AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.31
Data decisione, Autorità:
05.07.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00031
Lugano
5 luglio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 9 giugno 1998 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, nata __________ __________ __________,
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 febbraio 2001 presentato da __________ __________ __________
__________ contro la sentenza emessa il 1° febbraio 2001 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem presentata con l'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta d'assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1953) e __________ __________ __________ nata __________ __________
__________ (1961) si sono sposati a __________ l'__________ __________ 1985,
adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio è nato
, il __________ __________ 1990. Il marito è tecnico elettronico alle
dipendenze della “ __________ __________ __________ ”. La moglie ha
lavorato saltuariamente come infermiera ausiliaria nella casa di riposo
“__________ __________ ” a __________ di __________ e come aiuto cameriera in
un bar a __________. I coniugi si sono separati nel dicembre del 1996, quando
__________ __________ ha lasciato l'abitazione coniugale per traslocare dai
propri genitori e stabilirsi poi in un appartamento a __________. Nel
frattempo, dopo il fallimento di tre tentativi di conciliazione (il 2 settembre
1991, il 29 settembre 1992 e il 19 gennaio 1995), la moglie ha instato l'11 marzo
1996 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per un quarto
tentativo, decaduto anch'esso infruttuoso il 21 giugno 1996 (inc.
__________.____________________).
B. In
esito a un'istanza di misure provvisionali presentata l'8 ottobre 1996 da
__________ __________ __________ __________ (inc.
..), il Pretore ha approvato il 13 dicembre 1996
un accordo fra le parti che prevedeva – fra l'altro – l'assegnazione
dell'alloggio coniugale alla moglie (per tre anni), l'affidamento di __________
a lei medesima, la regolamentazione del diritto di visita, così come il versamento
di un contributo alimentare per la moglie di fr. 1600.– mensili (oltre ai costi
dell'alloggio assunti direttamente dal marito) e uno per il figlio di fr. 400.–
mensili (oltre alla retta scolastica, compresi gli assegni familiari). Un
quinto tentativo di conciliazione, chiesto da __________ __________ il 31
ottobre 1997, è decaduto infruttuoso il 12 dicembre successivo (inc.
..). Con decreto cautelare del 30 gennaio 1998 il
Pretore ha poi obbligato il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem
di fr. 2000.– (inc. ..__________).
C. Il 9
giugno 1998 __________ __________ ha intentato azione di divorzio, prospettando
l'affidamento di __________ alla madre (riservato il diritto di visita e di
consultazione di lui), offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr.
1000.– mensili fino al 31 dicembre 1998, ridotto a fr. 500.– mensili fino al 31
dicembre 1999, e uno per il figlio di fr. 400.– mensili fino al 12° anno d'età,
aumentato a fr. 600.– mensili fino al 18° anno (oltre agli assegni familiari),
e l'assegnazione alla moglie di fr. 30 391.– sul suo avere di vecchiaia.
Nella sua risposta del 5 ottobre 1998 __________ __________ __________
__________ ha aderito alla domanda di divorzio e alla disciplina delle
relazioni personali con il figlio proposta dal marito, ma ha rivendicato un
contributo alimentare per sé di fr. 1700.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e
uno per Patrick di fr. 650.– mensili fino al 12° anno d'età, aumentato a fr.
800.– fino al 18° anno, come pure la metà dell'avere di vecchiaia del marito (fr.
77 665.85). Essa ha postulato inoltre l'assistenza giudiziaria. Nel
successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito in sostanza il loro punto
di vista. Nel frattempo il Pretore, preso atto di un rapporto allestito il 14
agosto 1996 dal Servizio medico-psicologico di __________, ha incaricato il 1°
dicembre 1998 lo psicologo __________ __________ di valutare lo stato di salute
psicofisico del bambino e le capacità educative dei genitori. Con decreto
cautelare del 14 settembre 1999 il Pretore – in base alla relazione presentata
dallo psicologo il 19 maggio 1999 – ha privato i genitori della custodia parentale,
ha disposto il collocamento di __________ in internato all'istituto __________
di __________ (che il ragazzo frequentava già dall'inizio della
scolarizzazione, nel 1996, prima come esterno e poi, dal 1998, come interno) e
ha istituito una curatela educativa in favore di lui.
D. Esperita
l'istruttoria di merito, __________ __________ ha confermato la sua posizione
in un memoriale conclusivo del 30 novembre 1999, opponendosi nondimeno a
qualsiasi contributo per la convenuta dopo il divorzio e prospettando
l'esercizio congiunto dell'autorità parentale sul figlio o, se non altro,
l'affidamento di __________ alla madre, riservato il suo diritto di visita e di
consultazione. __________ __________ __________ __________ è rimasta silente. I
coniugi hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. In seguito
all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il 17 febbraio 2000 il
Pretore ha assegnato alle parti un termine per presentare eventuali nuove
conclusioni sulle questioni toccate dalla modifica legislativa. I coniugi hanno
ribadito le loro richieste di giudizio. Con decreto cautelare dello stesso 17
febbraio 2000 il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie una seconda
provvigione ad litem di fr. 3000.– (inc.
..). Un appello presentato il 28 febbraio 2000 da
__________ __________ contro tale giudizio è stato respinto da questa Camera
l'11 aprile 2000 (inc. ..).
E. Con
sentenza del 1° febbraio 2001 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio,
ha confermato il collocamento e la curatela educativa del figlio decretati il
14 settembre 1999 (riservato il diritto di visita dei genitori), ha attribuito
l'autorità parentale (senza la custodia) alla madre, ha negato a quest'ultima
ogni contributo alimentare, ha imposto all'attore un contributo indicizzato per
il figlio di fr. 400.– mensili fino al 12° anno d'età e di fr. 600.– mensili
fino al 18° anno (oltre agli assegni familiari, alla retta dell'istituto
__________ e a “tutte le eventuali altre spese connesse con lo stesso”), ha
riconosciuto alla convenuta metà dell'avere di vecchiaia accumulato dal marito
durante il matrimonio e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria
presentata dalla moglie. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr.
850.– sono state poste a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
F. Contro la citata sentenza __________ __________ __________
__________ è insorta con un appello del 22 febbraio 2001 nel quale postula, in
riforma del giudizio impugnato, un contributo alimentare per sé di fr. 1700.–
mensili fino al 31 dicembre 2010 e uno per il figlio di fr. 650.– mensili fino
al 12° anno d'età, aumentato a fr. 800.– mensili fino al 18° anno, così come la
concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede. Essa chiede inoltre una
terza provvigione ad litem di fr. 3000.– per i presumibili costi di
appello o quanto meno, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2001 __________ __________ propone di
respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Egli si oppone
inoltre alla domanda di provvigione ad litem, mentre sulla concessione
dell'assistenza giudiziaria dichiara di rimettersi al giudizio della Camera.
G. La
giudice delegata, sentite le parti all'udienza del 15 maggio 2001, ha assunto
nuove prove per accertare la capacità lucrativa dell'appellante e aggiornare la
situazione finanziaria degli interessati. Completata l'istruttoria, con
ordinanza del 18 dicembre 2001 essa ha dato alle parti occasione di esprimersi
sulle nuove risultanze. In un memoriale del 21 dicembre 2001 __________
__________, preso atto che l'appellante è stata posta nel frattempo al
beneficio di una rendita d'invalidità con effetto retroattivo dal 1° ottobre
1998, ha chiesto la restituzione dei contributi provvisionali versati
indebitamente alla moglie dal 1° dicembre 1997 o, se non altro, dal 1° febbraio
2001. Le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista al dibattimento
finale del 19 febbraio 2002, l'appellante riducendo nondimeno il contributo
chiesto in suo favore da fr. 1700.– a fr. 1200.– mensili, ma prolungandone la
durata fino al 31 dicembre 2011 (anziché fino al 31 dicembre 2010).
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in
vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da
un'autorità cantonale, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit.
fin. CC). Le parti e il Pretore si fondano, a ragione, sul medesimo principio.
In questa sede sono ancora litigiosi i contributi di mantenimento per la moglie
e il figlio, così come la concessione dell'assistenza giudiziaria alla
convenuta. Lo scioglimento del vincolo coniugale e le altre conseguenze del
divorzio, in particolare sul collocamento del figlio, sulle relazioni personali
di lui con i genitori, sull'istituzione di una curatela educativa e sul riparto
degli averi di vecchiaia maturati dai coniugi durante il matrimonio non sono
stati invece appellati e sono quindi passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad
art. 148 CC).
-
I
figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Nel caso specifico il figlio, che ha compiuto 12 anni il 2 maggio 2002, è
stato ascoltato in prima sede dallo psicologo __________ __________ il 26 gennaio
1999, alla presenza della madre, e l'8 febbraio successivo, accompagnato dal
padre (rapporto del 19 maggio 1999, pag. 1 verso il basso, nel fascicolo
“perizia dr __________”). Non vi sono dunque ragioni per ordinare una nuova
audizione in appello, tanto meno ove si consideri che – come si è appena detto
– i soli punti litigiosi in questa sede rimangono di natura pecuniaria. Quanto
al contributo di mantenimento, i figli non possono formulare conclusioni né
interporre rimedi giuridici, quand'anche fossero assistiti da un curatore (FF
__________I __________in fondo). Un'audizione potrebbe rivelarsi utile, invero,
nel caso in cui i loro interessi scolastici o professionali fossero suscettibili
d'influire apprezzabilmente sull'entità del contributo (Rumo-Jungo,
Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581).
Nella fattispecie, tuttavia, il ragazzo ha dodici anni e non si può pretendere
che formuli sin d'ora progetti su scelte scolastiche o indirizzi professionali.
Ci si può dunque dispensare da una nuova audizione, anche per evitargli inutili
tensioni. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello nel merito.
-
Il
Pretore ha negato alla moglie ogni contributo alimentare dopo il divorzio,
ritenendo che essa – con la sua formazione ed esperienza professionale di
infermiera – sia in grado di provvedere da sé sola al proprio debito
mantenimento. L'interessata, a dire del primo giudice, ha lavorato anche
durante il matrimonio ed è inoltre libera da impegni maggiori nella cura del
figlio, il quale è stato internato all'istituto __________ di __________o. È vero,
ha soggiunto il Pretore, che dopo la separazione la convenuta ha tentato invano
di trovare un impiego. Essa non ha dimostrato tuttavia di aver fatto tutti gli
sforzi necessari in vista di un suo reinserimento professionale.
A maggior ragione se appena si pensa che nel Ticino – come nel resto della
Svizzera – il mercato del lavoro nel settore infermieristico è afflitto da una
notoria carenza di personale e consente perciò ampi sbocchi professionali. Ne
ha concluso, il Pretore, che la situazione personale dell'interessata non
giustifica alcuna protrazione dell'obbligo di assistenza del marito oltre lo
scioglimento del matrimonio.
-
L'appellante
sostiene che il Pretore ha attribuito soverchia importanza al principio del clean
break senza tener conto del principio di solidarietà postmatrimoniale. Essa
sottolinea che il matrimonio, dal quale è nato un figlio, è durato più di 15
anni (di cui 11 trascorsi in comunione domestica) e configura dunque un'unione
di lunga durata. Sulla ripartizione dei compiti l'interessata rileva di avere
lavorato solo per brevi periodi e in prevalenza a tempo parziale, sicché
l'attività di casalinga e l'educazione del figlio hanno avuto un ruolo
preponderante. Il primo giudice avrebbe inoltre disconosciuto che essa, pur essendo
ancora giovane, non è assolutamente in grado di reinserirsi nel mondo
professionale a causa di un incidente della circolazione di cui è stata vittima
il 14 dicembre 1996, che l'ha resa completamente inabile al lavoro.
L'appellante reputa pertanto giustificato – in ultima analisi – un contributo
in suo favore dopo il divorzio di fr. 1200.– mensili fino al 31 dicembre 2011.
-
Secondo
l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge
provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza
per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
Tale norma pone il principio per cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve
provvedere per quanto possibile al proprio sostentamento in modo autonomo (clean
break: Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 12 ad art. 125 CC). Per consentirgli di raggiungere tale autonomia,
che può essere stata compromessa dal matrimonio, l'altro coniuge può essere
tenuto a prestare un contributo alimentare (principio della solidarietà).
L'obbligo di mantenimento dipende allora dai bisogni del coniuge beneficiario,
in particolare dal grado di autonomia che ci si può attendere da lui, ovvero
dalla sua capacità di cominciare o di riprendere un'attività lucrativa
interrotta in seguito al matrimonio (DTF 127 III 138 consid. 2a con
riferimenti).
Per
valutare se si giustifichi un contributo di mantenimento il giudice deve
ponderare gli elementi oggettivi elencati all'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri
corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in
applicazione del vecchio diritto (Werro
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna
1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei
compiti durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita dei
coniugi durante l'unione, l'età e la salute di loro, così come il rispettivo
reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli,
la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo
del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di
vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione
delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa non entra per
converso in linea di conto (Schwenzer
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).
-
In
concreto i coniugi, sposatisi l'8 novembre 1985, si sono separati nel dicembre
1996, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per traslocare dai
propri genitori e stabilirsi poi in un appartamento a __________ (act. IX, pag.
3 a metà; verbale del 15 maggio 2001, pag. 2 nel mezzo). La vita in comune è
durata perciò undici anni, onde l'esistenza di un matrimonio – come rileva
l'appellante – di lunga durata (cfr. Schwenzer,
op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Ciò significa che la convenuta
ha diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto a suo tempo
durante la comunione domestica (DTF del 29 giugno 2001 in re X, 5C.111/2001, consid.
2c, e del 29 ottobre 2001 in re K., 5C.205/2001, consid. 4c). È pacifico
altresì che la moglie, durante la vita in comune, ha lavorato solo saltuariamente,
occupandosi per il resto della casa e dell'educazione del figlio (doc. 24, 25 e
31; v. anche petizione, pag. 6 verso l'alto, e duplica, pag. 6 in alto). La
durata del matrimonio, la ripartizione dei ruoli fra i coniugi e le cure
prodigate al figlio durante la comunione domestica giustificano quindi, di per
sé, un contributo di mantenimento.
-
Quanto
alle prospettive di reddito della moglie, dall'istruttoria di appello è emerso
che con decisione del 12 dicembre 2001 (nel fascicolo “documenti prodotti
dall'appellante”) l'Ufficio AI ha ritenuto l'interessata invalida al 70% dal 1°
dicembre 1997. Gli accertamenti esperiti dall'autorità amministrativa per
giungere a siffatta conclusione non vincolano il giudice civile, ma nulla induce
a ritenerli inattendibili ai fini della valutazione della capacità lucrativa
della moglie. Del resto l'attore, invitato dalla giudice delegata a esprimersi
al riguardo, si è limitato a prendere atto della risoluzione e a chiedere la
restituzione degli alimenti provvisionali già versati all'appellante (lettera
del 21 dicembre 2001, pag. 1 in alto e in fondo). Date le nuove emergenze
istruttorie, l'assunto del Pretore secondo cui la moglie sarebbe in grado di
far fronte in modo autonomo al proprio sostentamento, dopo il divorzio, si
rivela pertanto infondato.
Nulla
induce per altro a ritenere – né l'attore pretende – che l'appellante sia concretamente
in grado di trovare un lavoro nella misura della sua capacità lavorativa residua
del 30%. Ciò appare improbabile se si pensa che l'invalidità riguarda disturbi
sia fisici (fibromialgia, cervicalgie e lombalgie croniche, sindrome femoropatellare
ecc.), ma anche psichici (sindrome depressiva insorta dopo il parto,
aggravatasi a causa del citato incidente della circolazione: rapporto 10
aprile 2001 del Servizio di accertamento medico dell'Assicurazione invalidità,
pag. 7 in basso, pag. 8 verso il basso e pag. 10 in fondo, doc. 5 nel fascicolo
“documenti prodotti dall'appellante”). Dal rapporto emerge anzi che “il quadro
psichico si è ormai cronicizzato, con probabilità di peggioramento” (pag. 8
verso l'alto). Prevedere la ripresa di un'attività lucrativa in simili
condizioni non sarebbe realistico.
-
Il
Pretore non ha accertato la situazione finanziaria delle parti. Ora,
dall'istruttoria di appello risulta che l'appellante può contare attualmente su
una rendita AI (senza quella per il figlio, destinata a coprire il fabbisogno
di lui) di fr. 1483.– mensili (decisione 12 dicembre 2001 dell'Ufficio AI, nel
fascicolo “documenti prodotti dall'appellante”). Il suo fabbisogno minimo
può essere stabilito in fr. 2858.– mensili (arrotondati), così composti: minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.– (anziché fr. 1250.–, l'interessata
non avendo la custodia del figlio), canone di locazione fr. 1330.– (doc. 1, nel
fascicolo citato), premio della cassa malati con il sussidio fr. 217.60 (doc.
1.5 esibito con l'appello, pag. 2 in alto), spese di trasporto fr. 93.– (pari
al costo di un abbonamento “arcobaleno” per 3 zone, che copre per esempio la regione
del __________), onere fiscale fr. 117.45 (doc. 4 nel fascicolo citato: imposta
federale diretta fr. 99.–, imposta cantonale fr. 614.50, imposta comunale [con
un moltiplicatore per il Comune di __________ dell'82.5%] fr. 676.10, imposta
personale fr. 20.–, il tutto suddiviso su dodici mesi). Ne segue che
l'appellante, con la sua rendita di fr. 1483.– mensili, non è in grado di
sovvenire autonomamente al proprio fabbisogno minimo di fr. 2858.– mensili.
-
Nella
menzionata lettera del 21 dicembre 2001 l'attore, preso atto che all'appellante
percepisce una rendita AI con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1998, ha
chiesto il rimborso dei contributi provvisionali riscossi – a suo dire –
indebitamente dalla moglie. Se non che, il decreto cautelare del 13 dicembre
1996 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale (inc.
..__________) non può essere rimesso in discussione nell'ambito
di una successiva azione di merito, sia essa di divorzio o di risarcimento del
danno (DTF 127 III 498 consid. 3a, 500 consid. 3b/aa e 502 consid. 3b/bb con
riferimenti). Eventuali contributi provvisionali versati in eccesso non vanno
pertanto restituiti (DTF del 10 gennaio 2002 pubblicata in FamPra.ch 2/2002 n.
50, pag. 373 consid. 3c/bb), ma possono essere computati nel contributo di mantenimento
dopo il divorzio (Vogel in: ZBJV
123/1987 pag. 269 nel mezzo). Il fatto è che l'attore non indica in che misura
la moglie avrebbe percepito alimenti indebiti, né è possibile desumere tale
dato dagli atti, ove appena si consideri che il contributo provvisionale
fissato dal Pretore non si fondava sul calcolo delle entrate e delle uscite
familiari (che andrebbe ricalcolato inserendo nel reddito della moglie la
rendita AI di fr. 1483.– mensili), ma trae origine da un accordo fra le parti (cfr.
decreto del 13 dicembre 1996, pag. 1 a metà). Si aggiunga che dall'aprile 1998
il marito ha ridotto unilateralmente i contributi per moglie e figlio, passando
dai fr. 2000.– stabiliti dal Pretore a fr. 1400.– mensili (doc. 1; petizione,
pag. 5 a metà) e poi, dall'aprile 1999, a fr. 1200.– mensili (act. IX, pag. 4
verso l'alto). Ciò posto, il marito risulta avere versato alimenti
finanche inferiori a quanto dovuto in virtù del noto decreto cautelare.
-
Resta il fatto che l'appellante, grazie al versamento delle rendite
retroattive dal 1° ottobre 1998 al 30 novembre 2001, dispone ora di un capitale
di oltre fr. 56 000.– (fr. 1483.– per 38 mesi). Il coniuge beneficiario di
contributi alimentari non è invero tenuto – di regola – a consumare il proprio
patrimonio per sopperire a sé stesso, quanto meno ove il debitore sia in grado
di versare il contributo senza intaccare a sua volta la propria sostanza (Schwenzer,
op. cit., n. 22 ad art. 125 CC e riferimenti). Tutt'al più il consumo della
sostanza è prospettabile, a determinate condizioni, dopo l'età pensionabile (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 89 n. 05.140). Nel calcolo del contributo
alimentare giusta l'art. 125 CC occorre considerare nondimeno – come nel
diritto anteriore (DTF 115 II 314 consid. 3a) – il reddito della sostanza (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 88 n.
05.139). Tenuto conto del capitale versato dall'AI (fr. 56 000.–), si
può pretendere in concreto che la moglie metta a profitto almeno tre quarti di
tale somma, ossia fr. 42 000.–. Fino a poco tempo addietro questa Camera
si dipartiva ancora, in casi analoghi, da tassi medi presunti del 3½% (sentenze
del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio 1997 in re P., consid.
7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12 gennaio 1998 in re M., consid.
4), ma tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3%, viste le altalenanti
proiezioni congiunturali (sentenze del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3d, del
28 dicembre 2001 in re D., consid. 6, del
10 aprile
2002 in re P., consid. 15). Ciò posto, con un investimento ragionato in obbligazioni
in franchi svizzeri a media scadenza l'appellante potrà ricavare dal capitale (fr.
42 000.–) circa fr. 105.– mensili. Addizionando quest'ultima cifra alla
rendita AI di fr. 1483.–, il reddito complessivo dell'interessata raggiunge
fr.
1588.– mensili. Tale importo non basta tuttavia, una volta ancora, per far fronte
al fabbisogno minimo di fr. 2858.– mensili.
-
Dalla
nota decisione 12 dicembre 2001 dell'Ufficio AI si evince per di più che all'appellante
è stata riconosciuta solo una rendita parziale “a causa di lacune contributive”,
l'interessata essendo “entrata in Svizzera soltanto nel corso dell'anno 1985”
(pag. 2 in alto). Dato che la rendita ridotta non è sufficiente, come si è visto,
a coprire il fabbisogno minimo della moglie, essa potrebbe avere diritto – di
per sé – alle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a della legge
federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità: LPC; RS 831.30). Contrariamente alla rendita
d'invalidità, le prestazioni complementari sono però sussidiarie, stanziate
cioè nella misura in cui il reddito determinante sia inferiore alle spese
riconosciute all'assicurato (art. 2 cpv. 1 e 3a cpv. 1 LPC). E per
calcolare il reddito determinante l'autorità amministrativa deve tener conto,
fra l'altro, delle “pensioni alimentari del diritto di famiglia” (art. 3c
cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328
e seguenti del Codice civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice fissa
il contributo di mantenimento a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità
amministrativa decide se erogare prestazioni complementari. Esse non incidono
dunque sull'obbligo contributivo dell'attore nei confronti dell'appellante, non
rientrando nei redditi di lei (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 46 ad art. 125 CC).
-
Il
marito dispone dal canto suo di un reddito netto, compresa la 13ª mensilità e
gli assegni familiari, di circa fr. 6500.– mensili (conteggio di stipendio del
maggio 2001, nel fascicolo “documenti prodotti dall'attore”). Il suo
fabbisogno minimo è di fr. 2890.– mensili (arrotondati), così composti: minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, alloggio fr. 1175.40 (lettera 25
gennaio 2001 del __________ __________, nel fascicolo citato: interesse
ipotecario fr. 726.60, ammortamento fr. 300.–; piano di ripartizione delle
spese condominiali 1999/2000: fr. 148.80, il tutto riportato sulla quota di
comproprietà dell'attore di ½), premio della cassa malati fr. 250.90 (polizza
del 18 ottobre 2000, nel fascicolo citato), spese di trasporto fr. 93.– (pari
al costo di un abbonamento “arcobaleno” per 3 zone, che copre la regione del
__________), assicurazioni domestiche fr. 64.75 (conteggi del 26 marzo e
dell'11 giugno 2001, nel fascicolo citato), onere fiscale fr. 203.30 (tassazione
del 10 maggio 1999, nel fascicolo citato: imposta federale diretta fr. 120.40,
imposta cantonale fr. 1175.10, imposta comunale [con un moltiplicatore per il
Comune di __________ dell'85%] fr. 1124.05, imposta personale fr. 20.–, il
tutto suddiviso su dodici mesi).
All'attore
non possono invece essere riconosciute le spese per un veicolo privato (fatture
nel fascicolo citato), non avendo egli dimostrato di dover far capo all'automobile
per motivi professionali o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994
pag. 145, 1993 pag. 266). Né possono essere inserite nel fabbisogno di lui le
spese telefoniche risultanti dalla fattura 6 maggio 2001 (nel fascicolo
citato), i costi del telefono essendo già compresi nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo (cfr. DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141,
1994 pag. 298 in alto). L'attore produce inoltre una dichiarazione del 12
febbraio 1998 (nel fascicolo citato), da cui risulta un debito verso terzi di fr.
28 000.–, con interesse dell'1%, rimborsabile non prima di 10 anni dalla
concessione del mutuo. Nulla è dato di sapere tuttavia sulla natura o sullo
scopo del debito, il che rende impossibile stabilire se esso sia stato acceso
per esigenze familiari o con l'accordo della moglie. Tale onere non può dunque
essere considerato nel fabbisogno dell'interessato (cfr. DTF 127 III 289 consid.
2a/bb pag. 292 con riferimenti). Dedotto il fabbisogno di fr. 2890.– dal reddito
di fr. 6500.–, all'attore rimane in definitiva un agio mensile di fr. 3610.–.
- lI
“debito mantenimento” cui si riferisce l'art. 125 CC va apprezzato di caso in
caso. Verso il basso, esso non può situarsi sotto la copertura del fabbisogno
minimo; verso l'alto, esso non può situarsi sopra il livello del tenore di vita
avuto dai coniugi durante la comunione domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; cfr.
Werro, Concubinage, mariage
et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.). Nel già
citato giudizio cautelare dell'11 aprile 2000 (inc.
..) questa Camera aveva accertato un reddito del
marito, poco dopo la separazione, di fr. 6350.– mensili e un fabbisogno del
medesimo pari a fr. 4813.– mensili (consid. 3). In mancanza di dati più precisi
sul tenore di vita dei coniugi durante la convivenza, gli accertamenti esperiti
allora sono l'unico punto di riferimento per stabilire la situazione
finanziaria delle parti all'epoca della separazione (I CCA, sentenza del 18
luglio 2001 in re L., consid. 4). La moglie, da parte sua, non aveva entrate
regolari e il suo fabbisogno risultava di fr. 2187.– così composti: minimo
esistenziale del diritto esecutivo in vigore nel 1996 fr. 1025.–, spese per
l'alloggio fr. 900.– (risposta, pag. 5 a metà, cifra rimasta incontestata), premio
della cassa malati fr. 262.30 (doc. E, nell'inc. ..).
Per
risalire al fabbisogno familiare durante la convivenza occorre altresì
considerare che le parti dovevano far fronte agli oneri di una sola economia
domestica, ciò che giustifica una riduzione del fabbisogno dopo la separazione
di fr. 1000.– mensili, pari al costo per l'alloggio sopportato dal marito
quando è andato a vivere per conto proprio (I CCA, sentenza dell'11 aprile 2000
fra le stesse parti, consid. 3, con rinvio alla petizione di divorzio, pag. 6
in basso). Quanto al figlio __________, le raccomandazioni dell'Ufficio per la
gioventù del Canton __________, cui questa Camera si ispira per prassi
costante, prevedevano – nell'edizione del gennaio 1996 – un fabbisogno medio in
denaro per un figlio unico di 6 anni, senza le spese per la cura e l'educazione
(prestate in natura dalla madre), di fr. 980.– mensili. La famiglia poteva in
definitiva contare su un reddito di fr. 6350.– mensili e doveva far fronte a un
fabbisogno complessivo di fr. 6980.– mensili (fabbisogno minimo del marito fr.
4813.–, fabbisogno minimo della moglie fr. 2187.–, fabbisogno in denaro del
figlio fr. 980.–, meno i predetti fr. 1000.–). Onde un ammanco, prima della
separazione, di fr. 630.– mensili. Ne discende che la famiglia, a quel momento,
viveva ai limiti del minimo esistenziale. Non si giustifica perciò che il
contributo di mantenimento per la moglie, dopo il divorzio, ecceda la copertura
del relativo fabbisogno minimo.
-
Per
l'art. 125 cpv. 3 CC un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto
ove sia manifestamente iniquo, soprattutto perché l'avente diritto ha
gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della
famiglia (n. 1), oppure ha deliberatamente provocato la situazione di necessità
nella quale versa (n. 2) o ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una
persona a lui intimamente legata (n. 3). In concreto non si scorgono estremi
del genere, né il marito pretende che la moglie abbia commesso colpa grave o
che la pretesa di lei costituisca un abuso di diritto. Del resto il diniego o
la riduzione del contributo vanno ammessi con riserbo (DTF 127 III 66 consid.
2a).
-
Riguardo
al contributo alimentare per __________, il Pretore – accertato uno stipendio
dell'attore di fr. 5896.35 mensili – si è limitato a considerare “ragionevole
la proposta avanzata dal padre di pagare per il figlio, oltre alla retta
dell'istituto (e tutte le eventuali spese connesse), anche un ulteriore importo
mensile di fr. 400.– fino ai 12 anni e di fr. 600.– dai 12 ai 18 anni oltre
agli assegni familiari” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). L'appellante fa
valere che simile contributo non assicura il fabbisogno in denaro del ragazzo,
che dev'essere rivalutato da fr. 400.– a fr. 650.– mensili fino al compimento
del 12° anno d'età e da fr. 600.– a fr. 800.– mensili dal 13° anno fino alla
maggiore età.
a) Nella
procedura di divorzio il giudice disciplina il contributo di mantenimento per i
figli minorenni secondo le disposizioni che reggono gli effetti della
filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Ora, giusta l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo
per il figlio va commisurato ai bisogni di lui, alla situazione sociale e alle
possibilità dei genitori, tenendo conto della sostanza e dei redditi del figlio
stesso, come pure della partecipazione alle cure del genitore non affidatario.
Al debitore del contributo dev'essere lasciato, in ogni modo, almeno il
fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).
Tutto quanto riguarda i figli minorenni è retto dipoi – per diritto federale –
dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv.
2 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato perciò alle richieste di
giudizio, né alle allegazioni o alle prove offerte, e chiarisce la fattispecie
di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid.
1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).
b) La
versione più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la gioventù
(ora Ufficio per la gioventù e l'orientamento professionale) del Canton
__________ nel mese di gennaio del 2000 indica, per figli unici in età compresa
fra i 12 e i 18 anni, un fabbisogno in denaro di fr. 1920.– mensili. In concreto
occorre tener conto nondimeno che nessuno dei genitori ha la custodia di
__________k, internato dal Pretore all'istituto __________ di __________ (sentenza
impugnata, dispositivi n. 4 e 5). E durante il soggiorno in istituto (dal lunedì
mattina al venerdì sera, salvo i giorni festivi e una parte delle ferie scolastiche:
dichiarazione 27 aprile 2001 del curatore, nel fascicolo “documenti per il
figlio __________ ”) gli oneri per vitto (fr. 385.–), alloggio (fr. 310.–),
cura e educazione (fr. 300.–) sono sostituiti dalla retta dell'istituto, di fr.
130.– mensili (dichiarazione 25 aprile 2001 dell'istituto __________, nel
fascicolo citato). Il fabbisogno del ragazzo si è ridotto pertanto a fr. 1055.–
mensili. Nella commisurazione del contributo alimentare va considerata inoltre,
ove il diritto di visita risulti più ampio dell'usuale (Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, op. cit., n. 46 seg. ad art. 285 CC),
la partecipazione del genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 in fine CC). In
concreto, quando non frequenta l'istituto __________, __________ si trova in
visita dai genitori. Egli soggiorna in prevalenza dalla madre, con la quale
trascorre quasi tutti i fine settimana (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo) e
buona parte delle vacanze scolastiche (cfr. la predetta dichiarazione 27 aprile
2001 del curatore). Ciò posto, per tener conto delle maggiori spese sopportate
dalla madre durante l'esercizio del diritto di visita, si giustifica equitativamente
di inserire nel fabbisogno in denaro del ragazzo un terzo degli oneri correnti
per il vitto (cfr. Wullschleger, loc.
cit.), ossia fr. 130.– mensili (arrotondati). Adattando gli importi fissati
nelle note raccomandazioni al caso specifico, il fabbisogno in denaro del
figlio si attesta quindi attorno ai fr. 1185.– mensili (fr. 1055.– più fr.
130.–).
c) Con
la ripetuta decisione 12 dicembre 2001 dell'Ufficio AI, __________ si è visto
assegnare una rendita completiva di fr. 593.– mensili, versata alla madre –
beneficiaria della rendita principale (art. 35 cpv. 4 LAI), ma destinata alle
necessità del ragazzo (cfr. DTF 119 V 428 consid. 4a). Il fabbisogno del figlio
risultando coperto, appare equo porre la rendita completiva in deduzione degli
alimenti versati dal padre. Al pari della rendita principale, anche la rendita completiva
è stata versata con effetto retroattivo, dal 1° ottobre 1998 al 30 novembre
2001. Non si giustifica tuttavia di imputare al figlio un eventuale reddito da
tale sostanza (fr. 593.– per 38 mensilità), ove si consideri che il contributo
provvisionale stabilito dal Pretore nel 1996 (fr. 400.– mensili) – che il padre
ha unilateralmente ridotto dall'aprile del 1998 (consid. 9) – non bastava nemmeno
lontanamente a sopperire al fabbisogno del ragazzo di fr. 980.– mensili (consid.
13) e che l'attore, nella sua lettera del 21 dicembre 2001 alla Camera,
dichiara di rinunciare a pretese per contributi arretrati in favore del figlio
(pag. 2).
- Il
quadro complessivo della situazione va riassunto, in ultima analisi, come
segue. L'attore consegue un reddito netto di fr. 6500.– mensili (compresi gli
assegni familiari) e ha un fabbisogno minimo di fr. 2890.– mensili. La sua
disponibilità è pertanto di fr. 3610.– mensili. L'appellante ha redditi per
complessivi fr. 1588.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2858.– mensili. La
sua disponibilità finanziaria è quindi nulla: anzi, essa abbisogna di fr.
1270.– mensili per sopperire a sé medesima. Il figlio non ha redditi propri, ma
beneficia di una rendita completiva AI di fr. 593.– mensili versata alla madre.
Il suo fabbisogno in denaro è di fr. 1185.– mensili. Nelle condizioni descritte
l'attore dovrebbe pagare un contributo per la moglie di fr. 1270.– mensili e
uno per il figlio di fr. 592.– mensili (fr. 1185.– meno fr. 593.–). Al dibattimento
finale del 19 febbraio 2002 l'appellante ha ridotto nondimeno l'importo della
rendita da lei richiesta da fr. 1700.– a fr. 1200.– mensili. E siccome i
rapporti patrimoniali fra coniugi sono governati dalla massima dispositiva e
dal principio attitatorio (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b), il
contributo per la moglie dev'essere contenuto entro i limiti delle domande di
giudizio (art. 86 CPC).
Quanto al
contributo alimentare per il figlio, primo giudice ha imposto all'attore di
versare la retta scolastica (così come “tutte le eventuali altre spese
connesse”) direttamente all'istituto __________ e di corrispondere il resto
alla madre. Quest'ultima, ancorché privata della custodia sul figlio, è
titolare dell'autorità parentale (sentenza impugnata, dispositivo n. 6) e – in
mancanza di restrizioni – rappresentante legale di __________ (art. 304 cpv. 1
CC). Il versamento del contributo per il figlio dovrebbe dunque aver luogo per
il tramite di lei (art. 289 cpv. 1 CC; Hegnauer
in: Berner Kommentar,
Berna 1997, n. 14 e 16 ad art. 289 CC). L'interessata non solleva tuttavia
contestazioni sul modo di pagamento disposto dal Pretore, dal quale non è quindi
il caso di scostarsi. Tolta la retta dell'istituto __________, l'attore
dovrebbe versare così all'appellante un contributo per il figlio, compresi gli
assegni familiari, di fr. 462.– mensili (fr. 592.– meno fr. 130.–). Se non che,
il primo giudice ha riconosciuto al figlio, oltre agli oneri per la frequenza
dell'istituto e agli assegni familiari, un contributo indicizzato dal 12° anno
di fr. 600.– mensili. L'attore avendo rinunciato ad appellare tale sentenza,
non sussistono ragioni per ridurre d'ufficio il contributo, l'attore vedendosi
garantito in ogni caso il fabbisogno minimo. Rettamente il primo giudice ha
limitato dipoi la durata del contributo al 18° anno d'età di __________, non essendo
al momento possibile formulare previsioni attendibili sulla durata della formazione
di lui. Qualora la situazione economica o logistica degli interessati dovesse subire
modifiche di rilievo, in particolare nel caso in cui la madre ottenesse in
futuro l'affidamento di __________ come da lei auspicato (pag. 11 nel mezzo), i
genitori o il figlio potranno sempre chiedere un adeguamento del contributo
alle nuove circostanze (art. 286 cpv. 2 CC).
-
Ne discende che, in parziale accoglimento dell'appello, alla convenuta
dev'essere riconosciuto un contributo di mantenimento, non indicizzato, di fr.
1200.– mensili. Esso è dovuto fino al 31 dicembre 2008, la moglie avendo
limitato in prima sede a tale data la durata del proprio mantenimento
(risposta, pag. 7 verso il basso). La rinuncia a postulare alimenti dopo di
allora è valida, giacché – come si è detto poc'anzi (consid. 16) – i rapporti
patrimoniali fra i coniugi sono retti dalla massima dispositiva e dal principio
attitatorio. Nel memoriale di appello la moglie chiede invero un contributo
fino al 31 dicembre 2010 e, al dibattimento finale del 19 febbraio 2002,
conclude per una durata della rendita fino al 31 dicembre 2011 (act. XXII, pag.
1 in basso). Ora, l'art. 138 cpv. 1 seconda frase CC autorizza le parti a
formulare nuove domande davanti all'autorità cantonale superiore. Tali
richieste, secondo il chiaro tenore della predetta disposizione, devono però
essere “fondate su fatti o mezzi di prova nuovi” (cfr. anche Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, op.
cit., n. 7 ad art. 138 CC con rinvio). Ciò non è il caso in concreto,
l'interessata limitandosi a chiedere che i contributi vengano erogati per dieci
anni dopo l'emanazione dell'odierna sentenza (appello, pag. 2 verso l'alto; act.
XXII, loc. cit.). Le nuove conclusioni in appello si rivelano dunque irricevibili
nella misura in cui tendono a un contributo alimentare dopo il 31 dicembre
-
Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). La moglie esce vittoriosa sul principio del contributo alimentare
per sé, ma non nella misura inizialmente richiesta. Tale risultato è per altro
determinato, almeno in parte, dai fatti nuovi e dagli accertamenti esperiti in
questa sede, segnatamente sull'invalidità a lei riconosciuta con decisione del
12
dicembre 2001. Essa soccombe inoltre sull'aumento del contributo per il figlio.
Appare equo pertanto suddividere i costi fra le parti in ragione di metà
ciascuno e compensare le ripetibili. Il pronunciato attuale impone anche una
modifica del dispositivo sugli oneri processuali di primo grado che, viste le
richieste di giudizio, si giustifica di porre per tre quinti a carico
dell'attore e per il resto a carico della convenuta. Quanto alle ripetibili, il
Pretore le ha compensate, senza esprimersi sulla loro entità. Con l'appello
l'interessata non rivendica ripetibili di prima sede, né tanto meno quantifica
un'eventuale richiesta. Al riguardo la sentenza del Pretore può dunque rimanere
invariata.
Le domande dell'appellante intese alla concessione di una provvigione
ad litem di fr. 3000.– (in appello) e dell'assistenza giudiziaria (in
entrambi i gradi di giudizio) sono destinate all'insuccesso. Certo, il coniuge
che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio ha il
diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge,
sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 segg. con
riferimenti; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 135 ad art. 159 CC). Sotto questo profilo il nuovo
diritto del divorzio nulla ha mutato, i costi della procedura di divorzio
rimanendo a carico dell'unione coniugale e l'assistenza gratuita dello Stato
essendo puramente sussidiaria (Bräm/Hasenböhler,
op. cit., n. 138 ad art. 159 CC). Una provvigione di causa va attribuita al
coniuge richiedente, tuttavia, solo se questi non ha i mezzi per sostenere le
spese legali di una separazione o di un divorzio (Leuenberger, op. cit.,
n. 53 ad art. 137 CC). In concreto si è detto che l'interessata può contare,
oltre che sulla rendita AI e sul contributo versatole dall'attore, su una
sostanza che supera fr. 56 000.– derivante dal versamento delle rendite AI
arretrate (consid. 10). Pur tenendo calcolo che essa dovrà investire fr.
42 000.– per coprire una parte del proprio fabbisogno (loc. cit.), con
l'importo residuo di oltre fr. 14 000.– essa appare senz'altro in grado di
sopperire alle spese di primo e di secondo grado. Se ne conclude che, a
prescindere dalla parvenza di buon esito delle sue domande, l'appellante non
può essere considerata indigente. Non sussistono dunque le premesse per concedere
né una provvigione ad litem né il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
Dal
passaggio in giudicato della presente sentenza, __________ __________ è tenuto
a versare in via anticipata a __________ __________ __________ __________,
entro il 5 di ogni mese, un contributo non indicizzato di fr. 1200.– fino al 31
dicembre 2008.
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 850.– sono poste per tre
quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta. Le ripetibili
sono compensate.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico delle parti per metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
III. La
domanda di provvigione ad litem presentata da __________ __________
__________ __________ è respinta.
IV. La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________
__________ è respinta.
V. Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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