AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.48
Data decisione, Autorità:
29.04.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00048
Lugano
29 aprile
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. -._–/__
RF (annotazione dell'obbligo di trasmissione all'erede sostituito) del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio
quale autorità di vigilanza, che oppone l'
avv. dott. __________ , __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
-, __________)
alla
Sezione del registro fondiario e di commercio
quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 5 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro la
decisione emanata il 2 marzo 2001 dalla Sezione de registro fondiario e di commercio
quale autorità di vigilanza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ è deceduto a __________ il 25 agosto 1998, lasciando
quali eredi legittimi la moglie __________ __________ nata __________ e la
figlia __________ __________ __________ -__________. Il 9 marzo 1999 il
__________ unico del __________ di __________ ha pubblicato un contratto
successorio, stipulato il 21 luglio 1988 dai coniugi __________ e sottoscritto
anche dalla figlia, in cui __________ __________ __________ designava, fra
l'altro, quest'ultima come erede istituita (con obbligo di trasmettere
l'eredità ai propri figli quali eredi sostituiti) e il dott. Peter __________
come esecutore testamentario. La disposizione prevedeva inoltre, a titolo di
onere, che il patrimonio sottoposto a sostituzione fedecommissaria fosse
amministrato unitamente all'esecutore testamentario fino al ventesimo anno di
età del più giovane degli eredi sostituiti, ma almeno per cinque anni, ogni atto
di disposizione e di amministrazione su tali beni necessitando del consenso
dell'esecutore stesso. Per la durata dell'amministrazione congiunta il
disponente esonerava l'erede istituita dall'obbligo di prestare garanzia.
B. Con
atto pubblico rogato il 21 agosto 2000 dalla notaia __________ __________
-, __________ __________ __________ - ha acquistato la particella
n. __________RFD di __________ per un prezzo di complessivi fr.
2 150 000.–. Il contratto è stato firmato per consenso anche dal
dott. __________ __________ in qualità di esecutore testamentario della
successione fu __________ __________ r. Con istanza di quello stesso
giorno della notaia, inoltrata il 31 agosto 2000, __________ __________
__________ - ha invitato l'ufficiale del registro fondiario del
Distretto di __________ ad annotare a carico della propria particella n.
__________un “obbligo di trasmissione del bene dall'attuale proprietaria erede
istituita ai figli __________ __________ (…) e __________ __________ (…) quali
eredi sostituiti ex art. 490 cpv. 2 CC”. Essa ha prodotto inoltre copia della
predetta decisione del giudice unico di __________, unitamente al contratto
successorio, e ha richiamato il contratto di compravendita del fondo. Con
decisione del 14 settembre 2000 l'ufficiale ha respinto l'istanza.
C. Dopo
un ulteriore scambio di corrispondenza, il 18 ottobre 2000, la notaia ha presentato
una dichiarazione della __________ __________ di __________ attestante che
l'acquisto dell'immobile è stato finanziato per fr. 1 000 000.–
con patrimonio sottoposto a sostituzione fedecommissaria, per fr.
1 000 000.– da un credito ipotecario concesso dall'istituto medesimo
e per fr. 150 000.– da fondi propri. Con decisione del 24 ottobre 2000
l'ufficiale ha nuovamente respinto la richiesta, adducendo che non si trattava
di un “immobile proveniente dall'eredità del disponente”, che “l'erede
istituita ha già ricevuto l'eredità” e che “l'interpretazione ventilata in
punto alla surrogazione (parziale)” appariva contraria al tenore di legge.
D. __________ __________ ha impugnato il 9 novembre 2000 la decisione predetta
davanti alla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di
vigilanza, chiedendo l'accoglimento dell'istanza e l'annotazione dell'obbligo
di trasmissione agli eredi sostituiti. Nelle sue osservazioni del 15 novembre
2000 l'ufficiale ha confermato la propria posizione. Statuendo il 2 marzo 2001,
l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, ponendo la tassa di giustizia di
fr. 100.– a carico del ricorrente.
E. Contro
la decisione appena citata __________ __________ è insorto con un ricorso del 5
aprile 2001 nel quale chiede che sia ordinato all'ufficio dei registri del Distretto
di __________ di annotare l'obbligo di trasmissione dell'immobile a favore
degli eredi sostituiti e in via cautelare postula l'iscrizione provvisoria
dell'annotazione. Nelle sue osservazioni del 20 aprile 2001 la Sezione del
registro fondiario e di commercio propone di respingere il ricorso e di confermare
la decisione impugnata. L'ufficiale ha fatto altrettanto il 10 maggio 2001.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario possono
essere impugnate davanti alla Camera civile di appello secondo le disposizioni
della legge di procedura per le cause amministrative (art. 6 LRF: RL 4.1.3.1).
Il termine di ricorso è, per diritto federale, di 30 giorni (art. 103 cpv. 2
RRF; Schmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB
II, Basilea 1998, n. 25 ad art. 956 CC con richiamo a Huber in: ZBGR/ RNRF 70/1989 pag. 134 seg.). La decisione
impugnata è stata notificata il 5 marzo 2001 (busta di intimazione prodotta con
il ricorso). Il gravame è, pertanto, tempestivo.
-
Il
ricorso è presentato dall'esecutore testamentario della successione sottoposta
a sostituzione fedecommissaria. Ora, per l'art. 103 cpv. 1 e cpv. 2 RRF contro
il rigetto di una richiesta possono ricorrere il richiedente medesimo e tutte
le persone toccate dalla decisione impugnata. La legittimazione a ricorrere,
che si determina secondo i principi applicabili nell'ambito del ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale (Schmid,
op. cit., n. 15 ad art. 956 CC), pertiene a chiunque sia toccato dalla
decisione impugnata e abbia un interesse degno di protezione a ottenerne l'annullamento
o la modifica (art. 103 lett. a OG; Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3a edizione, pag. 238 n. 861). Nella
fattispecie la richiesta è stata presentata dalla proprietaria del fondo, erede
istituita (v. istanza del 21 agosto 2000). Il ricorso invece è introdotto
dall'esecutore testamentario. Nondimeno questi ha un interesse degno di
protezione a ottenere l'annullamento del rigetto, essendo incaricato
dell'amministrazione congiunta del patrimonio gravato da fedecommesso.
L'esecutore testamentario è tenuto a far rispettare la volontà del defunto
(art. 518 cpv. 2 CC) e a vegliare all'adempimento di eventuali oneri previsti
dalla disposizione di ultima volontà (DTF inedita del 6 marzo 2002 nella causa
A. consid. 2b, 5C.311/2001, con numerosi rimandi di dottrina). Inoltre egli ha
facoltà di procedere in nome proprio, anche in sede amministrativa (Karrer in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 70 e 71 ad art. 518 CC).
D'altro canto egli risponde di eventuali omissioni nell'adempimento del
proprio incarico (Karrer, op.
cit., n. 7 e n. 109 ad art. 518 CC). Vanta quindi un interesse degno di
protezione alla riforma della decisione. Anche sotto questo profilo il ricorso
è dunque ricevibile.
-
L'ufficiale
del registro fondiario ha respinto la richiesta di iscrizione inoltrata il 31 agosto
2000 la prima volta il 14 settembre 2000, indicandone i motivi e il termine di
impugnazione, conformemente all'art. 24 cpv. 2 RRF. Ora, un rigetto diventa
definitivo una volta scaduto infruttuoso il termine per il ricorso (art. 24
cpv. 3 RRF). Dagli atti non risulta che la citata decisione sia stata impugnata,
la notaia essendosi limitata a trasmettere all'ufficiale il 20 settembre 2000 uno
scritto dell'esecutore testamentario sulla prassi dell'Ufficio del registro
fondiario di __________. Il secondo avviso di rigetto, del 24 ottobre 2000,
riguardava dunque un'istanza già decisa, appunto, il 14 settembre 2000. E di
principio l'ufficiale non può più modificare una sua decisione definitiva, né
il richiedente può più ripresentare la stessa istanza fondata sui medesimi
documenti giustificativi (Steinauer,
op. cit., pag. 236 n. 854d). L'istante ha però inoltrato, il 18 ottobre 2000,
un ulteriore documento che attestava il finanziamento dell'acquisto della
particella (lettera del 18 ottobre 2000 con dichiarazione allegata
dell'istituto bancario). La situazione è pertanto equiparabile al rigetto di
una nuova richiesta corredata da documenti giustificativi diversi. L'impugnazione
della seconda decisione è pertanto proponibile.
-
Con il ricorso l'esecutore testamentario chiede, in via cautelare,
“un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 24 RF, 41 cpv. 2 LGRF e 966 cpv.
2 CC”. L'art. 41 cpv. 2 della legge generale sul registro fondiario del 2
febbraio 1933 prevedeva invero la possibilità di procedere, anche d'ufficio,
all'annotazione “pendente ricorso di una restrizione della facoltà di disporre
dei fondi per i quali l'iscrizione è stata richiesta”. Sennonché la norma è
stata sostituita il 7 aprile 1998 dalla nuova legge sul registro fondiario e
dal relativo regolamento, che non contemplano più la disposizione, rinviando
per il resto al diritto federale (v. art. 5 e 40 della legge, RL 4.1.3.1, e
art. 26 del regolamento, RL 4.1.3.1.1). Non vi è quindi spazio, nel caso in
rassegna, per iscrizioni provvisorie fondate sul diritto cantonale.
Quanto
alle prescrizioni federali, giusta l'art. 966 cpv. 2 CC (riservato anche
dall'art. 24 cpv. 1 RRF) se il titolo giuridico per un'operazione del registro
fondiario è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di
disporre, si può far luogo, col consenso del proprietario o per ordine del
giudice, ad un'iscrizione provvisoria (nel senso dell'art. 961 cpv. 1 n. 2 CC: Steinauer, op. cit., pag. 237 n. 856).
Una richiesta deve però essere rigettata anche quando l'oggetto dell'istanza
non è suscettibile di iscrizione o di annotazione in conformità all'ordinamento
dei diritti reali (Schmid, op. cit.,
n. 2 ad art. 966 CC). Nella fattispecie la questione non è di accertare il
diritto di disporre della richiedente, che è proprietaria dell'immobile ed
erede istituita, bensì di stabilire se le condizioni sostanziali
dell'iscrizione sono adempiute. Ne segue che, nelle circostanze concrete, non è
possibile procedere a un'iscrizione provvisoria in virtù dell'art. 966 CC. Del
resto, dandosi ricorso contro un avviso di rigetto, l'appellazione va
menzionata nel mastro, di modo che, in caso di accoglimento del ricorso,
l'iscrizione risale alla data dell'istanza, salvaguardando i diritti del ricorrente
(v. anche art. 972 cpv. 2 CC; Steinauer,
op. cit., pag. 236 n. 854e; Besson,
Restriction du droit d'aliéner et cancellation du Registre foncier, in:
ZBGR/RNRF 66/1985 pag. 6 n. 4). Ciò posto, il ricorso può essere esaminato nel
merito.
-
L'autorità
di vigilanza, ricordato che un bene sottoposto a successione fedecomissaria può
essere surrogato con un altro, ha sottolineato che l'annotazione a registro
fondiario dell'obbligo di trasmissione a norma dell'art. 490 cpv. 2 CC
garantisce il trasferimento effettivo anche in caso di esecuzione forzata. In
concreto, essa ha spiegato, l'acquisto dell'immobile è stato finanziato solo in
parte con il patrimonio speciale soggetto a sostituzione d'erede. L'annotazione
dell'obbligo di trasmissione, nell'ipotesi di una realizzazione forzata o di
una vendita a terzi, garantirebbe invece l'intero immobile, facendolo passare
nelle mani degli eredi sostituiti a scapito dell'acquirente e del creditore
dell'erede istituito. Per di più, essa ha aggiunto, secondo la dottrina un bene
acquistato per mezzo del patrimonio libero non entra in quello speciale,
nemmeno se l'acquisto ne è connesso. Per l'autorità di vigilanza, in sintesi,
non è possibile procedere all'annotazione dell'obbligo di trasmissione in caso
di patrimonio misto.
-
Il
ricorrente adduce che, contrariamente a quanto reputa l'ufficiale del registro
fondiario, le garanzie in caso di sostituzione d'erede possono essere ottenute
anche dopo l'apertura della successione. Il tenore della disposizione, inoltre,
non esclude la possibilità di surrogazione dei beni né vieta di sostituire nel
tempo le garanzie richieste. Egli sostiene che una diversa interpretazione
sarebbe contraria agli interessi dell'erede sostituito e che spetta a lui solo,
quale esecutore testamentario, decidere sull'opportunità e la scelta delle
garanzie. A suo dire, inoltre, si deve permettere, con il consenso suo e
dell'erede istituito, di assicurare la trasmissione agli eredi sostituiti anche
di beni nuovi, almeno quando l'acquisto è stato finanziato in buona parte con
beni dell'eredità vincolata. Per di più, egli continua, la posizione dell'erede
istituito è di mera aspettativa e non si vede perché si debbano salvaguardare i
diritti di eventuali creditori futuri. Gli eredi sostituiti, infine,
erediteranno l'immobile gravato dalla cartella ipotecaria emessa prima
dell'annotazione dell'obbligo di trasmissione e il creditore ipotecario
conserverà la facoltà di realizzare il pegno. Secondo il ricorrente, in
sostanza, l'annotazione in virtù dell'art. 490 cpv. 2 CC dev'essere possibile anche
su un patrimonio misto, sebbene l'ipotesi non sia contemplata espressamente
dalla legge.
-
Per
l'art. 960 CC a registro fondiario possono essere annotate per singoli fondi le
restrizioni della facoltà di disporre “in virtù di un ordine di autorità a
garanzia di pretese contestate od esecutive” (cpv. 1 n. 1), “per effetto di un
pignoramento” (cpv. 1 n. 2) e “in virtù di un negozio giuridico per il quale
l'annotazione è prevista dalla legge, come nel caso di sostituzioni
fedecommissarie” (cpv. 1 n. 3), sicché le limitazioni “diventano efficaci, in
confronto ai diritti posteriormente acquisiti” (cpv. 2). In particolare, nel
caso di sostituzione fedecommissaria, il disponente obbliga l'erede istituito a
trasmettere l'eredità a un altro quale erede sostituito (art. 488 cpv. 1 CC),
il quale l'acquisterà al momento previsto per la trasmissione (art. 492 cpv. 1
CC). Proprio quest'obbligo di trasmissione a carico dell'erede istituito può
fare oggetto di un'annotazione a norma dell'art. 960 cpv. 1 n. 3 CC (Schmid, op. cit., n. 24 ad art. 960
CC). L'art. 490 cpv. 2 CC prevede infatti che, “salvo dispensa espressa da
parte del disponente, la consegna dell'eredità all'istituito ha luogo solo
contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili, potrà
consistere in un'annotazione dell'obbligo di trasmissione nel registro fondiario”.
-
La
richiesta di annotazione di un obbligo di trasmissione fedecommissaria deve essere
promossa dallo stesso erede istituito, per mezzo di una specifica istanza (art.
12 cpv. 2 RRF; DTF 82 I 194 consid. 2; Steinauer,
op. cit. pag. 219 n. 794). Il richiedente deve produrre inoltre copia autentica
della disposizione a causa di morte (art. 73 cpv. 1 lett. c RRF). Nella
fattispecie la richiesta è stata presentata dalla notaia per conto della
proprietaria del fondo oggetto dell'annotazione, che è pure erede istituita. Contestualmente
la notaia ha prodotto la decisione di pubblicazione del contratto successorio
con allegata la predetta disposizione a causa di morte. L'interessata ha
sottoscritto l'istanza “per accettazione e conferma” (istanza del 21 agosto
2000). I requisiti formali per l'iscrizione sono dunque adempiuti. La questione
è però di sapere se l'annotazione possa riferirsi anche a un immobile che non
era intestato al testatore, ma che sia stato acquistato successivamente
dall'erede istituito con mezzi provenienti solo in parte dal patrimonio soggetto
a fedecommesso.
-
Il
ricorrente fa valere, in primo luogo, che la prestazione di garanzie in caso di
sostituzione d'erede può avvenire anche in un momento successivo alla consegna
dell'eredità. La questione, sollevata dall'ufficiale dei registri, non è stata
ulteriormente esaminata dall'autorità di vigilanza. Il Tribunale federale ha
già avuto modo di precisare che, qualora l'erede istituito ottenga l'iscrizione
del trapasso di proprietà di un immobile soggetto a fedecommesso, l'erede
sostituito può ancora tutelare i suoi diritti chiedendo al giudice di ordinare
l'annotazione (DTF 82 I 195; in questo senso Homberger
in: Zürcher Kommentar, 2a edizione, n. 45 ad art. 960 CC; Steinauer, op. cit., pag. 216 n. 784b).
Anche la Camera civile d'appello ha riconosciuto la facoltà di ottenere
l'annotazione dell'obbligo di trasmissione dopo la consegna dell'eredità,
sottoponendo tuttavia il diritto alla prescrizione decennale (Rep. 1968 pag.
231 seg.). Invero quest'ultimo aspetto è stato criticato (Masoni in: Rep. 1968 pag. 237). In
questa sede la questione può nondimeno restare indecisa giacché, nella fattispecie,
il disponente è deceduto nel 1998. Per il resto la dottrina maggioritaria
ritiene che, nonostante il tenore dell'art. 490 cpv. 2 CC che si riferisce espressamente
alla “consegna dell'eredità”, le garanzie possano essere ulteriormente adattate
in caso di modifica del loro valore o del valore del patrimonio soggetto a fedecommesso
(Bessenich in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 3 in fine ad art. 490 CC
con rimandi; Piotet, Droit
successoral in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 109;
Jaton, Les sûretés dans la
substitution fidécommissarire, tesi, Losanna 1974, pag. 68). Sotto quest'aspetto,
pertanto, nulla osta all'annotazione.
-
Per
il ricorrente, inoltre, il testo dell'art. 490 cpv. 2 CC non esclude
l'annotazione su immobili acquistati in un secondo tempo con l'eredità gravata
da fedecommesso. Tale interpretazione è condivisa anche dall'autorità di
vigilanza, nella misura in cui l'acquisto sia stato finanziato esclusivamente
dal patrimonio speciale. Ora, come detto (consid. 7), in caso di sostituzione
fedecommissaria l'erede istituito diventa proprietario dei beni a lui lasciati
dal testatore, con obbligo di trasmetterli all'erede sostituito (art. 491 cpv.
1 CC). I beni oggetto della sostituzione formano il cosiddetto patrimonio
speciale e soggiacciono a surrogazione
(Druey, Grundriss des Erbrechts, 5a edizione, pag. 152, § 11
n. 42), di modo che il ricavato della vendita di un bene appartenente al
patrimonio speciale sostituisce il bene stesso e dovrà essere trasmesso
all'erede sostituito (Piotet, op.
cit., pag. 97). Analogamente, un oggetto acquistato con mezzi della successione
entra nel patrimonio speciale (Bessenich,
op. cit., n. 8 ad art. 491 CC con rimandi). L'annotazione dell'obbligo di
trasmissione permette, appunto, di garantire il trasferimento al sostituito
della proprietà degli immobili cui si riferisce l'annotazione (DTF 100 II 96 verso
il basso con rimando, pubblicato anche in Rep. 1975 pag. 33). Non sussistono
ragioni, pertanto, per escludere l'annotazione su un immobile che, pur non
essendo mai stato intestato al disponente, per surrogazione appartiene
interamente al patrimonio soggetto a fedecommesso e dovrà essere trasmesso
all'erede sostituito. Resta da valutare se ciò sia il caso anche per immobili
il cui acquisto, come in concreto, sia stato finanziato solo in parte dal
patrimonio speciale.
-
Il
ricorrente fa valere che l'acquisto dell'immobile è stato finanziato per quasi
il 50% da mezzi provenienti dalla successione e per altrettanto dall'accensione
di un'ipoteca. Dagli atti emerge che il prezzo per l'acquisto della particella
n. __________proviene per
fr.
1 000 000.– dalla successione soggetta a sostituzione fedecommissaria,
per fr. 1 000 000.– da un credito ipotecario concesso dalla banca e
per fr. 150 000.– da fondi propri dell'erede istituita (lettera del 18
ottobre 2000 con allegato). Ora, un oggetto acquisito in parte con beni
provenienti dal patrimonio speciale e in parte con beni a libera disposizione
dell'erede gravato appartiene ai due patrimoni in proporzione (Piotet, op. cit., pag. 98). Certo, dal
punto di vista economico la situazione è analoga a quella in cui l'erede
gravato finanzi con mezzi propri la costruzione di uno stabile su un fondo
appartenente all'eredità fedecommissaria. Investimenti su un bene soggetto a
fedecommesso finanziati con il patrimonio libero danno diritto, però, al solo
compenso (Piotet, loc. cit.).
L'immobile, a prescindere dall'importanza del finanziamento proveniente dalla
successione fedecommissaria, non rientra pertanto nel solo patrimonio speciale.
- Il
ricorrente obietta che non vi sono ragioni per salvaguardare gli interessi di
eventuali creditori futuri e che gli eredi sostituiti erediteranno l'immobile
gravato dal debito ipotecario garantito dalla cartella ipotecaria emessa prima
dell'annotazione. È vero che mediante l'annotazione le limitazioni della
facoltà di disporre diventano efficaci unicamente “in confronto ai diritti
posteriormente acquisiti” (art. 960 cpv. 2 CC), sicché i diritti dei titolari
di pegni immobiliari precedentemente iscritti sono tutelati (v. l'art. 812 cpv.
2 CC). L'annotazione è tuttavia opponibile, in caso di realizzazione dell'immobile,
ai creditori del proprietario (Steinauer,
op. cit., pag. 221 n. 808 e 808a; Piotet,
Les actes de disposition de l'héritier ou du légataire grevés d'une
substitution fidéicommissaire, in: SJZ 61/1965 pag. 256, 1a colonna).
Essa deve quindi essere distinta dalle altre forme di garanzia, come la
costituzione di pegno o fideiussione, che garantiscono unicamente l'obbligo di
risarcimento a carico dell'istituito ove questi non adempia il suo dovere di
trasmissione (DTF 100 II 96 verso il basso).
Come si è
visto (consid. 7), oggetto dell'annotazione a norma dell'art. 960 cpv. 1 n. 3
CC è l'obbligo di trasmissione a carico dell'erede istituito. Trattandosi di un
immobile il cui acquisto è finanziato solo in parte con mezzi dell'eredità
soggetta a sostituzione fedecommissaria, l'obbligo di trasmissione non si
estende all'intero bene, ma solo alla relativa quota, in proporzione al patrimonio
speciale (sopra, consid. 11). L'annotazione, di contro, concerne tutto il
fondo, con la conseguenza che, in caso di surrogazione parziale, l'erede
sostituito vede garantiti diritti diversi da quelli conferitegli dal
disponente. Essa, infatti, garantisce direttamente il trasferimento all'erede
sostituito della proprietà degli immobili cui si riferisce, e ciò mediante una
limitazione corrispondente del potere di disposizione dell'istituito (DTF 100
II 96 verso il basso). Il diritto alla trasmissione può, in particolare, formare
oggetto di un'esecuzione per via giudiziaria (Piotet,
op. cit., pag. 258, 2a colonna). Nella fattispecie, dunque, la
limitazione della facoltà di disporre annotata a registro fondiario non corrisponderebbe
all'effettivo obbligo di trasmissione a carico dell'erede istituito, così com'è
stato voluto dal disponente, e l'oggetto dell'annotazione non sarebbe quello
previsto dalla legge.
-
Secondo
il ricorrente nulla impedisce che l'erede istituito, con l'accordo dell'esecutore
testamentario, decida di garantire la trasmissione dell'intero immobile agli
eredi sostituiti, tanto più che in concreto si tratta dell'abitazione primaria
del genitore. Sennonché, al di là dei casi previsti dalla legge (art. 959–961
CC) non è possibile ottenere l'annotazione di una restrizione puramente
convenzionale del diritto di disporre (Besson,
op. cit., pag. 5; Schmid, op.
cit., n. 1 ad art. 959 CC; v. anche Deschenaux,
Das Grundbuch, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/3,1, Basilea 1988, pag. 336 in basso). Poco importa,
pertanto, che la proprietaria gravata e l'esecutore testamentario concordino
nel richiedere l'annotazione. Tanto meno è di rilievo che l'erede istituita sia
la madre degli eredi sostituiti o che il fondo costituisca l'abitazione
familiare. Se l'interessata vuole assicurarsi che la propria abitazione
pervenga ai figli dopo la sua morte, deve disporne nei modi e nelle forme
previste dalla legge (v. Druey,
op. cit., pag. 40, § 4 n. 17 segg.). Ne discende, in ultima analisi, che il
ricorso si rivela destituito di consistenza ed è destinato all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali vanno a carico del ricorrente (art. 28 cpv. 1 LPAmm). Non si
giustifica invece di attribuire ripetibili alla Sezione del registro fondiario
e di commercio quale autorità di vigilanza né all'ufficiale del registro
fondiario, che si sono limitati a intervenire nell'ambito delle rispettive
attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia).
-
Per
quanto riguarda la comunicazione dell'odierno giudizio, infine, essa deve avvenire
anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art. 102 cpv. 2 RRF,
seppure tale prassi appaia oggi desueta in molti Cantoni (Deschenaux, op.
cit., pag. 201 in alto).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ r-, __________;
–
Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di
vigilanza sul registro fondiario.
Comunicazione
all'Ufficio federale di giustizia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 97 segg.
OG).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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