AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.115
Data decisione, Autorità:
14.04.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2002.115
Lugano
14 aprile
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. .__/..___
(interdizione: istanza di ripristino dell'autorità parentale) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele,
promossa con istanza del 6 agosto 2002 da
__________,
(ora patrocinata dall'avv. __________, __________)
alla
Commissione tutoria regionale __________, __________
riguardo al figlio __________ (1962);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 3 ottobre 2002 da __________ contro la decisione emessa
il 12 settembre 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
6 maggio 1996 la Sezione degli enti locali ha pronunciato l'interdizione di
__________ (nato il 1° ottobre 1962), affetto da trisomia 21 e demenza, su
istanza della Delegazione tutoria di __________, alla quale si era rivolta
__________, madre dell'interdicendo. La Delegazione tutoria di Pregassona ha
istituito la tutela il 25 giugno 1996 e ha designato in qualità di tutore
. Il 18 dicembre 1998 essa ha poi revocato il provvedimento e ha
posto __________ u, ospite del Foyer “ ” di __________o, sotto
l'autorità parentale della madre (art. 385 cpv. 2 CC). In seguito, con
risoluzione del 22 agosto 2001, la Commissione tutoria regionale 8 ha revocato
l'autorità parentale __________ e ha ripristinato la tutela in favore di
__________, designando come tutore l'avv. __________ per due anni. Il 25 ottobre
2001 __________ ha ricorso contro tale decisione, contestando la tutela e facendo
valere di voler continuare a gestire il figlio personalmente. Dopo uno scambio
di allegati, l'autorità di vigilanza ha convocato la ricorrente per
un'audizione, ma invano. Statuendo il 21 novembre 2001, essa ha respinto il
ricorso senza riscuotere tasse né spese. La decisione è stata intimata alla
ricorrente per il tramite del medico curante dott. __________ di __________. Un
appello introdotto il 31 gennaio 2002 da __________ contro la citata decisione
è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 7 marzo 2002 (inc.
__________).
B. __________
ha chiesto nuovamente il 6 agosto 2002 alla Commissione tutoria regionale 8 di
essere reintegrata nell'autorità parentale sul figlio, ribadendo di essere in
grado di gestirlo autonomamente. La Commissione tutoria ha respinto la domanda
il 22 agosto 2002 e lo stesso giorno ha designato in qualità di tutore
__________, tutore ufficiale. Contro tale __________ è insorta il 9 settembre
2002 all'autorità di vigilanza, vedendosi respingere il ricorso – che non è
stato intimato alla Commissione tutoria – con decisione del 12 settembre 2002.
__________ ha appellato quest'ultima decisione il 3 ottobre 2002, chiedendo che
la decisione impugnata sia riformata nel senso di ripristinare la sua autorità
parentale sul figlio, subordinatamente di rinviare gli atti alla Commissione
tutoria regionale per nuova decisione, previa approfondita istruttoria.
L'appello è stato intimato alla Commissione tutoria e al tutore di __________,
che non hanno formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del
Tribunale di appello (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2). La decisione impugnata, emessa
il 12 settembre 2002, è stata intimata il giorno stesso all'allora
patrocinatrice della ricorrente, che l'ha ricevuta l'indomani. Interposto il 3
ottobre 2002, l'appello è pertanto tempestivo.
-
L'autorità
di vigilanza, richiamati i presupposti che disciplinano il ripristino
dell'autorità parentale su un figlio maggiorenne, ha rilevato che i documenti
prodotti con il ricorso erano già noti prima che fosse emanata la decisione del
21 novembre 2001 e che l'interessata non adduceva elementi nuovi suscettibili
di rimettere in discussione la revoca dell'autorità parentale. L'appellante si
duole che non siano stati condotti approfondimenti sulla sua idoneità a
occuparsi del figlio e chiede che questa Camera rimedi al diniego di giustizia
formale assumendo le prove che essa aveva indicato all'autorità di vigilanza,
in particolare l'audizione di testimoni, e abbia a reintegrarla nell'autorità
parentale sul figlio, sopprimendo l'interdizione. In subordine essa postula il
rinvio degli atti alla Commissione tutoria per un complemento di istruttoria.
-
Il
maggiorenne interdetto che ha padre o madre è di regola posto sotto l'autorità
parentale anziché sotto tutela (art. 385 cpv. 3 CC). I genitori non hanno un
diritto automatico al ripristino della loro autorità parentale (Häfeli in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a
edizione, n. 29 ad art. 379 CC; Schnyder/Murer
in: Berner Kommentar, n. 33 ad art. 385 CC). L'autorità tutoria deve verificare
se il ripristino dell'autorità parentale sia nell'interesse dell'interdetto (Häfeli, op. cit., n. 31 ad art. 379 CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 34 e 35
ad art. 385 CC). La decisione con cui l'autorità tutoria pone un maggiorenne
sotto l'autorità parentale di un genitore o revochi tale autorità può sempre
essere modificata nell'interesse dell'interdetto (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 ad art. 385 CC). Essa può
essere impugnata con il ricorso tutelare dell'art. 420 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 ad art.
385 CC).
-
Nella
fattispecie l'appellante è stata privata dell'autorità parentale sul figlio
maggiorenne (art. 385 cpv. 2 CC) – come si è visto – con decisione emessa dalla
Commissione tutoria regionale il 22 agosto 2001 (doc. 3). Il ricorso da essa
introdotto all'autorità di vigilanza è stato respinto il 21 novembre 2001 (doc.
- e l'appello interposto a questa Camera è stato dichiarato irricevibile il 7
marzo 2002 (inc. __________). La revoca dell'autorità parentale è passata così
in giudicato e ha acquisito carattere definitivo. Si tratta quindi di
determinare, in concreto, se dopo il 22 agosto 2001 si siano verificati fatti
nuovi che inducano a ritenere opportuno il ripristino dell'autorità parentale (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 ad art.
385 CC).
-
L'appellante
motiva la sua richiesta con la pretesa capacità di gestire il figlio, di cui si
occupa personalmente, chiedendo un'approfondita istruttoria sulla sua idoneità
genitoriale, a suo dire trascurata sia dalla Commissione tutoria sia
dall'autorità di vigilanza. Ora, nel ricorso del 9 settembre 2002 all'autorità
di vigilanza essa aveva affermato di avere prelevato il figlio dalla Fondazione
“__________ ” (ciò che la Commissione tutoria le aveva rimproverato nella
decisione del 22 agosto 2001) per sottrarre __________ alle pressioni
psicologiche cui era sottoposto e allo stato di disagio che denotava. A
sostegno delle sue asserzioni la ricorrente aveva prodotto due certificati
medici (del 5 ottobre 2000 e del 1° febbraio 2002: doc. B e C) in cui figurava
che il ragazzo presentava un ematoma esteso alla spalla destra e piccole
abrasioni alla spalla sinistra, un certificato medico del 26 febbraio 2002
(doc. E) attestante che essa ha uno stato di salute soddisfacente, senza
malattie gravi limitanti le sue capacità intellettuali o le sue attitudini
fisiche, tre dichiarazioni di conoscenti della famiglia sulle cure da lei
prestate al figlio (doc. D) e due lettere del 1972 e del 1980, scritte dal
padre del ragazzo. Essa aveva richiamato inoltre le cartelle cliniche proprie e
del figlio, gli incarti relativi al figlio presso le Fondazioni “__________ ”
di __________ e “__________ ” di __________, sollecitando l'escussione testimoniale
di quattro suoi conoscenti.
-
Contrariamente
a quanto assume l'autorità di vigilanza, parte della documentazione prodotta
dall'interessata in sede di ricorso era nuova, essendo successiva alla decisione
presa il 21 novembre 2001 (doc. C, D e E). La circostanza non è tuttavia decisiva.
Nel caso concreto occorre verificare, come detto, se dopo il 22 agosto 2001,
data della revoca dell'autorità parentale, siano intervenuti mutamenti
sostanziali nella situazione dell'interdetto o della madre, tali da
giustificare il ripristino dell'autorità medesima. Al proposito non si deve
dimenticare che la Commissione tutoria aveva revocato l'autorità parentale non
solo perché la madre aveva ritirato __________ dalla Fondazione “__________ ”,
ma anche perché sussistevano violenti conflitti tra madre e figlio e per
carenze della genitrice nella gestione dei conti dell'interdetto (in
particolare perché mancavano documenti giustificativi sulle spese, doc. 5). L'asserita
situazione di disagio del figlio presso la Fondazione “__________ ”, l'idoneità
della madre a prendersi cura di lui e le continue cure che essa gli ha
prodigato erano note alla Commissione tutoria il 22 agosto 2001. Già a un primo
esame un'ulteriore istruttoria, in particolare l'audizione dei testi indicati
nel ricorso del 12 settembre 2002, appariva dunque superflua.
-
L'appellante
ribadisce di essere idonea a occuparsi del figlio, di cui si è sempre presa
cura con assiduità, ma non adduce mutamenti della situazione dopo il 22 agosto
-
Essa non indica alcun nuovo elemento che possa far riconsiderare l'opportunità
del ripristino dell'autorità parentale, né il fascicolo processuale consente di
intravederne. In siffatte circostanze non vi è spazio per i complementi
istruttori auspicati, che non porterebbero verosimilmente alcun nuovo elemento
ai fini del giudizio, già per il fatto che si incentrerebbero sull'idoneità
genitoriale dell'appellante e sulle circostanze che l'hanno indotta a mettere
fine al soggiorno del figlio presso la citata fondazione. La massima ufficiale
e il principio inquisitorio, applicabili nel diritto di tutela (DTF 124 I 44
consid. 3d), non impongono all'autorità di assumere mezzi istruttori che, a un
apprezzamento anticipato delle prove, non appaiano decisivi (DTF 122 I 53
consid. 4a con rinvii, 119 Ib 492 consid. 5 b/bb). Ciò è appunto il caso in
concreto. L'idoneità della madre e le cure personali da lei prestate al figlio,
come si è detto, non sono i soli elementi da considerare per il ripristino dell'autorità
parentale su un interdetto maggiorenne (Häfeli,
op. cit., n. 31 ad art. 379 CC;
Schnyder/Murer, op. cit., n. 34 e 35 ad art. 385 CC). Altri elementi di
rilievo non sono stati allegati, né si desumono dagli atti. Non sussiste
ragione quindi per esperire l'istruttoria cui ha rinunciato l'autorità di
vigilanza. Infondato, l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC).
Non si giustifica invece di assegnare ripetibili, la Commissione tutoria
regionale e il tutore non avendo presentato osservazioni all'appello.
Per questi motivi,
vista anche sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– Commissione
tutoria regionale __________, __________a;
– avv.
__________, __________;
– __________,
Ufficio del tutore ufficiale, __________ (per __________).
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster