AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.71
Data decisione, Autorità:
04.07.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00071
Lugano
4 luglio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (separazione su richiesta comune con accordo
parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 12 gennaio 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 maggio 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 7 maggio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1955) e __________ __________ __________
(1956) si sono sposati a __________ il ____________________ 1982. Dal
matrimonio sono nati __________ (____________________1983) ed __________
(__________1984). I coniugi vivono separati dal 17 luglio 1998, quando
il marito è tornato ad abitare con la madre. __________ __________ è elettricista
alle dipendenze della __________ - __________ di __________.
__________ __________ ha lasciato l'attività di archivista in una __________ dopo
la nascita del primo figlio e durante la vita in comune ha lavorato
saltuariamente come baby sitter e collaboratrice domestica, attività che svolge
ora per 15-16 ore settimanali.
B. Il
27 luglio 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 9 ottobre successivo. Il 12 gennaio 1999 egli ha promosso azione
di divorzio, ha proposto l'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo
diritto di visita), ha offerto contributi alimentari mensili indicizzati di fr.
675.– (assegno famigliare compreso) per ciascun figlio e, fino al 31 maggio
2002, di fr. 150.– per la moglie, ha riconosciuto a quest'ultima la proprietà
dell'arredo coniugale e di due conti bancari (n. __________ e __________presso
la __________ __________ di ) e ha rivendicato per sé una __________
“ ” e due conti bancari (n. __________e - presso
la __________ __________ di __________). Nella sua risposta del 9 febbraio 1999
__________ __________ si è opposta al divorzio. In subordine, nel caso in cui
fosse stato sciolto il matrimonio, essa ha chiesto l'affidamento dei figli
(riservato al padre il diritto di visita), un contributo alimentare non
indicizzato di fr. 800.– mensili (assegno familiare compreso) per ciascun
figlio e di fr. 1500.– per sé medesima, da aumentare a fr. 2000.– una volta
terminato l'obbligo contributivo in favore dei due figli, il versamento di fr.
50 000.– come indennità per la perdita di aspettative ereditarie, la proprietà
dell'arredo coniugale e dei conti bancari n. __________e , più la
metà degli averi di cassa pensione maturati dal marito in costanza di
matrimonio, riconoscendo a __________ __________ la proprietà della __________
“ ” e dei due conti bancari da lui rivendicati nella petizione.
C. Il
medesimo 9 febbraio 1999 __________ __________ ha instato perché in via
cautelare la comunione ereditaria fu __________ __________ continuasse a mettere
a disposizione sua e dei figli l'appartamento coniugale a un canone di fr.
300.– mensili, perché le fossero affidati i ragazzi (riservato al padre il
diritto di visita), perché le fosse erogato un contributo alimentare mensile di
fr. 800.– (assegno familiare incluso) per ogni figlio e di fr. 1500.– per sé,
perché le fosse lasciata gratuitamente la __________ “__________ ” in caso di
necessità, perché le fosse attribuito l'arredo coniugale (compresi la pendola e
il quadro asportati dal marito) e le fosse versata una provvigione ad litem
di fr. 10 000.–. All'udienza del 23 marzo 1999, indetta per la discussione,
__________ __________ ha aderito all'affidamento dei figli alla madre
(riservato il suo diritto di visita), ha offerto contributi alimentari mensili
di fr. 600.– (assegno familiare compreso) per ciascun figlio e di fr. 50.– per
la moglie, ha accettato di attribuire il mobilio coniugale a costei (salvo la
pendola e il quadro), opponendosi per il resto all'istanza. Statuendo il 17 giugno
1999 sulle domande provvisionali, il Pretore ha affidato __________ ed
__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita, ha stabilito
contributi alimentari mensili di fr. 750.– (assegno familiare compreso) per
ciascun figlio e di fr. 1500.– per la moglie, ha attribuito l'appartamento
coniugale a __________ __________, con l'arredo (esclusi la pendola e il
quadro) e ha condannato il marito a versare una provvigione ad litem di
fr. 5000.–, respingendo l'istanza per il resto. La tassa di giustizia e le
spese di fr. 300.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il
resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili.
D. Nel merito
__________ __________ ha ribadito le sue domande di giudizio con replica
dell'11 marzo 1999. Con duplica del 4 maggio 1999 __________ __________ ha
riaffermato la risposta. Chiusa l'istruttoria, all'entrata in vigore del nuovo
diritto del divorzio il Pretore ha invitato le parti, l'11 gennaio 2000, a esprimersi
sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. Nelle sue osservazioni
dell'8 febbraio 2000 __________ __________ ha comunicato di mantenere la
domanda di divorzio. __________ __________ ha confermato il 3 marzo 2000 la sua
opposizione allo scioglimento del matrimonio, chiedendo che la petizione fosse
respinta. Il 1° marzo 2000 il Pretore ha ascoltato personalmente __________ ed
__________.
E. Successivamente,
con istanza comune del 28 settembre 2000 i coniugi hanno postulato la
separazione, allegando una convenzione sulle conseguenze accessorie.
All'udienza dell'11 dicembre 2000 essi hanno confermato la loro volontà di
separarsi e di demandare al giudice la decisione sul contributo alimentare
mensile in favore della moglie, unico punto rimasto controverso, visto che il
marito offriva fr. 1160.– fino al 31 maggio 2002 e la moglie chiedeva fr.
1500.– senza limite di tempo. Il Pretore ha quindi impartito ai coniugi il
termine di riflessione di due mesi. Con lettere del 15 febbraio 2001 le parti
hanno confermato la loro volontà di separarsi e il contenuto della convenzione,
come pure la volontà di demandare al giudice la decisione sul contributo di
mantenimento per la moglie. Non sono state assunte ulteriori prove. Le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale.
F. Statuendo
il 7 maggio 2001, il Pretore ha pronunciato la separazione, ha omologato la
convenzione sottoscritta dai coniugi nel settembre del 2000 e ha stabilito un
contributo alimentare mensile indicizzato per la moglie di fr. 1352.50 vita
natural durante, da portare a fr. 1500.– non appena fosse cessato l'obbligo contributivo
in favore di uno dei due figli. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1500.–
sono state poste a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.
G. Contro
il giudizio predetto __________ __________ è insorto con un appello del 28
maggio 2001 nel quale chiede che, in riforma della sentenza impugnata, il
contributo alimentare mensile in favore della moglie non sia indicizzato, anzi
sia ridotto a fr. 1160.– fino al 31 maggio 2002 e soppresso dopo di allora o,
in via subordinata, ridotto a fr. 700.– sino al raggiungimento dell'“età
pensionabile”. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2001 __________ __________
propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato. La
giudice delegata di questa Camera ha proceduto all'interrogatorio personale dei
coniugi l'8 novembre 2001. Il giorno medesimo essa ha acquisito agli atti il
contratto di tirocinio di __________, l'attestato di frequenza della Scuola
cantonale di diploma di __________ e il contratto di lavoro 1° gennaio 2000 di
__________ __________. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
118 cpv. 2 CC prevede che gli effetti della separazione sono
disciplinati per analogia dalle disposizioni sulle misure a tutela dell'unione
coniugale (art. 171 a 180 CC). Il contributo alimentare tra coniugi durante la
separazione si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a
metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei
figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; I CCA, sentenza del 4 maggio 2001
in re M., massima pubblicata in Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 22
dicembre 2001 pag. 3-4; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad
art. 176).
-
Il
Pretore ha accertato che nel 1999 la moglie lavorava 9 o 10 ore settimanali,
retribuite a fr. 15.–/16.– l'una, come collaboratrice domestica per alcune
famiglie. Considerata l'età di lei (quarantacinquenne nel 2001), la carenza di
qualifiche professionali, la saltuaria attività di collaboratrice domestica
svolta durante la convivenza, i problemi di salute (che non precludono, nondimeno,
un'attività lavorativa leggera a metà tempo), egli ha ritenuto che
l'interessata potesse estendere l'occupazione attuale sino a conseguire un
reddito mensile netto di fr. 800.–. In tal modo essa disporrebbe di un'entrata
mensile netta di fr. 875.–, compreso un reddito dalla sostanza di fr. 75.–
mensili. Per il resto il Pretore ha confermato gli elementi accertati nel
decreto cautelare del 17 giugno 1999, vale a dire un reddito mensile netto del
marito di fr. 5235.– (fr. 3835.– come elettricista, fr. 1275.– come membro
della comunione ereditaria del padre __________ __________ e fr. 125.– dalla
sostanza), un fabbisogno minimo mensile di lui di fr. 1825.– e un fabbisogno
minimo mensile della moglie di fr. 1770.–. Dedotti dal reddito familiare i
rispettivi fabbisogni minimi e i contributi mensili di fr. 800.– per ciascun
figlio, ne è risultata un'eccedenza che, ripartita a metà, ha dato un
contributo alimentare di fr. 1352.50 mensili (fr. 1770.– + fr. 457.50 ./. fr.
875.–) per la moglie, da aumentare a fr. 1500.– (pari all'importo massimo da
lei chiesto) non appena fosse cessato l'obbligo contributivo del marito in
favore di uno dei due figli. Il Pretore ha ritenuto altresì che la convenuta
non fosse in grado di rendersi totalmente autonoma dal profilo economico e non
ha quindi limitato nel tempo la rendita da indicizzare.
-
Il
marito contesta il reddito imputato dal primo giudice alla moglie, alla quale
rimprovera di non avere intrapreso sufficienti sforzi per rendersi indipendente
e di non essersi annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione già nel
luglio 1998. Egli afferma che il mercato del lavoro offre impieghi “che non
richiedono formazione particolare o personale giovane”, remunerati “dai fr.
3000.– ai fr. 4000.– mensili”, quali “la centralinista o la cassiera”, sicché,
a suo dire, la moglie si impiega volutamente al di sotto delle sue possibilità
accettando di guadagnare solo fr. 800.– mensili. L'appellante chiede dunque di
fissare il reddito potenziale di lei a fr. 2000.– mensili.
-
In
concreto la questione è di sapere, ciò premesso, se alla moglie separata possa
essere imputato un reddito ipotetico superiore a quello di fr. 875.– mensili
netti ammesso dal primo giudice. La giurisprudenza relativa al vecchio diritto
del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di
fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile
– il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita
in comune non aveva esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato,
di conseguenza, a intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione
solo ove ciò apparisse giustificato per coprire le spese supplementari
derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302
consid. 3a). Anzi, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che
durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per
dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere –
o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva
compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge
con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività
lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse
raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli
imposta solo al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II
10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
Dopo
l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti
sono stati relativizzati. Nella più recente giurisprudenza pubblicata (DTF 128
III 65) in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, il Tribunale
federale ha rilevato che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto
– secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può
essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico
(consid. 4). Già sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva
sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per
tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in
effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher
(Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva
distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che
i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei
ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la
separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del
matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie
poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24
novembre 1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, il dovere di
assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC) cesserà per principio e gli
subentrerà il limitato obbligo di mantenimento previsto dall'art. 125 CC. Un
coniuge potrà essere tenuto a versare all'altro un contributo, in altri
termini, solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che l'interessato provveda
da sé al proprio “debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la
vecchiaia”. Durante la separazione di fatto un coniuge sino ad allora privo di
attività lucrativa deve quindi prepararsi a divenire, per quanto possibile,
autosufficiente.
-
Nella
fattispecie le parti vivono separate da quasi 4 anni (dal 17 luglio 1998) e
niente lascia intravedere una possibile riconciliazione. Anzi, l'appellante
attende la scadenza del termine quadriennale proprio per introdurre una domanda
unilaterale di divorzio (appello, pag. 15 lett. b). La moglie deve quindi
prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento.
Per quanto risulta dagli atti, essa ha esteso la sua attività lucrativa oltre
quanto previsto dal Pretore. All'udienza dell'8 novembre 2001 essa ha
dichiarato che, dal 1° gennaio 2000, lavora per la __________ __________
__________ di __________ come incaricata delle pulizie per circa 40 ore al mese
con un compenso orario lordo di fr. 18.–, e di conseguire in media un reddito
netto di fr. 1028.– (di cui fr. 366.– come assegno familiare per i due figli).
Inoltre essa percepisce un reddito aggiuntivo netto di circa fr. 200.–/ fr.
300.– per lavori di pulizie presso famiglie, 5 o 6 ore la settimana. Ne
discende che l'interessata può perciò contare su di un reddito mensile netto di
fr. 962.– (fr. 662.– + fr. 300.–), cui aggiungere i fr. 75.– di reddito della
sostanza (non contestati), per un totale di fr. 1037.–. L'assegno per giovani
in formazione di fr. 183.– (art. 16 cpv. 1 e 23 della legge sugli assegni di
famiglia: RL 6.4.1.1), versatole per ciascun figlio dalla __________ __________
__________, è destinato invece a coprire il fabbisogno dei ragazzi e non
costituisce reddito della madre (art. 285 cpv. 2 CC; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 21 ad art. 285 CC). Ciò detto, le previsioni del Pretore sulle
possibilità di guadagno della convenuta erano quindi troppo negative già al
momento in cui è stata emanata la sentenza di separazione.
-
Resta
da valutare se l'appellata, dando prova di diligenza e buona volontà, possa
conseguire sul mercato del lavoro ticinese un reddito superiore a fr. 1037.–
mensili netti, estendendo la sua attività o assumendo lavori meglio pagati. Il
guadagno effettivamente conseguito, infatti, non è decisivo per stabilire un
contributo di mantenimento se l'interessato potrebbe ragionevolmente conseguire
un reddito superiore dando prova di impegno (DTF 128 III 5 consid. 4a con
rinvii, 128 III 65 consid. 4). Nella fattispecie la moglie è libera dalla cura
e dall'educazione dei figli, entrambi maggiorenni. Sotto questo profilo essa
sarebbe di principio tenuta ad assumere un impiego a tempo pieno (DTF 128 III
65 consid. 4). L'interessata fa valere però che il suo stato di salute “non è
affatto migliorato da quello evidenziato nel certificato medico” e nella sua
audizione dell'8 novembre 2001 essa ha ribadito che non può lavorare di più
(act. XVIII, pag. 2 in basso). L'istruttoria di prima sede non ha invero approfondito
la questione e agli atti figura solo un certificato del 5 ottobre 1998, rilasciato
dalla dott. __________ __________ -__________, specialista FMH in fisiatria e
reumatologia, la quale attesta di avere in cura la paziente sin dal 1989 per
“problemi alla schiena e alla spalla con stato dopo operazione della spalla
sinistra, sindrome cervicale con alterazioni degenerative, ma soprattutto la
colonna lombare con una scoliosi e vertebra di assimilazione L5” e valuta
“possibile un lavoro leggero al massimo di mezza giornata” (doc. 2).
L'accertamento
di patologie che comportano l'inabilità lavorativa di una parte richiede, per
principio, un esame specialistico (I CCA, sentenza del 2 agosto 2001 nella
causa G., consid. 4). Nel caso specifico la diagnosi dell'ottobre del 1998 è
precisa. Il certificato medico risale nondimeno al 1998, sicché le parti
avrebbero anche potuto interrogarsi sulla necessità di aggiornarlo, tanto più
che la specialista non precisa se l'inabilità lavorativa da lei valutata a quel
momento dovesse intendersi come permanente. L'appellante non pretende tuttavia
che nel frattempo la salute della moglie sia migliorata né chiede accertamenti
in proposito, limitandosi a sostenere che la convenuta potrebbe trovare
un'attività lucrativa consona allo stato di salute menzionato nel noto certificato
(doc. 2). Non compete d'altra parte a questa Camera indagare d'ufficio sullo
stato di salute della convenuta, in materia di pretese patrimoniali tra i
coniugi vigendo la massima dispositiva e il principio attitatorio, sicché
incombe alle parti rendere verosimili i fatti su cui fondano le loro pretese
(Rep. 1995 pag. 227, 1987 pag. 195). Tale principio non è stato modificato dal
nuovo diritto del divorzio (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 22 ad
art. 137 CC). Ai fini dell'attuale giudizio ci si deve dipartire dalla
premessa, perciò, che la diagnosi dell'ottobre 1998 e la valutazione della capacità
lavorativa siano ancora valide, ove si consideri per altro che, trattandosi
notoriamente di affezioni croniche degenerative, con l'età queste possono solo
peggiorare. Ora, il medico specialista ritiene possibile “un lavoro leggero al
massimo di mezza giornata” (doc. 2). Lavori di pulizia rientrano nondimeno –
per comune esperienza – nel novero delle attività medio-pesanti, come del resto
ammette implicitamente il marito quando accenna a un'”attività del tutto
inadeguata” (appello, pag. 12). L'interessata svolge attualmente 15/16 ore
settimanali di pulizie (in media 3 ore al giorno). Un'estensione dell'attività
lucrativa, nelle circostanze descritte, appare prospettabile al massimo nella
misura del 50%, tenendo conto del fatto che una collaboratrice domestica può organizzare
il proprio lavoro e disporre di mezzi tecnici adeguati.
- L'appellante
sostiene che la moglie avrebbe dovuto attivarsi per esaminare le prospettive di
reinserimento professionale, se del caso annunciandosi all'assicurazione per la
disoccupazione già al momento della separazione di fatto nel 1998. Trascurando
ciò, essa si sarebbe preclusa il diritto a qualsiasi contributo. Il Pretore,
come si è visto, ha escluso un reinserimento professionale della convenuta in
considerazione dell'età, dello stato di salute, della mancanza di qualifiche
scolastiche e professionali e della lunga assenza dal mercato del lavoro.
L'appellante non si confronta con tale motivazione, né spiega quali concrete
possibilità la moglie avrebbe, nelle sue condizioni, di trovare un'attività leggera,
più adeguata al suo stato di salute, con la quale conseguire un reddito di
almeno fr. 2'000.– netti lavorando al 50%. La convenuta ha proposto a questa
Camera di interrogarla e di assumere informazioni presso l'Ufficio di
orientamento professionale di Breganzona e presso il Centro Dialogare di
__________ per accertare la sua “non indipendenza economica” (osservazioni
all'appello, pag. 3) e l'impossibilità di un reinserimento. L'audizione personale
della convenuta è avvenuta l'8 novembre 2001. Le altre indagini proposte, di
per sé proponibili (art. 138 cpv. 1 CC), non apporterebbero tuttavia nuovi
elementi di rilievo. Il profilo professionale della moglie, come si vedrà in
seguito, emerge con sufficiente chiarezza dagli atti di causa. Non è il caso
quindi di assumere altre prove al riguardo.
Dall'istruttoria
risulta che la convenuta ha frequentato due anni di scuola maggiore, un anno di
scuola di economia domestica ed è stata prosciolta dall'obbligo scolastico a 15
anni e mezzo senza avere conseguito alcun titolo di studio secondario (audizione
dell'8 novembre 2001). Essa non ha nemmeno un diploma professionale, poiché
dopo le scuole dell'obbligo non ha intrapreso un apprendistato, ma ha lavorato
come domestica per alcune famiglie e poi, durante 9 anni, come archivista alle
dipendenze di una banca, attività che ha smesso nel 1983 con la nascita del
primogenito. Durante la vita in comune essa ha svolto attività saltuarie, come
la cura a domicilio di bambini e lavori di pulizie (act. XVIII: audizione
dell'8 novembre 2001). Ciò posto, appare irrealistico pensare che l'appellata
possa assumere “un'attività più qualificata”, come sostiene l'appellante. Una
persona di oltre 41 anni (al momento della separazione di fatto) senza alcun
titolo di studio se non la licenza di scuola elementare ha scarse prospettive
di reinserimento, salvo in professioni per le quali non è richiesta una
formazione specifica. D'altra parte il marito afferma apoditticamente che
occupazioni del genere, leggere e senza formazione, sono retribuite “dai fr.
3000.– ai fr. 4000.– mensili a tempo pieno”. Ora, per tacere che egli non si è
curato di sostanziare tale asserzione, è di comune esperienza che nella
situazione attuale del mercato i datori di lavoro prediligono manodopera con un
minimo di qualifiche. Né si vede quali apprezzabili vantaggi d'impiego avrebbe
potuto trarre la convenuta annunciandosi all'assicurazione contro la
disoccupazione. Non soccorrono dunque i requisiti per presumere una
potenzialità concreta di reddito della moglie superiore a quella reperibile
come collaboratrice domestica. E svolgendo una simile attività essa potrebbe
conseguire, circa, fr. 2400.– netti mensili (si veda l'art. 22 del contratto
normale per il personale domestico: FU / del
____________________ 2000, pag. __________). Con un grado di occupazione al 50%
(4 ore al giorno), compatibile con il suo stato di salute, la convenuta
potrebbe guadagnare attorno ai fr. 1200.– netti mensili. Nel calcolo dei
contributi occorre quindi fondarsi su un suo reddito di fr. 1200.– mensili
netti, comprensivo del reddito stimato del lavoro e di quello della sostanza.
- L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato le
malattie che lo affliggono e che lo obbligheranno a ridurre la propria attività
per seguire cure mirate. Ora, non è contestato che l'attore è affetto da
vitiligo e psoriasi (interrogatorio formale della moglie, verbale del 17
novembre 1999, pag. 2), ma tutto si ignora sulle ripercussioni di queste
malattie sulla sua capacità di lavoro. Agli atti non figura alcun documento
medico relativo al suo stato di salute, né egli ha offerto mezzi di prova sulla
propria capacità lucrativa. La questione non merita perciò ulteriore disamina.
L'interessato fa valere poi che le sue entrate mensili sono di fr. 4643.–
netti, di cui fr. 3585.– come reddito da lavoro e fr. 1058.– dalla comunione
ereditaria paterna, mentre il reddito della sostanza calcolato dal Pretore in
fr. 191.– proviene da capitale della moglie. Infine egli critica il primo
giudice per avere ripreso i dati figuranti nel decreto cautelare del 17 giugno
1999 senza verificarli.
a) Il
Pretore ha calcolato il reddito da lavoro mediando gli introiti del triennio
1996–1998 (fr. 3809.– mensili nel 1996, fr. 3811.– nel 1997 e fr. 3885.– nel
1998), inserendo nel computo anche la gratifica di fr. 300.– mensili, donde il
risultato di fr. 3835.– mensili netti (decreto cautelare del 17 giugno 1999,
pag. 3; cfr. inoltre doc. D e E). L'appellante, invece, giunge a uno stipendio
di fr. 3585.– mensili netti poiché omette la gratifica. Ora, è vero che il doc.
D, allestito il 31 luglio 1998, non comprende la gratifica di fine anno.
L'interessato non pretende tuttavia che nel 1998 e negli anni successivi la
gratifica di fr. 3600.– annui non gli sia stata versata. Il calcolo del Pretore
si rivela d'altra parte favorevole all'appellante, poiché per un dipendente non
è decisiva la media degli ultimi tre anni, ma lo stipendio effettivamente
conseguito nell'ultimo periodo considerato.
b) Anche
per il calcolo del reddito proveniente dalla comunione ereditaria il primo
giudice ha operato una media tra quello del 1995 e quello del 1996 (decreto
cautelare del 17 giugno 1999, pag. 3; cfr. inoltre doc. F), onde l'importo di
fr. 1275.– mensili netti. Tale stima appare improntata a un prudente apprezzamento,
visto che gli introiti sono variabili (doc. F: fr. 1489.– nel 1995 e fr. 1058.–
nel 1996). Non si comprende né l'interessato spiega perché occorra considerare
i fr. 1058.– mensili netti del 1996, vale a dire il reddito più basso dei due.
Anche su questo punto l'appello si rivela inconsistente.
c) Per
il reddito della sostanza il Pretore si è fondato su quello di fr. 200.–
mensili netti prodotto dalla sostanza coniugale di fr. 79'457.95 (1. gennaio
1997) nel biennio 1995/96. Considerato che la moglie era titolare di circa fr.
30'000.–, il primo giudice ha computato fr. 125.– nel reddito del marito e i restanti
fr. 75.– nel reddito di lei (decreto cautelare del 17 giugno 1999, pag. 3 e 4;
cfr. inoltre doc. G). Ora, dalla dichiarazione d'imposta 1997/98 (doc. G, pag.
2) risulta che la moglie era titolare di averi depositati in banca per fr.
28'930.–, il marito per fr. 35'618.20, mentre i restanti fr. 14'909.75, che il
Pretore ha imputato a quest'ultimo, appartenevano ai figli. E poiché questi ora
sono maggiorenni, il reddito della loro sostanza non può più essere compreso in
quello del genitore che era detentore dell'autorità parentale (art. 8 cpv. 2
LT: RS 10.2.1.1). Ciò va considerato in questa sede (art. 138 cpv. 1 CC). Ne
segue che il reddito della sostanza del marito deve essere ridotto a fr. 90.–
mensili netti. Il reddito mensile netto complessivo di lui è dunque di fr.
5200.– mensili complessivi (fr. 3835.– reddito da lavoro + fr. 1275.– reddito
dalla comunione ereditaria + fr. 90.– reddito dalla sostanza).
-
L'appellante
non contesta i fabbisogni minimi mensili calcolati dal Pretore (fr. 1825.– per
il marito e fr. 1770.– per la moglie), che comprendono il minimo vitale del
diritto esecutivo per persona sola di fr. 1025.–. Tale posta però è stata
aumentata dal 1° gennaio 2001 a fr. 1100.– (FU __________/__________pag.
__________). Il fabbisogno minimo del marito è quindi di fr. 1990.– mensili e
quello della moglie di fr. 1845.–. I coniugi hanno sottoscritto una convenzione
nella quale l'appellante si impegna a versare per ogni figlio un importo
mensile di fr. 800.–, assegno familiare compreso, fino al compimento dei 20
anni, riservandosi la facoltà di detrarre il guadagno conseguito dai ragazzi
dopo i diciotto anni (art. 7 della convenzione del settembre del 2000,
omologata dal Pretore con la sentenza di separazione del 7 maggio 2001). I
contributi per i figli maggiorenni, approvati dalla moglie, possono quindi
essere tenuti in considerazione nel fabbisogno della famiglia ai fini del
calcolo del contributo alimentare (I CCA, sentenza del 22 gennaio 2002 in re
M., consid. 5 con rinvio). __________, nato il ____________________ 1983,
svolge il secondo anno di apprendistato empirico come stampatore, con un
guadagno di fr. 660.– mensili lordi (circa fr. 613.– netti); dall'ottobre 2002
egli guadagnerà come apprendista al terzo anno fr. 880.– mensili lordi (circa
fr. 817.– netti). Dopo di allora, secondo la lettera della convenzione, il
padre sarà liberato dal contributo di mantenimento per lui. __________, nata il
____________________ 1984, intende continuare gli studi nel settembre 2002 per
ottenere la maturità professionale in vista di divenire educatrice, dopo la
Scuola cantonale di diploma (act. XVIII, pag. 2 e allegati). La convenzione
firmata dai coniugi prevede la decadenza del contributo alimentare per
__________ nel maggio 2004, al compimento dei vent'anni. Agli atti non figurano
indicazioni sui contributi versati dal padre per i figli, né l'appellante ne
fornisce. Nel fabbisogno del marito rientrano quindi i contributi disposti
dalla convenzione omologata dal Pretore, che prevede un contributo di fr. 800.–
mensili compreso l'assegno famigliare per ogni figlio fino al 30 settembre
2001, ridotto poi a fr. 187.– per __________ (fr. 800.– meno il reddito netto
di fr. 613.–) fino al 30 settembre 2002, data alla quale decade l'obbligo.
-
Il
quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari, con l'aggiornamento
del minimo esecutivo per persona sola, si presenta per finire come segue:
Periodo fino al 30 settembre 2001
reddito del
marito fr. 5200.—
reddito
della moglie fr. 1200.—
fr.
6400.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 1990.—
fabbisogno della moglie fr.
1845.—
contributo
ad __________ fr. 800.—
contributo
a __________ fr. 800.—
fr.
5435.— mensili
eccedenza fr.
965.— mensili
metà
eccedenza fr. 482.50
Il marito può
conservare per sé:
fr. 1990.– + fr. 482.50 fr.
2472.50 mensili
e deve
versare alla moglie un contributo di:
fr. 1845.– + fr. 482.50 ./. fr. 1200.– fr.
1127.50 mensili.
Periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre
2002
reddito
del marito fr. 5200.—
reddito
della moglie fr. 1200.—
fr.
6400.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 1990.—
fabbisogno della moglie fr.
1845.—
contributo
per __________ fr. 187.—
contributo
per __________ fr. 800.—
fr.
4822.— mensili
eccedenza fr.
1578.— mensili
metà
eccedenza fr. 789.—
Il marito può
conservare per sé:
fr. 1990.– + fr. 789.– fr.
2779.— mensili
e deve
versare alla moglie un contributo di:
fr. 1845.— + fr. 789.—./. fr. 1200.— fr. 1434.—
mensili.
Periodo
dal 1° ottobre 2002 al 31 maggio 2004
reddito del
marito fr. 5200.—
reddito
della moglie fr. 1200.—
fr.
6400.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 1990.—
fabbisogno della moglie fr.
1845.—
contributo
per __________ fr. 800.—
fr.
4635.— mensili
eccedenza fr.
1765.— mensili
metà
eccedenza fr. 882.50
Il marito può
conservare per sé:
fr. 1990.— + fr. 882.50 fr.
2872.50
e dovrebbe
versare alla moglie un contributo di:
fr. 1845.– + fr. 882.50 ./. fr. 1200.– fr.
1527.50
Periodo
dal 1° giugno 2004
reddito del
marito fr. 5200.—
reddito
della moglie fr. 1200.—
fr.
6400.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 1990.—
fabbisogno della moglie fr.
1845.—
fr.
3835.— mensili
eccedenza fr.
2565.— mensili
metà
eccedenza fr. 1282.50
Il marito può
conservare per sé:
fr. 1990.– + fr. 1282.50.– fr.
3272.50
e dovrebbe
versare alla moglie un contributo di:
fr. 1845.– + fr. 1282.50 ./. fr. 1200.– fr. 1927.50
mensili.
Tenuto
conto del fatto che l'appellante ha offerto un contributo mensile di fr. 1160.–
fino al 31 maggio 2002 e che la convenuta ha limitato le proprie pretese
alimentari a fr. 1500.– mensili, l'appello va accolto in tale misura. Il marito
verserà dunque alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1160.– fino
al 30 settembre 2001, di fr. 1435.– (arrotondati) dal 1° ottobre 2001 al 30
settembre 2002, e di fr. 1500.– dal 1° ottobre 2002. Il contributo seguirà
l'evoluzione del costo della vita, come stabilito dal Pretore secondo prassi
costante. Al riguardo l'appellante non ha formulato contestazioni né ha addotto
che il proprio reddito non sia adattato al rincaro.
- A detta dell'appellante, infine, il contributo di mantenimento per
la moglie dev'essere limitato nel tempo. Egli rileva che l'interessata è
titolare di averi bancari per circa fr. 30'000.–, che secondo la convenzione di
separazione ha diritto a ulteriori fr. 30'000.– in liquidazione del regime
matrimoniale e che con il divorzio essa beneficerà della metà della sua
prestazione previdenziale di complessivi fr. 33'908.–. Raggiunta l'età del
pensionamento, essa potrà contare su di una rendita AVS che il marito stima in
fr. 1700.– mensili. Ciò premesso, prosegue l'appellante, il contributo di
mantenimento deve cessare con la maggiore età di __________ o quanto meno
essere ridotto da tale data a fr. 700.– mensili, poiché la moglie “dovrà
comunque aumentare la propria attività lavorativa, essendo entrambi i figli maggiorenni”.
Secondo l'appellante l'obbligo contributivo a suo carico viene in ogni caso a
cadere con il raggiungimento dell'età AVS della moglie.
Al
coniuge cui sono affidati i figli può essere imposta l'assunzione del tempo
pieno da quando l'ultimogenito ha compiuto i sedici anni (consid. 4a); da
questo punto di vista il raggiungimento della maggiore età di __________ non
modifica (più) nulla. Non vi è motivo dunque per sopprimere o ridurre la
rendita dal 1° giugno 2002. L'interessata ha 46 anni, sicché avrà diritto alla
rendita AVS dal 1° febbraio 2020 (il mese successivo il compimento dei 64 anni:
art. 21 LAVS). Il marito intende promuovere causa di divorzio non appena
decorso il termine quadriennale di separazione previsto dall'art. 114 CC
(appello, pag. 15 lett. b). L'assetto attuale (art. 163 CC) cesserà con la
pronuncia del divorzio, quindi ben prima del 2020. Dal 1° novembre 2020 anche
l'appellante avrà diritto all'AVS (il mese successivo il compimento dei 65 anni:
art. 21 LAVS). Ai fini del computo del contributo di mantenimento durante la
separazione il pensionamento della moglie non fa decadere ogni obbligo
contributivo del marito, come questi sembra sostenere nell'appello. Quanto
cambierebbe è che ai rispettivi redditi attuali (consid. 10) subentrerebbero le
rendite pensionistiche. Occorrerebbe, cioè, rivedere i calcoli inserendo al
posto dei redditi da lavoro le rendite AVS e LPP. Un pronostico attendibile è
tuttavia irrealistico nella fattispecie, da un lato per l'assoluta mancanza di
indicazioni concrete sul prevedibile ammontare della rendita di vecchiaia del
marito e della moglie e dall'altro per il lungo periodo che ancora manca al
pensionamento di loro (18 anni). La tesi dell'appellante secondo cui la moglie
beneficerebbe di una rendita AVS mensile di fr. 1700.– è frutto di personali
supposizioni e non trova riscontro oggettivo. È invece certo che l'appellata
non è affiliata a una cassa pensione, non raggiungendo manifestamente lo
stipendio minimo previsto dalla legge, e che per la sua previdenza potrà
contare solo su quanto riceverà dalla cassa pensioni del marito dopo la causa
di divorzio, ancora da iniziare. Non sussistono quindi agli atti elementi
oggettivi in base ai quali ritenere già sin d'ora che la moglie potrà sopperire
alle proprie necessità con la sola rendita AVS e i propri risparmi. In simili
circostanze la valutazione del Pretore sulla durata delle prestazioni in favore
della moglie, improntata a un prudente apprezzamento, resiste alla critica.
- Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CC). L'appellante
ottiene bensì una consistente riduzione del contributo (fr. 370.– mensili) fino
al 30 settembre 2001 e una minima (fr. 65.–) dal 1° ottobre 2001 al 30
settembre 2002, ma soccombe per il lasso di tempo successivo e sulla durata
della rendita. Si giustifica pertanto di porre gli oneri processuali a suo
carico nella misura di nove decimi, con obbligo di versare alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non
incide in maniera rilevante sul dispositivo inerente agli oneri processuali di
prima sede, visto che il marito chiedeva già in prima sede la soppressione di
ogni prestazione dal 31 maggio 2002. Nell'insieme egli è quindi da ritenere
soccombente in misura preponderante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ verserà
anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo di
mantenimento per __________ __________, fr. 1160.– fino al 30 settembre 2001,
fr. 1435.– dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002 e fr. 1500.– dal 1° ottobre
2002. Il contributo di mantenimento sarà adeguato al rincaro, sulla base
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 2002,
in base all'indice del maggio 2001.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti per nove decimi a carico dell'appellante per il resto a carico di
__________ __________, alla quale __________ __________ rifonderà fr. 1'000.–
per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster