AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.62
Data decisione, Autorità:
08.02.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00062
Lugano,
8 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 14 novembre 2000 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, ora
in __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 maggio 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza (“decreto”) emessa il
18
aprile 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (____________________1961) e __________
__________ (____________________1964) si sono sposati il __________ __________
1983. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1984) e
__________ (____________________1988). Il marito lavora a __________ per lo
Studio __________ __________ & __________ __________, di cui detiene l'80%
delle azioni ed è presidente del consiglio di amministrazione. L'azienda è
attiva nella progettazione di impianti termoclimatici e idrosanitari. La
moglie, di formazione aiuto farmacista, collaborava sporadicamente nella ditta.
I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 1999, quando il marito ha
lasciato l'abitazione familiare. Dopo di allora la moglie ha cessato ogni
attività lucrativa. Un tentativo di conciliazione tenutosi davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna è decaduto infruttuoso il 1° marzo
1999. Il 28 marzo successivo __________ __________ ha assunto, accessoriamente,
la funzione di allenatore del Football Club __________, con cui ha stipulato il
10 giugno 2000 un formale contratto d'ingaggio secondo gli statuti della Lega
Nazionale Calcio. Da quel mese egli ha ridotto – a suo dire – del 40% il grado
d'occupazione nello studio d'ingegneria.
B. Il
14 novembre 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando
l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento
dei figli (riservato al marito “il più ampio diritto di visita consentito dalle
circostanze”), un contributo alimentare per sé di fr. 1500.– mensili
retroattivamente dal 1° novembre 2000, uno per il figlio __________ di fr.
1450.– mensili e uno per il figlio __________ di fr. 1150.– mensili, sempre dal
1° novembre 2000. In via provvisionale essa ha formulato le medesime richieste,
salvo limitare l'entità del contributo per sé e i figli a fr. 3500.– mensili
complessivi. Alla discussione dell'11 dicembre 2000 __________ __________ non
si è opposto alle prime tre domande, ma per quanto riguarda i contributi di
mantenimento ha offerto soltanto fr. 840.– mensili in favore del figlio
__________ e fr. 650.– mensili in favore di __________, senza nulla
concedere alla moglie. Anzi, egli ha instato perché quest'ultima fosse tenuta
a riportargli un generatore elettrico da essa sottratto in un rustico a
__________. Entrambi i coniugi hanno notificato prove, sulla cui ammissibilità
il Pretore ha giudicato seduta stante.
C. Statuendo
il 20 dicembre 2000 “nelle more istruttorie” sulle domande provvisionali, il
Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione
coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (“riservato il più ampio diritto
di visita del padre”), e ha condannato __________ __________ a versare dal 1° novembre
2000 un contributo alimentare di fr. 1450.– mensili per la moglie, uno di fr.
1050.– mensili per il figlio __________ e uno di fr. 800.– mensili per
__________, assegni familiari compresi. __________ __________ è insorto
immediatamente al Pretore, il 22 dicembre 2000, perché il contributo in favore
della moglie fosse ridotto subito a fr. 1100.– mensili. Con decreto cautelare
del 2 gennaio 2001, emesso una volta ancora “nelle more istruttorie”, il
Pretore ha respinto l'istanza, tranne ricondurre d'ufficio il contributo a fr.
1250.– mensili dal 1° gennaio 2001 in applicazione dei nuovi minimi
esistenziali del diritto esecutivo, ciò che aumentava il fabbisogno del
debitore.
D. Esperita
l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 30 marzo 2001 __________
__________ ha ribadito le domande enunciate nell'istanza a protezione
dell'unione coniugale, chiedendo nondimeno che il contributo alimentare per sé
fosse stabilito in fr. 1350.– mensili. Nelle sue conclusioni del 29 marzo 2001
__________ __________ ha confermato la posizione assunta alla discussione
dell'11 dicembre 2000, tranne offrire contributi alimentari di fr. 755.75
mensili per la moglie, di fr. 1050.– mensili per il figlio __________ e di fr.
800.– mensili per __________, assegni familiari compresi. Egli ha sollecitato
altresì la restituzione del generatore elettrico che la moglie aveva asportato
dal rustico a Sonogno. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Con
“decreto” del 18 aprile 2001 il Pretore ha giudicato simultaneamente sulle domande
cautelari e su quelle a protezione dell'unione coniugale. Egli ha dato atto che
i coniugi erano autorizzati a vivere separati, ha attribuito l'abitazione
coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il più ampio diritto
di visita del padre), ha obbligato __________ __________ a versare dal 1°
novembre 2000 al 30 aprile 2001 i contributi alimentari fissati nei decreti
cautelari del 20 dicembre 2000 e del 2 gennaio 2001 (fr. 1450.– per la moglie
fino al 1° gennaio 2001, rispettivamente fr. 1250.– dal 1° gennaio al 30 aprile
2001, fr. 1050.– per il figlio __________ e fr. 800.– per __________, assegni
familiari compresi), ha stabilito i contributi alimentari a decorrere dal 1° maggio
2001 in fr. 1200.– mensili per la moglie e in fr. 1050.– per ogni figlio
(inclusi gli assegni familiari), ordinando infine a __________ __________ di
riportare nel rustico di __________ il generatore elettrico da essa prelevato.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 130.– sono state poste per
un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a carico del marito,
tenuto a rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un appello del 4
maggio 2001 per ottenere che i contributi di mantenimento fissati dal Pretore
siano stabiliti dal 1° novembre 2000 in fr. 1350.– mensili per sé, in fr.
1450.– mensili per il figlio __________ e in fr. 1050.– mensili per __________
(assegni familiari compresi). Essa chiede inoltre che la domanda del marito
intesa a farle riportare il generatore elettrico nel rustico di Sonogno sia
respinta e che il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede sia riformato
“in relazione alla maggior soccombenza del convenuto”. Nelle sue osservazioni
del 25 maggio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e
art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2
CPC). In concreto l'atto impugnato non è quindi un mero “decreto”: è un decreto
in quanto comporta una decisione appellabile sulle domande cautelari; è invece
una sentenza in quanto pone fine al contenzioso sulle domande stesse a
protezione dell'unione coniugale. All'atto pratico, nella fattispecie la
sentenza si sostituisce immediatamente al decreto (poiché la decisione finale
fa decadere l'assetto cautelare). L'imprecisa intestazione del giudizio
pretorile, in ogni modo, non ha nuociuto all'istante, giacché sia le “sentenze”
dell'art. 368 CPC sia i “decreti” cautelari dell'art. 371 CPC (purché emessi
“previo contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC, come in concreto)
sono impugnabili entro dieci giorni. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione
dell'appello.
-
L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e
le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari
per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione
(cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi
è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art.
137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare dei contributi si
calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una
volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF
121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB
I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in
base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese
correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle
assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli
è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag.
372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).
-
I figli minorenni, prima che siano
prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e
appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o
altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pendente
una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisionale (DTF 126
III 497). Non v'è motivo quindi perché se ne prescinda nell'ambito di misure a
protezione dell'unione coniugale. In concreto non risulta che __________ (16
anni al momento in cui è stata avviata la procedura) sia stato ascoltato. Agli
atti figura solo un rapporto del 4 dicembre 2000, sottoscritto dal dott.
__________ __________ di __________, dal quale risulta che l'altro figlio,
__________ (12 anni a quel momento), è stato sottoposto a una serie di esami
psicologici. Neanch'egli consta però avere avuto modo di esprimersi. Ora, alla
mancanza del primo giudice potrebbe rimediarsi in appello. Se non che,
l'interesse all'audizione dei figli appare ormai superato. __________, intanto,
diverrà maggiorenne già il prossimo
__________ 2002. Inoltre l'affidamento dei ragazzi alla madre non è mai stato
posto in dubbio, né sotto il profilo dell'opportunità né sotto quello dell'adeguatezza,
e il diritto di visita non risulta avere incontrato problemi.
Quanto al
contributo di mantenimento, i figli non possono formulare conclusioni né
interporre rimedi giuridici, quand'anche fossero assistiti da un curatore (FF
1996 I 162). È vero che un'audizione può rivelarsi utile nel caso in cui i loro
interessi scolastici o professionali possano influire apprezzabilmente
sull'ammontare della somma (Rumo-Jungo,
Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Nella fattispecie è noto
tuttavia che __________ frequenta la Scuola tecnica superiore di __________ e
di ciò si terrà conto estendendo il contributo alimentare oltre la maggiore età
(consid. 7). __________ è allievo di scuola media e non si può pretendere che
formuli sin d'ora progetti su scelte scolastiche o indirizzi professionali. La
durata del contributo in suo favore potrà ancora essere prolungata, in ogni
modo, modificando in seguito – prima della maggiore età – le misure a
protezione dell'unione coniugale.
-
Litigiosi
rimangono anzitutto, in questa sede, i contributi di mantenimento per moglie e
figli. A tal fine il Pretore ha accertato un reddito netto del marito di fr.
6512.75 netti mensili (arrotondati a fr. 6500.–), assegni familiari compresi, e
ha imputato alla moglie un reddito potenziale di fr. 500.–. Ciò posto, egli ha
calcolato dal 1° maggio 2001 il fabbisogno minimo del marito in fr. 3221.30
mensili (arrotondati a fr. 3200.–), quello della moglie in fr. 1934.– mensili
(arrotondati a fr. 1950.–) e quello in denaro di ciascun figlio in fr. 1050.–
mensili. Donde un ammanco nel fabbisogno familiare di fr. 250.– mensili, che di
fatto è stato lasciato a carico della moglie. Per quanto riguarda il periodo
anteriore al 1° maggio 2001, il primo giudice si è riferito implicitamente ai
redditi e ai fabbisogni accertati nel suo decreto cautelare del 20 dicembre
-
L'appellante sostiene, in estrema sintesi, che il marito ha diminuito ad
arte il proprio reddito del 40% e che in realtà egli continua a lavorare a
tempo pieno. Gli andrebbe computato quindi il reddito al 100% conseguito fino
al giugno del 2000, più quanto guadagna come allenatore di calcio. Inoltre le
spese professionali riconosciutegli dal Pretore (fr. 900.– mensili) devono essere
ridotte a fr. 600.– mensili, sicché il reddito potenziale del coniuge
ammonterebbe a complessivi fr. 8734.15 netti mensili.
-
Dagli
atti risulta che nel 1999 il convenuto guadagnava, lavorando a tempo pieno per
lo studio d'ingegneria, fr. 5447.57 netti mensili (compresa la quota di
tredicesima e gli assegni familiari), ricevendo in supplemento un'indennità di
fr. 750.– mensili a titolo di rimborso spese (doc. 12). Dal 1° gennaio al 30
giugno 2000 tale guadagno è rimasto pressoché invariato (fr. 5418.87 netti
mensili, compresa la quota di tredicesima e gli assegni familiari), così come
invariata è rimasta l'indennità di fr. 750.– mensili, che non è mutata nemmeno
dopo di allora. Ridotto si è invece, dal 1° luglio 2000, lo stipendio mensile,
diminuito a fr. 3477.53 netti (compresa la quota di tredicesima e gli assegni
familiari: doc. 13). Da quello stesso 1° luglio 2000, tuttavia, il convenuto
ha cominciato a guadagnare fr. 2660.– netti mensili come allenatore del
Football Club __________, ricevendo un ulteriore rimborso spese di fr. 500.–
(doc. 5). Complessivamente il suo guadagno è passato quindi, dal 1° luglio
2000, a fr. 6137.53 netti mensili e l'indennità per spese professionali a fr.
1250.–. Il Pretore, accertato che il convenuto ammetteva un reddito mensile di
fr. 6162.75, si è dipartito da tale importo. Ha giudicato eccessiva, nondimeno,
l'indennità di fr. 750.– mensili che l'interessato continuava a ricevere dallo
studio d'ingegneria, ritenendo che nelle circostanze descritte le spese professionali
non eccedessero presumibilmente fr. 400.–. Ha aggiunto perciò al reddito netto
di fr. 6162.75 mensili la differenza di fr. 350.–, giungendo (per arrotondamento)
al noto importo di fr. 6500.–.
-
L'appellante
ricorda che durante l'interrogatorio formale il marito ha dichiarato di
continuare a lavorare per lo studio d'ingegneria, anche dopo il 1° luglio 2000,
circa 40 ore la settimana (verbale del 2 febbraio 2001, 3° foglio, risposta n.
1). Ne desume che all'atto pratico il suo grado d'occupazione non è diminuito
del 40% e che la riduzione di stipendio sarebbe “una chiara manovra, orchestrata
[dal convenuto] con il solo scopo di sottrarsi ai propri obblighi alimentari”
(memoriale, pag. 5). A parte il fatto però che dagli atti non risulta quante ore
prestasse effettivamente il marito per lo studio d'ingegneria fino al 30 giugno
2000 (egli non consta nemmeno avere un contratto di lavoro personale: verbale
citato, risposta n. 4), nel caso specifico il reddito di lui non è diminuito,
bensì aumentato da fr. 5447.57 netti mensili (1999), rispettivamente fr.
5418.87 (nei primi sei mesi del 2000), a complessivi
fr.
6162.75 netti mensili. Certo, l'appellante assevera che il marito continua a
lavorare per lo studio a tempo pieno. Seppure ciò fosse, tuttavia, essa non
può esigere che un lavoratore a tempo pieno eserciti cumulativamente anche
un'attività accessoria a tempo parziale. Diverso sarebbe il caso qualora
l'interessata avesse reso attendibile che, per rapporto agli stipendi abituali
di categoria, quello conseguito dal marito appare inadeguato. In tale ipotesi
si sarebbero potute ravvisare le premesse per imputare al coniuge non
un'attività lucrativa oltre il 100% (come di fatto pretende l'appellante), ma –
comunque sia – la ricerca di un'attività a orario completo congruamente
rimunerata. L'interessata non ha reso verosimile tuttavia che, come tecnico di
impiantistica, il marito possa guadagnare più di quanto percepisce oggi
complessivamente dallo studio d'ingegneria e dall'associazione sportiva. Non
soccorrono dunque i presupposti per imputare al convenuto un reddito ipotetico
più elevato.
Per
quanto riguarda le spese professionali del convenuto, la giurisprudenza di questa
Camera ha già avuto modo di ricordare che non può essere considerata come
reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese
ove l'entità media delle spese professionali affrontate dal lavoratore coincida
verosimilmente con l'ammontare dell'indennità ricevuta; una simile indennità
può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito
occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal
dipendente (FamPra.ch 2000, pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3
con richiami). Nella fattispecie l'indennità di fr. 500.– mensili riscossa dal
convenuto come allenatore di calcio appare verosimilmente coprire gli esborsi
effettivi, l'interessato avendo dichiarato di sopportare (senza essere
contraddetto dalla moglie, che nell'appello nulla obietta al riguardo) circa
5000.– annui destinati ai test di condizione fisica, cui si aggiungono le spese
per le trasferte fuori Cantone (interrogatorio formale, risposta n. 8: verbale
del 2 febbraio 2001, 5° foglio). Il testimone __________ __________ ha confermato,
da parte sua, che il convenuto deve pagare di tasca propria “i preparatori
atletici”, come pure assumere i costi del telefono, le spese di trasferta e i
pranzi offerti ai giocatori, oltre che far lavare i suoi indumenti sportivi
(verbale del 2 febbraio 2001, 2° foglio). Su questo punto non v'è quindi
ragione, a un giudizio di verosimiglianza, per scostarsi dal giudizio impugnato.
Diversa è
la situazione per quel che è dell'indennità riconosciuta dal Pretore (fr. 400.–
mensili) relativamente all'attività svolta dal convenuto nello studio
d'ingegneria. Tali spese sono lungi infatti dall'essere “ampiamente comprovate
e giustificate”, come si pretende nelle osservazioni all'appello (pag. 6 in
alto). Certo, l'interessato afferma di dover pagare pranzi e cene di lavoro a
clienti (interrogatorio formale, risposta n. 7: verbale del 2 febbraio 2001, 5°
foglio), essendo suo compito curare “le pubbliche relazioni” dell'azienda
(testimonianza di __________ __________: verbale del
13 marzo
2001, 8° foglio in alto). Tutto si ignora però sull'ammontare delle reali spese
da egli affrontate. Quanto al veicolo da egli usato correntemente, si tratta di
una __________ in leasing intestata alla ditta, la quale paga l'imposta di
circolazione, il premio dell'assicurazione e assume anche le spese del
carburante acquistato in un distributore di __________ (loc. cit., 8° foglio a
metà; interrogatorio formale del convenuto, verbale del 2 febbraio 2001,
risposta n. 5). Anche il costo del suo cellulare è assunto dalla ditta
(interrogatorio formale, loc. cit.). Rimarrebbero le spese che il convenuto
prospetta per ordinazione di libri, partecipazione a corsi di aggiornamento e a
convegni (testimonianza di __________ __________, loc. cit., 9° foglio), ma
anche a tale proposito nulla di concreto si desume dagli atti. A dire il vero
non si sa nemmeno in che misura l'autorità tributaria abbia riconosciuto
all'interessato deduzioni per oneri professionali. In condizioni del genere non
è possibile ammettere, per un'attività che a dire dello stesso convenuto è del
60%, spese presumibili che eccedano
fr.
1200.– annui (fr. 100.– mensili, come riconosce l'appellante). Ne segue che il
guadagno effettivo di lui ammonta, dal 1° luglio 2000, a fr. 6812.75 netti
mensili (fr. 6162.75 ammessi dal convenuto, più fr. 650.– di costi non resi
verosimili).
- A
ragione l'appellante fa valere inoltre che il fabbisogno in denaro dei due
figli è stato sottovalutato dal Pretore, il quale ha fatto capo bensì alle
raccomandazioni edite nel 2000 dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (sopra, consid. 2 in fine), decurtandole però
del 10%. Una simile riduzione non si giustifica, le cifre indicate nella
tabella dell'edizione 2000 essendo commisurate ormai al costo delle economie domestiche
su scala nazionale (e non solo dell'area urbana di Zurigo), in base per di più
a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie
domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a
quello su cui si fondano le note raccomandazioni (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,
Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni enunciati corrispondono, in altri
termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente
modesto (op. cit., pag. 11 in alto). E nel caso di due figli che crescono nella
medesima economia domestica, le citate raccomandazioni prevedono fabbisogni
individuali in denaro, dal 12° anno (e il 1° novembre 2000 entrambi i figli
avevano già oltre 12 anni), di fr. 1700.– ciascuno.
È vero
che, qualora il coniuge affidatario non lavori a orario completo (come la moglie
nella fattispecie), la posta per “cura e educazione” (fr. 240.– dal
compimento dei 12 anni) può essere ridotta nella misura in cui tali
prestazioni siano fornite in natura dal genitore affidatario. Ed è vero altresì
che gli oneri di alloggio previsti dalle raccomandazioni (fr. 285.– per
ragazzi oltre i 12 anni) vanno adattati al costo effettivo dell'abitazione. In
concreto l'appartamento coniugale che il Pretore ha attribuito in uso alla moglie
(e ai figli) si trova in uno stabile bifamiliare appartenente ai coniugi. Il
suo costo mensile è stato accertato dal primo giudice in fr. 1890.95 (fr.
1124.15 di interessi ipotecari, fr. 366.80 destinati al premio di una polizza
sulla vita del marito consegnata in garanzia alla banca per ottenere l'esonero
dall'ammortamento delle ipoteche, che gravano il fondo per fr. 284 000.–, e fr.
400.– di spese accessorie). Tale costo essendo coperto nella misura di fr.
1450.– dalla pigione versata dai conduttori dell'appartamento sottostante
(“decreto” impugnato, pag. 3 e 4, 8 a metà e 9 in alto), il primo giudice ha
inserito la differenza fino a concorrenza di fr. 40.95 mensili (arrotondati a
fr. 40.–) nel fabbisogno minimo del marito e per il resto (fr. 400.– mensili,
pari all'ammontare delle spese accessorie) in quello della moglie (decreto,
pag. 13 in alto). Per il lasso di tempo anteriore al 1° maggio 2001 l'ammontare
delle spese accessorie inserite nel fabbisogno della moglie è stato contenuto,
in ogni modo, a fr. 250.– mensili (decreto del 20 dicembre 2000, pag 5 in
alto). Nulla figura comunque sia, a titolo di alloggio, nel fabbisogno in
denaro dei figli.
Ancorché
le parti nulla obiettino al riguardo, il criterio appena illustrato non è
corretto. La spesa effettiva dell'alloggio inserita nel fabbisogno minimo della
madre (fr. 400.– mensili, rispettivamente fr. 250.–) è invero assai modesta,
ma ciò non toglie che una frazione di essa (un terzo per il primo figlio, un
quarto per il secondo: raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, edizione 2000, pag. 13 in alto), ovvero fr.
230.– mensili (fr. 150.– mensili fino al 1° maggio 2001), vada inserita nel
fabbisogno dei figli. Dal 12° compleanno il fabbisogno in denaro di ogni
ragazzo (senza considerare la posta di fr. 240.– mensili per cura e educazione)
assomma pertanto, in concreto, a fr. 1290.– mensili (fr. 1250.– fino al
1° maggio
2001). Ridimensionare oltre tali fabbisogni, già commisurati al reddito di economie
domestiche poco abbienti, non sarebbe equo. Per quanto riguarda la durata dei
contributi (non fissata dal Pretore), quello in favore di __________ va stabilito
fino al termine dell'attuale formazione presso la Scuola tecnica superiore, in
applicazione analogica dell'art. 133 cpv. 1 seconda frase CC, che abilita il
giudice a stabilire contributi destinati a figli minorenni anche per un periodo
che va oltre la maggiore età, segnatamente ove il figlio stia seguendo una
formazione scolastica o professionale di durata determinata. Il contributo per
__________ va limitato, per ora, alla maggiore età, riservata un'eventuale
estensione al momento in cui si saprà quale strada egli intraprenderà dopo la
scuola media (sopra, consid. 3 in fine).
- Il
Pretore ha valutato la capacità di reddito dell'istante in fr. 500.– netti
mensili dal 1° maggio 2001 (“decreto” impugnato, consid. 9). L'interessata
ammette che durante la vita in comune essa lavorava a tempo parziale per lo
studio del marito (dal momento in cui questo è stato costituito in società
anonima, nel dicembre del 1989), guadagnando “attorno ai fr. 5000.– l'anno”
(interrogatorio formale, verbale del 2 febbraio 2001, risposta n. 5). Contesta
però l'introito imputatole dal Pretore, ricordando appunto di avere svolto
durante la vita in comune solo attività saltuarie e sostenendo che non può
esserle computato un reddito “di punto in bianco” (appello, pag. 7 in alto).
a) La
giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il
principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai
coniugi il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita
precedente (DTF 114 II 26). Tuttavia, ove ciò fosse stato necessario per
coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate,
il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato – o aveva
esercitato solo a tempo parziale – un'attività lucrativa poteva essere tenuto a
intraprendere un lavoro rimunerato, rispettivamente a estendere il suo grado
d'occupazione (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). A tale obbligo
sfuggivano i coniugi che, durante una vita in comune di lunga durata, avevano
smesso di lavorare – o non avevano lavorato – per dedicarsi all'economia
domestica e avessero compiuto 45 anni al momento del divorzio (DTF 115 II 11
consid. 5a con rinvii). Inoltre un coniuge con figli poteva essere tenuto a
cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al
momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre
un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta al momento in cui tale figlio
avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994
pag. 91).
b) Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del
divorzio i principi testé riassunti non sono cambiati. Anzi, se mai sono stati
relativizzati. In una sentenza inedita del 22 dicembre 2000 in re Z. (inc.
./), proprio in materia di misure a protezione
dell'unione coniugale, il Tribunale federale non ha più nemmeno accennato al
criterio per cui il coniuge che durante la vita in comune si è dedicato all'economia
domestica può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante
la separazione, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari
derivanti da due economie domestiche separate. Pur richiamando esplicitamente
DTF 114 II 17 consid. 5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di
separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a
intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto
e appare possibile dal profilo economico (consid. 3). In un'altra sentenza,
emanata in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo di mantenimento dopo
il divorzio), il Tribunale federale ha stemperato anche il citato limite dei 45
anni, rilevando che numerose offerte d'impiego fissano il limite d'età a 50
anni anche per lavori non particolarmente qualificati (DTF 127 III 139 consid.
2c), salvo ricordare in una sentenza del 28 giugno 2001 in re X (inc.
./) che nell'ambito di misure a protezione
dell'unione coniugale la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa va imposta
con riserbo.
c) Già
sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto
un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art.
147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – all'appoggio
di Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997,
pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo
lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si
riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto
durante il matrimonio (e quindi lasciare che la moglie continuasse a svolgere
l'eventuale ruolo di casalinga); in caso contrario, ove la separazione
apparisse durevole e sembrasse preludere allo scioglimento del matrimonio o
perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche
essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre
1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, il dovere di assistenza
derivante dal matrimonio (art. 163 CC) cesserà per principio e gli subentrerà
l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. Il marito potrà essere
tenuto a versare un contributo, in altri termini, solo ove non si possa
ragionevolmente pretendere che l'interessata provveda da sé al proprio “debito
mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Durante la separazione
di fatto la moglie deve quindi prepararsi a divenire, per quanto possibile,
autosufficiente.
d) Nella
fattispecie l'appellante ha 37 anni, ha accumulato talune esperienze professionali
nella ditta per cui lavora oggi ancora il marito e non consta soffrire di
affezioni che limitino la sua capacità lucrativa. Inoltre il figlio __________
ha ormai 17 anni e __________ 13. Non si scorgono motivi, dunque, perché essa
non debba essere chiamata a sussidiare, con un lavoro a metà tempo, le spese
supplementari derivanti da due economie domestiche separate (sopra, consid. a).
Essa medesima ha dichiarato del resto, durante l'interrogatorio formale: “Volendo,
potrei trovare lavoro e ho anche intenzione di riprendere a lavorare; non solo
però in che campo. Fino ad ora non ho ancora fatto ricerche” (verbale del 2
febbraio 2001, risposta n. 5). Eppure sin dal 1° gennaio 2001 l'assetto provvisionale
decretato dal Pretore lasciava a suo carico un ammanco mensile di fr. 175.– (in
realtà addirittura di fr. 400.– mensili, poiché il minimo esistenziale del
diritto esecutivo era aumentato bensì di fr. 175.– mensili per il marito, ma
era aumentato di fr. 225.– mensili anche per lei stessa, come genitore monoparentale).
Mal si comprende che cosa essa attendesse per attivarsi. Aspettare fino al
maggio 2001 e poi dolersi che il Pretore le ha imputato un reddito potenziale
di fr. 500.– mensili “di punto in bianco” non è serio.
e) Si
aggiunga che nel caso specifico i coniugi vivono separati ormai dal gennaio del
1999 e che nulla rende verosimile un loro riavvicinamento: un tentativo di
conciliazione fra di loro è fallito – come detto – nel marzo del 1999 ed
entrambi hanno allacciato da tempo nuovi legami affettivi. La moglie ha un altro
uomo dall'aprile-maggio 2000 (interrogatorio formale, verbale del 2 febbraio
2001, risposta n. 2), il marito vive con un' altra donna almeno dal febbraio
del 2000 (doc. 6). In simili circostanze appare ragionevole che l'interessata
si prepari a riacquisire, per quanto possibile, una propria indipendenza
economica. Ora, sulla formazione di lei come aiuto farmacista, risalente a
vent'anni addietro (interrogatorio formale, verbale del 2 febbraio 2001,
risposta n. 5), non si può più fare assegnamento. Si può pretendere però
ch'essa eserciti una qualsiasi attività non specializzata, se non d'indole amministrativa
(come quella svolta a suo tempo per lo studio d'ingegneria), almeno come
collaboratrice domestica. E come tale essa potrebbe guadagnare a tempo pieno
circa fr. 2400.– netti mensili (si veda l'art. 22 del contratto normale per il
personale domestico: __________ / del 22 dicembre 2000, pag.
7435), sicché un guadagno di fr. 1200.– netti mensili risulta alla sua portata.
Inoltre, per comune esperienza, un'attività del genere (o assimilabile) può
verosimilmente essere reperita nel lasso di tre mesi. Certo, in tal caso, si
può riconoscere all'interessata un'indennità per spese di trasferta presunte
(un abbonamento “arcobaleno” per quattro zone costa fr. 110.– mensili). Nel
fabbisogno minimo le si può riconoscere altresì un onere fiscale maggiore, dato
il reddito proprio (fr. 190.– in luogo dei fr. 110.– stimati dal Pretore). Ma
un guadagno di soli fr. 500.– mensili come quello considerato dal Pretore
sottovaluta chiaramente la capacità lucrativa dell'interessata. È prematuro
interrogarsi per contro se, quando il figlio __________ compirà 16 anni,
l'appellante possa essere tenuta ad assumere un'attività a tempo pieno (sopra,
consid. a). La questione andrà esaminata, dandosi il caso, in base alle circostanze
di quel momento.
- Tutto
ciò premesso, il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come
segue:
Periodo
dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000
reddito
del marito fr.
6812.75
reddito
della moglie fr.
–.—
fr.
6812.75 mensili
fabbisogno
minimo del marito (decreto
cautelare del
20
dicembre 2000, pag. 5, non contestato) fr.
3226.30
fabbisogno
minimo della moglie (decreto cautelare del
20
dicembre 2000, pag. 5, meno fr. 150.– di alloggio,
inseriti
nel fabbisogno dei figli: sopra, consid. 7) fr.
1309.—
fabbisogno
in denaro di __________ (sopra, consid. 7) fr. 1250.—
fabbisogno
in denaro di __________ (sopra, consid. 7) fr. 1250.—
fr.
7035.30 mensili
ammanco fr.
222.55 mensili
Il
marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3226.30
mensili,
dovrebbe
corrispondere alla moglie (fabbisogno minimo) fr. 1309.— mensili,
e
dovrebbe versare per ogni figlio (assegni familiari compresi) fr. 1250.—
mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire
il fabbisogno dei beneficiari e non potendosi ragionevolmente imporre alla
moglie un guadagno retroattivo, tutti i contributi alimentari vanno ridotti in
proporzione (l'uno non è prioritario rispetto all'altro: I CCA, sentenza del 22
settembre 1999 in re B., consid. 6; del 16 dicembre 1999 in re L., consid. 8c).
Ne risulta quanto segue:
somma
a disposizione: fr. 6812.75 (reddito coniugale)
./.
fr. 3226.30 (fabbisogno minimo del marito) = fr.
3586.45 mensili
somma
dovuta: fr. 1309.– + fr. 1250.– + fr. 1250.– = fr. 3809.—
mensili
contributo
per la moglie:
fr.
1309.– x 3586.45 : 3809.– = fr. 1232.50, arrotondati a fr.
1235.— mensili
contributo
per ciascun figlio (assegni familiari compresi):
fr.
1250.– x 3586.45 : 3809.– = fr. 1176.95, arrotondati a fr.
1180.— mensili.
In virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione la Camera civile di appello non
è vincolata all'ammontare dei contributi per minorenni chiesti dal genitore
affidatario. Poco importa quindi che per il figlio __________ l'appellante
chieda un contributo di fr. 1150.– mensili.
Periodo dal 1° gennaio 2001 (nuovi minimi LEF) al 30 aprile 2001
reddito
del marito fr.
6812.75
reddito
della moglie fr.
–.—
fr.
6812.75 mensili
fabbisogno
minimo del marito
(come
sopra, più fr. 175.–: FU 2/2001, pag. 74) fr.
3401.30
fabbisogno
minimo della moglie
(come
sopra, più fr. 225.–: loc. cit.) fr.
1534.—
fabbisogno
in denaro di __________ (come prima) fr. 1250.—
fabbisogno
in denaro di __________ (come prima) fr. 1250.—
fr.
7435.30 mensili
ammanco fr.
622.55 mensili
Il
marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3401.30
mensili,
dovrebbe
corrispondere alla moglie (fabbisogno minimo) fr. 1534.— mensili,
dovrebbe
versare a ogni figlio (assegni familiari compresi) fr. 1250.— mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente
per coprire il fabbisogno dei beneficiari e non potendosi ragionevolmente
imporre alla moglie un guadagno retroattivo, tutti i contributi alimentari
vanno ridotti in proporzione (loc. cit.). Ne risulta quanto segue:
somma
a disposizione: fr. 6812.75 (reddito coniugale)
./.
fr. 3401.30 (fabbisogno minimo del marito) = fr.
3411.45 mensili
somma
dovuta: fr. 1534.– + fr. 1250.– + fr. 1250.– = fr. 4034.—
mensili
contributo
per la moglie:
fr.
1534.– x 3411.45 : 4034.– = fr. 1297.25, arrotondati a fr.
1300.— mensili
contributo
per ciascun figlio (assegni familiari compresi):
fr.
1250.– x 3411.45 : 4034.– = fr. 1057.10, arrotondati a fr.
1060.— mensili.
Periodo dal 1° maggio 2001 (inizio attività della moglie) al 31
maggio 2002
reddito
del marito fr.
6812.75
reddito
della moglie fr.
500.—
fr.
7312.75 mensili
fabbisogno
minimo del marito
(“decreto”
impugnato, consid. 11, non contestato) fr. 3221.30
fabbisogno
minimo della moglie
(“decreto”
impugnato, consid. 11, meno fr. 230.–
per
l'alloggio, inseriti nel fabbisogno dei figli) fr.
1704.—
fabbisogno
in denaro di __________ (come prima) fr. 1290.—
fabbisogno
in denaro di __________ (come prima) fr. 1290.—
fr.
7505.30 mensili
ammanco fr.
192.55 mensili
Il
marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3221.30
mensili,
dovrebbe
corrispondere alla moglie:
fr.
1704.– (fabbisogno) ./. fr. 500.– (reddito proprio) = fr.
1204.— mensili
e
dovrebbe versare per ogni figlio (assegni familiari compresi) fr. 1290.—
mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente
per coprire il fabbisogno dei beneficiari e non potendosi ragionevolmente
imporre alla moglie un maggior guadagno a titolo retroattivo, tutti i
contributi alimentari vanno ridotti in proporzione (loc. cit.). Ne risulta
quanto segue:
somma
a disposizione del marito:
fr.
6812.75 (reddito) ./. fr. 3221.30 (fabbisogno minimo) = fr. 3591.45
mensili
somma
dovuta: fr. 1204.– + fr. 1290.– + fr. 1290.– = fr. 3784.—
mensili
contributo
per la moglie:
fr.
1204.– x 3591.45 : 3784.– = fr. 1142.75, arrotondati a fr.
1140.— mensili
contributo
per ciascun figlio (assegni familiari compresi):
fr.
1290.– x 3591.45 : 3784.– = fr. 1224.35, arrotondati a fr.
1225.— mensili.
Periodo dal 1° giugno 2002 (attività al 50% della moglie) in
poi
reddito
del marito fr.
6812.75
reddito
della moglie fr.
1200.—
fr.
8012.75 mensili
fabbisogno
minimo del marito (come prima) fr. 3221.30
fabbisogno
minimo della moglie
(come
sopra, più indennità di trasferta fr. 110.–,
e
imposte aggiuntive fr. 90.–) fr.
1904.—
fabbisogno
in denaro di __________
(come
sopra, più metà della posta per cura e educazione,
di
fr. 120.–, dato che la madre lavora al 50%) fr.
1410.—
fabbisogno
in denaro di __________
(come
sopra, più metà della posta per cura e educazione,
di
fr. 120.–, dato che la madre lavora al 50%) fr.
1410.—
fr.
7945.30 mensili
eccedenza fr.
67.45 mensili
metà
eccedenza fr.
33.75 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3221.30 + fr. 33.75 = fr.
3255.05 mensili,
deve
corrispondere alla moglie:
fr.
1904.– + fr. 33.75 ./. fr. 1200.– = fr. 737.75, arrotondati in fr.
740.— mensili,
deve
versare per ogni figlio (assegni familiari compresi) fr. 1410.—
mensili.
-
L'appellante insorge anche contro l'obbligo di restituire un generatore
elettrico da essa prelevato in un rustico a __________ appartenente al marito,
sostenendo che la questione “va risolta nell'ambito della liquidazione del
regime matrimoniale”. A torto. Il Pretore non ha statuito sulla proprietà del
bene mobile. Ha semplicemente ordinato all'interessata di riportare
l'apparecchio dove si trovava, in applicazione dell'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC,
secondo cui il giudice è abilitato a prendere le misure che si impongono
riguardo all'abitazione e alle suppellettili domestiche. L'interessata non pretende
che tale norma sia inapplicabile per una ragione o per l'altra, né tenta di
giustificare il proprio operato (interrogatorio formale, verbale del 2 febbraio
2001, risposta n. 1), né asserisce che – per avventura – durante la vita in
comune l'apparecchio fosse usato abitualmente da lei medesima. Non soccorrono
lontanamente i presupposti, dunque, per annullare il dispositivo n. 4 del
“decreto” impugnato.
-
La
tassa di giustizia del giudizio odierno, commisurata all'entità dei
contrapposti interessi, segue il principio della vicendevole soccombenza, alla
stessa stregua delle spese processuali (art. 148 cpv. 2 CC). L'appellante
chiedeva contributi complessivi di fr. 3950.– mensili per tutto il periodo di
computo rispetto a quelli di fr. 3300.– mensili (salvo quattro mesi, limitati a
fr. 3100.–, dal 1° gennaio al 30 aprile 2001) fissati dal Pretore. In esito al
giudizio di appello essa si vede attribuire contributi complessivi di
fr.
3560.– mensili dal 1° maggio 2002 (e una media di fr. 3550.– mensili per il
periodo precedente). Ottiene causa vinta, dunque, nella misura di un terzo
circa, la decisione circa la riconsegna del generatore elettrico non influendo
apprezzabilmente sul giudizio. Al marito essa dovrà rifondere dunque
un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito della sentenza odierna non incide
in misura rilevante invece sul dispositivo inerente agli oneri e alle
ripetibili di prima sede, ove alle richieste pecuniarie dell'istante il marito
opponeva maggiori resistenze, onde un suo maggior grado di soccombenza rispetto
al giudizio di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 3 del giudizio impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare
a __________ __________, anticipatamente ogni mese, le seguenti somme a titolo
di contributo di mantenimento:
dal 1°
novembre al 31 dicembre 2000
fr. 1235.–
per la moglie stessa e
fr.
1180.– per ogni figlio (assegni familiari compresi);
dal 1°
gennaio al 30 aprile 2001
fr. 1300.–
per la moglie stessa e
fr.
1060.– per ogni figlio (assegni familiari compresi);
dal 1°
maggio 2001 al 31 maggio 2002
fr. 1140.–
per la moglie stessa e
fr.
1225.– per ogni figlio (assegni familiari compresi);
dal 1°
giugno 2002 in poi
fr. 740.–
per la moglie stessa,
fr.
1410.– per il figlio __________ (assegni familiari compresi),
fino al termine ordinario della formazione attualmente in corso, e
fr.
1410.– per il figlio __________ (assegni familiari compresi),
fino alla maggiore età.
Per
il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 340.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
390.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a carico di __________
__________ e per il resto a carico dell'appellante stessa, che rifonderà a
__________ __________ fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster