AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.45
Data decisione, Autorità:
28.12.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00045
Lugano,
28 dicembre 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 22 maggio 2000 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 9 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 21 ottobre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto
per divorzio il matrimonio celebrato il 6 maggio 1965 fra __________ __________
(1938) e __________ __________ nata __________
(). Il primo è stato condannato a versare alla seconda,
vita natural durante, una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) di fr. 1631.–
mensili indicizzati. La liquidazione del regime dei beni è stata data per
avvenuta.
B. Il
22 maggio 2000 __________ __________ ha convenuto l'ex moglie davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la soppressione del contributo
retroattivamente dal 1° novembre 1999 o – in subordine – dal 1° gennaio 2000,
facendo valere di essere stato dichiarato invalido al 100% con effetto al 1°
novembre 1999. In via cautelare egli ha instato perché la rendita fosse
soppressa con effetto immediato. Alla discussione provvisionale del 15 giugno
2000 __________ __________ ha proposto di respingere l'istanza. Nel suo
memoriale conclusivo l'istante ha poi sollecitato la riduzione immediata del
contributo a fr. 399.– mensili, mentre la convenuta ha ribadito la sua
opposizione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Con decreto
cautelare del 19 luglio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la
tassa di giustizia di fr. 150.– con le spese di fr. 70.– a carico di __________
__________, tenuto a rifondere all'ex moglie fr. 1200.– per ripetibili.
C. Nel frattempo, con risposta del 20 giugno 2000 __________ __________
si è opposta parzialmente anche al domanda di merito, consentendo unicamente a
una riduzione del contributo a fr. 1391.– mensili indicizzati. Nella sua
replica del 22 agosto 2000 l'attore ha riconfermato la domanda intesa alla
soppressione della rendita dal 1° novembre 1999 (o almeno dal 1° gennaio 2000),
subordinatamente alla riduzione a fr. 200.– mensili. In sede di duplica, il 9
ottobre 2000, la convenuta ha postulato il rigetto puro e semplice della
petizione. Per finire, nel suo allegato conclusivo del 23 gennaio 2001
__________ __________ ha chiesto la riduzione della rendita a fr. 260.– mensili
dal 1° novembre 1999. __________ __________ ha riconfermato la propria
opposizione alla domanda. Le parti hanno rinunciato una volta ancora al dibattimento
finale.
D. Statuendo il 9 marzo 2001, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione e ha ridotto la rendita d'indigenza a fr. 857.20 mensili dal 22
maggio 2000. Inoltre egli ha imposto all'attore il pagamento alla convenuta di
fr. 114.10 per compensare il mancato adeguamento della rendita al rincaro negli
anni 1997, 1998 e 1999 (fino al mese di novembre). La tassa di giustizia di fr.
1800.– e le spese di fr. 150.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza predetta __________ __________ è insorta con un appello del 2
aprile 2001 nel quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio del
Pretore riformato di conseguenza. __________ __________ si __________ a
proporre, con lettera del 7 maggio 2001, il rigetto dell'appello, senza
formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La
modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve
le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit.
fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare in favore del coniuge
divorziato continua ad applicarsi, quindi, il vecchio diritto (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom
alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251
n. 6.06). La procedura è regolata per converso dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si sono fondate a ragione, del resto, sul
medesimo principio.
-
L'art.
153 cpv. 2 vCC stabiliva che il coniuge tenuto a erogare una rendita a titolo
di alimenti poteva domandare la soppressione o la riduzione dell'obbligo quando
il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando
le condizioni economiche del debitore non corrispondessero più all'importo della
rendita. L'applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC riguardava anche i contributi
alimentari dovuti giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC (DTF 117 II 361 consid. 3),
tranne quelli destinati a compensare perdite di aspettative in seguito al
divorzio (Hinderling/Steck, Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 356; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage
et le divorce, 4ª edizione, pag. 147 n. 737). Decisivo era, sotto il profilo
dell'art. 153 cpv. 2 vCC, che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge
fosse cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al
momento in cui la rendita era stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine),
sempre che il cambiamento non si riconducesse a decisioni unilaterali del
debitore (DTF 121 III 299 consid. 3b). Occorreva, dunque, un raffronto tra le
condizioni finanziarie in cui versavano le parti al momento del divorzio
(rispettivamente al momento in cui il contributo era stata modificato l'ultima
volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la
soppressione o la riduzione della rendita era poi una questione di equità (art.
4 CC; Hinderling/Steck, op. cit.,
pag. 363). L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva – come
di regola – a chi li invocava (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 54 ad art. 153 vCC), il diritto
federale non imponendo l'applicazione del principio inquisitorio (Bühler/Spühler, op. cit., n. 87 ad art.
153 vCC).
-
In
concreto il Pretore ha ricordato che la rendita d'indigenza
(fr.
1631.– mensili indicizzati) in favore della convenuta era stata fissata al
momento del divorzio, allorché l'attore guadagnava
fr.
5421.– lordi mensili e aveva un'entrata aggiuntiva di fr. 495.– mensili, pari a
interessi del 3% su un capitale di fr. 197 904.35. Dal 1° novembre 1999
l'interessato riceve unicamente una rendita (intera) d'invalidità di fr. 1663.–
mensili. Tale diminuzione d'introiti è da considerarsi duratura, visto il
prossimo pensionamento (1° gennaio 2003). Ciò giustifica una riduzione
dell'obbligo alimentare. Per quanto riguarda l'entità della riduzione, il primo
giudice ha calcolato il fabbisogno dell'attore in fr. 2701.10 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, contributi AVS fr. 98.15, spese
mediche fr. 100.–, pigione fr. 522.50, premio della cassa malati fr. 273.30,
assicurazione dell'economia domestica fr. 27.–, imposte fr. 130.–, più un
supplemento globale del 20%). Ha determinato quindi il reddito complessivo di
lui in
fr.
3558.30 netti mensili (rendita intera AI fr. 1663.–, rendita LPP fr. 1611.–,
reddito della sostanza fr. 283.–, equivalenti a un interesse del 2% su un
capitale di fr. 170 617.05). Ciò posto, egli ha ridotto la rendita
d'indigenza a fr. 857.20 mensili, pari alla differenza tra il reddito e il
fabbisogno del debitore, facendo decorrere la modifica dal 22 maggio 2000, data
in cui è stata introdotta la petizione.
- L'appellante rimprovera al Pretore di avere adottato una regolamentazione
che consacra una disparità di trattamento, giacché per mantenersi essa si vedrà
costretta a consumare rapidamente la propria sostanza (salvo far capo poi alle
prestazioni sociali che gravano la collettività), lasciando invece che l'ex
marito conservi i suoi risparmi intatti. A suo parere non si può pretendere
nemmeno ch'essa sopporti l'intero ammanco del proprio fabbisogno mensile mentre
si garantisce all'ex marito la copertura del rispettivo fabbisogno maggiorato
del 20%. Oltre a ciò, l'attore potrebbe far fruttare meglio il suo capitale di
fr. 170 617.05, ricavandone fra il 3¾ e il 4⅛%. E non è fuori luogo
imporgli un certo consumo del capitale, come fa l'Ufficio delle assicurazioni
sociali quando calcola le rendite complementari AVS e AI. Circa il fabbisogno
dell'ex marito, l'appellante afferma che il relativo minimo esistenziale va
ridotto da fr. 1100.– a fr. 990.– o addirittura a
fr. 775.–
(data la convivenza di lui con una terza persona) e che il premio per l'assicurazione
dell'economia domestica non rientra nel fabbisogno minimo. Intaccando il suo
capitale, l'attore potrebbe ottenere così un reddito di fr. 4222.– netti
mensili, assicurare il suo fabbisogno di fr. 2536.75 (rispettivamente fr.
2278.75) e continuare il versamento dell'attuale contributo alimentare (fr.
1631.–). D'altra parte, nonostante tale contributo, con un reddito di fr.
2006.35 mensili l'appellante sostiene di non poter ugualmente coprire il
proprio fabbisogno di fr. 3303.60 mensili. Del resto – essa soggiunge – al
momento del divorzio già si sapeva che il marito sarebbe stato pensionato e
proprio perciò si era lasciato a quest'ultimo tutto l'avere di previdenza.
Comunque sia, l'eventuale riduzione della rendita potrà decorrere solo dal passaggio
in giudicato della sentenza di modifica e non risalire dalla data
dell'introduzione della causa.
- Come
ricorda il Pretore, la rendita d'indigenza litigiosa (fr. 1631.– mensili) era
stata fissata nella sentenza di divorzio in base alla differenza tra il
fabbisogno della beneficiaria maggiorato del 20% (fr. 2775.– mensili) e il
relativo reddito (fr. 1144.– mensili: sentenza del 21 ottobre 1996, consid. 8).
A quel momento entrambi i coniugi disponevano inoltre di fr. 197 904.35,
ricavati dalla vendita dell'abitazione coniugale (sentenza del 21 ottobre 1996,
loc. cit.). Quale fosse la situazione del coniuge debitore la sentenza di
divorzio non lo precisava, limitandosi a dire che la rendita così fissata non
ne intaccava il fabbisogno (consid. 8 in fine). Nella sentenza impugnata il
Pretore ha accertato che, al momento del divorzio, l'attore guadagnava fr.
5421.– mensili lordi (fr. 4635.– netti) e aveva un'entrata aggiuntiva di fr.
495.–, corrispondenti agli interessi del 3% prodotti dal noto capitale di fr.
197 904.35 (consid. 1 in fine). Tali accertamenti non sono contestati.
Nulla il Pretore ha accertato invece sul fabbisogno dell'attore, che il fascicolo
processuale consente nondimeno di valutare in circa
fr.
2660.– mensili, così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1025.–, locazione fr. 500.– (dichiarazione d'imposta 1997/98 nell'incarto
fiscale richiamato), premio della cassa malati fr. 216.30 (stimato, come per
l'appellante), indennità per pasti fuori casa fr. 100.– (sentenza 1° dicembre
1994 di questa Camera in sede provvisionale fra le stesse parti, inc. 135/1994,
con-sid. 5b), oneri d'imposta fr. 375.– (tassazione dell'8 settembre 1997
nell'incarto fiscale richiamato), più la citata maggiorazione del 20% (su cui
si tornerà oltre). Nelle condizioni descritte si tratta di verificare se e in
che misura sia mutata la situazione rispetto ad allora.
- Il
Pretore ha calcolato le entrate odierne dell'attore in fr. 3558.30 (rendita AI
fr. 1663.–, rendita del “secondo pilastro” fr. 1611.–, reddito della sostanza
fr. 283.– pari a un interesse del 2% su
fr.
170 617.05). L'appellante sostiene che il reddito da capitale va
rivalutato fra il 3¾ e il 4⅛%. Ora, che i proventi della sostanza –
rispettivamente i proventi che ragionevolmente si possono trarre dalla sostanza
– facciano parte del reddito è fuori discussione (FamPra.ch 2000 pag. 147
consid. 2 con rinvio di dottrina; v. anche DTF 115 II 314 consid. 3a; Sutter/Freiburghaus, op. cit.,
n. 51 ad
art. 125 CC). Il rendimento dev'essere valutato però con cautela, per quanto
possibile a medio termine, considerando altresì il costo iniziale
dell'obbligazione (o del titolo in genere) e i diritti di custodia. In concreto
il capitale dell'attore è depositato su un conto di risparmio che frutta
interessi fra l'1¼ e il 2¼% (doc. V). Anche senza correre rischi si può far
meglio. Le obbligazioni di cassa, che possono ritenersi un investimento sicuro
(l'appellante stessa vi si riferisce: doc. 8), fruttano oggi attorno al 3% sull'arco
di 8 anni. Anche il Pretore nella sentenza di divorzio aveva imputato
all'attore un reddito da capitale del 3% (sentenza del 21 ottobre 1996, consid.
8 in fine).
Fino a
poco tempo addietro questa Camera si dipartiva ancora, in casi analoghi, da
tassi medi presunti del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2;
del 20 maggio 1997 in re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid.
5b; del 12 gennaio 1998 in re M., consid. 4), ma tale valutazione è stata prudentemente
ricondotta al 3%, viste le altalenanti proiezioni congiunturali (sentenza del
18 luglio 2001 in re L., consid. 3d). Ciò non toglie che con un investimento
ragionato in obbligazioni in franchi svizzeri a media scadenza l'attore possa
ricavare dal suo capitale (fr. 170 617.05: doc. DD) interessi del 3%,
ossia fr. 426.– mensili. Addizionando quest'ultima cifra alla rendita AI di fr.
1663.– (doc. G) e alla rendita LPP di fr. 1611.– (doc. P), il reddito
complessivo dell'attore raggiunge circa fr. 3700.– mensili. Della misura in cui
egli può essere tenuto a consumare il capitale, si dirà in appresso (consid. 11
segg.).
- Per
quanto riguarda il fabbisogno attuale dell'attore, il primo giudice l'ha
determinato in fr. 2701.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, pigione con spese accessorie
fr.
522.50, premio della cassa malati fr. 273.30, premio per l'assicurazione
dell'economia domestica fr. 27.–, contributi AVS
fr.
98.15, spese mediche fr. 100.–, oneri fiscali fr. 130.–), più la citata
maggiorazione fissa del 20%. Come si è visto, l'appellante sostiene che tale
fabbisogno non eccede fr. 2536.75 mensili, se non addirittura fr. 2278.75,
secondo il minimo di esistenza preso in considerazione. Le censure vanno
esaminate singolarmente.
a) L'interessata
reputa in primo luogo che, data la convivenza dell'ex marito con un'altra
donna, vada applicato in concreto il minimo esistenziale del diritto esecutivo
per persone che vivono presso parenti (fr. 990.–). Anzi, all'attore andrebbe riconosciuta
nel fabbisogno minimo solo la metà
(fr.
775.–) del minimo esistenziale per coniugi (FU / del
____________________ __________1, pag. 74). L'argomentazione è infondata. Che
dal maggio 1998 l'attore abiti con un'altra donna è vero (verbali, pag. 9,
interrogatorio formale). Ciò non influisce tuttavia sul suo minimo esistenziale,
come ha rilevato giustamente il Pretore (sentenza impugnata, consid. 2.1).
Seguendo l'indirizzo della dottrina più aggiornata (Spycher, Unterhaltsleistungen bei
Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna
1996, pag. 156; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79 n. 02.34), questa Camera
riconosce oggi a ogni coniuge il fabbisogno minimo ch'egli avrebbe se vivesse
da sé solo, indipendentemente da un'eventuale coabitazione, dalla quale non è tenuto
a trarre vantaggi né svantaggi (I CCA, sentenza del 16 dicembre 1999 in re L.,
consid. 8a; del 29 dicembre 1999 in re N., consid. 6; analogamente, per
l'alloggio: FamPra.ch 2000 pag. 135). L'interessata pretende che, così facendo,
si violi l'uguaglianza fra coniugi. A prescindere dal fatto però che le parti
non sono più coniugi (sicché l'invocata parità di trattamento cade nel vuoto: I
CCA, sentenza del 19 febbraio 2000 in re P., consid. 7a), il Tribunale federale
ha già avuto modo di definire la prassi citata come assolutamente corretta (DTF
non pubblicata del 30 aprile 2001 in re B., inc. 5P.101/2001, consid. 4). Del
resto, in che modo un coniuge conduca la propria vita sentimentale dopo il
divorzio non riguarda più l'altro coniuge.
b) Secondo
l'appellante non può essere riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'attore neppure
il premio per l'assicurazione dell'economia domestica (fr. 27.– mensili),
poiché tale spesa non va considerata nel minimo vitale ai fini del diritto
esecutivo. Il calcolo del fabbisogno minimo nell'ambito del diritto della
famiglia non va confuso però con quello del minimo esistenziale agli effetti
del diritto esecutivo. Il primo comprende, in effetti, anche il costo delle
assicurazioni private e sociali relative all'economia domestica o all'attività
professionale (DTF 114 II 395 consid. 4c;
v. pure Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 81 n. 02.38), così come gli oneri d'imposta (DTF 114 II 393
consid. 4b), salvo in caso di ristrettezze finanziarie (DTF 126 III 356 consid.
aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto). Non vi è quindi motivo per espungere
dal fabbisogno minimo dell'attore il premio della polizza in questione (doc. R;
analogamente: I CCA, sentenza del 12 aprile 2000 in re P., consid. 3c; del 4
dicembre 2000 in re L., consid. 7e).
c) Ne
segue che il fabbisogno minimo dell'attore ammonta – come ha ritenuto il
Pretore – a fr. 2250.95 mensili. A tale somma si deve ancora aggiungere il già
citato supplemento del 20% che la giurisprudenza correlata all'art. 152 vCC riconosceva
al debitore di rendite d'indigenza (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb, 121 III 49;
Rep. 1996 pag. 133 consid 3 con rimandi; Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 86 n. 02.58). Ancora litigioso in prima sede, tale maggiorazione
è per altro pacifica in appello, tant'è che la stessa interessata ne tiene
conto (appello, pag. 9). Il fabbisogno “allargato” dell'attore ascende così, in
ultima analisi, a fr. 2701.10 mensili.
-
Il Pretore non si è interrogato sull'attuale reddito
dell'appellante, che è nondimeno un parametro di giudizio (sopra, consid. 2).
L'interessata dichiara entrate di fr. 939.70 mensili (rendita AVS fr. 673.–,
reddito da capitale di fr. 266.70, pari al 2% della propria sostanza: appello,
pag. 11). L'importo della rendita AVS è corretto (interrogatorio formale,
verbali pag. 11). Quanto al capitale, di circa fr. 160 000.–, esso è parzialmente
investito in obbligazioni di cassa (verbali, pag. 11, risposta n. 4) e ha fruttato
nel 1997/98 una media di fr. 6262.– annui, pari a fr. 521.– mensili (doc. 6, tassazione
1999/2000, “reddito della sostanza”). La ricorrente non spiega perché ci si
debba scostare dall'importo accertato fiscalmente né sostiene che i propri
introiti dalla sostanza siano diminuiti in questi ultimi anni. Le sue entrate
vanno dunque stabilite in fr. 1194.– mensili.
-
Dalla
sentenza impugnata nulla si desume nemmeno sull'odierno fabbisogno dell'appellante,
che quest'ultima pretende essere di fr. 3303.60 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 946.–, spese di riscaldamento
fr. 20.–, premio della cassa malati fr. 342.–, spese mediche fr. 100.–, imposte
fr. 245.–, più la maggiorazione del 20%: appello, pag. 11). Le voci sono
sostanzialmente comprovate (doc. 1 per l'alloggio, fr. 946.–; doc. 3 per le
spese accessorie, fr. 18.40; doc. 4 per il premio della cassa malati, fr.
341.80; doc. 5 per le spese mediche, fr. 100.–; doc. 6 per il carico d'imposta,
da ridurre nondimeno a fr. 228.– poiché il moltiplicatore di __________ è al
90%). A ciò si aggiunge il predetto supplemento del 20%, per un totale di fr.
3281.05 mensili.
-
In
sintesi, al momento del divorzio l'attore aveva un reddito di fr. 5130.–
mensili per rapporto a un fabbisogno di fr. 2660.–, onde una differenza di fr.
2470.– con la quale poteva stanziare la rendita d'indigenza (fr. 1631.–) e
conservare per sé un margine di fr. 839.– mensili (sopra, consid. 5 e 6). Oggi
l'attore ha entrate per soli fr. 3700.– mensili per rapporto a un fabbisogno
di fr. 2701.–, sicché la differenza si è ridotta a fr. 999.– mensili. L'appellante
fa valere che, comunque sia, il pensionamento dell'ex marito era prevedibile
già al momento del divorzio e che, proprio in funzione di ciò, l'ammontare
della rendita in suo favore indennizzava anche la perdita di aspettative
pensionistiche, l'ex marito avendo tenuto per sé l'intero capitale del “secondo
pilastro” (appello, pag. 12). In realtà, a prescindere dalla circostanza che
l'ex marito ha cessato di lavorare per causa di invalidità (1° novembre 1999) e
non per collocamento a riposo (che sarebbe intervenuto solo il 1° gennaio
2003: sentenza impugnata, consid. 1 in fine), la sentenza di divorzio non
faceva alcun cenno al pensionamento dell'attore e nulla induce a ritenere che
quel 21 ottobre 1996 il Pretore ne avesse già tenuto conto. Quanto al fatto che
la rendita d'indigenza tacitasse la beneficiaria anche per la perdita di
aspettative pensionistiche (al momento del divorzio essa aveva già 70 anni e
non poteva più costituirsi una previdenza propria), ciò non osta a una
riduzione o a una soppressione del contributo alimentare, sempre che le condizioni
economiche del debitore si siano deteriorate in modo rilevante, duraturo e non
previsto. Dopo quanto si è visto poc'anzi confrontando redditi e fabbisogni dell'attore,
tali presupposti non possono essere seriamente contestati nella fattispecie,
sicché un riesame della rendita si giustifica. Rimane da valutare in che misura
questa debba essere modificata.
-
Il
Pretore ha calcolato la nuova rendita d'indigenza (art. 152 vCC) sottraendo
dall'attuale reddito dell'ex marito il relativo fabbisogno minimo maggiorato
del 20% (sopra, consid. 7c) e assegnando alla convenuta la differenza.
L'appellante assevera che tale metodo viola il precetto d'uguaglianza, poiché
la costringerebbe a esaurire rapidamente il suo capitale, mentre l'ex marito
potrebbe conservare intatto il proprio. A mente sua, anche l'attore dev'essere
tenuto a consumare la sua sostanza, quanto meno fino un certo limite, come
esige l'Ufficio delle assicurazioni sociali quando decide sulle richieste di
rendite complementari AVS o AI (doc. 9).
Il
richiamo al precetto di uguaglianza non è pertinente. Lo scopo dell'art. 152
vCC non era infatti quello di garantire alle parti un trattamento paritario
dopo il divorzio, ma solo quello di assicurare il fabbisogno minimo “allargato”
del 20% al coniuge innocente che dopo lo scioglimento del matrimonio fosse
caduto in grave ristrettezza (Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 152 vCC con numerosi rinvii). La
seconda argomentazione ha miglior fondamento. La giurisprudenza ha già avuto
modo di precisare, in effetti, che il debitore di un contributo alimentare può
anche essere tenuto a intaccare il proprio capitale qualora i suoi redditi non
bastino per l'adempimento dell'obbligo (DTF inedita dell'8 febbraio 2000 in
re Z, inc. 5P.10/2000, consid. 2a con richiamo a DTF 114 II 24 consid. 5b; Bühler/Spühler, op. cit., n. 16 ad
art. 152 vCC; Ergänzungsband 1991, n. 143 ad art. 145 vCC; Hausheer/ Spycher, op. cit., pag. 58
n. 01.78; I CCA, sentenza del 1° febbraio 1999 in re M., consid. 8). Nella
fattispecie l'appellante ha un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 3281.–
mensili. Dedotto il reddito di fr. 1194.– mensili, le rimane un ammanco di fr.
2087.– mensili che con la sua disponibilità mensile di fr. 999.– l'ex marito
può coprire solo in parte. La questione è dunque di sapere se egli debba essere
tenuto a intaccare il proprio capitale (di oltre fr. 170 000.–: doc. DD),
contribuendo in tal modo a colmare l'ammanco residuo nel fabbisogno
dell'interessata (fr. 1088.– mensili).
-
A un
primo esame la risposta parrebbe negativa. L'appellante, settantacinquenne, ha
un capitale proprio di circa fr. 160 000.–. Anche prelevando fr. 1088.– mensili
per sopperire al proprio fabbisogno “allargato”, essa avrebbe riserve
sufficienti per una dozzina d'anni, ciò che corrisponde approssimativamente
all'attuale aspettativa esistenziale (12.6 anni) di una donna a 75 anni, almeno
secondo le indicazioni dell'Ufficio federale di statistica. In ogni modo,
dovesse anche vivere più a lungo, prima o poi l'appellante avrà diritto alle
prestazioni complementari AVS, che verosimilmente la proteggeranno
dall'indigenza. Ci si fondasse su queste sole considerazioni, non
sembrerebbero dati dunque i presupposti perché l'ex marito attinga al capitale
proprio. Sapere in che misura si giustifichi la soppressione o la riduzione di
un contributo alimentare, tuttavia, non è solo una questione di calcolo, ma
anche di equità (sopra, consid. 2). Nel caso specifico risulta – come detto –
che al momento del divorzio l'appellante si era vista riconoscere una rendita
d'indigenza di fr. 1631.– mensili anche per l'impossibilità, a 70 anni, di
costituire una previdenza propria (l'attuale art. 124 cpv. 1 nCC prevede espressamente
“un'indennità adeguata” qualora al momento del divorzio sia già sopraggiunto un
caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi). Di conseguenza, nella
fattispecie, il “secondo pilastro” è rimasto interamente all'ex marito
(“Costatato che la moglie risulta già percepire l'AVS, la stessa non può
pretendere ad alcuna prestazione fondata sul citato art. 22 LFLP”: sentenza del
21 ottobre 1996, consid. 6, pag. 6 a metà).
-
Se al
momento del divorzio la convenuta fosse stata indennizzata per l'impossibilità
di costituirsi una previdenza propria, invece che con una rendita, con un
versamento in capitale (ad esempio con la metà della prestazione d'uscita
maturata dall'attore presso la sua cassa pensione), la diminuita capacità
contributiva dell'attore non la toccherebbe (o la toccherebbe in misura assai
limitata). Sotto il profilo dell'art. 153 vCC non risulta “equo” perciò ch'essa
sopporti interamente le conseguenze legate alla sopravvenuta invalidità del
debitore, il quale a 63 anni possiede tuttora un capitale di oltre fr.
170 000.– (doc. DD). Per di più non bisogna trascurare che al momento del
divorzio la rendita d'indigenza era stata fissata dal Pretore con qualche agio,
lasciando che la convenuta potesse conservare l'intero suo capitale. Non sarebbe
“equo” disconoscere totalmente, oggi, quel pur modesto margine. Nell'ambito di
un giudizio equitativo si giustifica di conseguenza che l'attore partecipi,
ancorché in misura ridotta e non secondo i rigidi criteri applicati in materia
di assicurazioni sociali, a colmare l'ammanco nel fabbisogno (fr. 1088.–
mensili) che l'appellante si trova a dover sopportare senza responsabilità alcuna.
Tutto ben ponderato, l'assunzione di un quarto (fr. 272.– mensili) è una
proporzione equa che rientra nelle sue possibilità. Ne discende che il nuovo
contributo d'indigenza va fissato in
fr.
1270.– mensili arrotondati (fr. 999.– più fr. 272.–). L'appello merita
accoglimento entro tali limiti.
- L'appellante
chiede che, comunque sia, la riduzione del contributo in suo favore abbia a
decorrere solo dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Risalire alla
data della petizione sarebbe – a suo dire – iniquo, poiché la obbligherebbe a
rimborsare la differenza percepita in eccesso pendente causa. Il Tribunale
federale ha già avuto modo di rilevare, nondimeno, che la modifica di una
pensione alimentare derivante da una sentenza di divorzio esplica i suoi
effetti, in linea di principio, dal momento in cui è introdotta l'azione. Se il
motivo per cui è chiesta la riduzione è già dato a quel momento, non bastano
motivi di equità – contrariamente all'opinione di Hindeling/Steck (op. cit., pag. 363 nota 8d) – per far
decorrere gli effetti della sentenza più tardi. La creditrice deve mettere in
conto l'eventualità di una riduzione o
di una
soppressione della rendita fin dall'inizio (DTF inedita del 15 aprile 1999 in
re P.-K., consid. 4b con riferimento a DTF 117 II 368 consid. aa; Rep. 1996
pag. 145 consid. 13 con rinvii). In concreto il motivo della riduzione
sussisteva già al momento in cui è stata presentata la petizione. L'interessata
doveva di conseguenza preventivare l'eventualità di un parziale rimborso, tanto
più che i mezzi a tal fine non le mancano. Si rammenti che l'attore si era
visto negare a suo turno una riduzione provvisionale del contributo (sopra,
consid. B), e ciò proprio per il fatto che dispone di congrui risparmi.
-
Se ne
conclude che l'appello dev'essere parzialmente accolto e la nuova rendita
d'indigenza fissata in fr. 1270.– mensili a valere dal 22 maggio 2000. Gli
oneri del giudizio odierno seguono, per principio, il vicendevole grado di
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante postulava la riforma della
sentenza impugnata nel senso di confermare la rendita originaria di fr. 1631.–
mensili. Rispetto all'ammontare stabilito dal Pretore (fr. 857.20 mensili) essa
ottiene causa vinta per poco più della metà, giacché il nuovo contributo va
stabilito, come detto, in fr. 1270.– mensili (l'indicizzazione non è
contestata). Soccombe però sulla decorrenza della modifica. Appare equo perciò
suddividere la tassa di giustizia e le spese tra i contendenti in ragione di un
mezzo ciascuno, compensando le ripetibili.
-
Per
quanto attiene alla tassa di giustizia (fr. 1800.–) e alle spese (fr. 150.–) di
prima sede, il Pretore le ha addebitate anch'esse alle parti in ragione di metà
ciascuno, compensando le ripetibili. Visto l'esito del giudizio odierno, tale
dispositivo non resiste alla critica. Nella petizione l'attore sollecitava
infatti la soppressione della rendita (salvo riconoscere nelle conclusioni, in
parziale acquiescenza, fr. 260.– mensili), mentre la convenuta si opponeva a
qualsiasi riduzione. Nel complesso, l'attore esce quindi vittorioso per due
noni. Gli devono essere posti a carico, di conseguenza, sette noni degli oneri
processuali, con obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità per
ripetibili ridotte. L'interessata rivendica fr. 12 000.– in caso di
vittoria integrale (appello, domanda n. 1.2), applicando l'aliquota media
dell'8% prevista dall'art. 9 cpv. 1 TOA al valore litigioso di fr.
150 000.– stabilito dal Pretore (art. 150 CPC). Tale criterio non è
corretto.
a) In
conformità alla prassi del Consiglio di moderazione, l'onorario dovuto a un legale
per una causa intesa alla riduzione di un contributo alimentare in favore dell'ex
coniuge va calcolato giusta l'art. 14 cpv. 1 TOA, analogamente all'onorario per
le cause di stato (CdM, sentenza del 4 dicembre 1997 in re M., consid. 2;
prassi inaugurata dal Consiglio di disciplina forense con sentenza del 5 maggio
1982 in re T. e S., consid. 2b). Il compenso rientra così tra un minimo di fr.
1000.– e un massimo di fr. 25 000.–, secondo la complessità, l'importanza
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8
TOA). Certo, ci si può domandare se, dato il carattere meramente pecuniario di
una causa volta alla riduzione di un contributo alimentare, non sia più
pertinente definire l'onorario dell'avvocato secondo i parametri ad valorem
dell'art. 9 cpv. 1 TOA (in tal senso: I CCA, sentenza del 1° dicembre 1995 in
re T., consid. 3; analogamente: sentenza del 9 dicembre 1998 in re S., consid.
9). Non spetta però alla Camera civile di appello scostarsi dalla
giurisprudenza del Consiglio di moderazione, organo istituzionalmente preposto
all'interpretazione e all'applicazione della tariffa dell'Ordine degli avvocati
(I CCA, sentenza del 6 novembre 2000 in re B., consid 13c).
b)
Il processo in esame non si è rivelato particolarmente complesso dal profilo
giuridico o specialmente laborioso nell'accertamento dei fatti. Ha nondimeno richiesto
al patrocinatore della convenuta la redazione dei memoriali di risposta (8 pagine)
e di duplica (7 pagine), la partecipazione all'udienza preliminare (verbali,
pag. 7 e 8), la comparizione a un'altra udienza per l'interrogatorio formale
delle parti (verbali, pag. 9 a 12), come pure la stesura di un allegato
conclusivo (6 pagine), oltre ad alcuni probabili colloqui con la cliente. Verosimilmente
ciò avrebbe giustificato un onorario complessivo attorno ai fr. 5000.–, che
apparirebbe ragionevole anche sotto un profilo meramente orario (l'importo
citato retribuirebbe una ventina d'ore a fr. 250.– l'una). A ciò occorre ancora
aggiungere le spese e l'IVA. In caso di totale vittoria la convenuta avrebbe
quindi ottenuto una prevedibile indennità per ripetibili di circa fr. 5800.–
complessivi. Dato ch'essa soccombe per due noni, l'indennità va ridotta a fr.
4500.– arrotondati.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e n. 3 della sentenza
sono così riformati:
-
In parziale accoglimento della petizione,
la rendita d'indigenza stabilita a carico di __________ __________ con sentenza
del 21 ottobre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona (inc.
.) in favore di __________ __________ __________ è ridotta
a fr. 1270.– mensili dal 22 maggio 2000.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1800.– e le spese di fr. 150.–, il cui saldo va anticipato
dall'attore, sono poste per due noni a carico della convenuta e per il resto a
carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 4500.– per ripetibili
ridotte.
Il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr.
50.–
fr.
950.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________a, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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