AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.54
Data decisione, Autorità:
22.08.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00054
Lugano
22 agosto
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
com______ dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 15 febbraio 2001 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto
l'appello del 17 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il
5
aprile 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1960) e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________
il ____________________ 1983. Dal matrimonio è nato __________, il __________
__________ 1986. Il marito lavora alla __________. La moglie, impiegata di
commercio, ha interrotto l'attività lucrativa alla nascita del figlio e nel
1997 ha ripreso un'attività di ausiliaria su chiamata, a tempo parziale, alla
__________ conseguendo nel 2000 un reddito mensile medio di fr. 847.– netti. I
coniugi si sono separati nel gennaio del 2000, quando il marito si è trasferito
in un appartamento proprio.
B. Il
15 febbraio 2001 __________ __________ ha inoltrato al Pretore del Distretto di
Bellinzona un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di affidare
il figlio __________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità
parentale, riservato il suo diritto di visita, ha offerto un contributo
mensile, compreso l'assegno familiare, di fr. 2'460.– complessivi (fr. 1'960.–
per la moglie e fr. 500.– per il figlio) fino al 30 giugno 2001 e di fr.
2'090.– (fr. 1'590.– per la moglie e fr. 500.– per il figlio) dal 1° luglio
2001, e ha postulato lo scioglimento del regime matrimoniale. All'udienza del
13 marzo 2001, indetta per la discussione, __________ __________ si è op______
all'istanza e in via riconvenzionale ha postulato l'affidamento del figlio
__________, riservato al padre il diritto di visita, il versamento di un
contributo mensile di complessivi fr. 3'300.– per sé e per il figlio e la concessione
di una provvigione ad litem di fr. 5'000.–.
C. Ultimata
l'istruttoria, alla discussione finale del 3 aprile 2001 le parti hanno mantenuto
invariate le loro domande. Statuendo il
5 aprile
2001, il Pretore ha affidato __________ alla madre (riservato al padre il diritto
di visita da concordare direttamente con il ragazzo), ha obbligato __________
__________ a versare un contributo alimentare mensile di fr. 2'156.– per la
moglie e di fr. 917.– per il figlio (compreso l'assegno familiare), respingendo
la domanda di provvigione da litem. La tassa di giustizia di fr. 150.– e
le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto appello il 17 aprile
2001 volto a ottenere che il contributo mensile per la moglie sia ridotto a fr.
2'070.– fino al 30 giugno 2001 e a fr. 1'570.– dal 1° luglio 2001, quello per
il figlio a fr. 500.– compreso l'assegno familiare e che il giudizio impugnato
sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 10 maggio 2001
__________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la
sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), così come le misure necessarie per i figli
minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione di tali contributi è disciplinato
dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC.
Il relativo ammontare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di
regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB
I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176; Hausheer/
Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, n. 685 segg., pag. 289 segg.).
-
Il
Pretore ha accertato che il marito ha uno stipendio di fr. 6'887.– netti
mensili, compresi gli assegni familiari e la quota di tredicesima, mentre la
moglie consegue un reddito medio mensile di fr. 847.– netti. Il primo giudice
ha poi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3'154.20 mensili,
quello della moglie in fr. 2'343.10 e quello in denaro del figlio ______ in fr.
917.–. Preso atto di un'eccedenza mensile di fr. 1'320.– il contributo di mantenimento
per la moglie è stato fissato in fr. 2'156.– e quello per __________ in fr.
917.– mensili.
-
L'appellante
sostiene che, per quanto riguarda il reddito familiare, la moglie potrebbe
aumentare il suo grado d'occupazione dal 30 al 50% e guadagnare almeno fr.
2'000.– mensili dal 1° luglio 2001. Egli afferma che il figlio è ormai
quindicenne e che la convenuta, in buona salute, potrebbe reinserirsi meglio
nel mondo del lavoro, grazie alla sua formazione di impiegata di commercio. Pur
tenendo conto di un adeguato periodo di reinserimento – egli prosegue –
un'attività al 50% dal 1° luglio 2001 è ragionevolmente esigibile, sicché
all'appellata va computato un reddito ipotetico di fr. 2'000.– mensili.
a) Il
Pretore si è dipartito dal reddito medio effettivo conseguito dalla convenuta,
di fr. 847.– mensili per un'attività al 30%, ritenendo che non si possa
pretendere una maggiore capacità di guadagno, le entrate della famiglia
consentendo di mantenere il tenore di vita precedente nonostante la separazione.
Ora, la giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il
principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai
coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita
precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva
esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a
intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò
apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due
economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi,
dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune
aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia
domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere –
un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF
115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva
essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo
parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10
anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli im______ solo al
momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e
11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
b) In
una sentenza recente, emanata in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo
di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale federale ha relativizzato il citato
limite dei 45 anni (DTF 127 III 139 consid. 2c), che del resto non ha portata
propria nel caso in esame, la convenuta essendo nata nel 1956. In una sentenza
inedita di appena un mese prima (del 22 dicembre 2000 in re Z., inc.
./________), proprio in materia di misure a protezione
dell'unione coniugale, esso non ha più accennato nemmeno al criterio per cui il
coniuge che durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può
essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione,
solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti
da due economie domestiche separate. Pur richiamando esplicitamente DTF 114 II
17 consid. 5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un
coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro
retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal
profilo economico (consid. 3). In una sentenza ancora più recente il Tribunale
federale ha ricordato nondimeno, nell'ambito di misure a protezione dell'unione
coniugale, che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa va im____
solo con riserbo al coniuge che durante la vita in comune si è occupato
dell'economia domestica (DTF inedita del 28 giugno 2001 in re X, inc.
./__________).
c) Già
sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto
un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art.
147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo
lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si
riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro
assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva
durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno
scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad
assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid.
19).
d) In
concreto la moglie ha ripreso un'attività di ausiliaria alla ______ nel 1997,
con un grado di occupazione medio del 30% nel 2000, ciò che le ha permesso di
guadagnare fr. 847.– netti mensili. L'appellante insiste nell'affermare che con
un'attività al 50% la convenuta potrebbe guadagnare almeno fr. 2'000.– mensili
netti. L'opinione non può essere condivisa. Dipartendosi dai dati esposti nell'appello
medesimo, già a un esame sommario dei fatti come quello che presiede
all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale (art. 4 cpv. 1 n. 5
e art. 5 LAC), un aumento dell'occupazione dal 30 al 50% risulta corrispondere,
per la convenuta, a un aumento del reddito medio netto mensile da fr. 847.– a
fr. 1'411.–. Trattandosi inoltre di una moglie che ha interrotto la propria
attività lavorativa alla nascita del figlio e che si è dedicata alla cura
dell'economia domestica per dieci anni, le deve essere concesso un adeguato
periodo di reinserimento per trovare un posto di lavoro stabile. Essa ha
riferito, senza che l'istante l'abbia contestato, di seguire al pomeriggio
corsi di reinserimento organizzati dalla __________, in vista di ottenere
l'anno prossimo un contratto di lavoro fisso che le consentirà migliori
possibilità di guadagno (verbale del 13 marzo 2001, pag. 3). In simili
circostanze appare ragionevole lasciarle concludere i corsi e imputarle un
reddito da attività lucrativa al 50% dal 1° gennaio 2002. Prima di allora non
vi è motivo di computarle un reddito ipotetico, la famiglia disponendo di sufficienti
entrate per coprire i maggiori costi della separazione. Quanto all'importo del
reddito, a un sommario esame come quello che disciplina le misure a protezione
dell'unione coniugale non vi sono elementi per considerare un guadagno mensile
netto superiore a fr. 1'500.–. Su questo punto l'appello è quindi provvisto
solo parzialmente di buon diritto.
-
L'appellante
afferma che il proprio reddito mensile netto ammonta a fr. 6'367.– e reputa che
il Pretore sia incorso in una svista manifesta, poiché avrebbe calcolato due
volte la quota di tredicesima. Dalla distinta di stipendio del dicembre 2000
(doc. F) risulta che l'interessato ha un reddito lordo mensile di fr. 6'930.75,
compresi gli assegni familiari e le indennità di residenza, oltre alla quota di
tredicesima, pari a fr. 535.30, per un totale di fr. 7'466.05. Tenuto conto
degli oneri sociali (fr. 522.90, pari al 7,32% su fr. 7'143.25, che comprende
il salario, l'indennità di residenza e la quota di tredicesima, ma non gli
assegni per il figlio, oltre a fr. 385.– per la cassa pensione, su dodici
mensilità, cfr. doc. F), si ottiene un reddito mensile netto di fr. 6'558.10.
Il gravame è quindi fondato in tale misura.
-
L'istante
contesta anche il fabbisogno in denaro del figlio, che il Pretore ha stabilito
in fr. 917.– mensili, dopo aver tolto la quota di alloggio, applicando le
raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e della formazione professionale
del Canton Zurigo. L'appellante asserisce che il reddito della famiglia è
medio-basso e che le note raccomandazioni non sono adeguate, perché condurrebbero
ad ammettere per un ragazzo di 14 anni un fabbisogno pressoché analogo a quello
dei genitori. Egli ribadisce quindi un suo personale metodo di calcolo e
propone di stabilire il fabbisogno del giovane secondo i criteri della Camera
di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello.
a) Secondo
la giurisprudenza di questa Camera, ripetutamente pubblicata (Rep. 1998 pag.
175, 1994 pag. 298 consid. 5), il fabbisogno dei figli minorenni si determina
sin dagli anni ottanta in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù
del Canton Zurigo, secondo cui i criteri sottesi alla definizione del fabbisogno
comprendono anche l'onere per l'alloggio e secondo cui il fabbisogno dei figli
non si confonde con quello dei genitori. Tutt'al più occorre applicare i necessari
correttivi, adattando le raccomandazioni alla singola fattispecie, segnatamente
alla situazione logistica ed economica dei genitori, come in concreto, il
Pretore avendo tolto la quota per l'alloggio e ridotto il fabbisogno in denaro
del 30% (sentenza impugnata, pag. 4).
b) La
versione più aggiornata delle citate raccomandazioni, edita nel gennaio del
2000, prevede per un figlio unico di 14 anni un fabbisogno medio in denaro di
fr. 1'620.– mensili, ai quali occorre aggiungere, per il periodo successivo al
1° gennaio 2002, fr. 150.– per cura ed educazione che in concreto la madre non
può prestare in natura perché le è imputata un'attività lucrativa al 50% (Rep.
1996 pag. 117). L'appellante sostiene che il reddito della famiglia è
medio-basso, ragione per cui le raccomandazioni non sarebbero adeguate. Se non
che, i fabbisogni indicati nella nuova edizione delle raccomandazioni non sono
più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno
riferimento a valori medi nazionali (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10). Il reddito familiare
considerato dalle raccomandazioni, inoltre, si situa sotto la media nazionale,
al punto che i fabbisogni esposti sono consigliati soprattutto per famiglie di
condizione modesta (op. cit., pag. 10). Non vi è quindi motivo per ridurre in
concreto il fabbisogno medio del figlio, se non per tenere conto del canone di
locazione particolarmente favorevole. Il fabbisogno medio, del resto, non si
confonde con il contributo effettivamente dovuto, che va stabilito in funzione
dei bisogni dei figli e delle capacità contributive dei genitori (DTF 123 III 4
consid 3b/bb).
c) In
definitiva, quindi, il fabbisogno medio in denaro di __________ dev'essere
stabilito in fr. 1'310.– mensili fino al 31 dicembre 2001 (fr. 1'620.– meno quota
di alloggio pari a fr. 310.–) e in fr. 1'460.– dal 1° gennaio 2002 (fr. 1'620.–
più fr. 150.– pari a metà della spesa per cura ed educazione, meno fr. 310.–
per l'alloggio). L'importo insufficiente di fr. 917.– stabilito dal Pretore va
pertanto corretto d'ufficio, a tutela del minorenne. Quanto all'obiezione circa
la pretesa assurdità di un fabbisogno dell'adolescente pressoché analogo a
quello dei genitori, l'appellante confonde fabbisogno medio e minimo
esistenziale del diritto esecutivo. Un conto è infatti quanto occorre a un
ragazzo di 15 anni per sopravvivere (fr. 500.– mensili), tenuto conto anche
delle legittime aspettative di creditori con pretese in sofferenza, un altro è
quanto costa in media – pur a una famiglia di condizioni relativamente modeste
– un giovane adolescente, per vitto, abbigliamento, tempo libero e formazione.
- L'appellante contesta infine il proprio fabbisogno minimo e chiede
che si tenga conto dell'aumento dei tassi di interesse richiesti per i mutui
ipotecari n. . e n. ., i cui interessi
ammonterebbero a fr. 217.50 invece che a fr. 202.10 mensili. A prescindere dal
fatto che il Pretore ha inserito nel fabbisogno del marito fr. 253.95 per
interessi passivi (sentenza impugnata, pag. 3), sicché la censura appare di
difficile comprensione, la critica è ad ogni modo irricevibile, poiché si fonda
su documenti prodotti per la prima volta in appello, in spregio dell'art. 321
lett. b CPC. L'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio non ha
modificato la procedura applicabile alle misure di protezione dell'unione
coniugale. L'art. 423b cpv. 2 CPC, che prevede l'ammissibilità in
appello di fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni “alle
condizioni previste dall'art. 138 CC” si applica solo alle cause di divorzio,
di separazione, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di
divorzio o di separazione (art. 423a cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza dell'8
febbraio 2001 in re M.). Nuovi mezzi di prova in appello non sono quindi ammissibili
nelle procedure a protezione dell'unione coniugale.
D'altra
parte, nella misura in cui l'appellante inserisce nel calcolo del fabbisogno familiare
(appello, pag. 10 e 11) poste e importi diversi da quelli considerati dal Pretore,
l'appello si rivela d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con
rinvio al cpv. 5). L'istante non spende una parola infatti per confrontarsi con
le argomentazioni del primo giudice e spiegare per quali motivi le singole voci
andrebbero modificate. Ne discende che questa Camera deve attenersi ai
fabbisogni dei coniugi stabiliti dal Pretore (fr. 3'154.20 mensili per il
marito e fr. 2'343.10 per la moglie), mentre quello di ______, come detto, deve
essere aumentato d'ufficio a fr. 1'310.– mensili fino al 31 dicembre 2001 e a
fr. 1'460.– dal 1° gennaio 2002.
- Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è
visto, come segue:
Periodo fino al 31 dicembre 2001
reddito del marito fr.
6558. 10
reddito
della moglie fr. 847.—
fr.
7'405.10 mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3154.20
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2343.10
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1310.—
fr.
6807.30 mensili
eccedenza fr.
597.80 mensili
metà
eccedenza fr. 298.90 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3154.20 + 298.90 = fr. 3453.— mensili.
e
deve versare:
fr.
6'558.10 ./. fr. 3453.– fr. 3'105.— arrotondati
di
cui, per la moglie:
fr.
2343.10 + fr. 298.90 ./. fr. 847.– = fr. 1795.— mensili
arrotondati
e
per il figlio
(compresi
gli assegni familiari) fr. 1310.— mensili arrotondati.
Periodo
dal 1° gennaio 2002
reddito del marito fr.
6558.10
reddito
della moglie fr. 1500.—
fr.
8058.10 mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3154.20
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2343.10
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1460.—
fr.
6957.30 mensili
eccedenza fr.
1100.80 mensili
metà
eccedenza fr. 550.40 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3154.20 + 550.40 = fr. 3704.60 mensili.
e
deve versare:
fr.
6558.10 ./. fr. 3'704.60 fr. 2'853.50
di
cui, per la moglie:
fr.
2343.10 + fr. 550.40 ./. fr. 1500.– = fr. 1390.— mensili
arrotondati
e
per il figlio
(compresi
gli assegni familiari) fr. 1460.— mensili.
Da un
profilo meramente aritmetico, fino al 31 dicembre 2001 il contributo di mantenimento
a carico del marito sarebbe finanche superiore, nel risultato, a quello stabilito
dal Pretore. Non è il caso tuttavia di riformarlo, vista la trascurabile
differenza (fr. 32.– su fr. 3'073.–), tanto meno se si pensa che al primo
giudice compete pur sempre un certo margine di apprezzamento (DTF 123 III 1,
121 III 301, 121 I 97). La suddivisione tra i due beneficiari, nondimeno, deve
essere rivista, accordando al figlio un importo maggiore (sopra, consid. 5).
Dal 1° gennaio 2002, data alla quale si può imputare alla moglie un reddito di
fr. 1'500.– netti, il contributo a carico dell'istante si riduce a fr. 2'850.–
complessivi. L'appello deve dunque essere accolto, in misura parziale, solo per
quel che concerne il contributo alimentare dal 1° gennaio 2002.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante vede accolto il suo gravame solo in minima parte e si
giustifica quindi che sopporti nove decimi della tassa di giustizia e delle
spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per
ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in maniera
apprezzabile sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle
ripetibili, che può rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ verserà a __________ __________, fino al 31 dicembre 2001, un
contributo di mantenimento mensile di fr. 1'763.– per lei medesima e di
fr.
1'310.– (compreso l'assegno familiare) per ______ e, dal 1° gennaio 2002, un
contributo di mantenimento mensile di fr. 1'390.– per lei medesima e di
fr.
1'460.– per __________ (compreso l'assegno familiare).
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti per un decimo a carico di __________ __________ e per nove decimi a
carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili
ridotte.
- Intimazione:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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