AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.60
Data decisione, Autorità:
22.03.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00060
Lugano
26 luglio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(divorzio su richiesta comune) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 17 maggio 2000 da
__________ __________, nata __________, __________
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
e
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 30 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 27 marzo 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l'appello;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 22 maggio 2001;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1965) e __________ __________ __________ (1966), cittadini
italiani, si sono sposati a __________ il ____________________ 1988.
Dall'unione sono nati __________ (____________________1991) e __________
(____________________1994). Il marito è operaio presso la ditta __________
__________ __________ di __________. La moglie, assistente geriatrica, ha
lavorato per la Clinica __________ di __________ fino al dicembre 1997, dopo di
che ha cessato l'attività per occuparsi del figlio __________. I coniugi vivono
separati dall'ottobre 1999, quando il marito è andato ad abitare per conto
proprio. Il 20 ottobre 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio il procedimento è
stato stralciato dai ruoli il 14 gennaio 2000.
B. Il
17 maggio 2000 i coniugi hanno presentato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, un'istanza di divorzio su richiesta comune, allegando una convenzione da
omologare. Secondo l'accordo, i figli sarebbero stati affidati alla madre,
riservato il diritto di visita del padre, che avrebbe versato – continuando a
percepire direttamente gli assegni familiari – un contributo alimentare
indicizzato di fr. 700.– mensili per ciascun figlio sino al quattordicesimo
anno di età e di fr. 800.– in seguito, oltre alla metà delle spese
straordinarie. Le parti si davano atto inoltre di avere “già provveduto allo
scioglimento del regime dei beni”, assegnavano l'abitazione coniugale alla
moglie e “rinuncia[va]no al diritto alla divisione delle prestazioni di uscita”
della cassa pensione. Infine il marito si impegnava a versare alla moglie “a
titolo di contributo di mantenimento fr. 600.– al mese (…) fino al raggiungimento
da parte del signor __________ dell'età pensionabile”, ritenuto che “le parti
si riserva[va]no di rivalutare quest'importo in funzione della reciproca
situazione finanziaria di allora” e che la moglie avrebbe perduto il diritto al
contributo di mantenimento in caso di “convivenza paragonabile al matrimonio”.
C. Il 30 maggio 2000 il Pretore ha disposto l'audizione del figlio
__________, rinunciando a quella di __________ per ragioni di età. Sentito il
figlio e completati gli atti, le parti sono state convocate a un'udienza del 15
gennaio 2001 per l'audizione e l'esame della convenzione sugli effetti del
divorzio. In quella circostanza esse hanno precisato davanti al Segretario
assessore – sedente in luogo e vece del Pretore – il contenuto dell'accordo,
nel senso che, fosse stato percepito dalla madre, l'assegno di famiglia sarebbe
andato in deduzione del contributo di mantenimento per i figli e che il regime
dei beni era sciolto e definitivamente liquidato. Inoltre i coniugi hanno
riformulato la clausola sul contributo di mantenimento per la moglie nel
seguente modo:
Il marito verserà alla moglie a titolo di
contributo di mantenimento fr. 600.– al mese, in via anticipata il 30 di ogni mese
per il mese successivo, e ciò perlomeno sino al raggiungimento da parte del signor
__________ dell'età pensionabile. Le parti a quel momento si riservano di
adattare questo importo in funzione della reciproca situazione finanziaria di
allora.
La moglie
perderà il diritto su questo contributo di mantenimento qualora dovesse
iniziare una nuova convivenza paragonabile al matrimonio.
Accertato
che la convenzione di divorzio poteva essere omologata, il Segretario assessore
ha assegnato ai coniugi due mesi di riflessione (art. 111 cpv. 2 CC). Con
lettere del 22 marzo 2001 le parti hanno poi confermato separatamente la loro
volontà di divorziare e il contenuto della convenzione.
D. Statuendo
il 27 marzo 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
sciolto il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio
con le modifiche stabilite all'udienza del 15 gennaio 2001. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono
stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la predetta sentenza è insorto __________ __________ con un appello del 30
aprile 2001 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria –
che in riforma del giudizio impugnato il contributo di mantenimento per la
moglie sia fissato in fr. 450.– per un periodo limitato a cinque anni,
riservata la decadenza dell'obbligo qualora la moglie iniziasse una convivenza
paragonabile al matrimonio. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2001
__________ __________ propone di respingere l'appello, postulando a sua volta
l'assistenza giudiziaria, e comunica di revocare il suo accordo al divorzio su
richiesta comune qualora l'appello fosse accolto.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante
chiede in via preliminare di essere sentito da questa Camera. La richiesta è di
per sé ammissibile in virtù dell'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2
CPC), ma non si giustifica, l'interessato avendo già avuto modo di esporre
diffusamente la sua posizione nel ricorso. In tali condizioni non è dato a
divedere quali altri elementi di rilievo, per altro nemmeno accennati, potrebbe
portare l'audizione.
-
Il
Segretario assessore, accertata la sua competenza e l'applicabilità del diritto
svizzero, ha constatato che la richiesta congiunta di divorzio era stata
formulata dopo matura riflessione e per libera scelta. Quanto alla convenzione,
sottoscritta dalle parti con le modifiche e le precisazioni concordate
all'audizione congiunta, essa appariva adeguata, chiara e completa. In
particolare – ha continuato il primo giudice – la rinuncia alla suddivisione
delle prestazioni d'uscita delle rispettive casse pensioni può essere approvata
alla luce dei valori accumulati, tanto più che le parti, in giovane età e
professionalmente attive, sono ancora in grado di costituirsi una previdenza
adeguata, mentre i rispettivi redditi e fabbisogni corrispondono a quelli
indicati nell'accordo. Ciò posto, il Segretario assessore ha pronunciato il
divorzio, omologando la convenzione con le modifiche citate.
-
L'appellante
sostiene di essersi accorto delle reali conseguenze economiche della
convenzione solo dopo avere ricevuto la sentenza e avere interpellato la sua
nuova legale. Afferma di essere incorso in errore per non essere stato
informato dei suoi diritti, che non conosceva né poteva presumere, e del modo
in cui sono calcolati i fabbisogni e le conseguenti disponibilità finanziarie.
A suo avviso il giudice, visto il patrocinio di un unico legale, avrebbe dovuto
avvertirlo che in casi analoghi solo raramente ed eccezionalmente la moglie
ottiene una rendita fino al pensionamento del marito. In condizioni del genere
appare iniquo che egli debba versare fr. 600.– mensili fino al proprio
pensionamento. In definitiva, considerato che l'ex moglie, trentacinquenne con
formazione di infermiera, è tenuta a riprendere un'attività lucrativa,
l'appellante chiede di fissare il contributo a suo carico in fr. 450.– mensili
per un periodo di 5 anni.
-
Se
per il vecchio diritto, in vigore fino al 31 dicembre 1999, una convenzione
sulle conseguenze accessorie al divorzio vincolava le parti già dalla sua
stipulazione, con il diritto attuale, nel caso di divorzio su richiesta comune
(art. 111 CC), i coniugi hanno la facoltà di revocare il loro accordo
unilateralmente fino al giorno dell'ultima audizione (FF 1996 I 155 in alto; Sutter-Somm, Neuerungen im
Scheidungsverfahren, in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna
1999, pag. 234 n. 5.34), ovvero fino alla conferma scritta inviata al giudice
dopo il periodo di riflessione di due mesi (art. 111 cpv. 2 CC; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berna 2000, pag. 110 n. 485; Rhiner,
Die Scheidungsvoraussetzungen nach revidiertem
schweizerischen Recht, Zurigo 2001, pag. 184 con
rimandi di dottrina alla nota 741). Dopo tale conferma la convenzione diventa
vincolante e non può più essere rescissa unilateralmente, ma alle parti resta
la facoltà di chiedere al giudice di non omologarla invocando vizi della
volontà o una notevole e imprevista mutazione delle circostanze, oppure facendo
valere che l'accordo non adempie i requisiti degli art. 140 cpv. 2 e 141 cpv. 3
CC (FamPra.ch 1/2001 n. 7 pag. 112 consid. 3; Fank-hauser,
Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 43 ad art. 111 CC,
Werro, op. cit., pag. 111 n. 486;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 47 ad art. 111 CC). La prova delle circostanze che si oppongono
all'omologazione incombe a chi se ne prevale (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 82 ad art. 140 CC).
-
Il
ricorrente invoca l'art. 149 cpv. 1 CC, secondo cui in caso di divorzio su
richiesta comune lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato con un
rimedio di diritto ordinario per vizi della volontà o violazione delle
prescrizioni federali di procedura relative al divorzio su richiesta comune.
Tale disposizione si applica però solo ove sia appellato il principio stesso
del divorzio (Werro, op. cit.,
pag. 193 n. 904; Fankhauser, op.
cit., n. 5 ad art. 149 CC). In concreto l'appellante impugna unicamente la regolamentazione
del contributo di mantenimento per la moglie. In tali casi le convezioni di
divorzio, formando parte della sentenza, possono essere contestate con i mezzi
ordinari di ricorso cantonali secondo le rispettive norme di procedura (FF 1996
I pag. 164; Werro, op. cit., pag.
195 n. 906). Nel Cantone Ticino le sentenze di divorzio possono essere
impugnate nei modi e nelle forme stabilite per l'appello (art. 423b cpv.
2 CPC). L'appellante può quindi censurare liberamente tanto gli accertamenti di
fatto quanto l'applicazione del diritto.
-
In
concreto l'appellante asserisce di avere firmato la convenzione per errore,
ignaro dei propri diritti e del modo in cui sono definiti i contributi di
mantenimento. Ora, prima di omologare una convenzione il giudice deve
sincerarsi che i coniugi abbiano firmato dopo matura riflessione, di loro
libera volontà, e deve verificare che la convenzione sia chiara, completa e non
manifestamente iniqua (art. 140 cpv. 2 CC). La lesione (art. 21 CO), l'errore
(art. 23 segg. CO), il dolo (art. 28 CO) e la minaccia (art. 29 seg. CO), in
quanto vizi della volontà, ostano all'approvazione dell'accordo (FF 1996 I pag.
154; Leuenberger/Schwenzer in:
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 11 ad art. 140 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 65 ad
art. 140 CC). Resta il fatto che, per inficiare la convenzione, l'errore dev'essere
essenziale nel senso degli art. 23 e 24 CO, deve vertere cioè su una circostanza
che la parte in errore considerava come un necessario elemento dell'accordo
contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO).
Per di più, nell'ambito delle convenzioni sugli effetti del divorzio, gli art.
23 segg. CO si applicano solo con riserbo (Schmidlin
in: Berner Kommentar, edizione Berna 1993, n. 355 ad art. 23-24 CO). L'errore
non può essere invocato, in particolare, su punti litigiosi e incerti che costituivano
appunto l'oggetto dell'intesa (DTF 117 II 223 consid. 3a, 54 II 190 consid. 2; Schmidlin, op. cit., n. 371 e 359 ad
art. 23-24 CO).
-
a) L'errore, come in concreto, può consistere nell'ignoranza di una
situazione giuridica. Tuttavia, per essere essenziale, esso deve riguardare l'oggetto
medesimo dell'accordo e non solo i suoi effetti (DTF 118 II 62 consid. 3b con
riferimenti). Nella fattispecie l'appellante non sostiene di essersi dipartito
da redditi o fabbisogni errati, né di avere frainteso il significato della
clausola impugnata. Adduce unicamente di avere ignorato secondo quali parametri
va stabilito il contributo di mantenimento per il coniuge. Ne segue che, in
sostanza, l'errore di cui egli si prevale è un semplice errore sui motivi, che
non inficia la validità della convenzione (art. 24 cpv. 2 CO).
b) L'appellante rimprovera al primo giudice di non avergli dato
sufficienti ragguagli e di non averlo reso attento che l'erogazione di un
contributo di mantenimento alla moglie fino al proprio pensionamento sarebbe
l'eccezione. Ora, è vero che il giudice deve verificare l'omologabilità della
convenzione sugli effetti del divorzio, accertando in tale ambito che l'accordo
sia stata concluso di libera volontà e dopo matura riflessione (art. 140 cpv. 2
CC). Egli non è tenuto però a inquisire su eventuali vizi del consenso, come se
vigesse il principio inquisitorio (cfr. FF 1996 I pag. 154; Leuenberger/ Schwenzer, op. cit., n. 11
ad art. 140 CC). Nella fattispecie – a prescindere dal fatto che i coniugi
erano patrocinati da un legale – all'udienza del 15 gennaio 2001 il Segretario
assessore ha riaperto la discussione proprio sulla clausola relativa al
contributo per la moglie, che è stata riformulata. Trascorso il periodo di
riflessione di due mesi, l'appellante ha poi confermato il suo pieno accordo.
In siffatte circostanze nessun rimprovero può essere mosso al primo giudice.
- L'appellante
sostiene di non essere in grado di far fronte agli impegni presi, che eccedono
le sue disponibilità finanziarie. Nel diritto anteriore il giudice doveva
rifiutare l'omologazione di una convenzione che non fosse equa (DTF 121 III 395
consid. 5c, 121 I 325 consid. 2b con rimando). Il diritto odierno limita il potere
di veto del giudice ai casi manifestamente iniqui (art. 140 cpv. 2 CC),
rimettendo le parti alle loro responsabilità (Werro,
op. cit., pag. 111 n. 487). Per sapere se sia data iniquità occorre paragonare
la soluzione adottata nella convenzione e la probabile decisione che il giudice
avrebbe preso in assenza di accordo. L'omologazione va respinta se la
convenzione presenta differenze manifeste dalla regolamentazione legale, non
giustificate appunto da motivi di equità (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 71 ad art. 140 CC). L'esame della convenzione va riferito al suo insieme
e non solo alle singole clausole (loc. cit., n. 72). Inoltre, come nella
lesione, la sproporzione dev'essere manifesta (loc. cit., n. 73).
a) Dal
fascicolo processuale risulta che davanti al primo giudice l'interessato aveva
affermato di essere, fino a quel momento, in grado di versare gli alimenti
pattuiti (verbale del 15 gennaio 2001, pag. 1). In questa sede egli non solo
omette di spiegare in che misura le circostanze sarebbero mutate, ma nemmeno lo
sostiene. Dagli atti, inoltre, emerge che il suo reddito è sufficiente per far
fronte agli oneri alimentari in favore dei figli e dell'ex moglie senza
intaccare il fabbisogno minimo. Nella convenzione figura in effetti un reddito
mensile netto di fr. 4'500.– a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2'450.–
mensili (fr. 1'025.– minimo vitale, fr. 800.– locazione, fr. 275.– cassa
malati, fr. 200.– assicurazioni e fr. 150.– imposte). Ne segue che, una volta
versati i contributi per l'ex moglie e i figli (di complessivi fr. 2'000.–),
egli ha a disposizione ancora fr. 2'500.–, sufficienti per coprire il suo
fabbisogno di fr. 2'450.–. Sotto tale profilo la convenzione resiste alla critica.
b) Sulla
base di un suo calcolo (memoriale pag. 7) l'appellante assevera di dover
versare alla moglie soltanto fr. 450.– mensili. A torto. Intanto il contributo
alimentare per il coniuge dopo il divorzio si calcola secondo gli elementi
oggettivi enunciati dall'art. 125 cpv. 2 CC e non, come pretende l'interessato,
sul riparto delle eccedenze. Inoltre, quand'anche ci si tenesse al calcolo da lui
proposto, la differenza di 150.– mensili rispetto al contributo pattuito non
costituisce una sproporzione manifesta, tanto meno se si pensa che, come detto,
il suo fabbisogno minimo è assicurato.
c) Secondo
la convenzione litigiosa la rendita è stata calcolata tenendo conto di un
reddito della moglie di fr. 1'900.– mensili (fr. 900.– effettivi e fr. 1'000.–
potenziali). In realtà essa attualmente non esercita attività lavorativa,
poiché l'importo di fr. 967.– corrisponde agli assegni integrativi per i figli,
che sono destinati a coprire il fabbisogno dei minorenni e non quello di lei.
Per quel che concerne il fabbisogno dell'ex moglie, nel suo insieme l'importo
di fr. 2'645.– mensili non può dirsi manifestamente eccessivo, né comprende
spese estranee al calcolo usuale. Considerato che neppure con il versamento del
contributo alimentare l'ex moglie riesce a coprire le proprie necessità,
l'obbligo imposto all'ex marito non risulta manifestamente iniquo.
-
L'appellante si duole di dover versare il contributo litigioso fino
al pensionamento e ritiene ingiustificato che l'ex moglie rimanga a casa con i
figli. Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere
che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata
previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di
mantenimento. Tale norma pone il principio per cui ogni coniuge, dopo il
divorzio, deve provvedere per quanto possibile al proprio sostentamento in modo
autonomo (clean break). Per consentirgli di raggiungere tale
autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, l'altro coniuge può
essere tenuto a prestare un contributo alimentare (principio della
solidarietà). L'obbligo di mantenimento dipende allora dai bisogni del coniuge
beneficiario, in particolare dal grado di autonomia che ci si può attendere da
lui, ovvero della sua capacità di iniziare o riprendere un'attività lucrativa
interrotta in seguito del matrimonio (DTF 127 III 138 consid. 2a con riferimenti).
-
In
concreto è vero che la moglie è ancora relativamente giovane, ha una formazione
di assistente geriatrica, non risulta avere problemi di salute e non deve più
occuparsi costantemente dei figli in età scolastica, ma ciò non giova
all'interessato. Nella misura in cui l'appellante assume di non avere saputo
quali sono i suoi diritti, egli, ancora una volta, si avvale di un errore che –
come si è detto in precedenza (consid. 7a) – non inficia la validità della
convenzione. Né l'accordo intercorso risulta manifestamente iniquo. Secondo il
diritto anteriore, una donna con figli poteva essere tenuta a cominciare – a o
riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale soltanto al momento in cui
il figlio minorenne a lei affidato avrebbe raggiunto i 10 anni di età, mentre
un'attività a tempo pieno sarebbe potuta esserle imposta solo al momento in cui
il figlio avrebbe compiuto i 16 anni, sempre che a quel momento essa non avesse
superato l'età di 45 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994
pag. 91). Nella fattispecie all'interessata è già stato imputato un reddito,
per lo più ipotetico, di fr. 1'900.– mensili. Al momento in cui il figlio
minore __________ avrà compiuto 16 anni (nel 2010), essa avrà 44 anni. È vero
che in una recente sentenza il Tribunale federale ha relativizzato tale limite,
sottolineando che l'offerta di determinati posti di lavoro fissa il limite
d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Resta il fatto però che
l'erogazione di un contributo non limitato nel tempo può giustificarsi per
motivi di equità. Perché in concreto tale soluzione sarebbe manifestamente iniqua
non è dato a divedere. Ciò posto l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà altresì alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso non può essere
accolta, poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso
in rassegna difettava sin dall'inizio al gravame il requisito cumulativo della
parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Della situazione dell'appellante si
tiene conto, in ogni modo, riducendo la tassa di giustizia. Per quel che
concerne la domanda di assistenza presentata dall'appellata, l'attribuzione di
ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. Se non che, la
relativa indennità appare di difficile (se non impossibile) incasso, di modo
che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del
gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'indennità del patrocinatore d'ufficio
sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe
profuso per una causa analoga.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
-
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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