmm, pag. 144 nel mezzo con rinvio) – di un ragionevole potere
d'apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171);
che in
concreto l'appellante chiede, come detto, di annullare la decisione con cui è
stato approvato il rendiconto del curatore, proponendo di non riconoscere allo
stesso alcuna indennità;
che tali
richieste sono state pressoché interamente respinte dall'autorità di vigilanza,
la quale si è limitata ad aggiungere due riserve all'approvazione dei conti e a
richiamare, conformemente all'art. 453 cpv. 2 CC, l'azione di responsabilità
nei confronti degli organi di tutela prevista dagli art. 426 segg. e 454 seg.
CC;
che, in
simili circostanze, la decisione di ritenere la ricorrente soccombente nella
misura di tre quarti rientra senz'altro nel potere d'apprezzamento dell'autorità
di vigilanza e resiste alla critica;
che del
resto l'approvazione dei conti non ostava a un'eventuale azione di responsabilità
nei confronti delle autorità di tutela per danni derivanti dalla loro funzione
(cfr. Affolter in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 60 ad art. 451-453 CC);
che
quindi non è dato a divedere per quale motivo l'appellante sarebbe stata
indotta a ricorrere per avere l'autorità tutoria omesso di criticare l'operato
del curatore;
che
l'appellante nega inoltre di dovere qualsiasi indennità per ripetibili ai
fratelli, i quali non sarebbero parti in causa, ma semplici interessati;
che, per
giurisprudenza, la qualità di parte a un procedimento amministrativo è riconosciuta
– quanto meno – a chi ha diritto di ricorrere contro la decisione emessa dall'autorità
a conclusione del procedimento medesimo (cfr. Borghi/Corti,
op. cit., n. 1 ad art. 15 LPAmm, pag. 78 in basso con richiamo);
che nella
fattispecie, oltre alla ricorrente, non si può negare siffatta qualità anche
agli altri figli del curatelato, giacché essi sono subentrati nei diritti del
defunto per successione universale a norma dell'art. 560 CC e sono, al pari
della sorella, destinatari dei conti litigiosi (Affolter, op. cit., n. 63 ad art. 451–453 CC);
che i
fratelli, oppostisi al ricorso con l'ausilio di un patrocinatore, sono
risultati altresì in gran parte vincenti, motivo per cui soccorrono i requisiti
per riconoscere loro un'indennità per ripetibili (art. 54b LAC, in
vigore fino al 31 dicembre 2000);
che anche
su questo punto la decisione impugnata merita conferma, sicché l'appello –
manifestamente infondato – può essere respinto con la procedura dell'art. 313bis
CPC;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello;
che gli
oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC);
che non
si giustifica di assegnare ripetibili alle controparti, le quali non si sono
nemmeno viste notificare il gravame e non hanno quindi sopportato costi apprezzabili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
Delegazione tutoria di __________;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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