AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.98
Data decisione, Autorità:
14.11.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00098
Lugano
14 novembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione
del 15 marzo 1999 da
__________ __________, nata __________, __________ __________ __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 24 luglio 2001 con
cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolta l'appellazione del 10 agosto 2001 presentata da __________ __________ __________
contro il decreto emesso il 24 luglio 2001 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1935) e __________ __________ (1946) si sono sposati a
__________ il ____________________ 1985. Al momento di sposarsi __________
__________ __________ era già padre di __________ (1965) e di __________
__________ (1966), nati da un suo precedente matrimonio. Dalla nuova unione non
sono nati figli. Già imprenditore __________, __________ __________ __________
è pensionato, mentre la moglie svolge attività di aiuto domiciliare.
B. In esito a un'istanza di misure cautelari presentata da __________
__________, con decreto del 20 agosto 1998 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ __________
__________ all'istante, ha obbligato il marito a versare a quest'ultima un
contributo alimentare di fr. 5'000.– mensili e una provvigione ad litem
di fr. 12'500.–, ha decretato l'iscrizione di una restrizione della facoltà di
disporre sulle particelle n. __________e __________ RFD di __________, n.
__________RFD di __________ e n. __________ RFD di __________ __________
__________, intestate al marito, ordinando inoltre a costui di non disporre di
un certificato della ditta __________ __________ (da depositare entro 30 giorni
in Pretura) né del pacchetto azionario della ditta __________ . Un
appello presentato da __________ __________ __________ contro tale decreto è
stato parzialmente accolto da questa Camera il 14 settembre 1999, nel senso che
il contributo a favore della moglie è stato ridotto a fr. 1'835.– mensili e le
restrizioni della facoltà di disporre confermate sulla sola proprietà di
__________ __________ __________ e sulle azioni della __________ __________
(inc. ..).
C. Nel
frattempo, il 15 marzo 1999, __________ __________ ha promosso azione di
separazione, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 7'000.– e la
liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 4 aprile 2000
__________ __________ __________ ha aderito alla domanda di separazione e ha
prospettato una sua modalità di liquidazione del regime matrimoniale,
opponendosi al versamento di qualsiasi contribuito alimentare. In via
provvisionale egli ha postulato la modifica dell'assetto provvisionale, nel
senso di sopprimere il contribuito alimentare e di obbligare la moglie a
restituirgli fr. 34'865.–. Alla discussione cautelare del 17 aprile 2000 la
convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno sostanzialmente ribadito
le loro posizioni, rinunciando alla discussione finale. Statuendo il 24 luglio
2001, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto a fr. 1'527.50
mensili il contributo alimentare dall'aprile del 2000. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 900.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
il decreto appena citato __________ __________ __________ è insorto con un
appello del 10 agosto 2001 nel quale chiede di essere liberato dal versare il
contributo alimentare, di obbligare la moglie a restituirgli fr. 66'060.– e di
riformare di conseguenza il giudizio del Pretore. Nelle sue osservazioni del 17
settembre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare
il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Ai
processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo
diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità
cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che,
pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il
criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso,
come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza
– di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella
sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il
Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv.
3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate
qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le
circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni
formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si
siano avverate solo in parte (Leuenberger,
op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).
- In concreto il Pretore ha accertato che, per rapporto ai guadagni di
fr. 4890.– mensili e di fr. 500.– stabiliti nel precedente decreto cautelare,
le entrate del marito sono aumentate a fr. 5'165.– mensili e quelle della
moglie a fr. 1500.–. Quanto ai fabbisogni minimi, egli ha rivalutato quello del
marito da fr. 2'490.– a fr. 2'730.– mensili, lasciando invariato quello della
moglie (fr. 1'770.–). Sulla base di tali dati il contributo per la moglie si è
ridotto a fr. 1'527.50 dal mese di aprile 2000. L'appellante contesta anzitutto
il reddito della moglie, che ritiene vada fissato in
fr.
5'000.– o almeno in fr. 4'000.– mensili, sostenendo che costei deve darsi da
fare per provvedere al proprio mantenimento e che, di formazione infermiera,
essa ha dimostrato di poter guadagnare più di fr. 10'000.– in due mesi.
- Nella
fattispecie la moglie ha 55 anni e svolge, come detto, attività di aiuto
domiciliare. Essa risulta avere guadagnato nel 1997, alle dipendenze dello
“Hausbetreuungsdienst”, filiale di Berna,
fr.
12'119.– annui, pari a fr. 1'009.– mensili (certificato di salario nell'incarto
fiscale richiamato), dal luglio al dicembre 1998, alle dipendenze della
__________ __________ (ditta attiva nel collocamento di personale
infermieristico, nell'organizzazione e nell'offerta di un servizio privato
__________, di servizi per la cura e il benessere della persona a domicilio),
fr. 8'633.–, pari a fr. 1'438.– mensili (doc. B), dal gennaio all'agosto 1999
ancora alle dipendenze della __________ __________ fr. 9'631.–, pari a fr.
1'203.– mensili (doc. C) e
nel
novembre e dicembre 1999, alle dipendenze dello “__________ ”, filiale Ticino,
fr. 2'934.–, pari a fr. 1'467.– mensili (doc. D). Nelle circostanze descritte,
a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure
cautelari, l'importo stabilito dal Pretore resiste alla critica.
Certo,
nel 1996 l'interessata aveva guadagnato, lavorando per lo “__________ ”,
filiale di Berna, fr. 10'266.– in due mesi (doc. 31), ma tali entrate,
limitate a quel breve periodo, appaiono come un fatto isolato, sicché non
bastano per valutare con sufficiente attendibilità le capacità di guadagno
dell'interessata. Del resto, dopo di allora il reddito si è attestato sui fr.
1'000.–/1'500.– mensili. Si aggiunga che, quand'anche ci si riferisse agli
accertamenti dell'autorità fiscale per i bienni 1995/96 e 1997/98 (i quali attestano
un reddito del lavoro di fr. 18'757.–: notifiche nell'incarto fiscale
richiamato), le entrate della moglie non risulterebbero superiori ai fr.
1'500.– fissati dal primo giudice. Quanto alla giurisprudenza invocata
dall'appellante, essa riguarda persone tra i 40 e i 50 anni (DTF 127 III 139
consid. 2c), mentre in concreto l'interessata ha ormai 55 anni. Incombeva
all'appellante, che prospetta un reddito potenziale di almeno fr. 4000.–
mensili, rendere verosimile con elementi concreti (e non solo con il fortuito
guadagno di due mesi), che la moglie lavora al di sotto delle sue possibilità.
Così com'è motivato, l'appello non è sufficiente per trarre una deduzione del
genere.
-
Per quel che concerne il reddito dell'appellante, il Pretore ha
rilevato l'impossibilità di comparare le entrate accertate dall'autorità
fiscale nel biennio 1997/98 con le spese sostenute dall'interessato nel 1998 e
-
Egli ha pertanto preso in considerazione il reddito imponibile figurante
nella tassazione del biennio 1997/98, di fr. 61'979.–, ossia fr. 5'165.–
mensili, cui ha aggiunto gli oneri della cassa malati di fr. 350.–, per un
totale di fr. 5'515.–. L'appellante definisce tale calcolo errato poiché tiene
unicamente conto di deduzioni inerenti al reddito della sostanza e non di altre
deduzioni, come gli oneri della cassa malati. Inoltre il reddito imponibile
accertato dall'autorità fiscale comprende il reddito della moglie (fr. 18'757.–
annui) e il valore locativo dell'immobile a __________ __________ __________
(fr. 25'700.– annui), di modo che egli dispone di entrate per soli fr.
27'936.–, cioè fr. 2'328.– mensili. Egli fa valere inoltre che il valore
locativo della proprietà non può essergli imputato come guadagno, poiché
l'immobile è attribuito alla moglie, e che le spese sostenute negli ultimi anni
sono superiori alle deduzioni forfettarie ammesse dall'autorità fiscale.
-
Dagli atti risulta che il marito non esercita più attività
lucrativa e che le sue uniche entrate sono costituite dal reddito della sostanza.
Ne discende che il suo reddito non va calcolato sull'arco di più anni ma, come
questa Camera ha già avuto modo di rilevare, sugli accertamenti fiscali
(sentenza del 14 settembre 1999, consid. 7). Per il biennio 1995/96 questa
Camera aveva constatato un reddito imponibile di fr. 53'386.–, al quale aveva
aggiunto i premi della cassa malati, onde un reddito annuo di fr. 58'674.–,
pari a fr. 4'890.– mensili. Per il biennio successivo l'autorità tributaria ha
accertato un reddito imponibile della famiglia di fr. 72'393.– annui (doc. 5).
Dall'incarto fiscale risulta nondimeno che il reddito del marito è composto
delle pigioni degli immobili a __________ (media di fr. 104'370.–) e a
__________ (media di fr. 106'900.–), oltre ai valori locativi dell'immobile a
__________ __________ __________ (fr. 25'700.–) e dell'appartamento a Chiasso
(fr. 7'200.–), per un totale di fr. 243'470.– annui. Tenuto conto delle
deduzioni della sostanza, di complessivi fr. 181'491.–, le entrate del marito
corrispondono a fr. 61'979.– annui. Contrariamente a quanto reputa il Pretore,
non occorre in questo caso aggiungere ulteriori oneri di cassa malati, che
l'autorità fiscale ha già dedotto per stabilire il reddito imponibile.__________
-
La
richiesta dell'appellante volta a detrarre dal suo reddito il valore locativo
dell'abitazione di __________ __________ __________ (fr. 25'700.– annui) merita
accoglimento. Tale valore corrisponde alla mercede che, secondo le condizioni
di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile a un
terzo (ASA 15 pag. 361, 438 consid. 1; DTF 69 I 24 seg.; Rusconi, L'imposition de la valeur locative,
Losanna 1988, pag. 98). In altri termini, esso corrisponde alla pigione che il
contribuente dovrebbe pagare per l'uso di un bene equivalente. Si tratta quindi
di un valore puramente fiscale, puramente teorico, tanto più che in concreto
l'immobile è attribuito in uso alla moglie. Diversa sarebbe la situazione
qualora il marito occupasse per sua comodità un alloggio con valore locativo di
gran lunga superiore agli oneri ipotecari (Spycher,
Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 86 con rinvii), ciò che nella fattispecie non è
il caso, il Pretore avendo accertato il pagamento di interessi per fr. 34'363.–
annui. Certo, nel precedente giudizio di questa Camera tale valore era stato
verosimilmente ammesso, ma l'interessato non ne aveva chiesto la detrazione,
sicché il problema non si poneva. Ne discende, in ultima analisi, che il
reddito del marito va fissato in fr. 36'279.– annui, pari a
fr.
3'023.– mensili.
-
Contrariamente a quanto pretende l'appellante, ulteriori
riduzioni dal reddito della sostanza non possono invece essere riconosciute.
L'interessato medesimo del resto non ne trae alcuna conseguenza, tant'è che ammette
un reddito di fr. 2'678.– mensili defalcando dal reddito imponibile accertato
dall'autorità fiscale il guadagno della moglie e il valore locativo
dell'abitazione a __________ __________ __________, e aggiungendo il premio
della cassa malati (appello, pag. 8 in alto). Per di più, egli si limita a
ribadire le sue tesi di prima sede, ma non spiega perché le motivazioni del
Pretore, stando al quale le spese di manutenzione, amministrazione e
assicurazione degli immobili si riferiscono a periodi fiscali diversi,
sarebbero criticabili. Su questo punto la censura è finanche irricevibile per
insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv.
5). Infine taluni importi esposti (doc. 74-82) riguardano preventivi per lavori
futuri, che non possono essere presi in considerazione per determinare il
reddito attuale.
-
Per
quel che attiene ai rispettivi fabbisogni, il Pretore ha confermato quelli
stabiliti da questa Camera, ma ciò non è decisivo, poiché la metodica per il
calcolo dei contributi alimentari, in particolare per la determinazione dei
fabbisogni, è di diritto federale e va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31
consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). Nella fattispecie non si giustifica più la
maggiorazione del fabbisogno minimo del 20%, poiché tale supplemento entrava in
considerazione nell'ambito di una rendita di indigenza a norma dell'art. 152
vCC, non al fine di contributi provvisionali (DTF del 28 marzo 2000 nella causa
G., inc. 5P.65/2000, con rinvio a DTF 123 III 1, 121 III 49 e 297). Nella
determinazione dei contributi secondo il nuovo diritto del divorzio, dipoi,
tale supplemento – salvo circostanze particolari – non sembra neppure più
esistere (Hausheer in: Vom alten
zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg.; Schwenzer, op. cit. n. 4 e 5 ad art. 125 CC). Ciò posto, il
fabbisogno del marito deve essere ricondotto a fr. 2'275.– mensili, mentre
quello della moglie va confermato in fr. 1'770.–, la differenza di fr. 295.–
potendo essere ammessa per coprire le spese delle visite a domicilio,
necessarie per conseguire il reddito di fr. 1'500.– mensili.
-
Ciò premesso, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si
presenta come segue:
reddito
del marito fr. 3 023.–
reddito
della moglie fr. 1 500.–
fr.
4 523.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2 275.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1 770.–
fr.
4 045.– mensili
eccedenza fr.
478.– mensili
metà
eccedenza fr. 239.–
mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
2 275.– + fr. 239.– = fr. 2 514.–
e deve
versare alla moglie:
fr.
4523.– ./. fr. 2514.– = fr.
509.– mensili.
Al
riguardo l'appello dev'essere accolto entro questi limiti.
-
L'appellante chiede che il contributo ridotto decorra già dal 1°
settembre 1998, poiché sin dall'inizio della procedura provvisionale quello da
lui dovuto poggiava su basi errate. Se non che, un decreto cautelare che
modifica un assetto provvisionale dispiega i suoi effetti, in linea di
principio, solo per il futuro. Per ragioni di equità il giudice può far
decorrere la modifica dalla presentazione dell'istanza (o da qualsiasi momento
intermedio fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto).
Un'ulteriore retroattività può entrare eccezionalmente in linea di conto solo
per motivi gravi o per impellenti motivi di equità (Leuenberger, op. cit., n. 18 ad art. 137 CC, con
riferimento). Nel caso in esame il Pretore ha già fatto decorrere la modifica
dall'aprile 2000, ovvero dall'introduzione dell'istanza. È possibile che nella precedente
procedura provvisionale la situazione finanziaria della moglie non fosse quella
da lei esposta, ma l'interessato non si è difeso, lasciandosi precludere. Non
si ravvisano quindi gravi motivi, in concreto, che giustifichino un'ulteriore
retroattività. In proposito l'appello si rivela infondato.
-
Il
marito chiede la restituzione di fr. 66'060.– per i contributi alimentari
pagati dal settembre 1998, rilevando che egli necessita di liquidità per far
fronte al risanamento dei suoi immobili. Ricordato che la procedura di modifica
è durata 13 mesi, egli ritiene urtante che la moglie non debba restituirgli
quanto versato in eccesso. Così argomentando, l'interessato non spiega tuttavia
perché le motivazioni del Pretore, secondo cui gli alimenti versati sulla base
di una sentenza non si considerano indebitamente riscossi, sarebbero erronee.
Carente di motivazione, l'appello su questo punto è nuovamente irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Del resto, la pretesa del
marito non è compatibile con la procedura di emanazione di misure cautelari
fondata sull'art. 137 CC. Per il periodo compreso dal settembre 1998 all'aprile
2000 la richiesta di riduzione del contributo alimentare va respinta (consid.
10), l'unica somma suscettibile di rimborso in esito all'attuale giudizio essendo
la differenza tra il contributo mensile di fr. 1'835.– previsto nella sentenza
del 14 settembre 1999 di questa Camera (di cui è postulata la modifica) e
quello di fr. 509.– oggetto della sentenza odierna, a decorrere dall'aprile
-
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il
convenuto esce in gran parte vittorioso sul contributo alimentare, ma soccombe
appieno sulla decorrenza e sulla restituzione dei contributi – a suo dire –
versati in eccesso. Si giustifica così, nel complesso, di porre a suo carico
due terzi dei costi del giudizio, obbligandolo a versare alla controparte
un'indennità per ripetibili ridotte. Il dispositivo di prima sede sulle spese e
le ripetibili può invece rimanere invariato, l'attuale riforma non incidendo in
maniera apprezzabile sulla loro entità né sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
1.1 del decreto impugnato è così riformato:
Il
contributo alimentare di fr. 1'835.– mensili a carico di __________ __________
__________ e a favore di __________ __________ fissato con sentenza del 14
settembre 1999 dalla prima Camera civile del Tribunale di appello è ridotto a
fr. 509.– mensili a decorrere dal mese di aprile 2000.
Per il
resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e
per il resto a carico di __________ __________, cui l'appellante rifonderà fr.
600.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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